PROF. ANTONIO CALOSCI
DELEGATO U.N.A.M.S. PER LE MARCHE
COMMENTI ALLA LEGGE 688
Versione definitiva
21 Feb 1998
Sono stato accusato di tacere "volutamente" su alcuni aspetti della
proposta Sbarbati.
Se ciò è avvenuto dipende dal fatto che, pensando che il lettore medio di passaggio capisse l'italiano scritto, ho ritenuto inutile addentrarmi più
di tanto nel commento della legge.
Prof. Antonio Calosci
Camera dei Deputati
Attesto che la VII Commissione permanente (Cultura, scienza ed
istruzione)
della Camera dei deputati ha approvato in sede legislativa il 5
novembre 1997, il seguente testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa
dei deputati Sbarbati: Sbarbati, Burani, Procaccini, Gasperoni, Pistone,
Lenti, Duca, De Murtas, Sgarbi, Gaidelli, Bracco, Brugger, Giacco, Pozza,
Tasca, Aprea, Volpini, Rodeghiero, Napoli e Follini: Rodeghiero, Apollini,
Bagliani, Ballaman, Balocchi, Bianchi Clerici, Cè, Faustinelli,
Frigerio, Martinelli, Santandrea, Stefani, e Vascon: Burani, Procaccini,
Napoli:
RIFORMA DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI
DANZA, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA, DEGLI ISTITUTI SUPERIORI
PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE, DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DEGLI ISTITUTI
MUSICALI PAREGGIATI
ARTICOLO 1
(Finalità della legge)
Questo articolo indica con chiarezza a quali Istituti di Alta Cultura
si rivolge la presente legge |
1.La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche
(ISIA), dei Conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati.
ARTICOLO 2
(Istituti superiori delle arti).
Il comma 1 esplicita che tutte le Istituzioni di Alta Cultura, presenti
sul territorio, concorrono a formare un ISDA . prendendo ad esempio il
Lazio possiamo asserire che l'Accademia di Belle Arti, l'Accademia di Danza,
l'Accademia di Arte Drammatica, il Conservatorio di Musica di Roma, Frosinone
e Latina concorrono a formare l'ISDA della regione Lazio. |
1.Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia
nazionale di arte drammatica, gli ISIA, i Conservatori di musica e gli
Istituti musicali pareggiati, mantenendo ciascuno la propria denominazione,
confluiscono in istituzioni di istruzione superiore di grado universitario,
denominate Istituti superiori delle arti (ISDA), i quali succedono in tutti
i rapporti attivi e passivi, secondo le modalità di cui al comma
2.
Il comma 2 dà la possibilità con la parola almeno
che in regioni particolarmente fornite di Istituti di Alta Cultura si possano
istituire più ISDA. Ciò in analogia alle Università
(prendendo per esempio sempre la regione Lazio esistono le Università:
La Sapienza, Tor Vergata, Latina, Viterbo, ecc.).
Inoltre questo comma stabilisce che le Accademie, i Conservatori e
gli Istituti musicali pareggiati presenti nella Regione entrino, da subito,
a far parte dell'ISDA.
Vi PERMARRANNO in base a norme da definire
nel dettaglio, ma già chiare nella sostanza. Per
esempio difficilmente permarranno quei conservatori che nellarco dei 5
anni non si saranno liberati delle scuole medie annesse e dei licei
sperimentali
che impediranno la trasformazione degli attuali corsi in corsi di livello
universitario. Delle due luna: o corsi assuefatti
alle scuole secondarie o corsi veramente liberi dai tipici paletti di medie
e licei. Non è un caso che in alcuni Conservatori (fortunatamente
pochi) il livello musicale si sia abbassato per consentire la sopravvivenza
dei licei sperimentali. |
2.In ogni regione è istituito almeno un ISDA per la formazione di
grado universitario, per la ricerca e per la produzione artistica e per
l'insegnamento nel campo delle arti visive e musicali anche con funzioni
di coordinamento territoriale degli istituti di cui al comma 1. Ad esso
afferiscono le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo esistenti
nell'ambito regionale che vi permangono se in possesso del requisiti stabiliti
dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1. In almeno tre regioni, entro
nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ISDA
include anche le arti drammatiche, coreutiche e le industrie artistiche
nonché le arti del gusto legate alla tradizione enogastromica italiana.
