Pier Giuseppe Gillio
Conservatorio di Novara

ALCUNE OSSERVAZIONI
SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 829 (14.5.1996)
PER LA RIFORMA DELL'ISTRUZIONE MUSICALE


Il nuovo disegno di legge.

Rispetto alla precedente proposta, discussa dalla VII commissione nella scorsa legislatura, il nuovo testo appare strutturato più organicamente e - nonostante l'ancor eccessivo peso assegnato alla decretazione governativa ed alle iniziative dell'istituendo CNDA - meno corrivo e generico nella definizione dei percorsi della riforma.
Restano in ogni caso in ombra alcuni fondamentali aspetti del problema, soprattutto in riferimento alla sistemazione del personale attualmente in servizio nei Conservatori.

Il futuro del personale docente del Conservatorio.

A tal proposito si evidenzia che mentre l'articolato concernente gli ISDA contempla, sia pur ambiguamente, le forme di utilizzo e di arruolamento del personale docente (art. 8), l'analogo articolato relativo a scuole medie distrettuali ed a licei, ovvero Conservatori di base provinciali, semplicemente ignora il problema della docenza (salvo la scontata previsione dell'istituzione di una specifica classe di concorso per l'accesso agli insegnamenti della scuola media; cfr. art. 10 c).

La qual cosa, se gli ISDA potessero assorbire 1' intero personale docente dei Conservatori, non porrebbe problemi. Ma così non è ed anzi, nel nuovo ordinamento, solo una minoritaria parte dei docenti di Conservatorio potrà essere utilizzata nei corsi superiori, mentre la maggioranza dovrà essere inquadrata negli organici di scuole medie e licei.

Del resto, come è ovvio, non sarà unicamente il rapporto tra il numero dei docenti e quello dei discenti a stabilire l'entità delle assegnazioni di insegnanti ai tre tronchi dell'istruzione musicale, ma anche la specificità degli insegnamenti.
Prendiamo, ad esempio, il caso concreto degli insegnanti di Teoria e solfeggio: mentre le cattedre di questo insegnamento dovranno esser particolarmente numerose nelle scuole medie e nei licei, in larga misura di nuova istituzione, non saranno più di utilità in un ISDA, ove gli allievi avranno ormai da tempo acquisito le conoscenze di base. Eppure l'art. 8 prevede - in modo falsamente tranquillizzante - il temporaneo inquadramento nei ruoli dell'ISDA di tutti gli insegnanti e quindi, teoricamente, anche di quelli di Teoria e solfeggio; fatta salva una prevista riconferma triennale, che pero per questi ultimi non potrà mai aver luogo dacché nel primo triennio di applicazione della legge i tradizionali corsi di solfeggio giungeranno ad esaurimento e saranno nel frattempo soppiantati da quelli istituiti nei licei e nelle scuole medie. E quindi non avrebbe senso parlare per loro di un ruolo ad esaurimento, come recita 1' art. 8.

La formulazione dell'art. 8 è probabilmente scorretta, perché il disposto del sesto comma viene inizialmente riferito al personale tecnico amministrativo ed ai bibliotecari, mentre nella conclusione il riferimento esplicito è alle "diverse fasce di docenza". In questo comma, se effettivamente riferito al personale docente, appare la proposizione più chiarificatrice: il personale provvisoriamente assegnato all'ISDA che non superi la triennale prova di riconferma può essere inquadrato in un ruolo ad esaurimento "ovvero può passare nei ruoli della scuola secondaria superiore".

Criteri di selezione del personale docente.

