CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE VII
Cultura, scienza e istruzione.

TESTO UNIFICATO
ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

(Giovedì 16 gennaio 1997).


Delega al Governo per 1a riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per 1e industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati e del Centro sperimentale di cinematografia e istituzione di un Istituto superiore delle arti in ogni regione (688 e abbinate).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

ART. 1.
(Finalità della legge)

1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati e del Centro sperimentale di cinematografia, nonché al riordinamento degli studi musicali e coreutici.

ART. 2.
(Consiglio nazionale delle arti).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce, con proprio decreto, il Consiglio nazionale delle arti (CNDA), organo di alta consulenza del Ministro, di durata quadriennale, mediante il quale la comunità artistica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca e della preparazione professionale nel campo delle arti. Il CNDA assolve altresì funzioni consultive in ordine al reclutamento e allo stato giuridico del personale

2. In sede di prima applicazione della presente legge, Il CNDA è composto da rappresentanti eletti dal personale direttivo e docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, così ripartiti:

a) tre rappresentanti delle Accademie nazionali di belle arti;

b) un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;

c) un rappresentante dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

d) un rappresentante delle Accademie non statali;

e) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;

f) due rappresentanti degli ISIA;

g) sei rappresentanti dei Conservatori di musica, di cui uno in rappresentanza dei conservatori e istituti musicali non statali.

L'elettorato passivo è riservato al personale di ruolo.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, oltre al personale eletto ai sensi del comma 2, fanno parte del CNDA un rappresentante nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni ed esperti di chiara fama così nominati:

a) uno dal Consiglio nazionale universitario (CUN);

b) uno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

c) uno dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

d) uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) uno dal Ministro della pubblica istruzione;

f) uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo.

4. Fa parte del CNDA una rappresentanza degli studenti di non meno di tre membri eletti nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1.

5. Le elezioni e il funzionamento del CNDA sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. La composizione definitiva del CNDA è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle norme che disciplinano la docenza e della consistenza numerica dei diversi istituti in esso confluiti.

ART. 3.
(Istituti superiori delle arti).

1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, il Centro sperimentale di cinematografia, gli ISIA e i Conservatori di musica, mantenendo ciascuno la propria denominazione, confluiscono in istituzioni di istruzione superiore di grado universitario, denominate Istituti superiori delle arti (ISDA), secondo le modalità di cui al comma 2.

2. In ogni regione è istituito almeno un ISDA per la formazione universitaria, per la ricerca e per la produzione artistica nel campo delle arti visive e musicali. Ad esso afferiscono le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo esistenti nell'ambito regionale e in possesso del requisiti stabiliti dal piano triennale di cui all'articolo 4. In almeno tre regioni, entro nove anni, esso include anche le arti drammatiche, coreutiche, cinematografiche e le industrie artistiche.

3. L'ISDA, in conformità all'ordinamento autonomo dell'università e degli istituti di ricerca di cui al titolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile nell'ambito delle vigenti norme; è altresì sede primaria della ricerca e della produzione artistica, promuove l'esercizio e lo sviluppo delle arti, della musica e della comunicazione visiva e presiede alla formazione necessaria per l'attività, le professioni artistiche e l'insegnamento. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 168 del 1989.

4. Ciascun ISDA adotta un proprio statuto e un regolamento che tiene conto delle specificità delle singole articolazioni interne; lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CNDA. Lo statuto prevede anche la carta dei diritti e dei doveri degli studenti

ART. 4.
(Piani triennali di sviluppo).

1. I piani triennali di sviluppo prevedono procedure di razionalizzazione e di programmazione per l'istituzione, la distribuzione territoriale e la qualificazione degli ISDA, secondo criteri di gradualità, con la finalità di istituire in ogni regione, entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più ISDA per le arti visive e musicali che comprenda, in almeno tre regioni, entro il termine di nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche le arti drammatiche, coreutiche, cinematografiche e le industrie artistiche. Essi dettano altresì norme per il riordinamento dei musei già esistenti negli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, per l'istituzione di nuovi musei, per le biblioteche ivi comprese quelle musicali e per tutte le strutture necessarie alla ricerca e alla produzione artistica per gli istituti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Nell'ambito della programmazione triennale sl terrà conto, in particolare nei capoluoghi di regioni sprovvisti di istituzioni statali, delle istituzioni già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I piani triennali di sviluppo di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi delle disposizioni vigenti per i piani triennali di sviluppo delle università, in quanto applicabili.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNDA, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di almeno un ISDA in ogni regione e per il trasferimento delle strutture e dei servizi necessari dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, è definita la pianta organica del personale docente, assistente, tecnico e amministrativo degli ISDA.

