332
Art. 9. Nel titolo sostituire: universitari con accademici.
Pitzalis, Napoli, Benedetti Valentini, Aloi, Storace,
Ardica, Dell'Utri, Rositani, Sidoti
333
Art. 9. Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di assicurare una formazione musicale funzionale
al proseguimento degli studi presso gli ISdA gli studi
musicali si effettuano nei Conservatori normali.
I conservatori normali della durata di otto anni con
funzioni orientativa, propedeutica agli studi successivi,
approfondimento nelle materie musicali e nei vari strumenti,
da istituire in ragione di almeno uno in ogni provincia.
(sic)
I programmi di insegnamento, da definirsi con decreto
del Ministro per luniversità e la ricerca scientifica
e tecnologica, dovranno essere predisposti dal CNdA
e dovranno contemplare materie di indirizzo musicale,
nonché teoria, tecnica e pratica dei diversi
strumenti musicali.
Con lentrata in vigore del presente ordinamento cessano,
progressivamente e contestualmente, le attività
di sperimentazione nella scuola secondaria di primo
e secondo grado.
I diplomi di maturità musicale conseguiti presso
i Conservatori normali danno accesso allISdA.
2. Le competenze in materia di istruzione musicale nei
Conservatori normali sono attribuite al Ministero per
luniversità e la ricerca scientifica e tecnologica.
3. Gli studenti già iscritti agli attuali Conservatori
di musica proseguono gli studi secondo le disposizioni
vigenti al momento delliscrizione.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Storace,
Ardica, Dell'Utri, Rositani, Sidoti
334
Art. 9. Sostituire i commi 2, 3 e 4, con i seguenti:
"1. Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per il riordinamento degli Studi musicali
nei gradi della scuola media e dell'istruzione secondaria
superiore. I decreti sono emanati su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, del tesoro e per la funzione pubblica,
sentite le competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e
previo parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione e del Consiglio nazionale delle arti di
cui allarticolo 2.
2. Nellesercizio della delega il Governo si atterrà
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) la formazione musicale nei gradi di istruzione di
cui al comma 1 sl svolgerà nei corsi di scuola
media ad orientamento musicale e nei corsi di scuola
secondaria superiore, di durata quinquennale, denominati
Conservatori di base;
b) I corsi di scuola media ad orientamento musicale
avranno finalità orientativa e propedeutica
alla formazione musicale nel grado successivo, relativamente
agli insegnamenti in essi impartiti; i programmi e
gli orari dl insegnamento, da definirsi con decreto
del Ministro della pubblica istruzione sentiti la commissione
di cui allarticolo 8 e il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, dovranno l'insegnamento di educazione
musicale e comprendere insegnamenti finalizzati all'acquisizione
e alla pratica delle tecniche strumentali e dl uno
strumento musicale, tenendo conto anche dei risultati
delle sperimentazioni realizzate in materia ai sensi
dellarticolo 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 e
dell'articolo 278 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il diploma conseguito
nella scuola media o nei corsi di scuola media ad orientamento
musicale avrà valore di licenza media, secondo
quanto previsto dall'articolo 186 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c) sarà prevista l'istituzione di una specifica
classe di concorso per laccesso agli insegnamenti di
cui alla lettera b);
d) saranno stabilite le modalità per la graduale
istituzione o individuazione in ogni distretto, rispettivamente,
di almeno una scuola media ad indirizzo musicale o
di almeno una scuola media ove, per ubicazione e disponibilità
di locali idonei, possano istituirsi corsi ad orientamento
musicale, previa soppressione o trasformazione delle
scuole medie annesse ai Conservatori di musica e dei
corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale
già funzionanti;
e) i Conservatori di base avranno finalità di
approfondimento degli insegnamenti musicali impartiti
nella scuola media; i programmi dl insegnamento, da
definirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione
sentita la Commissione di cui all'articolo 8 e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, dovranno contemplare,
oltre alle materie comuni a tutti i corsi dell'istruzione
secondaria superiore, materie di indirizzo nei settori
della storia, della teoria e della critica musicale,
nonché della teoria, tecnica e pratica dei diversi
strumenti musicali, tenendo conto anche dei risultati
delle sperimentazioni realizzate, ai sensi dellarticolo
3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 41
del 1974 e dellarticolo 278 del testo unico approvato
con decreto legislativo n. 297 del 1994. I Conservatori
di base rilasceranno il diploma dl maturità
musicale, che darà accesso alle facoltà
universitarie ed all'Istituto Superiore delle Arti
(I.S.d.A.), secondo i rispettivi ordinamenti; sarà
prevista la possibilità di passaggio dalle classi
intermedie dei Conservatori di base a classi di altre
scuole od istituti dl istruzione secondaria superiore
e viceversa, secondo le modalità previste dalle
disposizioni vigenti;
f) saranno stabilite le modalità per l'istituzione
in ogni provincia, non oltre il secondo anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge. rispettivamente, di almeno
un Conservatorio di base o di almeno unaltra scuola
o istituto di istruzione secondaria superiore ove,
per ubicazione e disponibilità di locali idonei
possano istituirsi corsi ad indirizzo musicale, previa
soppressione o trasformazione dei licei musicali sperimentali
già funzionanti presso i Conservatori di musica;
le predette modalità terranno conto degli istituti
musicali non statali già funzionanti, pareggiati
o che abbiano chiesto la statizzazione o il pareggiamento
alla data dl entrata in vigore della presente legge.
g) saranno stabilite le modalità di cessazione
del funzionamento dei corsi di studio presso i Conservatori
di musica, In corrispondenza dell'attivazione di quelli
presso gli istituti di cui all'articolo 3;
h) le competenze in materia di istruzione musicale nelle
scuole medie e nei corsi di scuola media ad orientamento
musicale e nei Conservatori di base e, comunque. nelle
scuole di ogni ordine e grado, resteranno attribuite
al Ministero della pubblica istruzione.
i) con decreto del presidente del Consiglio dei ministri
di concerto con i Ministri della pubblica istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, del tesoro e delle finanze saranno stabilite
le modalità per l'assegnazione in uso, agli
istituti di cui all'articolo 3 ed agli istituti di
istruzione di cui al presente articolo, per le rispettive
esigenze di funzionamento, delle sedi, delle attrezzature,
dei beni mobili e delle dotazioni librarie già
in uso o in dotazione dei Conservatori di musica, o
di parti di essi;
l) saranno stabilite le modalità per il trasferimento,
allo stato dl previsione del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, dl una parte
degli stanziamenti della rubrica g (Istruzione artistica)
dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, per la spesa derivante dall'istituzione
degli istituti di cui allarticolo 3, tenendo conto
di quella necessaria per il funzionamento delle scuole
ed istituti di istruzione previsti dal presente articolo".
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevederanno
anche, sul la base dei principi e criteri direttivi
di cui alle lettere b), c), e), h), i) ed 1), del comma
2, il riordinamento del corso di studio dellAccademia
di danza, relativamente agli anni del corso medesimo
che, tenuto conto delle fasce di età degli allievi,
siano corrispondenti a quelli dei corsi di studio della
scuola media e degli istituti di istruzione secondaria
superiore.
- Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
"(Riordinamento degli studi musicali e coreutici
non universitari)".
Il Governo (Porzio Serravalle)
335
Art. 9. Comma 1 Sostituire il comma con i seguenti:
Al fine di assicurare una formazione musicale funzionale
al proseguimento degli studi negli ISdA, gli studi
musicali nelle scuole dell'obbligo e nelle scuole secondarie
superiori si articolano nelle seguenti fasce:
a) Scuole elementari con area musicale opzionale, con
funzione propedeutica ad eventuali studi musicali,
da istituire con apposito decreto del Ministro della
pubblica istruzione che ne definisce lo specifico ordinamento.