Al comma 3 si prevede che gli ISDA abbiano le stesse forme di autonomia
delle Università.
Ciò significa che, tra le varie cose, ci sarà la
possibilità
di dare nuovi indirizzi didattici e aggiornare i programmi. Ci sarà
la facoltà, come per le Università, di aprire nuovi corsi
di laurea. Tutto per stare al passo con i tempi. |
3.L'ISDA, in conformità all'ordinamento autonomo dell'università
e degli istituti di ricerca di cui al titolo II della legge 9 maggio 1989,
n. 168, è dotato di personalità giuridica e di autonomia
statutaria, amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile
nell'ambito delle normativa vigente; è altresì sede primaria
della ricerca e della produzione artistica, promuove l'esercizio e lo sviluppo
delle arti, della musica e della comunicazione visiva e presiede alla
formazione
necessaria per l'attività, le professioni artistiche e l'insegnamento.
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
esercita le funzioni di cui al titolo I della citata legge n. 168 del 1989,
per quanto non previsto dalla presente legge.
Il comma 4 dà la possibilità a ciascun ISDA di darsi
un proprio statuto. |
4.Ciascun ISDA, sulla base del decreto di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), adotta un proprio statuto e un regolamento che tiene conto
delle specificità delle singole articolazioni interne. Lo statuto
è approvato con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro
sentito il Consiglio nazionale delle arti, di cui all'articolo 3. Lo statuto
prevede anche la carta dei diritti e dei doveri degli studenti.
ARTICOLO 3
(Consiglio nazionale delle arti).
Questo articolo 3 determina i tempi, (sei mesi) ovvero prevede che
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, venga istituito il
CNDA.
Altresì vengono determinate le modalità per l'elezione
dei suoi membri e del suo funzionamento.
Il CNDA ha le stesse funzioni che il Con (Consiglio universitario
nazionale)
ha per le Università.
È assolutamente importante far notare che per le istituzioni
artistiche si provvede giustamente attraverso un proprio organo consultivo
dotato cioè di competenze specifiche, e non come paventato da qualcuno,
attraverso il CUN che al contrario non può avere competenze nel
settore artistico. |
1.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
istituisce, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni permanenti
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il Consiglio
nazionale delle arti (CNDA), organo di alta consulenza del Ministro,
di durata quadriennale, mediante il quale la comunità artistica
concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della
ricerca, della didattica, e della preparazione e specializzazione artistica
e professionale nel campo delle arti. Il CNDA assolve altresì funzioni
consultive in ordine al reclutamento e allo stato giuridico del personale
2.In sede di prima applicazione della presente legge, Il CNDA è
composto da rappresentanti eletti dal personale direttivo e docente in
servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, ripartiti nel modo seguente:
a)tre rappresentanti delle Accademie nazionali di belle arti;
b)un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;
c)un rappresentante dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
d)un rappresentante delle Accademie non statali;
e)un rappresentanti degli ISIA;
f)sei rappresentanti dei Conservatori di musica, di cui uno in
rappresentanza
dei conservatori e istituti musicali non statali.
g)un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.
3.L'elettorato passivo è riservato al personale di ruolo.
4.In sede di prima applicazione della presente legge, oltre al personale
eletto ai sensi del comma 2, fanno parte del CNDA un rappresentante nominato
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni ed esperti di chiara fama
così nominati:
a)uno dal Consiglio nazionale universitario (CUN);
b)uno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);
c)uno dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;
d)uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
e)uno dal Ministro della pubblica istruzione;
f)uno dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.
5.Fa parte del CNDA una rappresentanza degli studenti composta da non
meno di tre membri eletti negli istituti di cui all'articolo 1.