ART. 5.
(Ordinamento didattico).

1. Gli ISDA rilasciano diplomi universitari di primo livello, al termine di corsi di durata almeno triennale, aventi il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi di ricerca e contenuti culturali, scientifici ed artistici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. Rilasciano, altresì distinti diplomi di laurea in discipline musicali, dello spettacolo e artistiche, al termine di corsi di durata almeno quadriennale articolati in più indirizzi con il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi, di tecniche professionali e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Gli studi compiuti per ottenere il diploma universitario di primo livello possono essere valutati e riconosciuti per intero o parzialmente al fini del conseguimento del diploma di laurea. Sono attivate presso gli ISDA apposite scuole di specializzazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n 341.

2. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di diploma è definito secondo le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990, n 341, restando attribuite al CNDA le funzioni esercitate dal CUN ai sensi delle predette disposizioni.

3. Gli statuti degli ISDA determinano i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, definiscono i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Possono sostenere esami all'interno degli ISDA esclusivamente gli studenti iscritti e frequentanti.

4. Per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative promosse nell'ambito delle finalità istituzionali, gli ISDA possono avvalersi, secondo modalità definite nelle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici o privati con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi e la stipulazione di apposite convenzioni.

5. I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati dagli istituti di cui alla presente legge sono tutelati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n 262. Essi hanno valore legale ai fini dell'esercizio della libera professione e dell'ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con gli altri Ministri interessati, sono definite, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n 341, le modalità di accesso all'insegnamento di discipline musicali nelle scuole primarie e secondarie nonché le modalità di ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione.

ART. 6.
(Corsi per studenti già in possesso di diploma).

1. Per gli studenti già diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al termine dei quali, previo superamento di un esame finale, il titolo di diploma in loro possesso è equiparato al diploma di laurea.

ART. 7.
(Organi di governo).

1. A ciascun ISDA è preposto un rettore. Alle specifiche articolazioni interne di ciascun ISDA sono preposti direttori con compiti di programmazione, di coordinamento e di promozione delle attività proprie del settore. I direttori sono affiancati da organi di gestione analoghi a quelli previsti per le facoltà universitarie.

2. La nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo degli ISDA sono disciplinati dalla normativa vigente per le università.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 269 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, i posti di direttore dei conservatori di musica sono coperti mediante incarico.

ART 8.
(Personale docente e non docente).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline che comportano l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche o lo studio dello strumento musicale, sono conferiti a docenti ed assistenti in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per la copertura dei posti di personale tecnico ed amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche e dei musei dei conservatori, delle Accademie e degli ISIA, si provvede, in sede di prima applicazione della presente legge, con personale in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1.

3. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 1, il personale di ruolo di cui al comma 2 e il personale docente in servizio negli ISIA sono inquadrati negli ISDA in ruoli ad esaurimento. Detto personale è sottoposto a verifiche triennali secondo le procedure previste dalla normativa universitaria vigente.

4. A regime, per il reclutamento del nuovo personale da assumere presso gli ISDA saranno definite con decreto del .Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il CNDA, specifiche formule concorsuali.

ART. 9.
(Raccordo fra istruzione secondaria artistica e ISDA).

1. Per assicurare il raccordo tra le istituzioni di istruzione secondaria artistica e gli ISDA è istituita, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da rappresentanti dei docenti operanti negli ISDA e dei docenti delle scuole secondarie ad indirizzo artistico, musicale, coreutico.

2. La commissione si riunisce periodicamente per armonizzare gli interventi formativi tra i diversi gradi di istruzione e per garantire la continuità, in particolare negli insegnamenti tecnici.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione definisce gli obiettivi formativi dei diversi livelli, formula proposte sui programmi nazionali delle discipline artistiche, nonché sulle modalità di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie per quanto attiene alle discipline artistiche.

4. I rappresentanti degli ISDA nella commissione sono designati al loro interno dai rappresentanti degli istituti stessi eletti nel CNDA; i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione sono designati al loro interno dai rappresentanti dello stesso Ministero eletti nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

ART. 10.
(Riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordinamento degli studi musicali nei gradi della scuola media e dell'istruzione secondaria superiore. I decreti sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previo parere del CNPI e del CNDA.

2. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione musicale nei gradi di istruzione di cui al comma 1 si svolgerà nei corsi di scuola media ad orientamento musicale e nei corsi di scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, denominati conservatori di base;

b) i corsi di scuola media ad orientamento musicale avranno finalità orientativa e propedeutica alla formazione musicale nel grado successivo, relativamente agli insegnamenti in essi impartiti; i programmi e gli orari di insegnamento, da definirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la commissione di cui all'articolo 9 e il CNPI, dovranno valorizzare l'insegnamento di educazione musicale e comprendere insegnamenti finalizzati all'acquisizione ed alla pratica delle tecniche strumentali e di uno strumento musicale, tenendo conto anche dei risultati delle sperimentazioni realizzate in materia ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e dell'articolo 278 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il diploma conseguito nella scuola media o nei corsi di scuola media ad orientamento musicale avrà valore di licenza media, secondo quanto previsto dall'articolo 186 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile í994, n. 297;

c) sarà prevista l'istituzione di una specifica classe di concorso per l'accesso agli insegnamenti di cui alla lettera b);

d) saranno stabilite le modalità per la graduale istituzione o individuazione in ogni distretto, rispettivamente, di almeno una scuola media ad indirizzo musicale o di almeno una scuola media ove, per ubicazione e disponibilità di locali idonei, possano istituirsi corsi ad orientamento musicale, previa soppressione o trasformazione delle scuole medie annesse ai Conservatori di musica e dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale già funzionanti;

e) i conservatori di base avranno finalità di approfondimento degli insegnamenti musicali impartiti nella scuola media; i programmi di insegnamento da definirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la commissione di cui all'articolo 9 e il CNPI, dovranno contemplare, oltre alle materie comuni a tutti i corsi dell'istruzione secondaria superiore, materie di indirizzo nei settori della storia, della teoria e della critica musicale, della teoria, tecnica e pratica dei diversi strumenti musicali, tenendo conto anche dei risultati delle sperimentazioni realizzate, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 e dell'articolo 278 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994. I conservatori di base rilasciano il diploma di maturità musicale, che dà accesso alle facoltà universitarie ed all'Istituto superiore delle arti, secondo i rispettivi ordinamenti; sarà prevista la, possibilità di passaggi dalle classi intermedie dei conservatori di base a classi di altre scuole od istituti di istruzione secondaria superiore e viceversa, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti;

f) saranno stabilite le modalità per la graduale istituzione in ogni provincia, rispettivamente, di almeno un conservatorio di base o di almeno un'altra scuola o istituto di istruzione secondaria superiore ove, per ubicazione e disponibilità di locali idonei, possano istituirsi corsi ad indirizzo musicale, previa soppressione o trasformazione dei licei musicali sperimentali già funzionanti presso i Conservatori di musica; le predette modalità terranno conto degli istituti musicali non statali già funzionanti, pareggiati, che abbiano chiesto la statizzazione o il pareggiamento alla data di entrata in vigore della presente legge;

g) saranno stabilite le modalità di cessazione del funzionamento dei corsi di studio presso i Conservatori di musica, in corrispondenza dell'attivazione di quelli presso gli istituti di cui all'articolo 3;

h) le competenze in materia di istruzione musicale nelle scuole medie e nei corsi di scuola media ad orientamento musicale e nei conservatori di base e, comunque, nelle scuole di ogni ordine e grado, resteranno attribuite al Ministero della pubblica istruzione;

i) con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e delle finanze, saranno stabilite le modalità per l'assegnazione in uso, agli istituti di cui all'articolo 3 ed agli istituti di istruzione di cui al presente articolo, per le rispettive esigenze di funzionamento, delle sedi, delle attrezzature, dei beni mobili e delle dotazioni librarie già in uso o in dotazione dei Conservatori di musica, o di parti di essi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevederanno anche, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere b) c) e) h) e i) del comma 2, il riordinamento del corso di studio dell'Accademia di danza, relativamente agli anni del corso medesimo che, tenuto conto delle fasce di età degli allievi, siano corrispondenti a quelli dei corsi di studio della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore.

4. Gli studenti già iscritti agli attuali Conservatori di musica proseguono gli studi secondo le disposizioni vigenti al momento dell'iscrizione. Il diploma conseguito nei Conservatori di musica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente ai possesso del diploma di maturità di scuola secondaria superiore, consente di chiedere il riconoscimento degli studi compiuti ai fini del conseguimento dei diplomi universitari e di laurea di cui all'articolo 5.

ART. 12.
(Norme finanziarie).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, devono prevedere il trasferimento allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione riguardanti le istituzioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1, in relazione alle necessità del nuovo ordinamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.
(Edilizia).

1. Per le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.


Original file name: Testo unificato - converted on Saturday, 15 March 1997, 07:07

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