In prima attuazione della presente legge, le Scuole
elementari con area musicale opzionale vengono istituite
gradualmente nell'arco di 10 anni in ragione almeno
di una per ciascun distretto scolastico ove già
operi una Scuola media ad indirizzo musicale. I programmi
di insegnamento, da definirsi con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentiti la Commissione di
cui all'art. 8 e il CNPI dovranno valorizzare l'insegnamento
di Educazione al suono e alla musica e comprendere
insegnamenti, a partire dal secondo ciclo, finalizzati
a una prima, elementare acquisizione di tecniche strumentali.
b) Conservatori di base, di durata pari al ciclo della
Scuola secondaria inferiore e superiore, con funzione
di primo apprendimento e di approfondimento delle discipline
musicali e della pratica strumentale, da istituire
uno in ogni provincia contestualmente all'istituzione
dell'ISdA nella regione di cui la provincia fa parte.
I Conservatori di base, avvalendosi dell'autonomia
statutaria, amministrativa, didattica, scientifica,
finanziaria e contabile nell'ambito delle vigenti norme,
potranno assolvere la funzione di cui sopra o fornendo
al loro interno l'istruzione musicale della fascia
secondaria inferiore, o stipulando convenzioni con
Scuole medie ad indirizzo musicale presenti nel bacino
d'utenza dei singoli Conservatori, sulla base di criteri
stabiliti sulla base di proposte della Commissione
di cui all'art. 8. analogamente i Conservatori di base
garantiranno l'insegnamento delle materie di cultura
generale di tutta la fascia secondaria inferiore e
superiore o al loro interno o stipulando convenzioni
con le Scuole medie inferiori e superiori presenti
nel bacino d'utenza dei singoli Conservatori di base.
I programmi di insegnamento, da definirsi con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Commissione di cui all'art. 8 e il CNPI, dovranno contemplare,
oltre alle materie di cultura generale tipiche dell'istruzione
secondaria superiore, materie di formazione musicale
generale, nei settori della storia, della teoria e
dell'analisi musicale, nonché l'articolazione
delle pratiche strumentali-interpretative, lavvio a
quelle compositive e a quelle della tecnologia applicata
alla musica, tenendo conto anche dei risultati delle
sperimentazioni realizzate. Gli attuali Conservatori
continueranno ad operare, durante la fase transitoria,
laddove non si verifichi il binomio Conservatorio di
base - ISdA.
Comma 1 bis.
Nelle Scuole medie ad orientamento musicale e nei Conservatori
di base i Consigli di classe deliberano la promozione
alla classe successiva sulla base del voto di condotta
e sulla base del profitto nelle materie non strumentali.
Per le materie strumentali al termine di ogni anno
viene rilasciato un attestato sul livello raggiunto.
Nell'attribuzione dei giudizi negli esami di licenza
media e ai fini del conseguimento del diploma di maturità
si tiene conto dell'esito delle prove relative alle
sole materie non strumentali. L'esito delle prove relative
alle materie strumentali dà luogo a una certificazione
dell'effettivo livello raggiunto. I tempi di avvio
dello studio delle materie strumentali, ivi comprese
quelle vocali, sono correlati al rapporto tra sviluppo
fisiologico di ogni studente e caratteristiche dello
strumento."
Strik Lievers
336
Art. 9. Comma 1. Sostituire il comma con i seguenti:
"Al fine di assicurare una formazione musicale
funzionale al proseguimento degli studi negli ISdA,
gli studi musicali nelle scuole dell'obbligo e nelle
scuole secondarie superiori si articolano nelle seguenti
fasce:
a) Scuole elementari con area musicale opzionale, con
funzione propedeutica ad eventuali studi musicali,
da istituire con apposito decreto del Ministro della
pubblica istruzione che ne definisce lo specifico ordinamento.
In prima attuazione della presente legge, le Scuole
elementari con area musicale opzionale vengono istituite
gradualmente nell'arco di 10 anni in ragione almeno
di una per ciascun distretto scolastico ove già
operi una Scuola media ad indirizzo musicale. I programmi
di insegnamento, da definirsi con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentiti la Commissione di
cui all'art. 8 e il CNPI, dovranno valorizzare l'insegnamento
di Educazione al suono e alla musica e comprendere
insegnamenti, a partire dal secondo ciclo, finalizzati
a una prima, elementare acquisizione di tecniche strumentali.
b) Scuole medie ad indirizzo musicale anch'esse con
funzione propedeutica ad eventuali studi musicali,
da istituire - in prima applicazione delle presente
legge - a partire dalla ordinarizzazione delle Scuole
medie ad indirizzo musicale già operanti a titolo
sperimentale. I programmi di insegnamento, da definirsi
con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentiti la Commissione di cui all'art. 8 e il CNPI,
dovranno valorizzare l'insegnamento di Educazione musicale
e comprendere insegnamenti finalizzati all'acquisizione
e alla pratica delle tecniche strumentali e di uno
strumento, anche tenendo conto dei risultati delle
sperimentazioni realizzate. Sono soppresse le Scuole
medie annesse ai Conservatori.
c) Conservatori di base di durata quinquennale, con
funzione di approfondimento nelle materie musicali
e nella pratica dei vari strumenti, da istituire uno
in ogni provincia contestualmente all'istituzione dell'ISdA
nella regione di cui la provincia fa parte. I programmi
di insegnamento, da definirsi con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentita la Commissione di
cui all'art. 8 e il CNPI dovranno contemplare, oltre
alle materie di cultura generale tipiche dell'istruzione
secondaria superiore, materie di formazione musicale
generale, nei settori della storia, della teoria e
dellanalisi musicale, nonché l'articolazione
delle pratiche strumentali-interpretative, l'avvio
a quelle compositive e a quelle della tecnologia applicata
alla musica, tenendo conto anche dei risultati delle
sperimentazioni realizzate. Gli attuali Conservatori
continueranno ad operare, durante la fase transitoria,
laddove non si verifichi il binomio Conservatorio di
base - ISdA.
Comma 1 bis.
Nelle Scuole medie ad orientamento musicale e nei Conservatori
di base i Consigli di classe deliberano la promozione
alla classe successiva sulla base del voto di condotta
e sulla base del profitto nelle materie non strumentali.
Per le materie strumentali al termine di ogni anno
viene rilasciato un attestato sul livello raggiunto.
Nell'attribuzione dei giudizi negli esami di licenza
media e ai fini del conseguimento del diploma di maturità
si tiene conto dell'esito delle prove relative alle
sole materie non strumentali. L'esito delle prove relative
alle materie strumentali dà luogo a una certificazione
dell'effettivo livello raggiunto. I tempi di avvio
dello studio delle materie strumentali, ivi comprese
quelle vocali, sono correlati al rapporto tra sviluppo
fisiologico di ogni studente e caratteristiche dello
strumento.
Strik Lievers
337
Art. 9. Sostituire il comma 1 il seguente (sic): ART.
9
1 - Il Governo della Repubblica, ai sensi dell'articolo
1 della presente legge e delegato ad adottare uno o
più decreti legislativi Per la trasformazione
dei Conservatori di musica in "Conservatori di
base" ,da intendersi quali istituti secondari
superiori ad indirizzo musicale di durata quinquennale,
con una specifica valenza di approfondimento nelle
materie musicali e nei vari strumenti. Con i medesimi
decreti saranno istituite le scuole medie ad indirizzo
musicale, volte a valorizzare l'insegnamento di educazione
musicale e comprendenti insegnamenti finalizzati all'acquisizione
e alla pratica delle tecniche strumentali e di uno
strumento . Nell'emanazione dei decreti di cui al presente
articolo saranno osservati i principi direttivi di
seguito indicati.
2 - In ciascuna Provincia sarà istituito almeno
un Conservatorio di Base. I Conservatori di Base nelle
Province prive di Conservatorio o di Istituti musicali
che richiedano la statizzazione, sono istituiti come
indirizzo musicale presso un istituto secondario superiore.
Con i medesimi decreti delegati di cui al comma 1 saranno
definiti criteri e modalità per la statizzazione
degli istituti musicali non statali che ne facciano
richiesta. Le scuole medie ad indirizzo musicale sono
istituite almeno una per distretto, considerando prioritariamente
quelle già annesse ai Conservatori di musica.
3 - Le norme delegate dovranno fra l'altro stabilire:
a) per i Conservatori di Base:
- un piano di studi che, accanto alle materie,, comuni
alle corrispondenti classi della scuola secondaria
superiore, comprenda un area di indirizzo musicale
volta a realizzare uno studio organico della musica
e a favorire unattività musicale di insieme
e che preveda un progressivo restringimento degli insegnamenti
dell'area comune non musicale e il contestuale allargamento
di quelli appartenenti all'area musicale;
- il monte ore annuo per le singole discipline.
- lo svolgimento di un esame di Stato di maturità
musicale che comprenda le prove strumentali;
b) Per le scuole medie:
- lintera gamma dei corsi strumentali attivabili nel
triennio
- il monte ore annuo delle singole discipline, anche
tenendo conto di quello in vigore nelle scuole medie
annesse ai Conservatori e dei risultati delle sperimentazioni
realizzate;
- le modalità di svolgimento dell'esame di
licenza che dovrà comprendere l esame di strumento
e di cultura musicale.
4 - Con i medesimi decreti si provvederà alla
cessazione delle attuali sperimentazioni musicali nelle
scuole medie, negli istituti secondari superiori e
dei quinquenni sperimentali dei licei musicali presso
1 Conservatori di musica.
5 - Gli ordinamenti didattici dei Conservatori di base
e delle scuole medie ad indirizzo musicale verranno
definiti con appositi Regolamenti secondo quanto previsto
dall'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Bracci Marinai, Masini, Bracco, Galliani, Lopedote
338
Art. 9. Al comma 1, lett. a) dopo le parole: sperimentazioni
realizzate, inserire il seguente periodo: Ai fini e
per gli effetti del decreto legge 6 giugno 1991, n.
172, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
1991, n. 244, per gli attuali corsi sperimentali ad
indirizzo musicale viene istituita una apposita classe
di concorso. Conseguentemente alla lettera b) dopo
le parole: sperimentazioni realizzate inserire il seguente
periodo: del decreto legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 1991, n. 244,
per gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale
viene istituita una apposita classe di concorso.
Hüllweck.
339
Art. 9. Comma 1. Lettera a). Dopo le parole sperimentazioni
realizzate aggiungere: Ai fini e per gli effetti del
decreto legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, per
gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale
viene istituita una apposita classe di concorso.
De Murtas
340
Art. 9. Al comma 1 lett. a) dopo le parole sperimentazioni
realizzate sia aggiunto il seguente periodo: Ai fini
e per gli effetti del decreto legge 6 giugno 1991,
n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 1991, n. 244, per gli attuali corsi sperimentali
ad indirizzo musicale viene istituita una apposita
classe di concorso.
Ciocchetti
341
Art. 9. Alla fine del comma 1, lettera a, aggiungere
contestualmente al raggiungimento dellobiettivo di
una scuola media ad orientamento musicale in ogni distretto.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri,
Ardica, Storace, Sidoti, Rositani
342
Art. 9. Al comma 1, lettera b) le parole Conservatori
di base siano sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo
musicale. Conseguentemente al comma 2 e al comma 3
le parole Conservatori di base siano sostituite dalle
seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Hüllweck
343
Art. 9. Al comma 1, lettera b) le parole Conservatori
di base siano sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo
musicale.
Basso, Cavallini
344
Art. 9. Al comma 1, lettera b) le parole Conservatori
di base siano sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo
musicale.
Lantella, Basso, Cavallini
345
Allart. 9 al comma 1 lettera b sostituire le parole
Conservatori di base con le seguenti: licei ad indirizzo
musicale.
Zen
346
Art. 9. Comma 1. Lettera b. Sostituire le parole Conservatori
di base con: licei ad indirizzo musicale.
De Murtas
347
Art. 9. Al comma 1, lettera b) le parole Conservatori
di base siano sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo
musicale.
Ciocchetti
348
Art. 9. Al comma 1, lettera b) sostituire le parole
Conservatori di base con: licei ad indirizzo musicale.
Cartelli
349
Art. 9. Al comma 1, lettera b): si corregga licei ad
indirizzo musicale anziché Conservatori di base.
Meo Zilio, Mazzetto
350
Art. 9. Al comma 1 lett. b) la dizione Conservatori
di base venga sostituita con quella "Licei musicali" (sic).
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis,
Sidoti
351
Art. 9. Al comma 1 lett. b) la dizione Conservatori
di base venga sostituita con quella "Conservatori normali" (sic).
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis,
Sidoti
352
Art. 9. Al comma 1, lettera b). Dopo le parole ogni
provincia siano aggiunte le seguenti: in apposite strutture
disponibili presso istituti di istruzione secondaria.
Hüllweck
353
Art. 9. Al comma 1, lettera b). Dopo le parole ogni
provincia siano aggiunte le seguenti: in apposite strutture
disponibili presso istituti di istruzione secondaria.
Lantella, Basso, Cavallini
354
Art. 9. Al comma 1, lettera b). Dopo le parole ogni
provincia siano aggiunte le seguenti: in apposite strutture
disponibili presso istituti di istruzione secondaria.
Zen
355
Art. 9. Al comma 1, lettera b). Dopo le parole ogni
provincia aggiungere: in apposite strutture disponibili
presso istituti di istruzione secondaria.
De Murtas
356
Art. 9. Al comma 1, lettera b). Dopo le parole ogni
provincia siano aggiunte le seguenti: in apposite strutture
disponibili presso istituti di istruzione secondaria.
Ciocchetti
357
Art. 9. Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole:
armonia e contrappunto.
Hüllweck
358
Art. 9. Al comma 1, lettera b) siano soppresse le parole:
armonia e contrappunto.
Basso, Cavallini
359
Art. 9. Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole:
armonia e contrappunto.
De Murtas
360
Art. 9. Al comma 1, lettera b) siano soppresse le parole:
armonia e contrappunto.
Ciocchetti
361
Art. 9. Al comma 1, lettera b) siano soppresse le parole:
armonia e contrappunto.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis,
Sidoti
362
Art. 9. Al comma 1, lettera b) dopo le parole: strumenti
musicali inserire le seguenti: e della composizione.
Hüllweck
363
Art. 9. Al comma 1, lettera b) dopo le parole: strumenti
musicali inserire le seguenti: e della composizione.
Basso, Cavallini
364
Art. 9. Comma 1. Lettera b) Dopo le parole: strumenti
aggiungere: e della composizione.
De Murtas
365
Art. 9. Al comma 1, lettera b) dopo le parole: strumenti
musicali siano aggiunte le seguenti: e della composizione.
Ciocchetti
366
Art. 9. Al comma 1 lett. b) dopo le parole sperimentazioni
realizzate sia aggiunto il seguente periodo: ai fini
e per gli effetti del decreto legge 6 giugno 1991,
n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 1991, n. 244, per gli attuali corsi sperimentali
ad indirizzo musicale viene istituita una apposita
classe di concorso.
Lantella, Basso, Cavallini
367
Art. 9. Al comma 1 lett. b) dopo le parole sperimentazioni
realizzate sia aggiunto il seguente periodo: ai fini
e per gli effetti del decreto legge 6 giugno 1991,
n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 1991, n. 244, per gli attuali corsi sperimentali
ad indirizzo musicale viene istituita una apposita
classe di concorso.
Basso, Cavallini
368
Art. 9. Comma 1. Lettera b). Dopo le parole sperimentazioni
realizzate si aggiunto il seguente periodo: ai fini
e per gli effetti del decreto legge 6 giugno 1991,
n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 1991, n. 244, per gli attuali corsi sperimentali
ad indirizzo musicale viene istituita una apposita
classe di concorso.
De Murtas
369
Art. 9. Al comma 1 lett. b) dopo le parole sperimentazioni
realizzate sia aggiunto il seguente periodo: ai fini
e per gli effetti del decreto legge 6 giugno 1991,
n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 1991, n. 244, per gli attuali corsi sperimentali
ad indirizzo musicale viene istituita una apposita
classe di concorso.
Ciocchetti
370
Art. 9. Allultima frase del comma 1, lettera b, dopo
la parola ordinamento aggiungere: progressivamente
e contestualmente.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri,
Ardica, Storace, Sidoti, Rositani
371
Art. 9. Al comma 1, alla fine del testo della lett.
b) sia aggiunto: Viene istituita una specifica classe
di concorso denominata "Insegnamento di strumento
nelle scuole medie di I e II grado ad indirizzo musicale.
L'organico di fatto vigente diventa, nella fase transitoria
di applicazione della presente legge, organico di diritto.
Vengono immessi in ruolo i docenti di strumento che
a qualsiasi titolo abbiano prestato servizio nella
sperimentazione musicale presso scuole medie riconosciute
o parificate per almeno 360 giorni giuridici, siano
in possesso di titolo di studio di scuola media superiore
e di diploma di strumento.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis,
Sidoti
372
Allart. 9 al comma 2 e comma 3 le parole Conservatori
di base siano sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo
musicale.
Zen
373
Art. 9. Al comma 2 le parole Conservatori di base siano
sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Lantella, Basso, Cavallini
374
Art. 9. Comma 2. Sostituire le parole Conservatori di
base con: licei ad indirizzo musicale.
De Murtas
375
Art. 9. Comma 3. Sostituire le parole Conservatori di
base con: licei ad indirizzo musicale.
De Murtas
376
Art. 9. Al comma 2 le parole Conservatori di base siano
sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Ciocchetti
377
Art. 9. Al comma 2 sia sostituito conservatori di base
con licei musicali.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis,
Sidoti
378
Art. 9. Al comma 2 sia sostituito conservatori di base
con conservatori normali.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis,
Sidoti
379
Art. 9. Al comma 3 e al comma 4 sia apportata la stessa
variazione di denominazione adottando licei musicali
oppure conservatori normali.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis,
Sidoti
380
Art. 9. Al comma 3 le parole Conservatori di base siano
sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Lantella, Basso, Cavallini
381
Art. 9. Al comma 3 le parole Conservatori di base siano
sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Ciocchetti
382
Art. 9. Al comma 4 sia detto, in sostituzione dellattuale
formulazione: Le competenze in materia di istruzione
musicale nelle scuole medie ad orientamento musicale
e nei conservatori normali (ovvero licei musicali)
sono attribuite al Ministero della Pubblica Istruzione.
Passa invece al Ministero dei Beni culturali e Ambientali
la competenza sugli ISdA e sugli Istituti di alta cultura
di cui al comma 1 dellart. 1 della presente legge.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis,
Sidoti
383
Art. 9. Al comma 4 le parole Conservatori di base siano
sostituite dalle seguenti: licei ad indirizzo musicale.
Ciocchetti
384
All'articolo 9 sostituire il comma 5 con il seguente:
5 - I decreti di cui al presente articolo dovranno prevedere
l'istituzione di un dipartimento musicale in ogni provincia
.Il dipartimento musicale, operante presso ciascun
Conservatorio di base, svolge le seguenti funzioni:
a) coordinare l'armonizzazione degli insegnamenti musicali
nei diversi gradi scolastici
b) approfondire gli aspetti culturali, tecnici, organizzativi
dell'istruzione musicale;
c) promuovere esperienze comuni di produzione musicale
anche con la partecipazione degli studenti.
Bracci Marinai, Masini, Bracco, Galliani, Lopedote
385
Art. 9. Comma 5. Dopo le parole musicali delle scuole
inserire la seguente: elementari.
Strik Lievers
386
Art. 9. Comma 5. Siano soppresse le parole utilizzando
alluopo strumenti esistenti.
