Emendamenti Art. 7.


264
Art. 7. Sostituire l'articolo 7 con il seguente: ARTICOLO 7 (Personale degli ISdA)
1. Entro sei mesi dalla data di emanazione della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare:
a) il ruolo e i modi e forme di reclutamento del personale docente degli ISdA;
b) il ruolo e i modi e forme di reclutamento del personale assistente e ricercatore degli ISdA;
c) i settori scientifico-disciplinari, cui vengono riferiti l'inquadramento del personale docente ai fini delle funzioni didattiche e la pertinenza della titolarità dello stesso personale ai fini dell'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni concorsuali;
d) la fascia per la formazione scientifica e didattica della docenza degli ISdA.
2. E' istituito il ruolo del personale docente degli ISdA, denominato <ruolo dei professori degli ISdA>.
3. Il professore di ruolo degli ISdA adempie ai compiti didattici previsti dai corsi dell'ordinamento didattico degli ISdA, di cui all'articolo 5. Possono essere chiamati a cooperare ai compiti didattici professori a contratto.
4. Con i decreti di cui al comma 1 vengono disciplinati lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori di ruolo degli ISdA con riguardo:
a) alla libertà di insegnamento e ricerca scientifica,
b) all'impegno e ai carichi didattici,
c) alla valutazione dell'attività scientifica e didattica,
d) alla conferma in ruolo e al collocamento a riposo.
5. I settori scientifico-disciplinari di inquadramento e di pertinenza della titolarità del ruolo dei professori sono disciplinati sulla base dellordinamento didattico degli ISdA. Qualora vi siano settori uguali a quelli vigenti per le università di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, possono essere previste eventuali condizioni di reciprocità tra ISdA e università con riguardo alle procedure concorsuali e alla pertinenza della titolarità dei professori di ruolo.
6. E' istituito il ruolo del personale assistente-ricercatore degli ISdA, che ha funzioni di assistenza e supporto all'attività didattica e di ricerca nell'ambito rispettivamente dei corsi di insegnamento e dei progetti di ricerca.
7. Ogni ISdA istituisce la fascia per la formazione scientifica e didattica della docenza. La permanenza allinterno della fascia di formazione non può superare i sei anni. I primi tre anni della fascia sono disciplinati in analogia al dottorato di ricerca di competenza delle università ovvero in armonia con i titoli di studio di terzo livello presenti in altri paesi della Comunità europea.
8. Il numero degli ammessi alla fascia di formazione è regolato dalle borse di studio erogabili da ciascun ISdA tramite fondi pubblici o privati, nazionali, comunitari o internazionali; esse coprono non meno del 50 per cento degli iscritti alla fascia di formazione.
9. Ogni ISdA può stipulare contratti di diritto privato, la cui durata non può comunque eccedere i tre anni per lo svolgimento di attività di collaborazione scientifica e didattica. I contratti sono riservati a giovani studiosi in possesso del titolo, di cui al comma 7. I contratti stabiliscono obblighi e retribuzione e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei professori degli ISdA. I titolari dei contratti collaborano alle attività delle strutture scientifiche e didattiche degli ISdA.
10. In prima applicazione della presente legge ovvero nella fase di graduale passaggio da completare comunque al termine del secondo piano triennale, i compiti didattici previsti dall'ordinamento degli ISdA sono attribuiti al personale docente di ruolo in servizio nelle istituzioni, di cui all'articolo 1. Criteri e modalità di affidamento dei compiti didattici sono definiti con decreto del Ministro.
11. Nella fase di graduale passaggio, di cui al comma 10, il personale docente di ruolo delle istituzioni, di cui all'articolo 1, passa nel ruolo dei professori degli ISdA tramite giudizi di idoneità.
12. Nella fase di graduale passaggio, di cui al comma 10, il personale assistente di ruolo delle istituzioni, di cui all'art. 1 passa nel ruolo del personale assistente-ricercatore degli ISdA tramite giudizi di idoneità.
13. Il Ministro disciplina con proprio decreto la composizione delle commissioni giudicatrici e modi e forme dei giudizi di idoneità di cui ai commi 11 e 12. I giudizi di idoneità si svolgono in una sola tornata con durata massima di 6 mesi. Al termine del primo piano triennale e comunque non oltre i termini del secondo piano triennale, il Ministro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, può eventualmente disporre una seconda tornata di giudizi di idoneità.
14. Nella fase di graduale passaggio di cui al comma 10, gli ISdA possono attivare contratti di diritto privato per coprire compiti didattici non affidati a personale di ruolo in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1. Non è consentito il conferimento di incarico di insegnamento.
15. Il personale docente e il personale assistente di ruolo delle istituzioni, di cui all'articolo 1, che non passi tramite il giudizio di idoneità, di cui ai commi 11 e 12, nei corrispondenti ruoli dei professori e del personale assistente-ricercatore degli ISdA, è immesso d'ufficio in un ruolo ad esaurimento degli stessi ISdA. Le funzioni del ruolo ad esaurimento sono riferite al funzionamento didattico, scientifico, tecnico e amministrativo degli ISdA. Il personale posto nel ruolo ad esaurimento degli ISdA può passare a domanda nei ruoli della scuola secondaria superiore.
16. Entro sei mesi dalla data di emanazione della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare il ruolo del personale tecnico e amministrativo degli ISdA, lo stato giuridico e il trattamento economico.
17. E' istituto il ruolo del personale di cui al comma 1, ivi compreso il personale addetto al funzionamento delle biblioteche con le funzioni e le qualifiche richieste dai fini istituzionali degli ISdA.
18. In prima applicazione della presente legge i servizi tecnici e amministrativi sono coperti a domanda con personale di ruolo in servizio nelle istituzioni, di cui all'articolo 1.
19. I servizi tecnici e amministrativi degli ISdA non coperti con la procedura, di cui al comma 3, sono coperti tramite concorsi disciplinati con decreto del Ministro.
Masini, Bracco, Bracci Marinai, Lopedote, Galliani

