404
Art. 10. Sostituirlo con il seguente: 4. Gli oneri relativi
alledilizia, allarredamento e alle dotazioni didattiche
già pertinenti alle Accademie ed ai Conservatori
sono a carico dello Stato, il quale provvederà
con appositi stanziamenti da iscriversi nello stato
di previsione della spesa del Ministero per i beni
culturali e ambientali e del Ministero per la pubblica
istruzione, secondo le rispettive competenze, da determinarsi
annualmente con la legge di approvazione del bilancio
dello Stato.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Storace,
Ardica, Dell'Utri, Sidoti, Rositani
405
L'art. 10 sia così riformulato: "Per le
istituzioni di cui all'art. 1, comma 1, vale per quanto
applicabile la vigente normativa in materia di edilizia
universitaria. Gli adattamenti di tale normativa allo
specifico campo delle articolazioni degli ISdA sono
promossi dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali,
di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del CNdA, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis,
Sidoti
406
Art. 10. Al comma 1 sostituire le parole di cui allarticolo
1 le seguenti: di cui allarticolo 3.
Bracci Marinai, Masini, Bracco, Lopedote, Galliani
407
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente: Art. 10-Bis
- (Norme finali)
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, su proposta del MURST, sentito
il Ministro della Pubblica Istruzione, sono trasferiti
dal Ministero della Pubblica Istruzione al MURST le
strutture i servizi e il personale, nonché,
le risorse impegnate nei relativi capitoli di spesa.
Bracci Marinai, Bracco, Masini, Lopedote, Galliani