CAMERA DEI DEPUTATI

VII COMMISSIONE

(CULTURA, SCIENZE E ISTRUZIONE)

RIFORMA DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI

(AC 281 E ABBINATE)

MARENCO ed altri: Statalizzazione dell'Accademia ligustica di belle arti di Genova (281).

SBARBATI e DUCA: Statalizzazione dell'Istituto musicale "G. B. Pergolesi" di Ancona (545).

BOFFARDI: Statalizzazione dell'Accademia ligustica di belle arti di Genova (571).

BONATO ed altri: Norme per il riordino e la valorizzazione delle accademie di belle arti (578).

CANESI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (757).

NAPPI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (797).

PERICU ed altri: Statalizzazione dell'Accademia ligustica di belle arti di Genova (920).

SGARBI ed altri: Delega al Governo per al riforma delle Academie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e del Centro sperimentale di cinematografia (1111).

PISTONE ed altri: Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti, la loro trasformazione in istituti superiori delle arti visive, per la riforma dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dei conservatori di musica (1133).

BRACCO ed altri: Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti superiori per le industrie artistiche (1727).

BRACCI MARINAI ed altri: Istituzione degli istituti superiori per gli studi musicali. Nuovo ordinamento dell'istruzione musicale (2029).

SBARBATI: Norme per il riordino e la valorizzazione dei conservatori di musica (2223).


Delega al Governo
per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e del Centro sperimentale di cinematografia

Testo unificato
delle Proposte di legge nn. 281 (Marenco), 545 (Sbarbati), 571 (Boffardi), 578 (Bonato), 757 (Canesi), 797 (Nappi), 920 (Pericu), 1111 (Sgarbi), 1133 (Pistone), 1727 (Bracco), 2029 (Bracci Marinai), 2223 (Sbarbati).

Relatore: SBARBATI

Iter parlamentare del provvedimento.

Dopo la relazione del relatore Sbarbati sui lavori del Comitato ristretto, la Commissione decide di proseguire l'esame assumendo come testo base quello proposto dal Comitato, dedicando 2 sedute alla discussione di carattere generale, e due sedute alle audizioni di insegnanti delle Accademie e dei Conservatori.


TESTO UNIFICATO


ART. 1.
(Delega al Governo).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, dei Conservatori di musica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e del Centro sperimentale per la cinematografia; i decreti dovranno altresì regolare la relativa fase di transizione fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento e dei relativi programmi di insegnamento coordinati con quelli degli istituti di istruzione secondaria.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Ministro per i beni culturali e ambientali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento dello spettacolo. Gli schemi di decreti sono trasmessi per il parere alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dopo avere acquisito il parere del Consiglio nazionale delle arti di cui all'articolo 2 della presente legge, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e del Consiglio universitario nazionale (CUN), ciascuno per le parti di propria competenza.

ART. 2.
(Consiglio nazionale delle arti).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce, con proprio decreto, il Consiglio nazionale delle arti (CNdA), organo di alta consulenza del Ministro e del Consiglio dei Ministri, di durata quadriennale, mediante il quale la comunità artistica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca e della preparazione professionale nel capo delle arti. Il CNdA assolve altresì funzioni consultive in ordine al reclutamento e allo stato giuridico del personale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il CNdA è composto da un rappresentante eletto dal personale docente e un rappresentante eletto dal personale direttivo, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché da diciotto esperti di chiara fama, di cui due designati dalle Accademie di belle arti, due dai Conservatori di musica, uno dall'Accademia nazionale di danza, uno dall'Accademia nazionale di arte drammatica, uno dal Centro sperimentale di cinematografia, uno dagli ISIA, due dal CUN, due dal CNPI, due dal Ministero per i beni culturali e ambientali, uno dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno dal Ministero della pubblica istruzione e uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento spettacolo.

3. Il CNdA è presieduto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o da un suo delegato. Il CNdA può nominare apposite commissioni di esperti per procedere alla definizione delle aree disciplinari degli indirizzi e degli insegnamenti obbligatori ad essi relativi, nonché delle questioni inerenti alla razionalizzazione delle strutture e alla gestione del personale nella fase transitoria.

4. La composizione definitiva del CNdA sarà di apposito decreto legislativo, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle norme che disciplinano la docenza.

ART. 3.
(Istituti superiori delle arti).

1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, il Centro sperimentale di cinematografia, gli ISIA e i Conservatori di musica, mantenendo ciascuno la propria denominazione, costituiscono un'unica istituzione di istruzione superiore di grado universitario, denominata Istituto superiore delle arti (ISdA), secondo le modalità di cui al comma 2.

2. In ogni regione viene istituito un ISdA per la formazione universitaria e per la ricerca nel campo delle arti visive e musicali. Ad esso afferiscono le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo esistenti nell'ambito regionale e in possesso dei requisiti s abiliti dal piano triennale di cui all'articolo 4. In almeno tre regioni esso include anche le arti drammatiche, coreutiche, cinematografiche e le industrie artistiche.

3. L'ISdA, in conformità all'ordinamento autonomo dell'università e degli istituti di ricerca di cui al titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, è dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e con abile nell'ambito delle vigenti norme; è altresì sede primaria della ricerca e della produzione artistica, promuove l'esercizio e lo sviluppo delle arti, della musica e della comunicazione visiva e presiede alla formazione necessaria per l'attività, le professioni artistiche e l'insegnamento. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 168 del 1989.

