264
Art. 7. Sostituire l'articolo 7 con il seguente: ARTICOLO
7 (Personale degli ISdA)
1. Entro sei mesi dalla data di emanazione della presente
legge, secondo le procedure di cui all'articolo 1,
il Governo è delegato ad emanare uno o più
decreti legislativi per disciplinare:
a) il ruolo e i modi e forme di reclutamento del personale
docente degli ISdA;
b) il ruolo e i modi e forme di reclutamento del personale
assistente e ricercatore degli ISdA;
c) i settori scientifico-disciplinari, cui vengono riferiti
l'inquadramento del personale docente ai fini delle
funzioni didattiche e la pertinenza della titolarità
dello stesso personale ai fini dell'elettorato attivo
e passivo per la formazione delle commissioni concorsuali;
d) la fascia per la formazione scientifica e didattica
della docenza degli ISdA.
2. E' istituito il ruolo del personale docente degli
ISdA, denominato <ruolo dei professori degli ISdA>.
3. Il professore di ruolo degli ISdA adempie ai compiti
didattici previsti dai corsi dell'ordinamento didattico
degli ISdA, di cui all'articolo 5. Possono essere chiamati
a cooperare ai compiti didattici professori a contratto.
4. Con i decreti di cui al comma 1 vengono disciplinati
lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori
di ruolo degli ISdA con riguardo:
a) alla libertà di insegnamento e ricerca scientifica,
b) all'impegno e ai carichi didattici,
c) alla valutazione dell'attività scientifica
e didattica,
d) alla conferma in ruolo e al collocamento a riposo.
5. I settori scientifico-disciplinari di inquadramento
e di pertinenza della titolarità del ruolo dei
professori sono disciplinati sulla base dellordinamento
didattico degli ISdA. Qualora vi siano settori uguali
a quelli vigenti per le università di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994,
possono essere previste eventuali condizioni di reciprocità
tra ISdA e università con riguardo alle procedure
concorsuali e alla pertinenza della titolarità
dei professori di ruolo.
6. E' istituito il ruolo del personale assistente-ricercatore
degli ISdA, che ha funzioni di assistenza e supporto
all'attività didattica e di ricerca nell'ambito
rispettivamente dei corsi di insegnamento e dei progetti
di ricerca.
7. Ogni ISdA istituisce la fascia per la formazione
scientifica e didattica della docenza. La permanenza
allinterno della fascia di formazione non può
superare i sei anni. I primi tre anni della fascia
sono disciplinati in analogia al dottorato di ricerca
di competenza delle università ovvero in armonia
con i titoli di studio di terzo livello presenti in
altri paesi della Comunità europea.
8. Il numero degli ammessi alla fascia di formazione
è regolato dalle borse di studio erogabili da
ciascun ISdA tramite fondi pubblici o privati, nazionali,
comunitari o internazionali; esse coprono non meno
del 50 per cento degli iscritti alla fascia di formazione.
9. Ogni ISdA può stipulare contratti di diritto
privato, la cui durata non può comunque eccedere
i tre anni per lo svolgimento di attività di
collaborazione scientifica e didattica. I contratti
sono riservati a giovani studiosi in possesso del titolo,
di cui al comma 7. I contratti stabiliscono obblighi
e retribuzione e non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso al ruolo dei professori degli ISdA. I titolari
dei contratti collaborano alle attività delle
strutture scientifiche e didattiche degli ISdA.
10. In prima applicazione della presente legge ovvero
nella fase di graduale passaggio da completare comunque
al termine del secondo piano triennale, i compiti didattici
previsti dall'ordinamento degli ISdA sono attribuiti
al personale docente di ruolo in servizio nelle istituzioni,
di cui all'articolo 1. Criteri e modalità di
affidamento dei compiti didattici sono definiti con
decreto del Ministro.
11. Nella fase di graduale passaggio, di cui al comma
10, il personale docente di ruolo delle istituzioni,
di cui all'articolo 1, passa nel ruolo dei professori
degli ISdA tramite giudizi di idoneità.
12. Nella fase di graduale passaggio, di cui al comma
10, il personale assistente di ruolo delle istituzioni,
di cui all'art. 1 passa nel ruolo del personale assistente-ricercatore
degli ISdA tramite giudizi di idoneità.