Hüllweck
387
Art. 9. Al comma 5 siano soppresse le parole utilizzando
alluopo strumenti esistenti.
Basso, Cavallini
388
Art. 9. Comma 5. Sopprimere le parole utilizzando alluopo
strumenti esistenti.
De Murtas
389
Art. 9. Al comma 5 siano soppresse le parole utilizzando
alluopo strumenti esistenti.
Ciocchetti
390
Allart. 9 co. 5 aggiungere alla fine: Tale dipartimento
esercita anche il controllo della applicazione dei
programmi, ai fini di una corretta educazione tecnico-strumentale
professionalizzante.
Lucchese, Ciocchetti
391
Allarticolo 9 il comma 6 è soppresso.
Bracci Marinai, Masini, Bracco, Galliani, Lopedote
392
Art. 9. Comma 6. Sopprimere il secondo capoverso.
Commisso
393
Allart. 9 co. 6 modificare il secondo capoverso da secondaria
superiore alla fine, nel modo seguente: secondaria
superiore consente lequiparazione automatica al diploma
universitario di primo livello di cui allart. 5, comma
1 della presente legge, nonché la fruizione
di un percorso accelerato - con modalità da
definire - ai fini del conseguimento dei diplomi di
laurea in scienze artistiche o in didattica delle scienze
artistiche previsti dallarticolo 5, comma 1, della
presente legge. Il medesimo diploma - conseguito nei
Conservatori esistenti allentrata in vigore della presente
legge - unitamente al possesso di diploma di laurea
in qualsiasi disciplina - rilasciato da Università
italiana - consente lequiparazione automatica di esse
al diploma di laurea in scienze artistiche o in didattica
delle scienze artistiche previsto dallarticolo 5, comma
1 della presente legge.
Lucchese, Ciocchetti
394
Art. 9. Al comma 6 siano soppresse le parole unitamente
al possesso del diploma di maturità di scuola
secondaria superiore.
Basso, Cavallini
395
Art. 9. Al comma 6 siano soppresse le parole unitamente
al possesso del diploma di maturità di scuola
secondaria superiore.
Ciocchetti
396
Art. 9. Al comma 6 dopo la parola riconoscimento aggiungere
attraverso esami integrativi.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri,
Ardica, Storace, Sidoti, Rositani
397
Art. 9. Comma 6. Siano soppresse le parole ai fini del
conseguimento dei diplomi universitari e di laurea
di cui allarticolo 5.
Hüllweck
398
Art. 9. Al comma 6 siano soppresse le parole ai fini
del conseguimento dei diplomi universitari e di laurea
di cui allarticolo 5.
Basso, Cavallini
399
Art. 9. Comma 6. Sopprimere le parole ai fini del conseguimento
dei diplomi universitari e di laurea di cui allarticolo
5.
De Murtas
400
Art. 9. Al comma 6 siano soppresse le parole ai fini
del conseguimento dei diplomi universitari e di laurea
di cui allarticolo 5.
Ciocchetti
401
Art. 9. Al comma 6 sia soppressa la frase ai fini del
conseguimento dei diplomi universitari e di laurea
di cui allarticolo 5.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis,
Sidoti
402
Art. 9, comma 6, penultima ed ultima riga, sostituire;
universitari e di laurea con di primo e secondo livello.
Pitzalis, Napoli, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri,
Ardica, Storace, Sidoti, Rositani
403
Dopo l'articolo 9 inserire il seguente: Art. 9 bis Gli
studenti iscritti agli istituti di cui all'articolo
1, primo comma, della presente legge, proseguono gli
studi secondo le disposizioni vigenti al momento della
loro iscrizione.
I diplomi conseguiti unitamente al possesso del diploma
di maturità di scuola secondaria superiore consentono
di richiedere il riconoscimento degli studi compiuti
ai fini del conseguimento dei diplomi universitarie
di laurea.
Bracci Marinai, Masini, Bracco, Galliani, Lopedote