Emendamenti Art. 10.


404
Art. 10. Sostituirlo con il seguente: 4. Gli oneri relativi alledilizia, allarredamento e alle dotazioni didattiche già pertinenti alle Accademie ed ai Conservatori sono a carico dello Stato, il quale provvederà con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministero per la pubblica istruzione, secondo le rispettive competenze, da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Storace, Ardica, Dell'Utri, Sidoti, Rositani

405
L'art. 10 sia così riformulato: "Per le istituzioni di cui all'art. 1, comma 1, vale per quanto applicabile la vigente normativa in materia di edilizia universitaria. Gli adattamenti di tale normativa allo specifico campo delle articolazioni degli ISdA sono promossi dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del CNdA, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis, Sidoti

406
Art. 10. Al comma 1 sostituire le parole di cui allarticolo 1 le seguenti: di cui allarticolo 3.
Bracci Marinai, Masini, Bracco, Lopedote, Galliani

407
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente: Art. 10-Bis - (Norme finali)
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del MURST, sentito il Ministro della Pubblica Istruzione, sono trasferiti dal Ministero della Pubblica Istruzione al MURST le strutture i servizi e il personale, nonché, le risorse impegnate nei relativi capitoli di spesa.
Bracci Marinai, Bracco, Masini, Lopedote, Galliani