13. Il Ministro disciplina con proprio decreto la composizione
delle commissioni giudicatrici e modi e forme dei giudizi
di idoneità di cui ai commi 11 e 12. I giudizi
di idoneità si svolgono in una sola tornata
con durata massima di 6 mesi. Al termine del primo
piano triennale e comunque non oltre i termini del
secondo piano triennale, il Ministro, sentito il parere
delle competenti commissioni parlamentari, può
eventualmente disporre una seconda tornata di giudizi
di idoneità.
14. Nella fase di graduale passaggio di cui al comma
10, gli ISdA possono attivare contratti di diritto
privato per coprire compiti didattici non affidati
a personale di ruolo in servizio nelle istituzioni
di cui all'articolo 1. Non è consentito il conferimento
di incarico di insegnamento.
15. Il personale docente e il personale assistente di
ruolo delle istituzioni, di cui all'articolo 1, che
non passi tramite il giudizio di idoneità, di
cui ai commi 11 e 12, nei corrispondenti ruoli dei
professori e del personale assistente-ricercatore degli
ISdA, è immesso d'ufficio in un ruolo ad esaurimento
degli stessi ISdA. Le funzioni del ruolo ad esaurimento
sono riferite al funzionamento didattico, scientifico,
tecnico e amministrativo degli ISdA. Il personale posto
nel ruolo ad esaurimento degli ISdA può passare
a domanda nei ruoli della scuola secondaria superiore.
16. Entro sei mesi dalla data di emanazione della presente
legge, secondo le procedure di cui all'articolo 1,
il Governo è delegato ad emanare uno o più
decreti legislativi per disciplinare il ruolo del personale
tecnico e amministrativo degli ISdA, lo stato giuridico
e il trattamento economico.
17. E' istituto il ruolo del personale di cui al comma
1, ivi compreso il personale addetto al funzionamento
delle biblioteche con le funzioni e le qualifiche richieste
dai fini istituzionali degli ISdA.
18. In prima applicazione della presente legge i servizi
tecnici e amministrativi sono coperti a domanda con
personale di ruolo in servizio nelle istituzioni, di
cui all'articolo 1.
19. I servizi tecnici e amministrativi degli ISdA non
coperti con la procedura, di cui al comma 3, sono coperti
tramite concorsi disciplinati con decreto del Ministro.
Masini, Bracco, Bracci Marinai, Lopedote, Galliani
265
Art. 7. L'articolo 7 è riformulato come segue:
1. In fase di prima applicazione della presente legge,
gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi
compresi quelli relativi alle discipline che comportano
l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche o
lo studio dello strumento musicale, sono conferiti
a docenti ed assistenti in servizio nelle istituzioni
di cui all'articolo l della presente legge.
2. Analogamente, per la coperta dei posti di personale
tecnico ed amministrativo, nonché per il funzionamento
delle biblioteche e dei musei dei conservatori, delle
Accademie e degli ISIA, si provvede, in sede di prima
applicazione, con personale in servizio nelle istituzioni
di cui all'articolo 1, comma l, della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge,
i posti non coperti con personale già in servizio
sono coperti secondo criteri e modalità definite
con decreto del Ministro dell'Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il
Ministro della Pubblica Istruzione.
4. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma
1, il personale docente in servizio negli ISIA ed il
personale di cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli
degli ISdA con funzioni ad esaurimento anche al fine
di garantire nei Conservatori la continuità
degli studi nella fase di transizione tra il vecchio
e il nuovo ordinamento. Essi sono dotati di un propria
e specifica area contrattuale. Detto personale sarà
sottoposto a verifica triennale secondo le procedure
dell'Università da parte di un comitato didattico
scientifico a carattere elettivo presente nelle singole
articolazioni di ciascun ISdA. In caso di mancato superamento
della verifica il personale di cui al comma l, dell'ISIA
e comma 2 è inquadrato in un ruolo ad esaurimento.
5. A regime, per il reclutamento del nuovo personale
da assumere presso gli ISdA saranno previste formule
concorsuali conformi alle disposizioni vigenti per
i concorsi universitari per le diverse fasce della
docenza.
Il Relatore (Sbarbati)
266
Art. 7. Comma 1. Sia soppresso il comma 1.
Hüllweck
267
Art. 7. Comma 1. Sopprimere.
Zen, De Rosa
268
Art. 7. Sopprimere il comma 1.
Basso, Cavallini
269
Art. 7. Sopprimere il comma 1.
De Murtas
270
Art. 7. Sopprimere il comma 1.
