175a Seduta (pomeridiana)
(10 marzo 1998)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

indi del Vice Presidente
BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di sopralluogo nella Repubblica Federale tedesca

(omissis)

IN SEDE REFERENTE
(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli
(132) MANIERI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti
(179) MARCHETTI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive
(1116) COSTA ed altri: Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori
(1437) NAPOLI Bruno: Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado
(2265) SERVELLO ed altri: Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali
(2315) SERENA: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica
- e della petizione n. 129 ad essi attinente
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore LOMBARDI SATRIANI, il quale sottolinea anzitutto l'estrema complessità della materia trattata dai disegni di legge in titolo, complessità dovuta non solo all'elevato numero di istituzioni che si occupano di istruzione musicale e artistica in genere, ma anche all'importanza centrale assunta dall'educazione artistica per la formazione delle giovani generazioni. La regolamentazione degli istituti d'arte risale d'altronde a molti decenni or sono, addirittura alla riforma Gentile degli anni Venti. L'ordinamento vigente è quindi ampiamente inadeguato rispetto ai tempi e necessita di un urgente ammodernamento. Di ciò il legislatore è peraltro pienamente consapevole: il disegno di legge n. 2881, già approvato dalla Camera dei deputati, trae infatti origine da numerose proposte di legge presentate presso quel ramo del Parlamento; al Senato stesso, sono state presentate molte altre proposte (disegni di legge nn. 132, 179, 1116, 1437, 2265 e 2315), che testimoniano un coinvolgimento da parte di tutte le forze politiche. In considerazione del parziale iter già compiuto dal disegno di legge n. 2881, egli si sofferma peraltro proprio sull'articolato di quest'ultimo. L'articolo 1 indica la tipologia di istituti di istruzione artistica cui è rivolta la legge: tra questi, non solo gli istituti musicali e di belle arti, ma anche l'Accademia nazionale di danza, quella di arte drammatica e gli Istituti superiori per l'industria artistica. L'articolo 2 stabilisce poi che i suddetti istituti confluiscano in istituti di istruzione superiore di grado universitario, denominati Istituti superiori delle arti (ISDA), ponendo una soglia minima di un ISDA per regione e prevedendo che, entro nove anni dall'entrata in vigore della legge, in almeno tre regioni l'ISDA includa anche le arti drammatiche, coreutiche e le industrie artistiche, nonchè le arti del gusto legate alla tradizione e alla cultura enogastronomica. L'articolo 3 attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di istituire, con proprio decreto da emanarsi sentite le competenti Commissioni parlamentari, un organo di alta consulenza del Ministro, denominato Consiglio nazionale delle arti (CNDA) e detta norme sulla sua composizione. L'articolo 4 reca le modalità di istituzione degli ISDA, con il riconoscimento di forme specifiche di autonomia didattica, amministrativa, finanziaria e contabile alle loro articolazioni interne. Lo stesso articolo 4 prevede poi una graduale statizzazione degli attuali istituti musicali pareggiati e delle accademie di belle arti legalmente riconosciute e prefigura apposite procedure per la graduale trasformazione dei corsi attualmente funzionanti in corsi di grado universitario. L'articolo 5 riguarda gli ordinamenti didattici degli ISDA, cui è attribuita la competenza di rilasciare diplomi universitari di primo livello, nonchè distinti diplomi di laurea in discipline musicali, dello spettacolo e artistiche, articolati in più indirizzi. L'articolo prevede altresì che, per la realizzazione dei corsi di studio, e delle attività culturali, gli ISDA possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, con facoltà di costituire consorzi e stipulare apposite convenzioni. L'articolo 6 sancisce l'equipollenza dei diplomi conseguiti presso gli ISDA ai diplomi di laurea, ai soli fini dell'accesso all'insegnamento e, purchè sia stato conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione. L'articolo 7 individua gli organi di governo degli ISDA: i rettori, preposti agli Istituti stessi e i direttori (affiancati da organi di gestione analoghi a quelli previsti per le facoltà universitarie), preposti alle rispettive articolazioni interne. L'articolo 8 detta poi norme, transitorie e a regime, sul personale degli ISDA, prevedendo specifiche procedure concorsuali. Per il raccordo tra l'istruzione impartita negli ISDA e l'istruzione artistica impartita nel sistema scolastico, l'articolo 9 prevede una apposita commissione di cui possono avvalersi il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della pubblica istruzione, ai fini del coordinamento previsto dalla legge n. 168 del 1989. Il riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari è invece affidato, ai sensi dell'articolo 10, al provvedimento di riordino dei cicli scolastici. L'articolo 11 stabilisce poi che agli ISDA si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria. L'articolo 12 delega invece alla regione Valle d'Aosta e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano il perseguimento nei territori di rispettiva competenza delle finalità della legge. L'articolo 13 reca infine le norme di copertura finanziaria, a carico degli accantonamenti di competenza del Ministero della pubblica istruzione.
Conclusa l'illustrazione dell'articolato del disegno di legge n. 2881, il relatore - premesso di condividere la necessità di adeguare con urgenza la normativa sull'istruzione artistica, anche per dare finalmente una risposta alle legittime attese determinatesi nel settore - riporta quindi alcune delle perplessità emerse in seno alle categorie interessate. Contestualmente a forme di consenso a volte perfino entusiastico espresse in alcuni ambiti, egli ha infatti avuto modo di rilevare anche alcune vivissime preoccupazioni riferite in particolare alla formulazione stessa del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.
In primo luogo, è stato rilevato il possibile equivoco derivante dalla dizione ´di grado universitarioª, riferita agli istituti in cui confluiranno le Accademie e i Conservatori. Un'interpretazione meccanica di tale dizione potrebbe infatti far intendere che il disegno di legge equipari gli ISDA, immediatamente ed automaticamente, alle facoltà universitarie. Sotto questo profilo, il disegno di legge appare tuttavia in qualche modo contraddittorio, dal momento che le forme di equiparazione in esso previste appaiono in alcuni casi immediate e, in altri, più graduali.
Perplessità sono state altresì sollevate con riferimento alla norma secondo cui, entro nove anni dall'entrata in vigore della legge, in almeno tre regioni gli ISDA includeranno anche le arti del gusto legate alla cultura enogastronomica. Se infatti il cibo può essere senz'altro considerato un forma di cultura, è tuttavia discutibile che le arti del gusto possano essere individuate come momento qualificante della formazione di grado universitario. A questo riguardo, potrebbe pertanto essere opportuno introdurre elementi di maggiore specificazione.
Quanto poi al Consiglio nazionale delle arti (CNDA), è stato rilevato che esso, a differenza del Consiglio universitario nazionale (CUN), è un mero organo di consulenza, di nomina ministeriale. In nessun modo, esso può essere pertanto equiparato ad un organo di autogoverno elettivo quale quello vigente nell'ordinamento universitario.
Richieste di maggiori specificazioni sono state altresì avanzate in ordine alla configurazione dei direttori delle articolazioni interne, dal momento che non è chiaro se essi corrispondono alla figura dei presidi di facoltà o a quella dei direttori di dipartimento.
Particolare attenzione va infine posta al fine di evitare inopportune forme di ´strabismo normativoª: sarebbe infatti del tutto incongruo accogliere in questa sede indirizzi diversi da quelli adottati dal legislatore su problematiche analoghe riferite a settori collaterali. In particolare, è stato osservato che le forme di reclutamento dei docenti previste dal testo trasmesso dalla Camera dei deputati non sono coordinate con quelle del sistema universitario e che, per quanto riguarda la formazione musicale, appare insufficiente il raccordo operato dall'articolo 10 con il riordino dei cicli scolastici.
Conclusivamente, il relatore giudica il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento come un'ottima base di partenza per una discussione che non può non essere seria ed approfondita; nè d'altronde il Senato può sottrarsi al diritto-dovere di esaminare criticamente il testo e verificare le possibilità di introdurvi correttivi migliorativi. A titolo di esempio, egli accenna alla possibilità di distinguere la normativa relativa alle Accademie da quella relativa ai Conservatori, non certo al fine di mortificare gli uni rispetto agli altri ma, al contrario, per valorizzare le rispettive peculiarità. Allo stesso modo, ipotizza una disciplina più compiuta della formazione musicale, che non si limiti a fare rinvio ad altri provvedimenti normativi ancora in itinere. Infine, suggerisce di procedere all'audizione delle categorie interessate che ne hanno fatto richiesta, al fine di acquisire ogni elemento utile ad una migliore redazione del testo, pur nella evidente consapevolezza dell'urgenza che il provvedimento riveste per il settore dell'istruzione artistica.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere il suggerimento del relatore in ordine allo svolgimento di audizioni. Ritiene peraltro che, al termine della discussione generale, sarà opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il senatore SERVELLO chiede chiarimenti in ordine al prosieguo dell'esame congiunto dei provvedimenti, nonchè alle forme di pubblicità assicurate alla brillante illustrazione testè svolta dal relatore, indubbiamente caratterizzata da alcuni rilievi critici.

Il presidente OSSICINI fa presente che, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del Regolamento, i tempi per il prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo saranno decisi dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, peraltro già convocato per domani alle ore 15,15. Quanto alla pubblicità dei lavori della Commissione, essa è assicurata, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Regolamento, dalla pubblicazione del resoconto sommario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.