6.Le modalità per le elezioni e per il funzionamento del CNDA
sono definite con il decreto di cui al comma 1.
7.La composizione definitiva del CNDA è determinata con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
da emanare entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, prevedendo comunque la prevalenza dei membri eletti in rappresentanza
degli ISDA rispetto ai membri designati mediante nomina.
ARTICOLO 4
(Piani triennali di sviluppo).
Questo articolo 4 stabilisce che entro un anno dalla data di entrata
in vigore della legge, con decreto e previo parere del CNDA vengono definite
le modifiche ed i tempi di attuazione della Riforma ivi compresi i requisiti
necessari alle istituzioni per la loro permanenza negli ISDA.
Con ulteriore decreto viene definita la pianta organica del personale
degli ISDA che deve essere corrispondente almeno a quella prevista per
le attuali istituzioni.
Ovvero non esistendo contrazione della pianta organica nessuna categoria
di personale attualmente in servizio rischia di non trovare posto negli
ISDA.
Questo per fugare i dubbi, sollevati ad arte, dei professori di materie
complementari quali Teoria e Solfeggio o Pianoforte complementare. |
1.Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, e
con il Ministro del tesoro, acquisito il parere del Ministro per i beni
culturali ed ambientali limitatamente alla materia disciplinata dalla lettera
d), da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere del CNDA e delle Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, sono dettate disposizioni per:
Viene chiarito che con decreto si trasporteranno le attuali strutture
dalle competenze del M.P.I. (Ministero della Pubblica Istruzione)
a quello del Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e tecnologica. |
a)definire le modalità e i tempi per il trasferimento delle competenze,
delle strutture e dei servizi relative agli istituti di cui all'articolo
1 dal Ministero della Pubblica Istruzione al Ministero dell'Università
e della Ricerca scientifica e tecnologica, salvaguardando comunque le esigenze
di funzionamento delle istituzioni scolastiche che verranno riordinate
ai senso all'articolo 10, al fine di assicurare una offerta formativa analoga
a quella attualmente garantita dal Ministero della pubblica istruzione;
Il piano riguarderà le modalità
di istituzione degli ISDA e la loro quantità nelle varie regioni.
Non riguarderà i conservatori e le Accademie perché costituiranno
la parte didattica degli ISDA. Si ribadisce che lISDA sarà solo
una sorta di rettorato regionale a cui afferiranno i Conservatori
e le Accademie. Rileggere il mio commento allarticolo 2, comma 2. |
b)determinare il piano di istituzione degli ISDA e le procedure per i
successivi
aggiornamenti secondo criteri di equilibrata distribuzione sul territorio
nazionale e di promozione della formazione e della ricerca in campo artistico,
con la finalità di dare graduale attuazione alle disposizioni di
cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse finanziarie rese
disponibili con apposito provvedimento;
Sempre con decreto si provvederà a fare
sì che gli statuti dei vari ISDA abbiano una base comune, esattamente
come avviene per le Università, pur nel rispetto delle singole autonomie
e delle tradizioni locali. |
c)individuare i criteri generali per la definizione degli statuti degli
ISDA in ordine al riconoscimento di forme specifiche di autonomia didattica,
amministrativa, finanziaria e contabile alle articolazioni interne derivanti
dagli istituti di cui all'articolo 2, comma 1;
Sempre con decreto si salvaguarderanno le scuole pareggiate non statali
provvedendo alla loro graduale statizzazione, sempre che ne abbiano i requisiti
e che ne facciano richiesta. |
d)provvedere alla graduale statizzazione degli attuali istituti musicali
pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, alla
istituzione di nuovi musei e al riordino dei musei esistenti, delle
biblioteche,
ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori nonché delle
strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche;
Sempre con decreto gli attuali corsi dovranno
trasformarsi in corsi di livello universitario. Ciò perché
attualmente i programmi sono assolutamente non aggiornati ne aggiornabili
(attualmente non esiste alcuna autonomia didattica). Lutenza è
la più disparata per età, in seguito sarà costituita
solo da ragazzi muniti di maturità.