Ciocchetti
271
Art. 7. Sopprimere il comma 1.
Burani Procaccini, Del Noce, Aprea, Cavanna Scirea,
Palumbo, Cova
272
Art. 7. Sopprimere il comma 1.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis,
Sidoti
273
Art. 7 Sostituire il comma 1 con il seguente: l. Tutti
i docenti di ruolo, attualmente in servizio nelle istituzioni
di cui all'articolo l, comma l, vengono inquadrati
in nuovi e specifici ruoli degli ISdA, che andranno
definiti con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministero della università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministero della Pubblica istruzione.
I docenti titolari del conservatorio, che abbiano maturato
5 anni di incarico, sono inquadrati nei ruoli degli
ISdA, purché in possesso della laurea unita
ad un diploma di composizione.
I docenti titolari del Conservatorio sono inquadrati
nei ruoli dei Conservatori normali, purché in
possesso di un diploma di composizione congiunto ad
un diploma di istituto di scuola secondaria superiore.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri,
Ardica, Storace, Sidoti, Rositani
274
Art. 7, comma 1, riga 1, sostituire: laurea e diploma
con: primo e secondo livello.
Pitzalis, Napoli, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri,
Ardica, Storace, Sidoti, Rositani
275
Art. 7. Comma 1. Dopo compiti didattici sopprimere da
relativi a culturale.
Commisso
276
Art. 7. Comma 1. Dopo compiti didattici le parole relativi
alle discipline di formazione generale e culturale
siano sostituite dalle seguenti: , completata la fase
transitoria di cui al successivo comma 6 del presente
articolo.
Meo Zilio, Mazzetto
277
Art. 7. Comma 1. Sostituire le parole secondo le disposizioni
vigenti per i corsi universitari. con le seguenti:
analogamente alle disposizioni vigenti per i corsi
universitari, secondo specifici criteri stabiliti a
partire da proposte del CNdA, che si avvale delle commissioni
di cui allart. 2, comma 3, udito il parere delle competenti
commissioni della Camera e del Senato, del CNdA e del
CUN.
Strik Lievers
278
Allart. 7 co. 1 aggiungere le seguenti parole: a docenti
ed assistenti in servizio nelle istituzioni di cui
allarticolo 1, comma 1, della presente legge.
Lucchese, Ciocchetti
279
Art. 7. Comma 2. Prima di Gli insegnamenti e gli altri
compiti didattici si inserisca: Tutti.
Meo Zilio, Mazzetto
280
Il comma 2 dellart. 7 del disegno di legge è
sostituito con il seguente: 2. Gli insegnamenti e gli
altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi
alle discipline che comportano lapprendimento di tecniche
artistiche specifiche o lo studio dello strumento musicale,
nella fase di graduale passaggio al nuovo ordinamento
e comunque entro il termine di cui al comma 6 del presente
articolo, sono conferiti al personale in ruolo e supplente
in servizio alla data del 30 giugno 1995 nelle istituzioni
di cui allart 1, comma 1, della presente legge.
Acquarone
281
Art. 7. Comma 2. Siano soppresse le parole da nella
fase... a comma 6.
Hüllweck
282
Art. 7. Al comma 2 siano soppresse le parole da nella
fase... a comma 6.
Basso, Cavallini
283
Art. 7. Comma 2. Sopprimere nella fase di graduale passaggio
al nuovo ordinamento e comunque entro il termine di
cui al comma 6.
De Murtas
284
Art. 7. Al comma 2 siano soppresse le parole da nella
fase... a comma 6.
Ciocchetti
285
Art. 7. Comma 3. Dopo il funzionamento delle biblioteche
e dei musei inserire le parole delle accademie.
Commisso
286
Art. 7. Comma 3. Dopo e dei musei si inserisca: delle
Accademie e.
Meo Zilio, Mazzetto
287
Art. 7. Comma 3. Siano soppresse le parole da in sede
di prima applicazione.
Hüllweck
288
Art. 7. Al comma 3 siano soppresse le parole: in sede
di prima applicazione.
Basso, Cavallini
289
Art. 7. Comma 3. Sopprimere le parole in sede di prima
applicazione.
De Murtas
290
Art. 7. Al comma 3 siano soppresse le parole: in sede
di prima applicazione.
Ciocchetti
291
Art. 7. Il comma 4 è così sostituito:
4. Con decreto del Ministero dellUniversità
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dintesa
con il Ministero della Pubblica Istruzione, sono definiti
i criteri e le modalità per il conferimento
dei compiti amministrativi.