265
Art. 7. L'articolo 7 è riformulato come segue:
1. In fase di prima applicazione della presente legge, gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline che comportano l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche o lo studio dello strumento musicale, sono conferiti a docenti ed assistenti in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo l della presente legge.
2. Analogamente, per la coperta dei posti di personale tecnico ed amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche e dei musei dei conservatori, delle Accademie e degli ISIA, si provvede, in sede di prima applicazione, con personale in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma l, della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, i posti non coperti con personale già in servizio sono coperti secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione.
4. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 1, il personale docente in servizio negli ISIA ed il personale di cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli degli ISdA con funzioni ad esaurimento anche al fine di garantire nei Conservatori la continuità degli studi nella fase di transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento. Essi sono dotati di un propria e specifica area contrattuale. Detto personale sarà sottoposto a verifica triennale secondo le procedure dell'Università da parte di un comitato didattico scientifico a carattere elettivo presente nelle singole articolazioni di ciascun ISdA. In caso di mancato superamento della verifica il personale di cui al comma l, dell'ISIA e comma 2 è inquadrato in un ruolo ad esaurimento.
5. A regime, per il reclutamento del nuovo personale da assumere presso gli ISdA saranno previste formule concorsuali conformi alle disposizioni vigenti per i concorsi universitari per le diverse fasce della docenza.
Il Relatore (Sbarbati)

266
Art. 7. Comma 1. Sia soppresso il comma 1.
Hüllweck

267
Art. 7. Comma 1. Sopprimere.
Zen, De Rosa

268
Art. 7. Sopprimere il comma 1.
Basso, Cavallini

269
Art. 7. Sopprimere il comma 1.
De Murtas

270
Art. 7. Sopprimere il comma 1.
Ciocchetti

271
Art. 7. Sopprimere il comma 1.
Burani Procaccini, Del Noce, Aprea, Cavanna Scirea, Palumbo, Cova

272
Art. 7. Sopprimere il comma 1.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis, Sidoti

273
Art. 7 Sostituire il comma 1 con il seguente: l. Tutti i docenti di ruolo, attualmente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo l, comma l, vengono inquadrati in nuovi e specifici ruoli degli ISdA, che andranno definiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della Pubblica istruzione.
I docenti titolari del conservatorio, che abbiano maturato 5 anni di incarico, sono inquadrati nei ruoli degli ISdA, purché in possesso della laurea unita ad un diploma di composizione.
I docenti titolari del Conservatorio sono inquadrati nei ruoli dei Conservatori normali, purché in possesso di un diploma di composizione congiunto ad un diploma di istituto di scuola secondaria superiore.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri, Ardica, Storace, Sidoti, Rositani