Attualmente non ci sono gli indirizzi.
Sarà
possibile inserirli solo dove si saranno eliminate le Scuole medie annesse
e i licei annessi che per forza di cose non sono compatibili con ordinamenti
universitari. |
e)stabilire le procedure per la graduale trasformazione dei corsi attualmente
funzionanti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della presente
legge in corsi di grado universitario da parte degli ISDA e per la previa
valutazione dell'idoneità delle strutture e dell'organizzazione.
Per quanto riguarda la graduale statizzazione degli istituti pareggiati
si avrà un occhio di riguardo per gli istituti presenti nei capoluoghi
di regione che siano sprovvisti di Istituti di Alta Cultura, sempre che
ne abbiano i requisiti. |
2.Nell'ambito della graduale statizzazione di cui al comma 1, lettera d),
si terrà conto, in particolare nei capoluoghi di regioni sprovvisti
di istituzioni statali, di istituti non statali pareggiati o legalmente
riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione,
possedendone i requisiti richiesti, alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Si ribadisce, con la parola almeno, che l'organico non sarà
inferiore a quello attuale. |
3.Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro
per la funzione pubblica, è definita la pianta organica del personale
docente, assistente, tecnico e amministrativo degli ISDA corrispondente
almeno a quella prevista per gli istituti di cui all'articolo 1.
ARTICOLO 5
(Ordinamento didattico).
L'articolo 5 dà la facoltà agli ISDA di darsi propri
statuti e propri regolamenti, e inoltre, essi potranno rilasciare diplomi
universitari, diplomi di laurea, diplomi di specializzazione e dottorati
di ricerca. |
1.Gli ISDA, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria
di secondo grado, sulla base del decreto di cui all'articolo 4, comma 1
e delle disposizioni concernenti l'autonomia didattica delle università,
rilasciano diplomi universitari di primo livello, con il fine di fornire
agli studenti adeguata conoscenza di metodi di ricerca e di contenuti
culturali,
scientifici ed artistici, orientata al conseguimento del livello formativo
richiesto da specifiche aree professionali. Gli ISDA rilasciano, altresì
distinti diplomi di laurea in discipline musicali, dello spettacolo e
artistiche,
articolati in più indirizzi con il fine di fornire agli studenti
adeguate conoscenze di metodi di tecniche professionali e contenuti scientifici
e professionali di livello superiore. Gli studi compiuti per ottenere il
diploma universitario di primo livello possono essere valutati e riconosciuti
per intero o parzialmente al fini del conseguimento del diploma di laurea.
Per lo svolgimento, nelle scuole di specializzazione di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, di attività di
didattica relative agli indirizzi che conducono agli insegnamenti delle
materie artistiche, le Università stipulano apposite convenzioni
con gli ISDA.
2.L'ordinamento didattico dei corsi di laurea, di diploma e di
specializzazione
è definito secondo le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 della
legge 19 novembre 1990, n 341, restando attribuite al CNDA le funzioni
esercitate dal CUN ai sensi delle predette disposizioni. Limitatamente
alla definizione di eventuali corsi di laurea, di diploma e di specializzazione
svolti in collaborazione tra gli ISDA e le università, le funzioni
sopracitate saranno esercitate dal CNDA di intesa con in CUN.
3.Gli statuti degli ISDA, sulla base del decreto di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c), determinano i corsi di diploma, di laurea e di
specializzazione, definiscono i criteri per l'attivazione dei corsi di
perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
È consentita la collaborazione tra gli ISDA e le Università
dotate di corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato
di ricerca nei settori disciplinari regolati dalla presente legge. A tal
fine il CNDA e il CUN esercitano di intesa le funzioni loro attribuite
ai sensi del comma 2.
Esattamente ciò che attualmente può
fare una qualsiasi scuola privata. Oggi come oggi nessun Istituto di Alta
Cultura può fare nulla che non sia compreso negli immutabili programmi
di studio o negli ancor più vincolanti capitolati di spesa. |
4.Per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività
culturali e formative promosse nell'ambito delle finalità istituzionali,
gli ISDA possono avvalersi, secondo modalità definite nelle singole
sedi, della collaborazione di soggetti pubblici o privati con facoltà
di prevedere la costituzione di consorzi e la stipulazione di apposite
convenzioni.