Acquarone
292
Art. 7. Al comma 4 sostituire le parole Ministro delluniversità
e della ricerca scientifica e tecnologica con le parole
Ministro per i beni culturali e ambientali.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri,
Ardica, Storace, Sidoti, Rositani
293
Art. 7. Comma 4. Sostituire sono definiti i criteri
con sono definite.
Hüllweck
294
Art. 7. Comma 4. Siano soppresse le parole i criteri.
Basso, Cavallini
295
Art. 7. Comma 4. Sopprimere le parole i criteri.
De Murtas
296
Art. 7. Comma 4. Siano soppresse le parole i criteri.
Ciocchetti
297
Il comma 5 dellarticolo 7 del disegno di legge è
così riformulato:
5. I posti non coperti secondo le modalità di
cui al precedente comma 2, sono assegnati prioritariamente
mediante utilizzo della graduatoria per soli titoli
formata per ciascuna materia ai sensi della L. 27 dicembre
1989, n. 417, secondo l'ordine della stessa; in subordine
mediante utilizzo della graduatoria per titoli ed esami
formata per ciascuna materia ai sensi della legge suddetta.
Allassegnazione dei posti il Ministero dell'Università
provvederà in base alle preferenze espresse
dagli aspiranti alla nomina. A tale scopo il Ministero
assegna loro un termine entro il quale esprimere le
preferenze sui posti vacanti.
Alla copertura degli eventuali posti rimasti ancora
vacanti si procederà mediante concorso pubblico.
Acquarone
298
Art. 7. Comma 6. Sia soppresso lintero comma 6.
Hüllweck
299
Art. 7. Comma 6. Sia soppresso lintero comma 6.
Ciocchetti
300
Art. 7. Sostituire il comma 6 con il seguente: I Docenti
e gli Assistenti di ruolo di cui al comma 2, il personale
docente in servizio negli ISIA ed il personale di cui
al comma 3 sono inquadrati nei ruoli dell'ISdA con
funzioni ad esaurimento e sono dotati di una propria
e specifica area contrattuale.
Di seguito detto personale verrà sottoposto a
verifica triennale secondo le procedure dellUniversità
da parte di un comitato didattico e scientifico a carattere
elettivo presente nelle singole articolazioni di ciascun
ISdA. In caso di mancato superamento della verifica
il personale di cui al comma 2, dell'ISIA e comma 3
sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento ovvero possono
passare nei ruoli della scuola secondaria superiore.
Saranno previsti per il reclutamento del nuovo personale
da assumere formule concorsuali conformi alle disposizioni
previste per i concorsi universitari.
Lantella, Basso, Cavallini
301
Art. 7. Comma 6. Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il personale di ruolo nelle istituzioni di cui al
comma 1 dellart. 1 è inquadrato nei ruoli ISdA
distinti da quelli universitari, e dotato di una propria
e specifica area contrattuale allinterno della quale
verranno definiti i criteri e le modalità per
leffettuazione di periodiche verifiche in ordine alla
produttività in analogia con la normativa vigente
per le università.
De Murtas
302
Art. 7. Sostituire il comma 6 con il seguente:
Entro sei anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli IUdA provvedono, per tutti gli
insegnamenti, al reclutamento di personale da inquadrare
nei ruoli universitari, conformemente alle disposizioni
previste per i concorsi universitari. I concorsi sono
banditi con cadenza triennale. I docenti di cui al
comma 2 possono essere inquadrati, a domanda, previo
giudizio di idoneità, ad essi riservato, nei
ruoli universitari degli IUdA. Essi sono assegnati,
fatta salva diversa opzione da parte dei medesimi e
delle Istituzioni interessate a richiederli, nella
sede in cui attualmente prestano servizio.
Meo Zilio, Mazzetto
303
Art. 7. Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Entro nove anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli ISdA provvedono al reclutamento
di personale da inquadrare nei ruoli specifici, attraverso
forme concorsuali conformi a quelle previste per i
concorsi universitari. I concorsi sono banditi con
cadenza triennale e con una riserva del 50% dei posti
per il personale già in servizio nelle istituzioni
di cui al comma 1 dell'articolo 1.
Di seguito detto personale verrà sottoposto a
verifica triennale secondo le procedure dellUniversità,
da parte di un comitato didattico scientifico a carattere
elettivo presente nelle singole articolazioni dell'ISdA.
