ALCUNE OSSERVAZIONI
SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 829 (14.5.1996)
PER LA RIFORMA DELL'ISTRUZIONE MUSICALE
Il nuovo disegno di legge.
Rispetto alla precedente proposta, discussa dalla VII
commissione nella scorsa legislatura, il nuovo testo
appare strutturato più organicamente e - nonostante
l'ancor eccessivo peso assegnato alla decretazione
governativa ed alle iniziative dell'istituendo CNDA
- meno corrivo e generico nella definizione dei percorsi
della riforma.
Restano in ogni caso in ombra alcuni fondamentali aspetti
del problema, soprattutto in riferimento alla sistemazione
del personale attualmente in servizio nei Conservatori.
Il futuro del personale docente del Conservatorio.
A tal proposito si evidenzia che mentre l'articolato concernente gli ISDA contempla, sia pur ambiguamente, le forme di utilizzo e di arruolamento del personale docente (art. 8), l'analogo articolato relativo a scuole medie distrettuali ed a licei, ovvero Conservatori di base provinciali, semplicemente ignora il problema della docenza (salvo la scontata previsione dell'istituzione di una specifica classe di concorso per l'accesso agli insegnamenti della scuola media; cfr. art. 10 c).
La qual cosa, se gli ISDA potessero assorbire 1' intero personale docente dei Conservatori, non porrebbe problemi. Ma così non è ed anzi, nel nuovo ordinamento, solo una minoritaria parte dei docenti di Conservatorio potrà essere utilizzata nei corsi superiori, mentre la maggioranza dovrà essere inquadrata negli organici di scuole medie e licei.
Del resto, come è ovvio, non sarà unicamente
il rapporto tra il numero dei docenti e quello dei
discenti a stabilire l'entità delle assegnazioni
di insegnanti ai tre tronchi dell'istruzione musicale,
ma anche la specificità degli insegnamenti.
Prendiamo, ad esempio, il caso concreto degli insegnanti
di Teoria e solfeggio: mentre le cattedre di questo
insegnamento dovranno esser particolarmente numerose
nelle scuole medie e nei licei, in larga misura di
nuova istituzione, non saranno più di utilità
in un ISDA, ove gli allievi avranno ormai da tempo
acquisito le conoscenze di base. Eppure l'art. 8 prevede
- in modo falsamente tranquillizzante - il temporaneo
inquadramento nei ruoli dell'ISDA di tutti gli insegnanti
e quindi, teoricamente, anche di quelli di Teoria e
solfeggio; fatta salva una prevista riconferma triennale,
che pero per questi ultimi non potrà mai aver
luogo dacché nel primo triennio di applicazione
della legge i tradizionali corsi di solfeggio giungeranno
ad esaurimento e saranno nel frattempo soppiantati
da quelli istituiti nei licei e nelle scuole medie.
E quindi non avrebbe senso parlare per loro di un ruolo
ad esaurimento, come recita 1' art. 8.
La formulazione dell'art. 8 è probabilmente scorretta, perché il disposto del sesto comma viene inizialmente riferito al personale tecnico amministrativo ed ai bibliotecari, mentre nella conclusione il riferimento esplicito è alle "diverse fasce di docenza". In questo comma, se effettivamente riferito al personale docente, appare la proposizione più chiarificatrice: il personale provvisoriamente assegnato all'ISDA che non superi la triennale prova di riconferma può essere inquadrato in un ruolo ad esaurimento "ovvero può passare nei ruoli della scuola secondaria superiore".
Criteri di selezione del personale docente.
Per gli insegnamenti musicali, che si suppone possano
essere impartiti anche, o unicamente, all'ISDA, l'art.
8 stabilisce in fase di prima applicazione della legge
il conferimento d'incarico ai docenti dei Conservatori.
Poiché il numero di cattedre dell'ISDA sarà
limitato occorrerà però prevedere le
modalità di una prima selezione dei docenti.
Su queste modalità il disegno di legge tace,
ma è evidente che ulteriori emendamenti o, in
ultima istanza, le norme di attuazione del decreto
avranno il compito di definirle.
