Questo articolo indica con chiarezza a quali Istituti di Alta Cultura si rivolge la presente legge |
Il comma 1 esplicita che tutte le Istituzioni di Alta Cultura, presenti sul territorio, concorrono a formare un ISDA . prendendo ad esempio il Lazio possiamo asserire che l'Accademia di Belle Arti, l'Accademia di Danza, l'Accademia di Arte Drammatica, il Conservatorio di Musica di Roma, Frosinone e Latina concorrono a formare l'ISDA della regione Lazio. |
Il comma 2 dà la possibilità con la parola almeno che in regioni particolarmente fornite di Istituti di Alta Cultura si possano istituire più ISDA.
Ciò in analogia alle Università (prendendo per esempio sempre la regione Lazio esistono le Università: La Sapienza, Tor Vergata, Latina, Viterbo, ecc.). Inoltre questo comma stabilisce che le Accademie, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati presenti nella Regione entrino, da subito, a far parte dell'ISDA. |
Al comma 3 si prevede che gli ISDA abbiano le stesse
forme di autonomia delle Università. Ciò significa che, tra le varie cose, ci sarà la possibilità di dare nuovi indirizzi didattici e aggiornare i programmi. Ci sarà la facoltà, come per le Università, di aprire nuovi corsi di laurea. Tutto per stare al passo con i tempi. |
Il comma 4 dà la possibilità a ciascun ISDA di darsi un proprio statuto. |
Questo articolo 3 determina i tempi, (sei mesi) ovvero
prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della
legge, venga istituito il CNDA. Altresì vengono determinate le modalità per l'elezione dei suoi membri e del suo funzionamento. Il CNDA ha le stesse funzioni che il Con (Consiglio universitario nazionale) ha per le Università. È assolutamente importante far notare che per le istituzioni artistiche si provvede giustamente attraverso un proprio organo consultivo dotato cioè di competenze specifiche, e non come paventato da qualcuno, attraverso il CUN che al contrario non può avere competenze nel settore artistico. |
Questo articolo 4 stabilisce che entro un anno dalla
data di entrata in vigore della legge, con decreto
e previo parere del CNDA vengono definite le modifiche
ed i tempi di attuazione della Riforma ivi compresi
i requisiti necessari alle istituzioni per la loro
permanenza negli ISDA. Con ulteriore decreto viene definita la pianta organica del personale degli ISDA che deve essere corrispondente almeno a quella prevista per le attuali istituzioni. Ovvero non esistendo contrazione della pianta organica nessuna categoria di personale attualmente in servizio rischia di non trovare posto negli ISDA. Questo per fugare i dubbi, sollevati ad arte, dei professori di materie complementari quali Teoria e Solfeggio o Pianoforte complementare. |
Viene chiarito che con decreto si trasporteranno le attuali strutture dalle competenze del M.P.I. (Ministero della Pubblica Istruzione) a quello del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica. |
Sempre con decreto si salvaguarderanno le scuole pareggiate non statali provvedendo alla loro graduale statizzazione, sempre che ne abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta. |
Per quanto riguarda la graduale statizzazione degli
istituti pareggiati si avrà un occhio di riguardo
per gli istituti presenti nei capoluoghi di regione
che siano sprovvisti di Istituti di Alta Cultura, sempre
che ne abbiano i requisiti.
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Si ribadisce, con la parola almeno, che l'organico non sarà inferiore a quello attuale. |
L'articolo 5 dà la facoltà agli ISDA di darsi propri statuti e propri regolamenti, e inoltre, essi potranno rilasciare diplomi universitari, diplomi di laurea, diplomi di specializzazione e dottorati di ricerca. |
Il comma stabilisce che i diplomi rilasciati fino ad
ora dagli Istituti di Alta Cultura sono equiparati
ai diplomi di laurea se congiunti ad un diploma di
maturità. In assenza del diploma di maturità
questi diplomi hanno comunque valore di laurea ai soli
fini dell'insegnamento. Questo discorso chiaramente non è riferito agli attuali docenti, ma a quanti, nel futuro, vorranno spendere il titolo conseguito. |
Il comma 2 chiarisce che i diplomi in didattica sono validi per l'accesso all'insegnamento se congiunti ad un diploma di Conservatorio e ad un diploma di maturità. |
Questo articolo 8, al comma 1, prevede in maniera chiara ed inequivocabile che tutti i posti all'interno degli ISDA verranno conferiti al personale attualmente in servizio nelle istituzioni. Pertanto non esistono differenziazioni tra docenti o discipline di insegnamento. |
In questo comma viene tutelato il personale tecnico ed amministrativo attualmente in servizio negli attuali Istituti di Alta Cultura. |
Il comma 4 prevede un nuovo sistema di reclutamento con nuove formule concorsuali, da definire, più consone a istituzioni di livello universitario. |
Il comma 5 prevede che per tutto il personale in servizio
di cui all'articolo 1 (Accademie e Conservatori) per
5 anni verrà creata una specifica area contrattuale.
Cioè si avrà finalmente lo svincolo dalle
contrattazioni che riguardano la scuola secondaria
e che hanno da sempre limitato lo sviluppo delle Istituti
di Alta Cultura: vedi trasferimenti d'ufficio, gestione
dei fondi, progressione di carriera, ecc. Inoltre è chiaro che una specifica area di contrattazione, anche se non può portare da subito stipendi di tipo universitario, consentirà aumenti economici svincolati e notevolmente superiori alla scuola secondaria. |
L'articolo 9 prevede, come enunciato nel titolo, i raccordi tra ISDA e scuola artistica secondaria. |
l'articolo 10, così come enunciato, suscita fortissime
perplessità perché nessuna legge in itinere
può far riferimento ad altra legge della quale
ancora debbono iniziare i lavori in parlamento. Durante la discussione al Senato chiederemo il ripristino del testo (dell'articolo 10) licenziato ad aprile e successivamente così emendato. Ciò si rende necessario anche per consentire, da subito, un'organica distribuzione sul territorio nazionale di scuole medie e licei ad indirizzo musicale con conseguente apertura di nuovi sbocchi lavorativi. |