Per gli insegnamenti musicali, che si suppone possano essere impartiti anche, o unicamente, all'ISDA, l'art. 8 stabilisce in fase di prima applicazione della legge il conferimento d'incarico ai docenti dei Conservatori. Poiché il numero di cattedre dell'ISDA sarà limitato occorrerà però prevedere le modalità di una prima selezione dei docenti. Su queste modalità il disegno di legge tace, ma è evidente che ulteriori emendamenti o, in ultima istanza, le norme di attuazione del decreto avranno il compito di definirle.
La compilazione di graduatorie nazionali potrà avvenire privilegiando o l'unico criterio oggettivamente valutabile, ossia quello - infaustamente dominante nel pubblico impiego - rappresentato dall'anzianità di servizio, oppure quello offerto dal possesso di titoli specifici : che non si intende però da chi e come possano essere valutati.
Si aggiungerà che le modalità di assegnazione degli incarichi potranno essere o meccanicamente vincolate all'affinità degli insegnamenti (una cattedra di Analisi musicale, istituita all'ISDA, dovrebbe ad esempio esser assegnata a un docente di Composizione) oppure vincolate, in una prospettiva di effettiva mobilità del personale, al possesso di titoli specifici posseduti anche da docenti di altre materie (in questo caso anche dall'insegnante di Teoria e solfeggio, con significativo curriculum artistico-scientifico). Ma su questi criteri - fondamentali sia per chiarire le modalità di carriera dei docenti, sia per garantire agli ISDA l'assegnazione di personale autenticamente qualificato - il disegno di legge non offre al momento indicazione alcuna.

Un'altra possibile interpretazione del disposto dell'art. 8 è che il legislatore intenda far affidamento su una forma di spontanea auto-selezione dei docenti. In altre parole : piuttosto che la richiesta di assegnazione all'ISDA, sulla quale incombe il rischio di una mancata riconferma dopo i primi tre anni di servizio, o che potrebbe comportare l'utilizzo in sede disagiata, è possibile che molti docenti operino sin dai primi tempi (ovvero quando si avrà nei licei la maggior disponibilità di cattedre) la meno gratificante, ma più sicura scelta della secondarizzazione.

Una proposta per il raccordo tra studi medi e superiori.

La più rilevante novità introdotta dalla riforma dell'istruzione musicale è indubbiamente quella della interruzione della continuità didattica, che nel nostro ordinamento di studi caratterizzava l'intero curriculum scolastico.
L'esperienza insegna che ad allievi di strumento, ai quali per diverse ragioni la continuità didattica dell'insegnamento principale è venuta meno, si sono in taluni casi offerte nuove positive ed incentivanti opportunità di applicazione, mentre per altri il proseguimento degli studi è stato irrimediabilmente compromesso. E ciò, fondamentalmente, per le particolari esigenze di uno studio in cui l'impostazione tecnica assume un ruolo primario.
Da questa considerazione discende la conclusione che per taluni allievi il proseguimento dello studio principale all'ISDA potrà essere proficuo e per altri no.
Se si considera inoltre che nel nuovo ordinamento il programma d'insegnamento di strumento in un conservatorio di base sarà limitato ad alcune fasi della didattica e dello studio del repertorio, si dovrà concludere che le competenze richieste al docente saranno, rispetto alla situazione attuale, meno articolate e l'impegno dell'insegnante, di conseguenza, potrà risultare meno motivato.
A livello di studi superiori, all'ISDA, si porranno per contro gravi problemi di carattere strutturale, stante la difficoltà, se non l'impossibilità, di assicurare ai numerosi allievi le condizioni per un ottimale svolgimento di lezioni individuali (si pensi solo alla difficoltà di disporre di un adeguato numero di aule attrezzate ed al collegato problema del coordinamento degli orari).
Da questi tre ordini di considerazioni discende una proposta - da perfezionare in adeguate sedi di confronto - utile a definire la possibilità di una opzione, da parte degli allievi dei corsi superiori, tra il proseguimento dello studio principale sotto la guida di un nuovo docente dell'ISDA o il proseguimento degli studi con il precedente docente del Conservatorio di base. Nella seconda ipotesi, il docente del Conservatorio di base dovrebbe naturalmente ottenere adeguati incentivi economici o una riduzione dell'orario di servizio ordinario, in rapporto al numero degli allievi dei corsi superiori a lui affidati.
Competerebbe naturalmente all'ISDA la valutazione finale del profitto dell'allievo, cosi come oggi compete all'Università la valutazione del lavoro svolto dal laureando in Ingegneria o in Economia e commercio in stages presso enti pubblici o privati.

Ottobre 1996