Emendamenti Art. 9.


332
Art. 9. Nel titolo sostituire: universitari con accademici.
Pitzalis, Napoli, Benedetti Valentini, Aloi, Storace, Ardica, Dell'Utri, Rositani, Sidoti

333
Art. 9. Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di assicurare una formazione musicale funzionale al proseguimento degli studi presso gli ISdA gli studi musicali si effettuano nei Conservatori normali.
I conservatori normali della durata di otto anni con funzioni orientativa, propedeutica agli studi successivi, approfondimento nelle materie musicali e nei vari strumenti, da istituire in ragione di almeno uno in ogni provincia. (sic)
I programmi di insegnamento, da definirsi con decreto del Ministro per luniversità e la ricerca scientifica e tecnologica, dovranno essere predisposti dal CNdA e dovranno contemplare materie di indirizzo musicale, nonché teoria, tecnica e pratica dei diversi strumenti musicali.
Con lentrata in vigore del presente ordinamento cessano, progressivamente e contestualmente, le attività di sperimentazione nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
I diplomi di maturità musicale conseguiti presso i Conservatori normali danno accesso allISdA.
2. Le competenze in materia di istruzione musicale nei Conservatori normali sono attribuite al Ministero per luniversità e la ricerca scientifica e tecnologica.
3. Gli studenti già iscritti agli attuali Conservatori di musica proseguono gli studi secondo le disposizioni vigenti al momento delliscrizione.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Storace, Ardica, Dell'Utri, Rositani, Sidoti

334
Art. 9. Sostituire i commi 2, 3 e 4, con i seguenti:
"1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordinamento degli Studi musicali nei gradi della scuola media e dell'istruzione secondaria superiore. I decreti sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale delle arti di cui allarticolo 2.
2. Nellesercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) la formazione musicale nei gradi di istruzione di cui al comma 1 sl svolgerà nei corsi di scuola media ad orientamento musicale e nei corsi di scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, denominati Conservatori di base;
b) I corsi di scuola media ad orientamento musicale avranno finalità orientativa e propedeutica alla formazione musicale nel grado successivo, relativamente agli insegnamenti in essi impartiti; i programmi e gli orari dl insegnamento, da definirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentiti la commissione di cui allarticolo 8 e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dovranno l'insegnamento di educazione musicale e comprendere insegnamenti finalizzati all'acquisizione e alla pratica delle tecniche strumentali e dl uno strumento musicale, tenendo conto anche dei risultati delle sperimentazioni realizzate in materia ai sensi dellarticolo 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 e dell'articolo 278 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il diploma conseguito nella scuola media o nei corsi di scuola media ad orientamento musicale avrà valore di licenza media, secondo quanto previsto dall'articolo 186 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c) sarà prevista l'istituzione di una specifica classe di concorso per laccesso agli insegnamenti di cui alla lettera b);
d) saranno stabilite le modalità per la graduale istituzione o individuazione in ogni distretto, rispettivamente, di almeno una scuola media ad indirizzo musicale o di almeno una scuola media ove, per ubicazione e disponibilità di locali idonei, possano istituirsi corsi ad orientamento musicale, previa soppressione o trasformazione delle scuole medie annesse ai Conservatori di musica e dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale già funzionanti;
e) i Conservatori di base avranno finalità di approfondimento degli insegnamenti musicali impartiti nella scuola media; i programmi dl insegnamento, da definirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentita la Commissione di cui all'articolo 8 e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dovranno contemplare, oltre alle materie comuni a tutti i corsi dell'istruzione secondaria superiore, materie di indirizzo nei settori della storia, della teoria e della critica musicale, nonché della teoria, tecnica e pratica dei diversi strumenti musicali, tenendo conto anche dei risultati delle sperimentazioni realizzate, ai sensi dellarticolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1974 e dellarticolo 278 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994. I Conservatori di base rilasceranno il diploma dl maturità musicale, che darà accesso alle facoltà universitarie ed all'Istituto Superiore delle Arti (I.S.d.A.), secondo i rispettivi ordinamenti; sarà prevista la possibilità di passaggio dalle classi intermedie dei Conservatori di base a classi di altre scuole od istituti dl istruzione secondaria superiore e viceversa, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti;
f) saranno stabilite le modalità per l'istituzione in ogni provincia, non oltre il secondo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. rispettivamente, di almeno un Conservatorio di base o di almeno unaltra scuola o istituto di istruzione secondaria superiore ove, per ubicazione e disponibilità di locali idonei possano istituirsi corsi ad indirizzo musicale, previa soppressione o trasformazione dei licei musicali sperimentali già funzionanti presso i Conservatori di musica; le predette modalità terranno conto degli istituti musicali non statali già funzionanti, pareggiati o che abbiano chiesto la statizzazione o il pareggiamento alla data dl entrata in vigore della presente legge.
g) saranno stabilite le modalità di cessazione del funzionamento dei corsi di studio presso i Conservatori di musica, In corrispondenza dell'attivazione di quelli presso gli istituti di cui all'articolo 3;
h) le competenze in materia di istruzione musicale nelle scuole medie e nei corsi di scuola media ad orientamento musicale e nei Conservatori di base e, comunque. nelle scuole di ogni ordine e grado, resteranno attribuite al Ministero della pubblica istruzione.
i) con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e delle finanze saranno stabilite le modalità per l'assegnazione in uso, agli istituti di cui all'articolo 3 ed agli istituti di istruzione di cui al presente articolo, per le rispettive esigenze di funzionamento, delle sedi, delle attrezzature, dei beni mobili e delle dotazioni librarie già in uso o in dotazione dei Conservatori di musica, o di parti di essi;
l) saranno stabilite le modalità per il trasferimento, allo stato dl previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dl una parte degli stanziamenti della rubrica g (Istruzione artistica) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la spesa derivante dall'istituzione degli istituti di cui allarticolo 3, tenendo conto di quella necessaria per il funzionamento delle scuole ed istituti di istruzione previsti dal presente articolo".
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevederanno anche, sul la base dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere b), c), e), h), i) ed 1), del comma 2, il riordinamento del corso di studio dellAccademia di danza, relativamente agli anni del corso medesimo che, tenuto conto delle fasce di età degli allievi, siano corrispondenti a quelli dei corsi di studio della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore.
- Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "(Riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari)".
Il Governo (Porzio Serravalle)

335
Art. 9. Comma 1 Sostituire il comma con i seguenti:
Al fine di assicurare una formazione musicale funzionale al proseguimento degli studi negli ISdA, gli studi musicali nelle scuole dell'obbligo e nelle scuole secondarie superiori si articolano nelle seguenti fasce:
a) Scuole elementari con area musicale opzionale, con funzione propedeutica ad eventuali studi musicali, da istituire con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione che ne definisce lo specifico ordinamento. In prima attuazione della presente legge, le Scuole elementari con area musicale opzionale vengono istituite gradualmente nell'arco di 10 anni in ragione almeno di una per ciascun distretto scolastico ove già operi una Scuola media ad indirizzo musicale. I programmi di insegnamento, da definirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Commissione di cui all'art. 8 e il CNPI dovranno valorizzare l'insegnamento di Educazione al suono e alla musica e comprendere insegnamenti, a partire dal secondo ciclo, finalizzati a una prima, elementare acquisizione di tecniche strumentali.
b) Conservatori di base, di durata pari al ciclo della Scuola secondaria inferiore e superiore, con funzione di primo apprendimento e di approfondimento delle discipline musicali e della pratica strumentale, da istituire uno in ogni provincia contestualmente all'istituzione dell'ISdA nella regione di cui la provincia fa parte. I Conservatori di base, avvalendosi dell'autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile nell'ambito delle vigenti norme, potranno assolvere la funzione di cui sopra o fornendo al loro interno l'istruzione musicale della fascia secondaria inferiore, o stipulando convenzioni con Scuole medie ad indirizzo musicale presenti nel bacino d'utenza dei singoli Conservatori, sulla base di criteri stabiliti sulla base di proposte della Commissione di cui all'art. 8. analogamente i Conservatori di base garantiranno l'insegnamento delle materie di cultura generale di tutta la fascia secondaria inferiore e superiore o al loro interno o stipulando convenzioni con le Scuole medie inferiori e superiori presenti nel bacino d'utenza dei singoli Conservatori di base. I programmi di insegnamento, da definirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'art. 8 e il CNPI, dovranno contemplare, oltre alle materie di cultura generale tipiche dell'istruzione secondaria superiore, materie di formazione musicale generale, nei settori della storia, della teoria e dell'analisi musicale, nonché l'articolazione delle pratiche strumentali-interpretative, lavvio a quelle compositive e a quelle della tecnologia applicata alla musica, tenendo conto anche dei risultati delle sperimentazioni realizzate. Gli attuali Conservatori continueranno ad operare, durante la fase transitoria, laddove non si verifichi il binomio Conservatorio di base - ISdA.

Comma 1 bis.
Nelle Scuole medie ad orientamento musicale e nei Conservatori di base i Consigli di classe deliberano la promozione alla classe successiva sulla base del voto di condotta e sulla base del profitto nelle materie non strumentali. Per le materie strumentali al termine di ogni anno viene rilasciato un attestato sul livello raggiunto. Nell'attribuzione dei giudizi negli esami di licenza media e ai fini del conseguimento del diploma di maturità si tiene conto dell'esito delle prove relative alle sole materie non strumentali. L'esito delle prove relative alle materie strumentali dà luogo a una certificazione dell'effettivo livello raggiunto. I tempi di avvio dello studio delle materie strumentali, ivi comprese quelle vocali, sono correlati al rapporto tra sviluppo fisiologico di ogni studente e caratteristiche dello strumento."
Strik Lievers

336
Art. 9. Comma 1. Sostituire il comma con i seguenti:
"Al fine di assicurare una formazione musicale funzionale al proseguimento degli studi negli ISdA, gli studi musicali nelle scuole dell'obbligo e nelle scuole secondarie superiori si articolano nelle seguenti fasce:
a) Scuole elementari con area musicale opzionale, con funzione propedeutica ad eventuali studi musicali, da istituire con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione che ne definisce lo specifico ordinamento. In prima attuazione della presente legge, le Scuole elementari con area musicale opzionale vengono istituite gradualmente nell'arco di 10 anni in ragione almeno di una per ciascun distretto scolastico ove già operi una Scuola media ad indirizzo musicale. I programmi di insegnamento, da definirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Commissione di cui all'art. 8 e il CNPI, dovranno valorizzare l'insegnamento di Educazione al suono e alla musica e comprendere insegnamenti, a partire dal secondo ciclo, finalizzati a una prima, elementare acquisizione di tecniche strumentali.
b) Scuole medie ad indirizzo musicale anch'esse con funzione propedeutica ad eventuali studi musicali, da istituire - in prima applicazione delle presente legge - a partire dalla ordinarizzazione delle Scuole medie ad indirizzo musicale già operanti a titolo sperimentale. I programmi di insegnamento, da definirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Commissione di cui all'art. 8 e il CNPI, dovranno valorizzare l'insegnamento di Educazione musicale e comprendere insegnamenti finalizzati all'acquisizione e alla pratica delle tecniche strumentali e di uno strumento, anche tenendo conto dei risultati delle sperimentazioni realizzate. Sono soppresse le Scuole medie annesse ai Conservatori.
c) Conservatori di base di durata quinquennale, con funzione di approfondimento nelle materie musicali e nella pratica dei vari strumenti, da istituire uno in ogni provincia contestualmente all'istituzione dell'ISdA nella regione di cui la provincia fa parte. I programmi di insegnamento, da definirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'art. 8 e il CNPI dovranno contemplare, oltre alle materie di cultura generale tipiche dell'istruzione secondaria superiore, materie di formazione musicale generale, nei settori della storia, della teoria e dellanalisi musicale, nonché l'articolazione delle pratiche strumentali-interpretative, l'avvio a quelle compositive e a quelle della tecnologia applicata alla musica, tenendo conto anche dei risultati delle sperimentazioni realizzate. Gli attuali Conservatori continueranno ad operare, durante la fase transitoria, laddove non si verifichi il binomio Conservatorio di base - ISdA.

Comma 1 bis.
Nelle Scuole medie ad orientamento musicale e nei Conservatori di base i Consigli di classe deliberano la promozione alla classe successiva sulla base del voto di condotta e sulla base del profitto nelle materie non strumentali. Per le materie strumentali al termine di ogni anno viene rilasciato un attestato sul livello raggiunto. Nell'attribuzione dei giudizi negli esami di licenza media e ai fini del conseguimento del diploma di maturità si tiene conto dell'esito delle prove relative alle sole materie non strumentali. L'esito delle prove relative alle materie strumentali dà luogo a una certificazione dell'effettivo livello raggiunto. I tempi di avvio dello studio delle materie strumentali, ivi comprese quelle vocali, sono correlati al rapporto tra sviluppo fisiologico di ogni studente e caratteristiche dello strumento.
Strik Lievers

337
Art. 9. Sostituire il comma 1 il seguente (sic): ART. 9
1 - Il Governo della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e delegato ad adottare uno o più decreti legislativi Per la trasformazione dei Conservatori di musica in "Conservatori di base" ,da intendersi quali istituti secondari superiori ad indirizzo musicale di durata quinquennale, con una specifica valenza di approfondimento nelle materie musicali e nei vari strumenti. Con i medesimi decreti saranno istituite le scuole medie ad indirizzo musicale, volte a valorizzare l'insegnamento di educazione musicale e comprendenti insegnamenti finalizzati all'acquisizione e alla pratica delle tecniche strumentali e di uno strumento . Nell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo saranno osservati i principi direttivi di seguito indicati.
2 - In ciascuna Provincia sarà istituito almeno un Conservatorio di Base. I Conservatori di Base nelle Province prive di Conservatorio o di Istituti musicali che richiedano la statizzazione, sono istituiti come indirizzo musicale presso un istituto secondario superiore. Con i medesimi decreti delegati di cui al comma 1 saranno definiti criteri e modalità per la statizzazione degli istituti musicali non statali che ne facciano richiesta. Le scuole medie ad indirizzo musicale sono istituite almeno una per distretto, considerando prioritariamente quelle già annesse ai Conservatori di musica.
3 - Le norme delegate dovranno fra l'altro stabilire:
a) per i Conservatori di Base:
- un piano di studi che, accanto alle materie,, comuni alle corrispondenti classi della scuola secondaria superiore, comprenda un area di indirizzo musicale volta a realizzare uno studio organico della musica e a favorire unattività musicale di insieme e che preveda un progressivo restringimento degli insegnamenti dell'area comune non musicale e il contestuale allargamento di quelli appartenenti all'area musicale;
- il monte ore annuo per le singole discipline.
- lo svolgimento di un esame di Stato di maturità musicale che comprenda le prove strumentali;
b) Per le scuole medie:
- lintera gamma dei corsi strumentali attivabili nel triennio
- il monte ore annuo delle singole discipline, anche tenendo conto di quello in vigore nelle scuole medie annesse ai Conservatori e dei risultati delle sperimentazioni realizzate;
- le modalità di svolgimento dell'esame di licenza che dovrà comprendere l esame di strumento e di cultura musicale.
4 - Con i medesimi decreti si provvederà alla cessazione delle attuali sperimentazioni musicali nelle scuole medie, negli istituti secondari superiori e dei quinquenni sperimentali dei licei musicali presso 1 Conservatori di musica.
5 - Gli ordinamenti didattici dei Conservatori di base e delle scuole medie ad indirizzo musicale verranno definiti con appositi Regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Bracci Marinai, Masini, Bracco, Galliani, Lopedote

338
Art. 9. Al comma 1, lett. a) dopo le parole: sperimentazioni realizzate, inserire il seguente periodo: Ai fini e per gli effetti del decreto legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, per gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale viene istituita una apposita classe di concorso. Conseguentemente alla lettera b) dopo le parole: sperimentazioni realizzate inserire il seguente periodo: del decreto legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, per gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale viene istituita una apposita classe di concorso.
Hüllweck.

339
Art. 9. Comma 1. Lettera a). Dopo le parole sperimentazioni realizzate aggiungere: Ai fini e per gli effetti del decreto legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, per gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale viene istituita una apposita classe di concorso.
De Murtas

340
Art. 9. Al comma 1 lett. a) dopo le parole sperimentazioni realizzate sia aggiunto il seguente periodo: Ai fini e per gli effetti del decreto legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, per gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale viene istituita una apposita classe di concorso.
Ciocchetti

341
Art. 9. Alla fine del comma 1, lettera a, aggiungere contestualmente al raggiungimento dellobiettivo di una scuola media ad orientamento musicale in ogni distretto.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri, Ardica, Storace, Sidoti, Rositani

342
Art. 9. Al comma 1, lettera b) le parole Conservatori di base siano sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo musicale. Conseguentemente al comma 2 e al comma 3 le parole Conservatori di base siano sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Hüllweck

343
Art. 9. Al comma 1, lettera b) le parole Conservatori di base siano sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Basso, Cavallini

344
Art. 9. Al comma 1, lettera b) le parole Conservatori di base siano sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Lantella, Basso, Cavallini

345
Allart. 9 al comma 1 lettera b sostituire le parole Conservatori di base con le seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Zen

346
Art. 9. Comma 1. Lettera b. Sostituire le parole Conservatori di base con: licei ad indirizzo musicale.
De Murtas

347
Art. 9. Al comma 1, lettera b) le parole Conservatori di base siano sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Ciocchetti

348

Art. 9. Al comma 1, lettera b) sostituire le parole Conservatori di base con: licei ad indirizzo musicale.
Cartelli

349
Art. 9. Al comma 1, lettera b): si corregga licei ad indirizzo musicale anziché Conservatori di base.
Meo Zilio, Mazzetto

350
Art. 9. Al comma 1 lett. b) la dizione Conservatori di base venga sostituita con quella "Licei musicali" (sic).
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis, Sidoti

351
Art. 9. Al comma 1 lett. b) la dizione Conservatori di base venga sostituita con quella "Conservatori normali" (sic).
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis, Sidoti

352
Art. 9. Al comma 1, lettera b). Dopo le parole ogni provincia siano aggiunte le seguenti: in apposite strutture disponibili presso istituti di istruzione secondaria.
Hüllweck

353
Art. 9. Al comma 1, lettera b). Dopo le parole ogni provincia siano aggiunte le seguenti: in apposite strutture disponibili presso istituti di istruzione secondaria.
Lantella, Basso, Cavallini

354
Art. 9. Al comma 1, lettera b). Dopo le parole ogni provincia siano aggiunte le seguenti: in apposite strutture disponibili presso istituti di istruzione secondaria.
Zen

355
Art. 9. Al comma 1, lettera b). Dopo le parole ogni provincia aggiungere: in apposite strutture disponibili presso istituti di istruzione secondaria.
De Murtas

356
Art. 9. Al comma 1, lettera b). Dopo le parole ogni provincia siano aggiunte le seguenti: in apposite strutture disponibili presso istituti di istruzione secondaria.
Ciocchetti

357
Art. 9. Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: armonia e contrappunto.
Hüllweck

358
Art. 9. Al comma 1, lettera b) siano soppresse le parole: armonia e contrappunto.
Basso, Cavallini

359
Art. 9. Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: armonia e contrappunto.
De Murtas

360
Art. 9. Al comma 1, lettera b) siano soppresse le parole: armonia e contrappunto.
Ciocchetti

361
Art. 9. Al comma 1, lettera b) siano soppresse le parole: armonia e contrappunto.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis, Sidoti

362
Art. 9. Al comma 1, lettera b) dopo le parole: strumenti musicali inserire le seguenti: e della composizione.
Hüllweck

363
Art. 9. Al comma 1, lettera b) dopo le parole: strumenti musicali inserire le seguenti: e della composizione.
Basso, Cavallini

364
Art. 9. Comma 1. Lettera b) Dopo le parole: strumenti aggiungere: e della composizione.
De Murtas

365
Art. 9. Al comma 1, lettera b) dopo le parole: strumenti musicali siano aggiunte le seguenti: e della composizione.
Ciocchetti

366
Art. 9. Al comma 1 lett. b) dopo le parole sperimentazioni realizzate sia aggiunto il seguente periodo: ai fini e per gli effetti del decreto legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, per gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale viene istituita una apposita classe di concorso.
Lantella, Basso, Cavallini

367
Art. 9. Al comma 1 lett. b) dopo le parole sperimentazioni realizzate sia aggiunto il seguente periodo: ai fini e per gli effetti del decreto legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, per gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale viene istituita una apposita classe di concorso.
Basso, Cavallini

368
Art. 9. Comma 1. Lettera b). Dopo le parole sperimentazioni realizzate si aggiunto il seguente periodo: ai fini e per gli effetti del decreto legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, per gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale viene istituita una apposita classe di concorso.
De Murtas

369
Art. 9. Al comma 1 lett. b) dopo le parole sperimentazioni realizzate sia aggiunto il seguente periodo: ai fini e per gli effetti del decreto legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, per gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale viene istituita una apposita classe di concorso.
Ciocchetti

370
Art. 9. Allultima frase del comma 1, lettera b, dopo la parola ordinamento aggiungere: progressivamente e contestualmente.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri, Ardica, Storace, Sidoti, Rositani

371
Art. 9. Al comma 1, alla fine del testo della lett. b) sia aggiunto: Viene istituita una specifica classe di concorso denominata "Insegnamento di strumento nelle scuole medie di I e II grado ad indirizzo musicale. L'organico di fatto vigente diventa, nella fase transitoria di applicazione della presente legge, organico di diritto. Vengono immessi in ruolo i docenti di strumento che a qualsiasi titolo abbiano prestato servizio nella sperimentazione musicale presso scuole medie riconosciute o parificate per almeno 360 giorni giuridici, siano in possesso di titolo di studio di scuola media superiore e di diploma di strumento.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis, Sidoti

372
Allart. 9 al comma 2 e comma 3 le parole Conservatori di base siano sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Zen

373
Art. 9. Al comma 2 le parole Conservatori di base siano sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Lantella, Basso, Cavallini

374
Art. 9. Comma 2. Sostituire le parole Conservatori di base con: licei ad indirizzo musicale.
De Murtas

375
Art. 9. Comma 3. Sostituire le parole Conservatori di base con: licei ad indirizzo musicale.
De Murtas

376
Art. 9. Al comma 2 le parole Conservatori di base siano sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Ciocchetti

377
Art. 9. Al comma 2 sia sostituito conservatori di base con licei musicali.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis, Sidoti

378
Art. 9. Al comma 2 sia sostituito conservatori di base con conservatori normali.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis, Sidoti

379
Art. 9. Al comma 3 e al comma 4 sia apportata la stessa variazione di denominazione adottando licei musicali oppure conservatori normali.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis, Sidoti

380
Art. 9. Al comma 3 le parole Conservatori di base siano sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Lantella, Basso, Cavallini

381
Art. 9. Al comma 3 le parole Conservatori di base siano sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Ciocchetti

382
Art. 9. Al comma 4 sia detto, in sostituzione dellattuale formulazione: Le competenze in materia di istruzione musicale nelle scuole medie ad orientamento musicale e nei conservatori normali (ovvero licei musicali) sono attribuite al Ministero della Pubblica Istruzione. Passa invece al Ministero dei Beni culturali e Ambientali la competenza sugli ISdA e sugli Istituti di alta cultura di cui al comma 1 dellart. 1 della presente legge.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis, Sidoti

383
Art. 9. Al comma 4 le parole Conservatori di base siano sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Ciocchetti

384
All'articolo 9 sostituire il comma 5 con il seguente:
5 - I decreti di cui al presente articolo dovranno prevedere l'istituzione di un dipartimento musicale in ogni provincia .Il dipartimento musicale, operante presso ciascun Conservatorio di base, svolge le seguenti funzioni:
a) coordinare l'armonizzazione degli insegnamenti musicali nei diversi gradi scolastici
b) approfondire gli aspetti culturali, tecnici, organizzativi dell'istruzione musicale;
c) promuovere esperienze comuni di produzione musicale anche con la partecipazione degli studenti.
Bracci Marinai, Masini, Bracco, Galliani, Lopedote

385
Art. 9. Comma 5. Dopo le parole musicali delle scuole inserire la seguente: elementari.
Strik Lievers

386
Art. 9. Comma 5. Siano soppresse le parole utilizzando alluopo strumenti esistenti.
Hüllweck

387
Art. 9. Al comma 5 siano soppresse le parole utilizzando alluopo strumenti esistenti.
Basso, Cavallini

388
Art. 9. Comma 5. Sopprimere le parole utilizzando alluopo strumenti esistenti.
De Murtas

389
Art. 9. Al comma 5 siano soppresse le parole utilizzando alluopo strumenti esistenti.
Ciocchetti

390
Allart. 9 co. 5 aggiungere alla fine: Tale dipartimento esercita anche il controllo della applicazione dei programmi, ai fini di una corretta educazione tecnico-strumentale professionalizzante.
Lucchese, Ciocchetti

391
Allarticolo 9 il comma 6 è soppresso.
Bracci Marinai, Masini, Bracco, Galliani, Lopedote

392
Art. 9. Comma 6. Sopprimere il secondo capoverso.
Commisso

393
Allart. 9 co. 6 modificare il secondo capoverso da secondaria superiore alla fine, nel modo seguente: secondaria superiore consente lequiparazione automatica al diploma universitario di primo livello di cui allart. 5, comma 1 della presente legge, nonché la fruizione di un percorso accelerato - con modalità da definire - ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea in scienze artistiche o in didattica delle scienze artistiche previsti dallarticolo 5, comma 1, della presente legge. Il medesimo diploma - conseguito nei Conservatori esistenti allentrata in vigore della presente legge - unitamente al possesso di diploma di laurea in qualsiasi disciplina - rilasciato da Università italiana - consente lequiparazione automatica di esse al diploma di laurea in scienze artistiche o in didattica delle scienze artistiche previsto dallarticolo 5, comma 1 della presente legge.
Lucchese, Ciocchetti

394
Art. 9. Al comma 6 siano soppresse le parole unitamente al possesso del diploma di maturità di scuola secondaria superiore.
Basso, Cavallini

395
Art. 9. Al comma 6 siano soppresse le parole unitamente al possesso del diploma di maturità di scuola secondaria superiore.
Ciocchetti

396
Art. 9. Al comma 6 dopo la parola riconoscimento aggiungere attraverso esami integrativi.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri, Ardica, Storace, Sidoti, Rositani

397
Art. 9. Comma 6. Siano soppresse le parole ai fini del conseguimento dei diplomi universitari e di laurea di cui allarticolo 5.
Hüllweck

398
Art. 9. Al comma 6 siano soppresse le parole ai fini del conseguimento dei diplomi universitari e di laurea di cui allarticolo 5.
Basso, Cavallini

399
Art. 9. Comma 6. Sopprimere le parole ai fini del conseguimento dei diplomi universitari e di laurea di cui allarticolo 5.
De Murtas

400
Art. 9. Al comma 6 siano soppresse le parole ai fini del conseguimento dei diplomi universitari e di laurea di cui allarticolo 5.
Ciocchetti

401
Art. 9. Al comma 6 sia soppressa la frase ai fini del conseguimento dei diplomi universitari e di laurea di cui allarticolo 5.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis, Sidoti

402
Art. 9, comma 6, penultima ed ultima riga, sostituire; universitari e di laurea con di primo e secondo livello.
Pitzalis, Napoli, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri, Ardica, Storace, Sidoti, Rositani

403
Dopo l'articolo 9 inserire il seguente: Art. 9 bis Gli studenti iscritti agli istituti di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge, proseguono gli studi secondo le disposizioni vigenti al momento della loro iscrizione.
I diplomi conseguiti unitamente al possesso del diploma di maturità di scuola secondaria superiore consentono di richiedere il riconoscimento degli studi compiuti ai fini del conseguimento dei diplomi universitarie di laurea.
Bracci Marinai, Masini, Bracco, Galliani, Lopedote