Non è una novità: esistono infatti
numerose sentenze dei vari TAR che equiparano lattuale diploma di
Conservatorio
ad un diploma di laurea. Lultima, del TAR del Lazio, risale al 4 aprile
1996:
OMISSIS /I CONSERVATORI DI MUSICA RIENTRANO
TRA LE ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA DI CUI ALLART. 33 DELLA COSTITUZIONE:
PERCIÒ I TITOLI DI STUDIO CHE ESSI RILASCIANO SONO PER GIURISPRUDENZA
COSTANTE, QUALIFICATI TITOLI ACCADEMICI EQUIPOLLENTI AI DIPLOMI DI
LAUREA. |
5.I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati dagli istituti
di cui alla presente legge sono tutelati ai sensi della legge 13 marzo
1958, n 262. Essi hanno valore legale. Con decreto del Ministro
dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con gli altri Ministri
interessati, sentiti il CNDA ed il CUN, sono definite le modalità
di ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 6
(Equipollenza dei diplomi).
Il comma stabilisce che i diplomi rilasciati fino ad ora dagli Istituti
di Alta Cultura sono equiparati ai diplomi di laurea se congiunti ad un
diploma di maturità. In assenza del diploma di maturità questi
diplomi hanno comunque valore di laurea ai soli fini dell'insegnamento.
Questo discorso chiaramente non è riferito agli attuali docenti,
ma a quanti, nel futuro, vorranno spendere il titolo conseguito. |
1.I diplomi conseguiti presso gli istituti di cui all'articolo 1 anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparati ai
diplomi di laurea ai soli fini dell'accesso all'insegnamento e, purché
sia stato conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado,
all'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.
Il comma 2 chiarisce che i diplomi in didattica sono validi per l'accesso
all'insegnamento se congiunti ad un diploma di Conservatorio e ad un diploma
di maturità. |
2.I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli
rilasciati prima della piena operatività della presente legge e
prima dell'attivazione delle scuole di specializzazione di cui all'articolo
4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono altresì titoli
validi per l'accesso all'insegnamento purché conseguiti successivamente
ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado e ad un diploma di
conservatorio o di accademia.
3.Per i diplomati presso gli istituti di cui all'articolo 1, che facciano
richiesta, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria
di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata
minima di un anno, al fine del conseguimento del diploma di laurea.
ARTICOLO 7
(Organi di governo).
1.A ciascun ISDA è preposto un rettore. Alle specifiche articolazioni
interne di ciascun ISDA sono preposti direttori con compiti di programmazione,
di coordinamento e di promozione delle attività proprie del settore.
I direttori sono affiancati da organi di gestione analoghi a quelli previsti
per le facoltà universitarie.
2.La nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli
organi di governo degli ISDA sono disciplinati dalla normativa vigente
per le università, tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo
4, comma 1, lettera c).
3.È abrogato le disposizioni l'articolo 269 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Fino alla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, i posti
di direttore dei conservatori di musica sono coperti mediante incarico.
ARTICOLO 8
(Personale docente e non docente).
Questo articolo 8, al comma 1, prevede in maniera chiara ed inequivocabile
che tutti i posti all'interno degli ISDA verranno conferiti al personale
attualmente in servizio nelle istituzioni. Pertanto non esistono
differenziazioni
tra docenti o discipline di insegnamento. |
1.In sede di prima applicazione della presente legge, gli insegnamenti
e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline
che comportano l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche o lo studio
dello strumento musicale, sono conferiti ai docenti nonché agli
accompagnatori al pianoforte e ai pianisti accompagnatori in servizio nelle
istituzioni di cui all'articolo 1.