274
Art. 7, comma 1, riga 1, sostituire: laurea e diploma con: primo e secondo livello.
Pitzalis, Napoli, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri, Ardica, Storace, Sidoti, Rositani

275
Art. 7. Comma 1. Dopo compiti didattici sopprimere da relativi a culturale.
Commisso

276
Art. 7. Comma 1. Dopo compiti didattici le parole relativi alle discipline di formazione generale e culturale siano sostituite dalle seguenti: , completata la fase transitoria di cui al successivo comma 6 del presente articolo.
Meo Zilio, Mazzetto

277
Art. 7. Comma 1. Sostituire le parole secondo le disposizioni vigenti per i corsi universitari. con le seguenti: analogamente alle disposizioni vigenti per i corsi universitari, secondo specifici criteri stabiliti a partire da proposte del CNdA, che si avvale delle commissioni di cui allart. 2, comma 3, udito il parere delle competenti commissioni della Camera e del Senato, del CNdA e del CUN.
Strik Lievers

278
Allart. 7 co. 1 aggiungere le seguenti parole: a docenti ed assistenti in servizio nelle istituzioni di cui allarticolo 1, comma 1, della presente legge.
Lucchese, Ciocchetti

279
Art. 7. Comma 2. Prima di Gli insegnamenti e gli altri compiti didattici si inserisca: Tutti.
Meo Zilio, Mazzetto

280
Il comma 2 dellart. 7 del disegno di legge è sostituito con il seguente: 2. Gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline che comportano lapprendimento di tecniche artistiche specifiche o lo studio dello strumento musicale, nella fase di graduale passaggio al nuovo ordinamento e comunque entro il termine di cui al comma 6 del presente articolo, sono conferiti al personale in ruolo e supplente in servizio alla data del 30 giugno 1995 nelle istituzioni di cui allart 1, comma 1, della presente legge.
Acquarone

281
Art. 7. Comma 2. Siano soppresse le parole da nella fase... a comma 6.
Hüllweck

282
Art. 7. Al comma 2 siano soppresse le parole da nella fase... a comma 6.
Basso, Cavallini

283
Art. 7. Comma 2. Sopprimere nella fase di graduale passaggio al nuovo ordinamento e comunque entro il termine di cui al comma 6.
De Murtas

284
Art. 7. Al comma 2 siano soppresse le parole da nella fase... a comma 6.
Ciocchetti

285
Art. 7. Comma 3. Dopo il funzionamento delle biblioteche e dei musei inserire le parole delle accademie.
Commisso

286
Art. 7. Comma 3. Dopo e dei musei si inserisca: delle Accademie e.
Meo Zilio, Mazzetto

287
Art. 7. Comma 3. Siano soppresse le parole da in sede di prima applicazione.
Hüllweck

288
Art. 7. Al comma 3 siano soppresse le parole: in sede di prima applicazione.
Basso, Cavallini

289
Art. 7. Comma 3. Sopprimere le parole in sede di prima applicazione.
De Murtas

290
Art. 7. Al comma 3 siano soppresse le parole: in sede di prima applicazione.
Ciocchetti

291
Art. 7. Il comma 4 è così sostituito: 4. Con decreto del Ministero dellUniversità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dintesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, sono definiti i criteri e le modalità per il conferimento dei compiti amministrativi.
Acquarone

292
Art. 7. Al comma 4 sostituire le parole Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica con le parole Ministro per i beni culturali e ambientali.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri, Ardica, Storace, Sidoti, Rositani

293
Art. 7. Comma 4. Sostituire sono definiti i criteri con sono definite.
Hüllweck

294
Art. 7. Comma 4. Siano soppresse le parole i criteri.
Basso, Cavallini

295
Art. 7. Comma 4. Sopprimere le parole i criteri.
De Murtas

296
Art. 7. Comma 4. Siano soppresse le parole i criteri.
Ciocchetti

297
Il comma 5 dellarticolo 7 del disegno di legge è così riformulato:
5. I posti non coperti secondo le modalità di cui al precedente comma 2, sono assegnati prioritariamente mediante utilizzo della graduatoria per soli titoli formata per ciascuna materia ai sensi della L. 27 dicembre 1989, n. 417, secondo l'ordine della stessa; in subordine mediante utilizzo della graduatoria per titoli ed esami formata per ciascuna materia ai sensi della legge suddetta.
Allassegnazione dei posti il Ministero dell'Università provvederà in base alle preferenze espresse dagli aspiranti alla nomina. A tale scopo il Ministero assegna loro un termine entro il quale esprimere le preferenze sui posti vacanti.
Alla copertura degli eventuali posti rimasti ancora vacanti si procederà mediante concorso pubblico.
Acquarone

298
Art. 7. Comma 6. Sia soppresso lintero comma 6.
Hüllweck

299
Art. 7. Comma 6. Sia soppresso lintero comma 6.
Ciocchetti

300
Art. 7. Sostituire il comma 6 con il seguente: I Docenti e gli Assistenti di ruolo di cui al comma 2, il personale docente in servizio negli ISIA ed il personale di cui al comma 3 sono inquadrati nei ruoli dell'ISdA con funzioni ad esaurimento e sono dotati di una propria e specifica area contrattuale.
Di seguito detto personale verrà sottoposto a verifica triennale secondo le procedure dellUniversità da parte di un comitato didattico e scientifico a carattere elettivo presente nelle singole articolazioni di ciascun ISdA. In caso di mancato superamento della verifica il personale di cui al comma 2, dell'ISIA e comma 3 sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento ovvero possono passare nei ruoli della scuola secondaria superiore. Saranno previsti per il reclutamento del nuovo personale da assumere formule concorsuali conformi alle disposizioni previste per i concorsi universitari.
Lantella, Basso, Cavallini

301
Art. 7. Comma 6. Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il personale di ruolo nelle istituzioni di cui al comma 1 dellart. 1 è inquadrato nei ruoli ISdA distinti da quelli universitari, e dotato di una propria e specifica area contrattuale allinterno della quale verranno definiti i criteri e le modalità per leffettuazione di periodiche verifiche in ordine alla produttività in analogia con la normativa vigente per le università.
De Murtas

302
Art. 7. Sostituire il comma 6 con il seguente:
Entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli IUdA provvedono, per tutti gli insegnamenti, al reclutamento di personale da inquadrare nei ruoli universitari, conformemente alle disposizioni previste per i concorsi universitari. I concorsi sono banditi con cadenza triennale. I docenti di cui al comma 2 possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, ad essi riservato, nei ruoli universitari degli IUdA. Essi sono assegnati, fatta salva diversa opzione da parte dei medesimi e delle Istituzioni interessate a richiederli, nella sede in cui attualmente prestano servizio.
Meo Zilio, Mazzetto

303
Art. 7. Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Entro nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ISdA provvedono al reclutamento di personale da inquadrare nei ruoli specifici, attraverso forme concorsuali conformi a quelle previste per i concorsi universitari. I concorsi sono banditi con cadenza triennale e con una riserva del 50% dei posti per il personale già in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.
Di seguito detto personale verrà sottoposto a verifica triennale secondo le procedure dellUniversità, da parte di un comitato didattico scientifico a carattere elettivo presente nelle singole articolazioni dell'ISdA. In caso di mancato superamento della verifica il personale é inquadrato in un ruolo ad esaurimento, ovvero può passare, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria superiore.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Storace, Ardica, Dell'Utri, Rositani, Sidoti

304
Art. 7. Sostituire il comma 6 con il seguente: Il personale di ruolo nelle istituzioni di cui allarticolo 1, comma 1, è inquadrato nei ruoli dellISdA con funzioni ad esaurimento ed è dotato di una propria e specifica area contrattuale. Detto personale verrà sottoposto a verifiche, ripetute con cadenza triennale e riguardanti lattività artistica e la produzione didattico-scientifica, da parte di un comitato di valutazione a carattere elettivo, presente nelle singole articolazioni di ciascun ISdA, presieduto da un commissario designato dl Ministero = Il personale ai ruolo nelle istituzioni di cui all'articolo 1. co-a 1, e inquadrato nei ruoli dell'ISdA con funzioni ~d esauri~ento ed è dotato d~ una propria e specifica area contrattuale. Detto personale verrà sottoposto a ~e~fiche, ripetute con cadenza triennale e rig~ulnionti l'attivita artistica e la proauzione didatticc- w ientifica, da parte ai un co itato di valutazione a carattere elettivo, presente nelle singole articolazioni di ciascun ISdA, presiea~to dn un co- issario de ignato dal ~ini~tero delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di mancato superamento di due verifiche consecutive da parte di un docente, si potrà dar luogo, sentito il parere del CNdA, a procedimento individuale di decadenza dal ruolo. In fase di prima applicazione il personale docente potrà passare, a domanda, nei ruoli disponibili della scuola secondaria superiore.
Zen, De Rosa

305
Art. 7. Comma 6. Si corregga Entro sei anni anziché entro otto anni.
Meo Zilio, Mazzetto

306
Art. 7. Comma 6. Sostituire le parole da: universitari fino al successivo punto con le seguenti: accademici, secondo formule concorsuali stabilite dal M. per i BC e A, sentito il parere del CNdA.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis, Sidoti

307
Art. 7, comma 6, righe 5 e 6, sostituire le parole: universitari conformemente alle disposizioni previste per i con mediante.
Pitzalis, Napoli, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri, Ardica, Storace, Sidoti, Rositani

308
Art. 7, comma 6, righe 6 e 7; abolire: i concorsi sono.
Pitzalis, Napoli, Benedetti Valentini, Aloi, DellUtri, Ardica, Storace, Sidoti, Rositani

309
Art. 7. Al comma 6 dopo cadenza triennale sia inserito il seguente dettato: Nei ruoli degli ISdA accedono comunque, a domanda, i docenti titolari di scuola principale che siano in possesso di titolo di studio almeno di scuola media superiore, abbiano maturato almeno dieci anni di incarico e presentino adeguato curriculum artistico-professionale.
DellUtri, Napoli, Rositani, Benedetti Valentini, Pitzalis, Sidoti

310
Art. 7. Comma 6. Sopprimere le parole: I docenti di cui al comma 2 possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nei ruoli degli ISdA.
Strik Lievers

311
Art. 7. Al comma 6 sostituire il terzo capoverso con il seguente: I docenti e gli assistenti di cui al comma 2 sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità riservato, nei ruoli di professore ordinario, associato, ricercatore. I docenti e gli assistenti che superano i giudizi di idoneità sono confermati sulla loro cattedra di titolarità che passa nellorganico degli insegnamenti degli ISdA.
Commisso

312
Art. 7. Al comma 6 dopo le parole I docenti aggiungere le parole e gli assistenti.
Gambale

313
Art. 7. Comma 6. Dopo previo giudizio di idoneità si aggiunga ad essi riservato.
Meo Zilio, Mazzetto

314
Art. 7. Comma 6. Sostituire le parole da è immesso sino alla fine del comma con le seguenti: passa nei ruoli della scuola secondaria superiore.
Strik Lievers

315
Allart. 7 co. 6 al 3o capoverso, dopo a domanda e fino alla fine del periodo, modificare nel seguente modo: con procedura riservata, tramite accertamento dei requisiti didattici, culturali ed artistici, nei ruoli degli ISdA. Le modalità di tale accertamento sono definite dai decreti legislativi di cui allarticolo 1, comma 1, della presente legge.
Lucchese, Ciocchetti

316
Art. 7. Aggiungere il seguente comma: Saranno previste per il reclutamento del nuovo personale da assumere formule concorsuali conformi alle disposizioni previste per i concorsi universitari.
Zen

317
Art. 7. Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
7. Per il giudizio di idoneità di cui al comma 6 è istituita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica un'apposita Commissione costituita da venti membri, scelti preferibilmente tra esperti e docenti universitari in pensione. La Commissione valuta i candidati sulla base dell'anzianità e dei titoli presentati secondo i seguenti criteri:
a) ai candidati che abbiano almeno venti anni di anzianità viene assegnato un punteggio che tiene conto per 1'80 per cento dell'anzianità posseduta e per il 20 per cento dei titoli eventualmente presentati;
b) ai candidati che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a dieci anni e non superiore a venti viene assegnato un punteggio che tiene conto per il 50 per cento dell'anzianità posseduta e per il 20 per cento dei titoli eventualmente presentati (sic);
c) ai candidati con un'anzianità inferiore a dieci anni, viene assegnato un punteggio che tiene conto per 1'80 per cento dei titoli presentati e per il 20 per cento dell'anzianità.
Sgarbi

318
Art. 7. Comma 6. Aggiungere il seguente comma:
"6. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 2, il personale docente in servizio negli ISIA ed il personale di cui al comma 3 sono inquadrati nei ruoli degli ISdA con funzioni ad esaurimento anche al fine di garantire la continuità degli studi agli studenti di conservatori e delle accademie nella fase di transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento e sono dotati di una propria e specifica area contrattuale.
Detto personale verrà sottoposto a verifica triennale secondo le procedure dell'Università da parte di un comitato-didattico-scientifico - a carattere elettivo presente nelle singole articolazioni dell'ISdA. In caso di mancato superamento della verifica il personale di cui al comma 2 dell'ISIA e comma 3 è inquadrato in un ruolo ad esaurimento ovvero può passare nei ruoli della scuola secondaria superiore. Saranno previsti per il reclutamento del nuovo personale da assumere formule concorsuali conformi alle disposizioni previste per i concorsi universitari per le diverse fasce della docenza".
Il Relatore (Sbarbati)

319
Art. 7. Aggiungere il seguente comma: I Docenti e gli Assistenti di ruolo di cui al comma 2 ed il personale di cui al comma 3 sono inquadrati nei ruoli dell'ISdA e sono dotati di una propria e specifica area contrattuale. Verranno previste per il reclutamento del nuovo personale da assumere formule concorsuali conformi alle disposizioni previste per i concorsi universitari. Il personale docente e non docente di cui ai commi 2 e 3 che non intendono permanere negli ISdA sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento, ovvero possono passare a domanda nei ruoli della scuola secondaria superiore.
Hüllweck

320
Art. 7. Aggiungere il seguente comma: " I Docenti di ruolo di cui al comma 2 ed il personale di cui al comma 3 sono inquadrati nei ruoli dell'ISdA e sono dotati di una propria e specifica area contrattuale. Verranno previste per il reclutamento del nuovo personale da assumere formule concorsuali conformi alle disposizioni previste per i concorsi universitari. Il personale docente e non docente di cui ai commi 2 e 3 che non intendono permanere negli ISdA sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento, ovvero possono passare a domanda nei ruoli della scuola secondaria superiore.
Ciocchetti

321
Art. 7. Aggiungere il seguente comma: Il divieto di cumulo di impieghi di cui allarticolo 508 del T.U. sulla pubblica istruzione non si applica al personale docente dei conservatori di musica in presenza di comprovata professionalità.
Napoli, Pitzalis, Benedetti Valentini, Aloi, Storace, Ardica, Dell'Utri, Rositani, Sidoti

322
Art. 7. NELLA RUBRICA. Sostituire istruzione secondaria artistica con gli altri gradi di istruzione.
Bracci Marinai, Masini, Bracco, Lopedote, Galliani