CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE VII
Cultura, scienza e istruzione.

VERSIONI COMPARATE

DEL «TESTO UNIFICATO»

elaborate dal Comitato ristretto


Al fine di mettere in evidenza le differenze fra le tre versioni del Testo unificato sono state stampate in neretto le variazioni di ognuna rispetto alla precedente. A causa delle complicazioni grafiche che ne sarebbero derivate si è dovuto rinunciare, invece, a mettere in evidenza le parti che il Comitato ristretto ha di volta in volta eliminato. Siamo quindi costretti a lasciare al Lettore - e ce ne scusiamo - la cura di individuarle.
Delega al Governo per 1a riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per 1e industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati e del Centro sperimentale di cinematografia e istituzione di un Istituto superiore delle arti in ogni regione (688 e abbinate).

(Giovedì 16 gennaio 1997)

RIFORMA DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA, DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE, DEI CONSERVATORIO DI MUSICA, DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI E DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA, NONCHE' RIORDINAMENTO DEGLI STUDI MUSICALI E COREUTICI (TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE 688 e abb.)

Testo risultante dagli emendamenti approvati

14 aprile 1997

Testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
Sbarbati; Sbarbati, Burani Procaccini, Gasperoni, Pistone, Lenti, Duca, De Murtas, Sgarbi, Galdelli, Bracco, Brugger, Giacco, Pozza Tasca, Aprea, Volpini, Rodeghiero, Napoli e Follini; Rodeghiero, Apolloni, Bagliani, Ballaman, Balocchi, Bianchi Clerici, Cè, Faustinelli, Frigerio, Martinelli, Santandrea, Stefani e Vascon; Burani Procaccini; Napoli,
approvato in sede legislativa dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati,
il 5 novembre 1997.

Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

ART. 1.
(Finalità della legge)

1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati e del Centro sperimentale di cinematografia, nonché al riordinamento degli studi musicali e coreutici.

ART. 1.
(Finalità della legge)

1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati e del Centro sperimentale di cinematografia, nonché al riordinamento degli studi musicali e coreutici.

ART. 1.
(Finalità della legge)

1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati.

ART. 2.
(Istituti superiori delle arti).

1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, il Centro sperimentale di cinematografia, gli ISIA e i Conservatori di musica, mantenendo ciascuno la propria denominazione, confluiscono in istituzioni di istruzione superiore di grado universitario, denominate Istituti superiori delle arti (ISDA), secondo le modalità di cui al comma 2.

2. In ogni regione è istituito almeno un ISDA per la formazione universitaria, per la ricerca e per la produzione artistica nel campo delle arti visive e musicali. Ad esso afferiscono le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo esistenti nell'ambito regionale e in possesso del requisiti stabiliti dal piano triennale di cui all'articolo 4. In almeno tre regioni, entro nove anni, esso include anche le arti drammatiche, coreutiche, cinematografiche e le industrie artistiche.

3. L'ISDA, in conformità all'ordinamento autonomo dell'università e degli istituti di ricerca di cui al titolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile nell'ambito delle vigenti norme; è altresì sede primaria della ricerca e della produzione artistica, promuove l'esercizio e lo sviluppo delle arti, della musica e della comunicazione visiva e presiede alla formazione necessaria per l'attività, le professioni artistiche e l'insegnamento. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 168 del 1989.

4. Ciascun ISDA adotta un proprio statuto e un regolamento che tiene conto delle specificità delle singole articolazioni interne; lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CNDA. Lo statuto prevede anche la carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

ART. 2.
(Istituti superiori delle arti).

1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, il Centro sperimentale di cinematografia, gli ISIA e i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, mantenendo ciascuno la propria denominazione, confluiscono in istituzioni di istruzione superiore di grado universitario, denominate Istituti superiori delle arti (ISDA), i quali succedono in tutti i rapporti attivi e passivi, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. In ogni regione è istituito almeno un ISDA per la formazione di grado universitario, per la ricerca e per la produzione artistica e per l'insegnamento nel campo delle arti visive e musicali anche con funzioni di ccordinamento territoriale degli istituti di cui al comma 1. Ad esso afferiscono le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo esistenti nell'ambito regionale che vi permangono se in possesso del requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4. In almeno tre regioni, entro nove anni, esso include anche le arti drammatiche, coreutiche, cinematografiche e le industrie artistiche.

3. L'ISDA, in conformità all'ordinamento autonomo dell'università e degli istituti di ricerca di cui al titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, è dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile nell'ambito delle vigenti norme; è altresì sede primaria della ricerca e della produzione artistica, promuove l'esercizio e lo sviluppo delle arti, della musica e della comunicazione visiva e presiede alla formazione necessaria per l'attività, le professioni artistiche e l'insegnamento. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 168 del 1989.

4. Ciascun ISDA, sulla base del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, adotta un proprio statuto e un regolamento che tiene conto delle specificità delle singole articolazioni interne; lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CNDA. Lo statuto prevede anche la carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

ART. 2.
(Istituti superiori delle arti).

1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, mantenendo ciascuno la propria denominazione, confluiscono in istituti di istruzione superiore di grado universitario, denominati Istituti superiori delle arti (ISDA), i quali succedono in tutti i rapporti attivi e passivi, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. In ogni regione è istituito almeno un ISDA per la formazione di grado universitario, per la ricerca, per la produzione artistica e per l'insegnamento nel campo delle arti visive e musicali anche con funzioni di ccordinamento territoriale degli istituti di cui all'articolo 1. Ad esso afferiscono gli istituti di cui all'articolo 1 esistenti nell'ambito regionale che vi permangono se in possesso del requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1. In almeno tre regioni, entro nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ISDA include anche le arti drammatiche, coreutiche e le industrie artistiche, nonché le arti del gusto legate alla tradizione e alla cultura enogastronomica italiana.

3. L'ISDA, in conformità all'ordinamento autonomo dell'università e degli istituti di ricerca di cui al titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, è dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile nell'ambito della normativa vigente; è altresì sede primaria della ricerca e della produzione artistica, promuove l'esercizio e lo sviluppo delle arti, della musica e della comunicazione visiva e presiede alla formazione necessaria per l'attività, le professioni e l'insegnamento nel settore artistico. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita le funzioni di cui al titolo I della citata legge n. 168 del 1989, per quanto non previsto dalla presente legge.

4. Ciascun ISDA, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, adotta un proprio statuto e un regolamento che tiene conto delle specificità delle singole articolazioni interne. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentito il Consiglio nazionale delle arti, di cui all'articolo 3. Lo statuto prevede anche la carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

ART. 3.
(Consiglio nazionale delle arti).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce, con proprio decreto, il Consiglio nazionale delle arti (CNDA), organo di alta consulenza del Ministro, di durata quadriennale, mediante il quale la comunità artistica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca e della preparazione professionale nel campo delle arti. Il CNDA assolve altresì funzioni consultive in ordine al reclutamento e allo stato giuridico del personale

2. In sede di prima applicazione della presente legge, Il CNDA è composto da rappresentanti eletti dal personale direttivo e docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, così ripartiti:

a) tre rappresentanti delle Accademie nazionali di belle arti;

b) un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;

c) un rappresentante dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

d) un rappresentante delle Accademie non statali;

e) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;

f) due rappresentanti degli ISIA;

g) sei rappresentanti dei Conservatori di musica, di cui uno in rappresentanza dei conservatori e istituti musicali non statali.

L'elettorato passivo è riservato al personale di ruolo.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, oltre al personale eletto ai sensi del comma 2, fanno parte del CNDA un rappresentante nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni ed esperti di chiara fama così nominati:

a) uno dal Consiglio nazionale universitario (CUN);

b) uno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

c) uno dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

d) uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) uno dal Ministro della pubblica istruzione;

f) uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo.

4. Fa parte del CNDA una rappresentanza degli studenti di non meno di tre membri eletti nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1.

5. Le elezioni e il funzionamento del CNDA sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. La composizione definitiva del CNDA è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle norme che disciplinano la docenza e della consistenza numerica dei diversi istituti in esso confluiti.

ART. 3.
(Consiglio nazionale delle arti).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce, con proprio decreto, il Consiglio nazionale delle arti (CNDA), organo di alta consulenza del Ministro, di durata quadriennale, mediante il quale la comunità artistica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca, della didattica, e della preparazione e specializzazione artistica e professionale nel campo delle arti. Il CNDA assolve altresì funzioni consultive in ordine al reclutamento e allo stato giuridico del personale

2. In sede di prima applicazione della presente legge, Il CNDA è composto da rappresentanti eletti dal personale direttivo e docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, così ripartiti:

a) tre rappresentanti delle Accademie nazionali di belle arti;

b) un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;

c) un rappresentante dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

d) un rappresentante delle Accademie non statali;

e) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;

f) un rappresentante degli ISIA;

g) sei rappresentanti dei Conservatori di musica, di cui uno in rappresentanza dei conservatori e istituti musicali non statali.

h) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

L'elettorato passivo è riservato al personale di ruolo.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, oltre al personale eletto ai sensi del comma 2, fanno parte del CNDA un rappresentante nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni ed esperti di chiara fama così nominati:

a) uno dal Consiglio nazionale universitario (CUN);

b) uno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

c) uno dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

d) uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) uno dal Ministro della pubblica istruzione;

f) uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo.

4. Fa parte del CNDA una rappresentanza degli studenti di non meno di tre membri eletti nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1.

5. Le elezioni e il funzionamento del CNDA sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. La composizione definitiva del CNDA è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con prevalenza della rappresentanza elettiva degli istituti di cui all'articolo 2 rispetto alla rappresentanza mediante nomina.

ART. 3.
(Consiglio nazionale delle arti).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Consiglio nazionale delle arti (CNDA), organo di alta consulenza del Ministro, di durata quadriennale, mediante il quale la comunità artistica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca, della didattica e della preparazione e specializzazione artistica e professionale nel campo delle arti. Il CNDA svolge altresì funzioni consultive in ordine al reclutamento e allo stato giuridico del personale

2. In sede di prima applicazione della presente legge, Il CNDA è composto da rappresentanti eletti dal personale direttivo e docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, ripartiti nel modo seguente:

a) tre rappresentanti delle Accademie nazionali di belle arti;

b) un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;

c) un rappresentante dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

d) un rappresentante delle Accademie non statali;

e) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;

f) un rappresentante degli ISIA;

g) sei rappresentanti dei Conservatori di musica, di cui uno in rappresentanza dei conservatori e istituti musicali non statali.

h) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

3. L'elettorato passivo è riservato al personale di ruolo.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, oltre al personale eletto ai sensi del comma 2, fanno parte del CNDA un rappresentante nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed esperti di chiara fama nominati:

a) uno dal Consiglio nazionale universitario (CUN);

b) uno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

c) uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

d) uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) uno dal Ministro della pubblica istruzione;

f) uno dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

5. Fa parte del CNDA una rappresentanza degli studenti di non meno di tre membri eletti nelle istituzioni di cui all'articolo 1.

6. Le modalità per le elezioni e per il funzionamento del CNDA sono definite con il decreto di cui al comma 1.

7. La composizione definitiva del CNDA è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo comunque la prevalenza dei membri eletti in rappresentanza degli ISDA rispetto ai membri designati mediante nomina.

ART. 4.
(Piani triennali di sviluppo).

1. I piani triennali di sviluppo prevedono procedure di razionalizzazione e di programmazione per l'istituzione, la distribuzione territoriale e la qualificazione degli ISDA, secondo criteri di gradualità, con la finalità di istituire in ogni regione, entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più ISDA per le arti visive e musicali che comprenda, in almeno tre regioni, entro il termine di nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche le arti drammatiche, coreutiche, cinematografiche e le industrie artistiche. Essi dettano altresì norme per il riordinamento dei musei già esistenti negli istituti di cui all'articolo 1, comma 1, per l'istituzione di nuovi musei, per le biblioteche ivi comprese quelle musicali e per tutte le strutture necessarie alla ricerca e alla produzione artistica per gli istituti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Nell'ambito della programmazione triennale sl terrà conto, in particolare nei capoluoghi di regioni sprovvisti di istituzioni statali, delle istituzioni già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I piani triennali di sviluppo di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi delle disposizioni vigenti per i piani triennali di sviluppo delle università, in quanto applicabili.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNDA, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di almeno un ISDA in ogni regione e per il trasferimento delle strutture e dei servizi necessari dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, è definita la pianta organica del personale docente, assistente, tecnico e amministrativo degli ISDA.

ART. 4.
(Modalità di istituzione degli ISDA)

1. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CNDA e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono dettate disposizioni le quali:

a) definiscono le modalità e i tempi per il trasferimento delle competenze, delle strutture e dei servizi dal Ministero della Pubblica Istruzione al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, salvaguardando comunque le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 10, al fine di assicurare l'analoga offerta formativa di competenza del Ministero della pubblica istruzione;

b) determinano il piano di istituzione degli ISDA e le procedure per i successivi aggiornamenti secondo criteri di equilibrata distribuzione sul territorio nazionale e di promozione della formazione e della ricerca in campo artistico, con la finalità di dare graduale attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2;

c) indicano criteri generali per la definizione degli statuti degli ISDA in ordine al riconoscimento di forme specifiche di autonomia didattica, amministrativa, finanziaria e contabile alle articolazioni interne derivanti dagli istituti di cui all'articolo 2, comma 1;

d) provvedono, negli istituti di cui all'articolo 2, comma 1, come trasformatisi ai sensi della presente legge, alla graduale statizzazione degli attuali istituti musicali pareggiati, alla istituzione di nuovi musei e al riordino dei musei esistenti, delle biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche;

e) stabiliscono procedure per la graduale trasformazione dei corsi attualmente funzionanti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della presente legge in corsi di grado universitario da parte degli ISDA e per la previa valutazione dell'idoneità delle strutture e dell'organizzazione.

2. Nell'ambito della programmazione triennale si terrà conto, in particolare nei capoluoghi di regioni sprovvisti di istituzioni statali, degli istituti non statali, degli istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti richiesti, alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, è definita la pianta organica del personale docente, assistente, tecnico e amministrativo degli ISDA corrispondente almeno a quella prevista per gli istituti di cui all'articolo 1.

ART. 4.
(Modalità di istituzione degli ISDA)

1. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del Tesoro, acquisito il parere del Ministro per i beni culturali e ambientali limitatamente alla materia disciplinata dalla lettera d), da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CNDA e delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono dettate disposizioni per:

a) definire le modalità e i tempi per il trasferimento delle competenze, delle strutture e dei servizi relativi agli istituti di cui all'articolo 1 dal Ministero della Pubblica Istruzione al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, salvaguardando comunque le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche già esistenti, che verranno riordinate ai sensi dell'art. 10, al fine di assicurare una offerta formativa analoga a quella attualmente garantita dal Ministero della pubblica istruzione;

b) determinano il piano di istituzione degli ISDA e le procedure per i successivi aggiornamenti secondo criteri di equilibrata distribuzione sul territorio nazionale e di promozione della formazione e della ricerca in campo artistico, con la finalità di dare graduale attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili con apposito provvedimento;

c) individuare criteri generali per la definizione degli statuti degli ISDA in ordine al riconoscimento di forme specifiche di autonomia didattica, amministrativa, finanziaria e contabile alle articolazioni interne derivanti dagli istituti di cui all'articolo 1;

d) provvedere alla graduale statittazione degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, alla istituzione di nuovi musei e al riordino dei musei esistenti, delle biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche;

e) stabilire procedure per la graduale trasformazione dei corsi attualmente funzionanti presso gli istituti di cui all'articolo 1 in corsi di grado universitario da parte degli ISDA e per la previa valutazione dell'idoneità delle strutture e dell'organizzazione.

2. Nell'ambito della graduale statizzazione di cui al comma 1, lettera d), programmazione triennale si terrà conto, in particolare nei capoluoghi di regioni sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti richiesti, alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, è definita la pianta organica del personale docente, assistente, tecnico e amministrativo degli ISDA corrispondente almeno a quella prevista per gli istituti di cui all'articolo 1.

ART. 5.
(Ordinamento didattico).

1. Gli ISDA rilasciano diplomi universitari di primo livello, al termine di corsi di durata almeno triennale, aventi il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi di ricerca e contenuti culturali, scientifici ed artistici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. Rilasciano, altresì distinti diplomi di laurea in discipline musicali, dello spettacolo e artistiche, al termine di corsi di durata almeno quadriennale articolati in più indirizzi con il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi, di tecniche professionali e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Gli studi compiuti per ottenere il diploma universitario di primo livello possono essere valutati e riconosciuti per intero o parzialmente al fini del conseguimento del diploma di laurea. Sono attivate presso gli ISDA apposite scuole di specializzazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n 341.

2. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di diploma è definito secondo le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990, n 341, restando attribuite al CNDA le funzioni esercitate dal CUN ai sensi delle predette disposizioni.

3. Gli statuti degli ISDA determinano i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, definiscono i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Possono sostenere esami all'interno degli ISDA esclusivamente gli studenti iscritti e frequentanti.

4. Per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative promosse nell'ambito delle finalità istituzionali, gli ISDA possono avvalersi, secondo modalità definite nelle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici o privati con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi e la stipulazione di apposite convenzioni.

5. I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati dagli istituti di cui alla presente legge sono tutelati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n 262. Essi hanno valore legale ai fini dell'esercizio della libera professione e dell'ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con gli altri Ministri interessati, sono definite, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n 341, le modalità di accesso all'insegnamento di discipline musicali nelle scuole primarie e secondarie nonché le modalità di ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione.

ART. 5.
(Ordinamento didattico).

1. Gli ISDA, cui si accede con il possesso del diploma di maturità, sulla base del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 e delle disposizioni concernenti l'autonomia didattica delle università, rilasciano diplomi universitari di primo livello, al termine di corsi di durata almeno triennale, aventi il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi di ricerca e contenuti culturali, scientifici ed artistici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. Rilasciano, altresì distinti diplomi di laurea in discipline musicali, dello spettacolo e artistiche, al termine di corsi di durata almeno quadriennale articolati in più indirizzi con il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi, di tecniche professionali e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Gli studi compiuti per ottenere il diploma universitario di primo livello possono essere valutati e riconosciuti per intero o parzialmente al fini del conseguimento del diploma di laurea. Per lo svolgimento, nella scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, di attività di didattica disciplinare relative agli indirizzi che conducono agli insegnamenti delle materie artistiche, le Università stipulano apposite convenzioni con gli ISDA.

2. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea, di diploma e di specializzazione è definito secondo le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990, n 341, restando attribuite al CNDA le funzioni esercitate dal CUN ai sensi delle predette disposizioni.

3. Gli statuti degli ISDA, sulla base del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, determinano i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, definiscono i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Possono sostenere esami all'interno degli ISDA esclusivamente gli studenti iscritti e frequentanti.

4. Per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative promosse nell'ambito delle finalità istituzionali, gli ISDA possono avvalersi, secondo modalità definite nelle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici o privati con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi e la stipulazione di apposite convenzioni.

5. I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati dagli istituti di cui alla presente legge sono tutelati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n 262. Essi hanno valore legale ai fini dell'esercizio della libera professione e dell'ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con gli altri Ministri interessati, sono definite, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n 341, le modalità di accesso all'insegnamento di discipline musicali nelle scuole primarie e secondarie nonché le modalità di ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione.

ART. 5.
(Ordinamento didattico).

1. Gli ISDA, cui si accede con il possesso del diploma di maturità, sulla base del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e delle disposizioni concernenti l'autonomia didattica delle università, rilasciano diplomi universitari di primo livello, con il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi di ricerca e contenuti culturali, scientifici ed artistici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. Gli ISDA rilasciano, altresì, distinti diplomi di laurea in discipline musicali, dello spettacolo e artistiche, articolati in più indirizzi con il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi, di tecniche professionali e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Gli studi compiuti per ottenere il diploma universitario di primo livello possono essere valutati e riconosciuti per intero o parzialmente al fini del conseguimento del diploma di laurea. Per lo svolgimento, nelle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, di attività di didattica relative agli indirizzi che consentono l'accesso agli insegnamenti nelle materie artistiche, le università stipulano apposite convenzioni con gli ISDA.

2. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea, di diploma e di specializzazione è definito secondo le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1990, n 341, restando attribuite al CNDA le funzioni esercitate dal CUN ai sensi delle predette disposizioni. Limitatamente alla definizione di eventuali corsi di laurea, di diploma e di specializzazione svolti in collaborazione tra gli ISDA e le università, le funzioni sopracitate saranno esercitate dal CNDA si intesa con il CUN.

3. Gli statuti degli ISDA, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), determinano i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, definiscono i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. E' consentita la cooperazione tra gli ISDA e le università dotate di corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca nei settori disciplinari regolati dalla presente legge. A tal fine il CNDA e il CUN esercitano di intesa le funzioni loro attribuite ai sensi del comma 2.

4. Per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative promosse nell'ambito delle loro finalità istituzionali, gli ISDA possono avvalersi, secondo modalità definite nelle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici o privati con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi e la stipulazione di apposite convenzioni.

5. I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati dagli ISDA sono tutelati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n 262. Essi hanno valore legale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentiti il CNDA e il CUN, sono definite, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n 341, le modalità di ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.

ART. 6.
(Corsi per studenti già in possesso di diploma).

1. Per gli studenti già diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al termine dei quali, previo superamento di un esame finale, il titolo di diploma in loro possesso è equiparato al diploma di laurea.

ART. 6.
(Corsi per studenti già in possesso di diploma).

1. I diplomi conseguiti presso gli istituti di cui all'articolo 1 precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparati ai diplomi di laurea ai soli fini dell'accesso all'insegnamento e, purché sia stato conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, all'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.

2. Fino all'attivazione delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono altresì titoli validi per l'accesso all'insegnamento i diplomi conseguiti precedentemente alla emanazione e alla entrata a regime della presente legge, al termine di corsi di didattica, aventi come requisito di ammissione il possesso di un diploma di conservatorio o di accademia, purché conseguiti successivamente ad un precedente diploma.

3. Per i diplomati presso gli istituti di cui all'articolo 1, che facciano richiesta, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento del diploma di laurea.

ART. 6.
(Equipollenza dei diplomi).

1. I diplomi conseguiti presso gli istituti di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparati ai diplomi di laurea ai soli fini dell'accesso all'insegnamento e, purché sia stato conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.

2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della piena operatività della presente legge e prima dell'attivazione delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati titoli validi per l'accesso all'insegnamento, purché conseguiti successivamente a un diploma di scuola secondaria di secondo grado e ad un diploma di conservatorio o di accademia.

3. Per i diplomati presso gli istituti di cui all'articolo 1, che facciano richiesta, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento del diploma di laurea.

ART. 7.
(Organi di governo).

1. A ciascun ISDA è preposto un rettore. Alle specifiche articolazioni interne di ciascun ISDA sono preposti direttori con compiti di programmazione, di coordinamento e di promozione delle attività proprie del settore. I direttori sono affiancati da organi di gestione analoghi a quelli previsti per le facoltà universitarie.

2. La nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo degli ISDA sono disciplinati dalla normativa vigente per le università.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 269 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, i posti di direttore dei conservatori di musica sono coperti mediante incarico.

ART. 7.
(Organi di governo).

1. A ciascun ISDA è preposto un rettore. Alle specifiche articolazioni interne di ciascun ISDA sono preposti direttori con compiti di programmazione, di coordinamento e di promozione delle attività proprie del settore. I direttori sono affiancati da organi di gestione analoghi a quelli previsti per le facoltà universitarie.

2. La nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo degli ISDA sono disciplinati dalla normativa vigente per le università, tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 269 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, i posti di direttore dei conservatori di musica sono coperti mediante incarico.

ART. 7.
(Organi di governo).

1. A ciascun ISDA è preposto un rettore. Alle specifiche articolazioni interne di ciascun ISDA sono preposti direttori con compiti di programmazione, di coordinamento e di promozione delle attività proprie del settore. I direttori sono affiancati da organi di gestione analoghi a quelli previsti per le facoltà universitarie.

2. La nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo degli ISDA sono disciplinati dalla normativa vigente per le università, tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

3. E' abrogato l'articolo 269 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, i posti di direttore dei conservatori di musica sono coperti mediante incarico.

ART 8.
(Personale docente e non docente).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline che comportano l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche o lo studio dello strumento musicale, sono conferiti a docenti ed assistenti in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per la copertura dei posti di personale tecnico ed amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche e dei musei dei conservatori, delle Accademie e degli ISIA, si provvede, in sede di prima applicazione della presente legge, con personale in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1.

3. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 1, il personale di ruolo di cui al comma 2 e il personale docente in servizio negli ISIA sono inquadrati negli ISDA in ruoli ad esaurimento. Detto personale è sottoposto a verifiche triennali secondo le procedure previste dalla normativa universitaria vigente.

4. A regime, per il reclutamento del nuovo personale da assumere presso gli ISDA saranno definite con decreto del .Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il CNDA, specifiche formule concorsuali.

ART 8.
(Personale docente e non docente).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline che comportano l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche o lo studio dello strumento musicale, sono conferiti ai docenti nonché agli accompagnatori al pianoforte e ai pianisti accompagnatori in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per la copertura dei posti di personale tecnico ed amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche e dei musei dei conservatori, delle Accademie e degli ISIA, si provvede, in sede di prima applicazione della presente legge, con personale in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1.

3. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 1, il personale di ruolo di cui al comma 2 e il personale docente in servizio negli ISIA sono inquadrati negli ISDA in ruoli ad esaurimento con mantenimento delle funzioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Detto personale è sottoposto a verifiche triennali secondo le procedure previste dalla normativa universitaria vigente e dispone di una apposita e specifica area di contrattazione.

4. A regime, per il reclutamento del nuovo personale da assumere presso gli ISDA saranno definite con decreto del .Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il CNDA, specifiche formule concorsuali.

5. Per cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge si applica al personale di cui al presente articolo la normativa vigente in materia di trattamento economico per i docenti, gli assistenti e il personale tecnico amministrativo in servizio alla predetta data presso le istituzioni di cui all'articolo 1, prevedendo una specifica area contrattuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sarà ridefinito il ruolo dei docenti degli ISDA, avente efficacia dalla scadenza del quinquennio di cui al presente comma, con riferimento allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente universitario.

ART 8.
(Personale docente e non docente).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline che comportano l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche o lo studio dello strumento musicale, sono conferiti ai docenti nonché agli accompagnatori al pianoforte e ai pianisti accompagnatori in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per la copertura dei posti di personale tecnico ed amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche e dei musei dei conservatori, delle Accademie e degli ISIA, si provvede, in sede di prima applicazione della presente legge, con personale in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1.

3. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 1, il personale di ruolo di cui al comma 2 e il personale docente in servizio negli ISIA sono inquadrati negli ISDA in ruoli ad esaurimento con mantenimento delle funzioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Detto personale è sottoposto a verifiche triennali secondo le procedure previste dalla normativa universitaria vigente e dispone di una apposita e specifica area di contrattazione.

4. A regime, per il reclutamento del nuovo personale da assumere presso gli ISDA saranno definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il CNDA, specifiche procedure concorsuali.

5. Per cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge si applica al personale di cui al presente articolo la normativa vigente in materia di trattamento economico per i docenti, gli assistenti e il personale tecnico e amministrativo in servizio alla predetta data presso gli istituti di cui all'articolo 1, prevedendo una specifica area di contrattazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sarà ridefinito il ruolo dei docenti degli ISDA, avente efficacia dalla scadenza del periodo di cinque anni di cui al presente comma, con riferimento allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente universitario.

ART. 9.
(Raccordo fra istruzione secondaria artistica e ISDA).

1. Per assicurare il raccordo tra le istituzioni di istruzione secondaria artistica e gli ISDA è istituita, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da rappresentanti dei docenti operanti negli ISDA e dei docenti delle scuole secondarie ad indirizzo artistico, musicale, coreutico.

2. La commissione si riunisce periodicamente per armonizzare gli interventi formativi tra i diversi gradi di istruzione e per garantire la continuità, in particolare negli insegnamenti tecnici.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione definisce gli obiettivi formativi dei diversi livelli, formula proposte sui programmi nazionali delle discipline artistiche, nonché sulle modalità di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie per quanto attiene alle discipline artistiche.

4. I rappresentanti degli ISDA nella commissione sono designati al loro interno dai rappresentanti degli istituti stessi eletti nel CNDA; i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione sono designati al loro interno dai rappresentanti dello stesso Ministero eletti nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

ART. 9.
(Raccordo fra istruzione secondaria artistica e ISDA).

1. Ai fini del coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro della pubblica istruzione si avvalgono, per lo specifico raccordo tra l'istruzione superiore impartita negli ISDA e l'istruzione artistica impartita nel sistema scolastico, di una commissione composta da rappresentanti dei due Ministeri, da membri designati, al loro interno, dai docenti eletti nel CNDA e da membri designati, al loro interno, dai docenti eletti nel CNPI in rappresentanza delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 10. Il numero dei componenti è stabilito, pariteticamente, con decreto interministeriale.

2. La commissione si riunisce periodicamente per armonizzare gli interventi formativi tra i diversi gradi di istruzione e per garantire la continuità, in particolare negli insegnamenti tecnici.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione definisce gli obiettivi formativi dei diversi livelli, formula proposte sui programmi nazionali delle discipline artistiche, nonché sulle modalità di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie per quanto attiene alle discipline artistiche.

ART. 9.
(Raccordo fra istruzione secondaria artistica e ISDA).

1. Ai fini del coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro della pubblica istruzione si avvalgono, per lo specifico raccordo tra l'istruzione superiore impartita negli ISDA e l'istruzione artistica impartita nel sistema scolastico, di una commissione composta da rappresentanti dei due Ministeri, da membri designati, al loro interno, dai docenti degli ISDA eletti nel CNDA e da membri designati, al loro interno, dai docenti eletti nel CNPI in rappresentanza delle istituzioni scolastiche già esistenti che verranno riordinate ai sensi dell'articolo 10. Il numero dei componenti è stabilito, pariteticamente, con decreto interministeriale.

2. La commissione di cui al comma 1 si riunisce periodicamente per armonizzare gli interventi formativi tra i diversi gradi di istruzione e per garantirne la continuità, in particolare per quanto concerne gli insegnamenti tecnici.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione definisce gli obiettivi formativi dei diversi livelli, formula proposte sui programmi nazionali delle discipline artistiche, nonché sulle modalità di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie per quanto attiene alle discipline artistiche.

ART. 10.
(Riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordinamento degli studi musicali nei gradi della scuola media e dell'istruzione secondaria superiore. I decreti sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previo parere del CNPI e del CNDA.

2. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione musicale nei gradi di istruzione di cui al comma 1 si svolgerà nei corsi di scuola media ad orientamento musicale e nei corsi di scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, denominati conservatori di base;

b) i corsi di scuola media ad orientamento musicale avranno finalità orientativa e propedeutica alla formazione musicale nel grado successivo, relativamente agli insegnamenti in essi impartiti; i programmi e gli orari di insegnamento, da definirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la commissione di cui all'articolo 9 e il CNPI, dovranno valorizzare l'insegnamento di educazione musicale e comprendere insegnamenti finalizzati all'acquisizione ed alla pratica delle tecniche strumentali e di uno strumento musicale, tenendo conto anche dei risultati delle sperimentazioni realizzate in materia ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e dell'articolo 278 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il diploma conseguito nella scuola media o nei corsi di scuola media ad orientamento musicale avrà valore di licenza media, secondo quanto previsto dall'articolo 186 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile í994, n. 297;

c) sarà prevista l'istituzione di una specifica classe di concorso per l'accesso agli insegnamenti di cui alla lettera b);

d) saranno stabilite le modalità per la graduale istituzione o individuazione in ogni distretto, rispettivamente, di almeno una scuola media ad indirizzo musicale o di almeno una scuola media ove, per ubicazione e disponibilità di locali idonei, possano istituirsi corsi ad orientamento musicale, previa soppressione o trasformazione delle scuole medie annesse ai Conservatori di musica e dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale già funzionanti;

e) i conservatori di base avranno finalità di approfondimento degli insegnamenti musicali impartiti nella scuola media; i programmi di insegnamento da definirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la commissione di cui all'articolo 9 e il CNPI, dovranno contemplare, oltre alle materie comuni a tutti i corsi dell'istruzione secondaria superiore, materie di indirizzo nei settori della storia, della teoria e della critica musicale, della teoria, tecnica e pratica dei diversi strumenti musicali, tenendo conto anche dei risultati delle sperimentazioni realizzate, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 e dell'articolo 278 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994. I conservatori di base rilasciano il diploma di maturità musicale, che dà accesso alle facoltà universitarie ed all'Istituto superiore delle arti, secondo i rispettivi ordinamenti; sarà prevista la, possibilità di passaggi dalle classi intermedie dei conservatori di base a classi di altre scuole od istituti di istruzione secondaria superiore e viceversa, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti;

f) saranno stabilite le modalità per la graduale istituzione in ogni provincia, rispettivamente, di almeno un conservatorio di base o di almeno un'altra scuola o istituto di istruzione secondaria superiore ove, per ubicazione e disponibilità di locali idonei, possano istituirsi corsi ad indirizzo musicale, previa soppressione o trasformazione dei licei musicali sperimentali già funzionanti presso i Conservatori di musica; le predette modalità terranno conto degli istituti musicali non statali già funzionanti, pareggiati, che abbiano chiesto la statizzazione o il pareggiamento alla data di entrata in vigore della presente legge;

g) saranno stabilite le modalità di cessazione del funzionamento dei corsi di studio presso i Conservatori di musica, in corrispondenza dell'attivazione di quelli presso gli istituti di cui all'articolo 3;

h) le competenze in materia di istruzione musicale nelle scuole medie e nei corsi di scuola media ad orientamento musicale e nei conservatori di base e, comunque, nelle scuole di ogni ordine e grado, resteranno attribuite al Ministero della pubblica istruzione;

i) con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e delle finanze, saranno stabilite le modalità per l'assegnazione in uso, agli istituti di cui all'articolo 3 ed agli istituti di istruzione di cui al presente articolo, per le rispettive esigenze di funzionamento, delle sedi, delle attrezzature, dei beni mobili e delle dotazioni librarie già in uso o in dotazione dei Conservatori di musica, o di parti di essi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevederanno anche, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere b) c) e) h) e i) del comma 2, il riordinamento del corso di studio dell'Accademia di danza, relativamente agli anni del corso medesimo che, tenuto conto delle fasce di età degli allievi, siano corrispondenti a quelli dei corsi di studio della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore.

4. Gli studenti già iscritti agli attuali Conservatori di musica proseguono gli studi secondo le disposizioni vigenti al momento dell'iscrizione. Il diploma conseguito nei Conservatori di musica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente ai possesso del diploma di maturità di scuola secondaria superiore, consente di chiedere il riconoscimento degli studi compiuti ai fini del conseguimento dei diplomi universitari e di laurea di cui all'articolo 5.

ART. 10
(Riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate le disposizioni per il riordinamento degli studi musicali nei cicli del sistema scolastico, sulla base dei seguenti criteri generali e principi direttivi.

a) sono stabilite le modalità per l'individuazione delle scuole dell'obbligo e degli istituti di istruzione secondaria superiore dove attivare rispettivamente, previa definizione complessiva dei piani e programmi di studio, indirizzi e corsi di formazione musicale e coreutica;

b) gli indirizzi musicali e coreutici nella scuola dell'obbligo hanno il fine di avviare, rispettivamente, allo studio del linguaggio e degli strumenti musicali ed allo studio delle discipline coreutiche; i corsi attivati presso gli istituti di istruzione secondaria superiore hanno le seguenti finalità: quelli di formazione musicale, il fine di fornire l'insegnamento delle discipline musicali mediante l'approfondimento della conoscenza teorica e pratica della musica e degli strumenti musicali; quelli di formazione coreutica, il fine dell'approfondimento delle discipline coreutiche e delle relative tecniche; a conclusione degli studi presso i predetti istituti si consegue un diploma di maturità musicale o coreutica, valevole anche come titolo professionale di primo livello e che dà accesso alle facoltà universitarie ed agli ISDA, secondo i rispettivi ordinamenti;

c) sono previste le possibilità di passaggio dalle classi delle scuole o degli istituti di cui alla lettera a) alle classi di altre scuole o istituti, e viceversa;

d) è assicurata un'offerta formativa equilibrata su tutto il territorio nazionale nelle scuole ed istituti di cui alla lettera a), con aggregazione delle attuali scuole medie annesse ai conservatori di muica ad altre istituzioni scolastiche, sulla base di una programmazione territoriale che tenga conto della richiesta dell'utenza, e da predisporre con il coinvolgimento e l'apporto collaborativo degli enti locali, degli ISDA e delle istituzioni scolastiche autonome dislocati sul territorio;

e) saranno previste forme di convenzionamento con gli ISDA al fine di fornire gli istituti di cui al presente articolo delle attrezzature che dovessero risultare in eccesso rispetto alle esigenze degli ISDA, necessarie al funzionamento dei corsi ad indirizzo musicale e/o coreutico. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, negli istituti di istruzione secondaria saranno istituite specifiche classi di concorso per gli insegnanti musicali e/o coreutici. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno determinate le corrispondenze tra le nuove classi di concorso da istituire nelle scuole secondarie e le vecchie classi di concorso dei conservatori di musica, nonché degli insegnamenti sperimentali attualmente funzionanti nelle scuole medie ad indirizzo musicale e nei licei sperimentali ai fini della valutazione del servizio prestato. Saranno previste inoltre forme di convenzionamento con gli ISDA per l'impiego a domanda, negli indirizzi e corsi di cui alla lettera b), dei docenti degli ISDA o di altro personale di alta qualificazione da questi selezionato, con contratti di prestazione d'opera stipulati sulla base di uno schem-tipo e con compensi stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

f) gli alunni che dimostrino speciale attitudine e rendimento negli studi musicali o coreutici possono essere ammessi, in qualità di uditori, ai corsi di studi degli ISDA, con eventuale acquisizione crediti formativi utili nella progressione degli studi presso i predetti istituti; l'ammissione in qualità di uditore non sostituisce la necessità del conseguimento del diploma di maturità richiesto per la frequenza dell'ISDA;

g) l'attuale rappresentanza delle Accademie e dei conservatori nel CNPI è sostituita da un specifica rappresentanza delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a);

h) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'assegnazione in uso, agli istituti di cui all'articolo 2 ed agli istituti di istruzione di cui all'articolo 2 ed agli istituti di istruzione di cui al presente articolo, per le rispettive esigenze di funzionamento, delle sedi, delle attrezzature, dei beni mobili e delle dotazioni librarie già in uso o in dotazione dei conservatori di musica, o di parti di essi; in attesa di tali assegnazioni, per il trasferimento delle dotazioni che dovessero risultare in eccesso rispetto alle esigenze degli ISDA si provvede con apposite convenzioni tra le istituzioni interessate;

i) saranno stabilite le modalità per il passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento;

l) le competenze in materia di istruzione musicale negli istituti di cui al presente articolo resteranno attribuite al Ministero della pubblica istruzione.

ART. 10
(Riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari)

1. Nell'ambito del riordino dei cicli scolastici, si provvederà al riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari.

ART. 11
(Edilizia)

1. Per le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

ART. 11
(Edilizia)

1. Per le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

ART. 11
(Edilizia)

1. Agli ISDA si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

ART. 12.
(Norme finanziarie).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, devono prevedere il trasferimento allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione riguardanti le istituzioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1, in relazione alle necessità del nuovo ordinamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.
(Norme finanziarie).

1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti ai capitoli della rubrica 9 - Istruzione artistica - dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per le esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di cui all'articolo 2 e delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 10, e per la successiva assegnazione agli stati di previsione, del medesimo Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della quota parte di stanziamenti ad essi rispettivamente destinati.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano).
1. Il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è delegato alla regione Valle d'Aosta e alle provincie autonome di Trento e Bolzano che vi provvederanno secondo specifiche norme di attuazione, da emanare secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti di autonomia.
ART. 13 (Norme finanziarie)
1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti ai capitoli della rubrica 9 - Istruzione artistica - dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento degli ISDA e per la successiva assegnazione agli stati di previsione del medesimo Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della quota parte di stanziamenti ad essi rispettivamente destinati.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per il 1998 e in lire 11 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.