In questo comma viene tutelato il personale tecnico ed amministrativo
attualmente in servizio negli attuali Istituti di Alta Cultura. |
2.Per la copertura dei posti di personale tecnico ed amministrativo,
nonché
per il funzionamento delle biblioteche e dei musei dei conservatori, delle
Accademie e degli ISIA, si provvede, in sede di prima applicazione della
presente legge, con personale in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo
1.
Le verifiche sono quelle che ogni docente
universitario di ruolo deve subire ogni tre anni.
Assolutamente non significa che per accedere
agli ISDA lattuale personale dovrà sostenere un incostituzionale
esame. Gli odierni insegnanti, al pari di quelli universitari, hanno già
superato molteplici esami per titoli professionali per accedere agli attuali
Conservatori o Accademie (gli ultimi arrivati hanno sostenuto anche il
concorso per esami).
La stragrande maggioranza del personale docente
delle scuole secondarie è entrato in servizio senza concorso per
esami e senza aver mai subito un concorso per titoli professionali. QUESTA
È VERA SANATORIA.
Si porrebbe anche il non facile problema della
composizione delle commissioni giudicatrici. Infatti
attualmente nulla è (ne potrà mai esserci per diritto
costituzionale)
al di sopra degli attuali Istituti di Alta Cultura.
Gli eventuali commissari, anche di chiara fama, non hanno le competenze
tipiche delle strutture di cui dovrebbero selezionare il personale. Sarebbe
come far giudicare un pilota di aereo supersonico ad un pilota (capitano)
di sommergibile. Oppure - immaginiamo lo scenario - se il commissario di
chiara fama dovesse gestire una scuola privata è intuibile quanti
posti potrà riservare ai propri allievi e quante belle lottizzazioni
avverranno in seno alle commissioni così costituite. Oppure lattuale
personale dovrebbe giudicarsi da solo? Quante bestialità immani
potrebbero succedere con un concorso! Si perderebbero solo
professionalità
vere, in favore dei soliti raccomandati senza preparazione
effettiva! |
3.I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 1, il personale di
ruolo di cui al comma 2 e il personale docente in servizio negli ISIA sono
inquadrati negli ISDA in ruoli ad esaurimento con mantenimento delle funzioni
esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Detto personale
è sottoposto a verifiche secondo le procedure previste dalla normativa
universitaria vigente e dispone di una apposita e specifica area di
contrattazione.
Il comma 4 prevede un nuovo sistema di reclutamento con nuove formule
concorsuali, da definire, più consone a istituzioni di livello
universitario. |
4.A regime, per il reclutamento del nuovo personale da assumere presso
gli ISDA saranno definite con decreto del .Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il
CNDA, specifiche formule concorsuali.
Il comma 5 prevede che per tutto il personale in servizio di cui
all'articolo
1 (Accademie e Conservatori) per 5 anni verrà creata una specifica
area contrattuale. Cioè si avrà finalmente lo svincolo dalle
contrattazioni che riguardano la scuola secondaria e che hanno da sempre
limitato lo sviluppo delle Istituti di Alta Cultura: vedi trasferimenti
d'ufficio, gestione dei fondi, progressione di carriera, ecc.
Inoltre è chiaro che una specifica area di contrattazione, anche
se non può portare da subito stipendi di tipo universitario,
consentirà
aumenti economici svincolati e notevolmente superiori alla scuola
secondaria.
La scelta di rinviare di 5 anni linquadramento
economico/giuridico dipende solo dal fatto che, vista lattuale situazione
finanziaria dello stato, questa legge non deve incidere più di tanto
sul bilancio statale, in questo preciso momento storico; questo lo si evince
anche dal successivo articolo 13.
Non cè quindi nessun riferimento ad eventuali
riduzioni dellattuale personale, come taluni in voluta e palese malafede
vorrebbero far credere. LO SCOPO? Bloccare questa legge di riforma, far
precipitare tutti gli Istituti di Alta Cultura in una irrimediabile
secondarizzazione
(si legga legge Bassanini sullautonomia scolastica) e magari far salire
incostituzionalmente delle scuole private nelle quali mai nessuno ha fatto
controlli di qualità o che hanno per utenza i migliori allievi usciti
dai Conservatori o dalle Accademie. Bella forza! Davvero. |
5.Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge si applica al personale di cui al presente articolo la normativa
vigente in materia di trattamento economico per i docenti, gli assistenti
e il personale tecnico amministrativo in servizio alla predetta data presso
le istituzioni di cui all'articolo 1, prevedendo una specifica area
contrattuale.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica sarà ridefinito il ruolo dei docenti degli ISDA, avente
efficacia dalla scadenza del quinquennio di cui al presente comma, con
riferimento allo stato giuridico e al trattamento economico del personale
docente universitario.
ARTICOLO 9
(Raccordo fra istruzione secondaria artistica e ISDA).
L'articolo 9 prevede, come enunciato nel titolo, i raccordi tra ISDA
e scuola artistica secondaria. |
1.Ai fini del coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge 9 maggio
1989, n. 168, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica ed il Ministro della pubblica istruzione si avvalgono, per
lo specifico raccordo tra l'istruzione superiore impartita negli ISDA e
l'istruzione artistica impartita nel sistema scolastico, di una commissione
composta da rappresentanti dei due Ministeri, da membri designati, al loro
interno, dai docenti eletti nel CNDA e da membri designati, al loro interno,
dai docenti eletti nel CNPI in rappresentanza delle istituzioni scolastiche
che verranno riordinate ai sensi dell'articolo 10. Il numero dei componenti
è stabilito, pariteticamente, con decreto interministeriale.
2.La commissione si riunisce periodicamente per armonizzare gli interventi
formativi tra i diversi gradi di istruzione e per garantire la
continuità,
in particolare negli insegnamenti tecnici.
3.In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione
definisce gli obiettivi formativi dei diversi livelli, formula proposte
sui programmi nazionali delle discipline artistiche, nonché sulle
modalità di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie
per quanto attiene alle discipline artistiche.
ARTICOLO 10
(Riordinamento degli studi musicali e coreutici non
universitari)
l'articolo 10, così come enunciato, suscita fortissime
perplessità
perché nessuna legge in itinere può far riferimento ad altra
legge della quale ancora debbono iniziare i lavori in parlamento.
Durante la discussione al Senato chiederemo il ripristino del testo
(dell'articolo 10) licenziato ad aprile e successivamente così emendato.
Ciò si rende necessario anche per consentire, da subito, un'organica
distribuzione sul territorio nazionale di scuole medie e licei ad indirizzo
musicale con conseguente apertura di nuovi sbocchi lavorativi.
Leliminazione del validissimo articolo 10 della
precedente stesura è una efficace e subdola manovra di chi con tutti
i mezzi sta tentando di fermare questa proposta di legge. Tentarono con
listituire i concorsi: non ci riuscirono, perché incostituzionali;
trovarono questa strada.
In senato daremo battaglia per il suo
ripristino! |
1.Nell'ambito del riordino dei cicli scolastici, si provvederà al
riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari.
ARTICOLO 11
(Edilizia)
1.Per le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applica la normativa
vigente in materia di edilizia universitaria.
ARTICOLO 12
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le provincie
autonome di Trento e Bolzano)
1.Il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge
è delegato alla regione Valle d'Aosta e alle provincie autonome
di Trento e Bolzano che vi provvederanno secondo specifiche norme di attuazione
da emanare secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti di autonomia.
ARTICOLO 13
(Norme finanziarie).
1.Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti
ai capitoli della rubrica 9 - Istruzione artistica - dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione , rispettivamente, per le esigenze
di funzionamento degli ISDA e per la successiva assegnazione agli stati
di previsione, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della
quota parte di stanziamenti ad essi rispettivamente destinati.
2.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 6 miliardi per il 1998 e in lire 11 miliardi a decorrere dal 1999,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
al fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito di previsione di
base di parte corrente <<Fondo speciale>> dello stato di previsione
del Ministero del Tesoro per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica .
3.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.