In caso di mancato superamento della verifica il personale
é inquadrato in un ruolo ad esaurimento, ovvero
può passare, a domanda, nei ruoli della scuola
secondaria superiore.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Storace,
Ardica, Dell'Utri, Rositani, Sidoti
304
Art. 7. Sostituire il comma 6 con il seguente: Il personale
di ruolo nelle istituzioni di cui allarticolo 1, comma
1, è inquadrato nei ruoli dellISdA con funzioni
ad esaurimento ed è dotato di una propria e
specifica area contrattuale. Detto personale verrà
sottoposto a verifiche, ripetute con cadenza triennale
e riguardanti lattività artistica e la produzione
didattico-scientifica, da parte di un comitato di valutazione
a carattere elettivo, presente nelle singole articolazioni
di ciascun ISdA, presieduto da un commissario designato
dl Ministero = Il personale ai ruolo nelle istituzioni
di cui all'articolo 1. co-a 1, e inquadrato nei ruoli
dell'ISdA con funzioni ~d esauri~ento ed è dotato
d~ una propria e specifica area contrattuale. Detto
personale verrà sottoposto a ~e~fiche, ripetute
con cadenza triennale e rig~ulnionti l'attivita artistica
e la proauzione didatticc- w ientifica, da parte ai
un co itato di valutazione a carattere elettivo, presente
nelle singole articolazioni di ciascun ISdA, presiea~to
dn un co- issario de ignato dal ~ini~tero delluniversità
e della ricerca scientifica e tecnologica. In caso
di mancato superamento di due verifiche consecutive
da parte di un docente, si potrà dar luogo,
sentito il parere del CNdA, a procedimento individuale
di decadenza dal ruolo. In fase di prima applicazione
il personale docente potrà passare, a domanda,
nei ruoli disponibili della scuola secondaria superiore.
Zen, De Rosa
305
Art. 7. Comma 6. Si corregga Entro sei anni anziché
entro otto anni.
Meo Zilio, Mazzetto
306
Art. 7. Comma 6. Sostituire le parole da: universitari
fino al successivo punto con le seguenti: accademici,
secondo formule concorsuali stabilite dal M. per i
BC e A, sentito il parere del CNdA.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis,
Sidoti
307
Art. 7, comma 6, righe 5 e 6, sostituire le parole:
universitari conformemente alle disposizioni previste
per i con mediante.
Pitzalis, Napoli, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri,
Ardica, Storace, Sidoti, Rositani
308
Art. 7, comma 6, righe 6 e 7; abolire: i concorsi sono.
Pitzalis, Napoli, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri,
Ardica, Storace, Sidoti, Rositani
309
Art. 7. Al comma 6 dopo cadenza triennale sia inserito
il seguente dettato: Nei ruoli degli ISdA accedono
comunque, a domanda, i docenti titolari di scuola principale
che siano in possesso di titolo di studio almeno di
scuola media superiore, abbiano maturato almeno dieci
anni di incarico e presentino adeguato curriculum artistico-professionale.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis,
Sidoti
310
Art. 7. Comma 6. Sopprimere le parole: I docenti di
cui al comma 2 possono essere inquadrati, a domanda,
previo giudizio di idoneità, nei ruoli degli
ISdA.
Strik Lievers
311
Art. 7. Al comma 6 sostituire il terzo capoverso con
il seguente: I docenti e gli assistenti di cui al comma
2 sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità
riservato, nei ruoli di professore ordinario, associato,
ricercatore. I docenti e gli assistenti che superano
i giudizi di idoneità sono confermati sulla
loro cattedra di titolarità che passa nellorganico
degli insegnamenti degli ISdA.
Commisso
312
Art. 7. Al comma 6 dopo le parole I docenti aggiungere
le parole e gli assistenti.
Gambale
313
Art. 7. Comma 6. Dopo previo giudizio di idoneità
si aggiunga ad essi riservato.
Meo Zilio, Mazzetto
314
Art. 7. Comma 6. Sostituire le parole da è immesso
sino alla fine del comma con le seguenti: passa nei
ruoli della scuola secondaria superiore.
Strik Lievers
315
Allart. 7 co. 6 al 3o capoverso, dopo a domanda e fino
alla fine del periodo, modificare nel seguente modo:
con procedura riservata, tramite accertamento dei requisiti
didattici, culturali ed artistici, nei ruoli degli
ISdA. Le modalità di tale accertamento sono
definite dai decreti legislativi di cui allarticolo
1, comma 1, della presente legge.
Lucchese, Ciocchetti
316
Art. 7. Aggiungere il seguente comma: Saranno previste
per il reclutamento del nuovo personale da assumere
formule concorsuali conformi alle disposizioni previste
per i concorsi universitari.
Zen
317
Art. 7. Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
7. Per il giudizio di idoneità di cui al comma
6 è istituita con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica un'apposita Commissione
costituita da venti membri, scelti preferibilmente
tra esperti e docenti universitari in pensione. La
Commissione valuta i candidati sulla base dell'anzianità
e dei titoli presentati secondo i seguenti criteri:
a) ai candidati che abbiano almeno venti anni di anzianità
viene assegnato un punteggio che tiene conto per 1'80
per cento dell'anzianità posseduta e per il
20 per cento dei titoli eventualmente presentati;
b) ai candidati che abbiano un'anzianità di servizio
non inferiore a dieci anni e non superiore a venti
viene assegnato un punteggio che tiene conto per il
50 per cento dell'anzianità posseduta e per
il 20 per cento dei titoli eventualmente presentati (sic);
c) ai candidati con un'anzianità inferiore a
dieci anni, viene assegnato un punteggio che tiene
conto per 1'80 per cento dei titoli presentati e per
il 20 per cento dell'anzianità.
Sgarbi
318
Art. 7. Comma 6. Aggiungere il seguente comma:
"6. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui
al comma 2, il personale docente in servizio negli
ISIA ed il personale di cui al comma 3 sono inquadrati
nei ruoli degli ISdA con funzioni ad esaurimento anche
al fine di garantire la continuità degli studi
agli studenti di conservatori e delle accademie nella
fase di transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento
e sono dotati di una propria e specifica area contrattuale.
Detto personale verrà sottoposto a verifica triennale
secondo le procedure dell'Università da parte
di un comitato-didattico-scientifico - a carattere
elettivo presente nelle singole articolazioni dell'ISdA.
In caso di mancato superamento della verifica il personale
di cui al comma 2 dell'ISIA e comma 3 è inquadrato
in un ruolo ad esaurimento ovvero può passare
nei ruoli della scuola secondaria superiore. Saranno
previsti per il reclutamento del nuovo personale da
assumere formule concorsuali conformi alle disposizioni
previste per i concorsi universitari per le diverse
fasce della docenza".
Il Relatore (Sbarbati)
319
Art. 7. Aggiungere il seguente comma: I Docenti e gli
Assistenti di ruolo di cui al comma 2 ed il personale
di cui al comma 3 sono inquadrati nei ruoli dell'ISdA
e sono dotati di una propria e specifica area contrattuale.
Verranno previste per il reclutamento del nuovo personale
da assumere formule concorsuali conformi alle disposizioni
previste per i concorsi universitari. Il personale
docente e non docente di cui ai commi 2 e 3 che non
intendono permanere negli ISdA sono inquadrati in un
ruolo ad esaurimento, ovvero possono passare a domanda
nei ruoli della scuola secondaria superiore.
Hüllweck
320
Art. 7. Aggiungere il seguente comma: " I Docenti
di ruolo di cui al comma 2 ed il personale di cui al
comma 3 sono inquadrati nei ruoli dell'ISdA e sono
dotati di una propria e specifica area contrattuale.
Verranno previste per il reclutamento del nuovo personale
da assumere formule concorsuali conformi alle disposizioni
previste per i concorsi universitari. Il personale
docente e non docente di cui ai commi 2 e 3 che non
intendono permanere negli ISdA sono inquadrati in un
ruolo ad esaurimento, ovvero possono passare a domanda
nei ruoli della scuola secondaria superiore.
Ciocchetti
321
Art. 7. Aggiungere il seguente comma: Il divieto di
cumulo di impieghi di cui allarticolo 508 del T.U.
sulla pubblica istruzione non si applica al personale
docente dei conservatori di musica in presenza di comprovata
professionalità.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Storace,
Ardica, Dell'Utri, Rositani, Sidoti
322
Art. 7. NELLA RUBRICA. Sostituire istruzione secondaria
artistica con gli altri gradi di istruzione.
Bracci Marinai, Masini, Bracco, Lopedote, Galliani