La compilazione di graduatorie nazionali potrà
avvenire privilegiando o l'unico criterio oggettivamente
valutabile, ossia quello - infaustamente dominante
nel pubblico impiego - rappresentato dall'anzianità
di servizio, oppure quello offerto dal possesso di
titoli specifici : che non si intende però da
chi e come possano essere valutati.
Si aggiungerà che le modalità di assegnazione
degli incarichi potranno essere o meccanicamente vincolate
all'affinità degli insegnamenti (una cattedra
di Analisi musicale, istituita all'ISDA, dovrebbe ad
esempio esser assegnata a un docente di Composizione)
oppure vincolate, in una prospettiva di effettiva mobilità
del personale, al possesso di titoli specifici posseduti
anche da docenti di altre materie (in questo caso anche
dall'insegnante di Teoria e solfeggio, con significativo
curriculum artistico-scientifico). Ma su questi criteri
- fondamentali sia per chiarire le modalità
di carriera dei docenti, sia per garantire agli ISDA
l'assegnazione di personale autenticamente qualificato
- il disegno di legge non offre al momento indicazione
alcuna.
Un'altra possibile interpretazione del disposto dell'art. 8 è che il legislatore intenda far affidamento su una forma di spontanea auto-selezione dei docenti. In altre parole : piuttosto che la richiesta di assegnazione all'ISDA, sulla quale incombe il rischio di una mancata riconferma dopo i primi tre anni di servizio, o che potrebbe comportare l'utilizzo in sede disagiata, è possibile che molti docenti operino sin dai primi tempi (ovvero quando si avrà nei licei la maggior disponibilità di cattedre) la meno gratificante, ma più sicura scelta della secondarizzazione.
Una proposta per il raccordo tra studi medi e superiori.
La più rilevante novità introdotta dalla
riforma dell'istruzione musicale è indubbiamente
quella della interruzione della continuità didattica,
che nel nostro ordinamento di studi caratterizzava
l'intero curriculum scolastico.
L'esperienza insegna che ad allievi di strumento, ai
quali per diverse ragioni la continuità didattica
dell'insegnamento principale è venuta meno,
si sono in taluni casi offerte nuove positive ed incentivanti
opportunità di applicazione, mentre per altri
il proseguimento degli studi è stato irrimediabilmente
compromesso. E ciò, fondamentalmente, per le
particolari esigenze di uno studio in cui l'impostazione
tecnica assume un ruolo primario.
Da questa considerazione discende la conclusione che
per taluni allievi il proseguimento dello studio principale
all'ISDA potrà essere proficuo e per altri no.
Se si considera inoltre che nel nuovo ordinamento il
programma d'insegnamento di strumento in un conservatorio
di base sarà limitato ad alcune fasi della didattica
e dello studio del repertorio, si dovrà concludere
che le competenze richieste al docente saranno, rispetto
alla situazione attuale, meno articolate e l'impegno
dell'insegnante, di conseguenza, potrà risultare
meno motivato.
A livello di studi superiori, all'ISDA, si porranno
per contro gravi problemi di carattere strutturale,
stante la difficoltà, se non l'impossibilità,
di assicurare ai numerosi allievi le condizioni per
un ottimale svolgimento di lezioni individuali (si
pensi solo alla difficoltà di disporre di un
adeguato numero di aule attrezzate ed al collegato
problema del coordinamento degli orari).
Da questi tre ordini di considerazioni discende una
proposta - da perfezionare in adeguate sedi di confronto
- utile a definire la possibilità di una opzione,
da parte degli allievi dei corsi superiori, tra il
proseguimento dello studio principale sotto la guida
di un nuovo docente dell'ISDA o il proseguimento degli
studi con il precedente docente del Conservatorio di
base. Nella seconda ipotesi, il docente del Conservatorio
di base dovrebbe naturalmente ottenere adeguati incentivi
economici o una riduzione dell'orario di servizio ordinario,
in rapporto al numero degli allievi dei corsi superiori
a lui affidati.
Competerebbe naturalmente all'ISDA la valutazione finale
del profitto dell'allievo, cosi come oggi compete all'Università
la valutazione del lavoro svolto dal laureando in Ingegneria
o in Economia e commercio in stages presso enti pubblici
o privati.
Ottobre 1996