4. Ciascun ISdA adotta un proprio statuto e un regolamento interno; lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CNdA. Lo statuto prevede anche la carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

ART. 4.
(Piani triennali di sviluppo).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, prevedono le procedure di programmazione triennale per lo sviluppo e la qualificazione degli ISdA e dettano norme per il riordinamento dei musei già esistenti nelle Accademia di belle arti, per le istituzioni di nuovi musei negli ISdA, per le biblioteche musicali dei Conservatori e per tutte le strutture necessarie alla ricerca e alla produzione artistica.

2. I piani triennali di sviluppo di cui al comma 1 sono emanati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle disposizioni vigenti per i piani triennali di sviluppo delle università, in quanto applicabili.

3. Con decreto legislativo da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNdA, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di un ISdA in ogni regione e per il trasferimento delle strutture e dei servizi necessari dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il Conservatorio musicale di Ancona e l'Accademia ligustica di Genova sono statizzati.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, è definita la pianta organica del personale docente, assistente, tecnico ed amministrativo degli ISdA.

ART. 5.
(Ordinamento didattico).

1. Gli ISdA rilasciano diplomi universitari di primo livello, al termine di corsi di durata almeno triennale, aventi il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali, scientifici ed artistici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. Rilasciano, altresì, diplomi di laurea in scienze artistiche o in didattica delle scienze artistiche, al termine di corsi di durata almeno quadriennale articolati in più indirizzi con il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Per l'ammissione all'insegnamento di materia artistiche nelle scuole di ogni ordine e grado sono attivati presso gli ISdA appositi corsi di specializzazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di diploma è definito secondo le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, restando attribuite al CNdA le funzioni esercitate dal CUN ai sensi delle predette disposizioni.

3. Gli statuti degli ISdA determinano i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, definiscono i criteri per l'attivazione di corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Possono sostenere esami all'interno degli ISdA esclusivamente gli studenti iscritti e frequentanti.

4. Per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative promosse nell'ambito delle finalità istituzionali, gli ISdA possono avvalersi, secondo modalità definite nelle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici o privati con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi e la stipulazione di apposite convenzioni.

5. I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati dagli istituti di cui alla presente legge sono tutelati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 262. Essi hanno valore legale ai fini dell'esercizio della libera professione e dell'ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con gli altri ministri interessati, sono individuati i concorsi e le abilitazioni professionali al cui accesso danno titolo i diplomi di cui al comma 1.

ART. 6.
(Organi di governo).

1. A ciascun ISdA è preposto un Rettore. Alle specifiche articolazioni interne di ciascun ISdA sono preposti Direttori con compiti di programmazione, di coordinamento e di promozione delle attività proprie del settore.

2. La nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo degli ISdA sono disciplinati dalla normativa vigente per le università.

3. Gli attuali direttori incaricati dei conservatori di musica restano in carica fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, ferma restando l'indizione immediata delle elezioni per le sedi vacanti.

ART. 7.
(Personale docente e non docente).

1. Nei corsi di laurea e di diploma gli insegnamenti e gli altri compiti didattici relativi alle discipline di formazione generale e culturale sono conferiti secondo le disposizioni vigenti per i corsi universitari.

2. Gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline che comportano l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche o lo studio dello strumento musicale, nella fase di graduale passaggio al nuovo ordinamento e comunque entro il termine di cui al comma 6 del presente articolo, sono conferiti a docenti ed assistenti in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

3. Analogamente, per la copertura dei posti di personale tecnico ed amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche e dei musei e dei conservatori, si provvede, in sede di prima applicazione, con personale in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sono definiti i criteri e le modalità per il conferimento degli insegnamenti e degli altri compiti didattici e amministrativi.

5. I posti non coperti con personale già in servizio sono gradualmente messi a concorso nei termini previsti dai piani triennali di sviluppo di cui all'articolo 4.

6. Entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ISdA provvedono, per tutti gli insegnamenti, al reclutamento di personale da inquadrare nei ruoli universitari, conformemente alle disposizioni previste per i concorsi universitari. I concorsi sono banditi con cadenza triennale. I docenti di cui al comma 2 possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nei ruoli degli ISdA. Il personale docente e non docente di cui ai commi 2 e 3 che eventualmente non passi nei corrispondenti ruoli degli istituti, è immesso in un ruolo ad esaurimento ovvero può passare, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria superiore.

ART. 8.
(Raccordo tra istruzione secondaria artistica e ISDA)

1. Per assicurare il raccordo tra le istituzioni di istruzione secondaria artistica e gli ISdA è istituita, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta, oltre che da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della pubblica istruzione, da rappresentanti dei docenti operanti negli ISdA e dei docenti delle scuole secondarie ad indirizzo artistico, musicale, coreutico.

2: La commissione si riunisce periodicamente per armonizzare gli interventi formativi tra i diversi gradi di istruzione e per garantire la continuità soprattutto negli insegnamenti tecnici.

3. In sede di prima applicazione, la commissione definisce gli obiettivi formativi dei diversi livelli, formula proposte sui programmi nazionali delle discipline artistiche, nonché sulle modalità di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie per quanto attiene alle discipline artistiche.

4. I rappresentanti degli ISdA nella commissione sono designati al loro interno dai rappresentanti degli istituti stessi eletti nel CNdA; i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione sono designati al loro interno dai rappresentanti dello stesso Ministero eletti nel CNPI.

ART. 9.
(Riordinamento degli studi musicali non universitari).

1. Al fine di assicurare una formazione musicale funzionale al proseguimento degli studi presso gli ISdA, gli studi musicali nelle scuole medie e nelle scuole secondarie superiori si articolano nelle seguenti fasce: