DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori
ZOSO, MANZINI, MINUCCI Daria, DE ROSA e ROBOL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
IL 25 FEBBRAIO 1993

Riordino dei conservatori di musica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autonomia degli istituti)

1. L'istruzione musicale viene impartita nei conservatori di musica, che sono istituti superiori per 1a musica dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, e di autonomia didattica, scientifica, finanziaria e amministrativa nei limiti determinati dalla presente legge.

Art. 2.
(Istituzione dei conservatori)

1. I conservatori di musica sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale per l'istruzione artistica superiore di cui all'articolo 18. L'istituzione di sezioni distaccate di conservatori esistenti, in comuni diversi da quelli in cui ha sede l'istituto, nonchÈ la fusione, la soppressione e il pareggiamento di conservatori esistenti, hanno luogo con la medesima procedura. Rimangono ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, e successive modificazioni.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale per l'istruzione artistica superiore, approva un piano pluriennale di razionalizzazione della distribuzione territoriale dei conservatori, individuando i rispettivi bacini di utenza sulla base dei dati demografici, della frequenza ai corsi degli istituti esistenti e delle peculiari tradizioni artistiche locali. I provvedimenti di cui al comma I devono essere in armonia con il predetto
3. Le piante organiche del personale addetto ai corsi normali dei singoli conservatori sono determinate e modificate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.
(Organi degli istituti)

1. Sono organi degli istituti:

a) il direttore;
b)
la giunta esecutiva;
c)
il consiglio di conservatorio;
d)
il collegio dei docenti.

2. Agli organi collegiali di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 19 a 24 e da 27 a 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Direttore del conservatorio)

1. Il direttore del conservatorio, nei limiti precisati dalla presente legge e fatte salve le competenze degli altri organi, dirige l'attività didattica e artistica del conservatorio, e sovraintende all'attività amministrativa.
2. Spetta al direttore del conservatorio:

a) s abilire gli orari delle lezioni e controllarne l'osservanza;
b)
provvedere alle supplenze brevi dei docenti;
c)
determinare le esercitazioni interne di orchestra, di coro, di musica d'insieme per strumenti;
d)
st;abilire il numero e le date dei saggi pubblici ed approvarne i programmi;
e)
esercitare, nei confronti del personale, le funzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

3. Il direttore del conservatorio Ë nominato dal Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito di un apposito ruolo. Il predetto ruolo Ë formato sulla base di concorsi per titoli artistici e professionali. Nel primo concorso bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge sarà data particolare importanza, in sede di valutazione dei titoli professionali, al servizio prestato ininterrottamente per oltre cinque anni in qualità di direttore incaricato.
4. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 2 sono composte ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Qualora non sia possibile procedere alla nomina di tutti i membri della commissione in conformità alla predetta disposizione, la commissione stessa Ë integrata da esperti di chiara fama nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
5. Al direttore spetta il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'articolo 11, comma 5, con l'aggiunta di una indennità di funzione.

Art. 5.
(Direttore amministrativo)

1. I servizi di segreteria, amministrativi e contabili dell'istituto sono diretti da un funzionario amministrativo, che opera sotto la vigilanza e nel rispetto delle direttive impartite dal direttore del conservatorio. Le disposizioni di cui al Titolo II della legge 2 marzo 196;, n. 262, rimangono in vigore in quanto compatibili con il presente articolo. Il Ministro della pubblica istruzione adotta con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i necessari regolamenti di attuazione.

Art. 6.
(Giunta esecutiva)

1. La giunta esecutiva Ë presieduta dal direttore del conservatorio e composta dai capi dei dipartimenti di cui all'articolo 9.
2. La giunta esecutiva:
a)
attribuisce ad uno dei capi di dipartimento l'incarico di vice direttore. Il vice direttore collabora con il direttore del conservatorio e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, i casi in cui il vice direttore puÚ essere sollevato dagli impegni didattici;
b)
esercita, in ordine all'istituzione e al funzionamento dei corsi superiori specializzanti, ed alla copertura dei relativi posti di insegnante, le funzioni previste dall'articolo 11;
c)
approva le convenzioni di cui all'articolo 14, comma 1;
d)
delibera le spese di importo superiore a lire un milione, fermo restando il potere del direttore amministrativo di deliberare le spese di importo inferiore. Il predetto importo puÚ essere modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione;
e)
provvede alla nomina del personale non di ruolo;
f)
formula eventuali proposte di istituzione di sezioni distaccate o di variazione delle piante organiche e le trasmette al Ministro della pubblica istruzione;
g)
predispone i bilanci di previsione, le variazioni degli stessi e i bilanci consuntivi, per sottoporli al consiglio di conservatorio.

Art. 7.
(Consiglio di conservatorio)

1. Il consiglio di conservatorio, negli istituti con meno di cinquecento allievi, Ë costituito dal direttore del conservatorio, da quattro rappresentanti del personale insegnante, un rappresentante del personale non insegnante, due rappresentanti degli allievi e due rappresentanti dei genitori degli allievi. Negli istituti con oltre cinquecento allievi, il numero dei rappresentanti di ciascuna categoria Ë aumentato di una unità. Negli istituti ove sono attivati corsi superiori, la composizione del consiglio Ë integrata da due rappresentanti degli insegnanti e due rappresentanti degli allievi dei predetti corsi. I rappresentanti degli allievi sono eletti dagli alunni di età non inferiore a sedici anni compiuti; i rappresentanti del personale insegnante e non insegnante sono eletti dal personale di ruolo e non di ruolo in servizio nel conservatorio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro puÚ disporre, con decreto, che del consiglio d'istituto facciano parte persone o rappresentanti di enti, in numero non superiore a tre, che abbiano assunto l'impegno di contribuire in modo continuativo ed in misura rilevante al mantenimento dell'istituto stesso.
3. Il consiglio elegge il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti nel primo scrutinio, o a maggioranza relativa nel secondo scrutinio. Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente ad uno dei componenti del consiglio. Il consiglio di conservatorio dura in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti in seno al consiglio durano in carica un anno. Coloro che perdono i requisiti per essere eletti prima della scadenza del mandato sono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive categorie.
4. Il consiglio di conservatorio:

a) approva il bilancio di previsione, le eventuali variazioni di esso e il conto consuntivo;
b)
determina i criteri generali relativi alla programmazione della vita scolastica, con particolare riferimento al calendario scolastico, nell'ambito del calendario scolastico nazionale indicato dal Ministro della pubblica istruzione, e agli orari delle lezioni. La programmazione e gli orari si adeguano, per quanto possibile, all'esigenza di consentire la frequenza degli allievi ai corsi impartiti da altri istituti scolastici, fino al conseguimento del diploma di maturità;
c)
delibera in ordine alle attività parascolastiche e ai viaggi di istruzione;
d)
determina i criteri generali relativi all'uso delle attrezzature tecnico-scientifiche, dell'auditorium, della sala di registrazione e del laboratorio di sonologia;
e)
delibera sulle modalità di uso della biblioteca, e sulle modalità dell'eventuale accesso del pubblico ad essa, ai sensi dell'articolo 12;
f)
approva le convenzioni di cui all'articolo 14, commi da 2 a 4.

Art. 8.
(Collegio dei docenti)

1. Il collegio dei docenti Ë costituito da tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio nel conservatorio. Il collegio dei docenti dei dipartimenti, istituiti ai sensi dell'articolo 9, Ë costituito dai docenti delle materie che ne fanno parte.
2. Il collegio dei docenti del dipartimento:

a) elegge il capo del dipartimento;
b)
delibera in materia di funzionamento didattico del dipartimento; in particolare, adegua i programmi di insegnamento, nell'ambito dei piani di studio determinati dal Ministro della pubblica istruzione, alle specifiche esigenze locali, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
c)
discute e valuta periodicamente l'andamento dell'azione didattica, formulando proposte agli altri organi del conservatorio;
d)
svolge gli scrutini per le materie che fanno par:e del dipartimento.

3. Il collegio dei docenti del conservatorio:
a)
formula indirizzi in materia didattica, con finalità di coordinamento e di raccordo dell'attività dei diversi dipartimenti;
b)
delibera in ordine all'attività artistica del conservatorio, fatte salve le competenze attribuite al direttore dall'articolo 4, comma 2;
c)
esercita, in relazione all'orchestra, le funzioni di cui al comma 2.

4. Il collegio dei docenti si riunisce almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. E' convocato dal direttore del Conservatorio, quando egli lo ritenga opportuno, o qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti. Il collegio dei docenti del dipartimento è convocato dal capo del dipartimento. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
5. Nei conservatori presso i quali sono attivati corsi superiori, le funzioni di cui al presente articolo, limitatamente alle questioni che interessano tali corsi, nonchÈ quelle di cui all'articolo 11, comma 11, sono esercitate dal collegio dei docenti dei corsi stessi.

Art. 9.
(Dipartimenti)

1. Le scuole e i corsi previsti dall'ordinamento didattico, che siano affini per tipologia o per indirizzo di studio, costituiscono i dipartimenti.
2. I dipartimenti sono costituiti, in ciascun conservatorio, con delibera del consiglio d'istituto, approvata dal Ministero della pubblica istruzione.
3. Il capo del dipartimento, eletto ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, percepisce una indennità di funzione.

Art. 10.
(Ordinamento didattico)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determina:

a) l'elenco delle scuole che devono essere presenti in ciascun conservatorio, nonchÈ i corsi curricolari che devono essere seguiti dagli allievi per il conseguimento del diploma di primo grado;
b)
le condizioni per l'esonero dall'obbligo di frequenza a determinati corsi, per gli allievi che siano in possesso di determinati titoli di studio, ferma restando la facoltà dei singoli istituti di concludere convenzioni con istituti di istruzione di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 14, comma l;
c)
l'ordinamento degli esami di compimento e di diploma di primo grado, e i relativi programmi;
d)
il calendario scolastico proprio dei conservatori di musica, eventualmente differenziando quello dei corsi normali da quello dei corsi superiori.

2. I programmi di esame sono aggiornati, con decreto emanato ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La normativa concernente i corsi normali per il conseguimento del diploma di conservatorio di primo grado rimane in vigore, in quanto compatibile con la presente legge.

Art. 11.
(Corsi superiori specializzanti)

1. Presso i conservatori di musica possono essere istituiti corsi superiori di carattere specializzante, riservati ad allievi già in possesso del diploma di primo grado, per l'esercizio di determinate professioni musicali. I predetti corsi si articolano negli indirizzi esecutivo, didattico e di ricerca.
2. Il Ministro della pubblica istruzione adotta con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione artistica, il regolamento relativo ai corsi di cui al presente articolo, e con la medesima procedura approva l'ordinamento didattico dei diversi indirizzi.
3. L'istituzione di corsi superiori presso un conservatorio di musica Ë deliberata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta della giunta esecutiva del conservatorio stesso, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione artistica, in conformità ai criteri di distribuzione territoriale definiti nel piano di cui all'articolo 2, comma 2.
4. La giunta esecutiva del conservatorio delibera circa l'attivazione degli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico e circa l'eventuale richiesta dei relativi posti di ruolo.
5. I posti di insegnante nei corsi superiori possono essere coperti:

a) per trasferimento di insegnanti di ruolo da altri corsi superiori;
b)
mediante concorsi per titoli e prova pratica, disciplinati con regolamento, ai sensi del comma 2. Le commissioni di concorso sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione. La giunta esecutiva di ciascun conservatorio che abbia richiesto il concorso procede alla chiamata di uno dei vincitori;
c)
mediante contratto annuale o pluriennale, qualora il posto di insegnante di ruolo non sia stato richiesto o non sia stato concesso. L'insegnante a contratto fruisce del trattamento economico dell'insegnante di ruolo, nella posizione iniziale. E' consentita la stipulazione di contratti con insegnanti di ruolo dei corsi normali;
d)
per supplenza, qualora l'insegnante titolare sia indisponibile.

6. La giunta esecutiva puÚ richiedere al Ministero della pubblica istruzione i finanziamenti necessari per l'attivazione di corsi integrativi, impartiti da professori a contratto. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie concesse dal Ministero, la giunta esecutiva determina i corsi integrativi che devono essere attivati, e nomina il professore a contratto, determinandone altresÏ le prestazioni e i compensi.
7. Ai docenti di cui al comma 5 Ë attribuito il trattamento economico dei professori associati delle università.
8. I docenti di cui al comma 5, lettere c) e d), e al comma 6, possono non essere di nazionalità italiana.
9. L'ammissione ai corsi superiori Ë disciplinata ai sensi dell'articolo 13.
10. Al termine dei corsi superiori viene rilasciato il diploma di secondo grado, a seguito del superamento di un esame nazionale. La commissione giudicatrice del predetto esame Ë composta da personalità artistiche o esperti designati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
11. Non possono essere ammessi agli esami gli allievi che non abbiano effettivamente frequentato le lezioni. Il collegio dei docenti dei corsi superiori determina le modalità di accertamento della frequenza stessa.

Art. 12.
(Biblioteca)

1. Ogni conservatorio Ë dotato di una biblioteca.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) adegua l'organico dei bibliotecari dei conservatori di musica;
b)
determina l'orario di servizio dei bibliotecari dei conservatori di musica, in armonia con la normativa generale del pubblico impiego;
c)
emana norme transitorie concernenti il personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il consiglio di conservatorio puÚ disporre che la biblioteca sia accessibile al pubblico, determinando i limiti e le modalità di tale accesso.
4. Sono in ogni caso rese accessibili al pubblico le biblioteche classificate di rilevante importanza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, e che non siano inserite nell'elenco di cui all'articolo 1 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501. Il medesimo decreto che opera la predetta classificazione adegua la pianta organica del conservatorio alle esigenze connesse con l'accesso del pubblico.

Art. 13.
(Allievi)

1. Possono essere ammessi ai corsi normale dei conservatori di musica tutti coloro che, ad un esame attitudinale di ammissione, mostrano di possedere le disposizioni naturali necessarie ad una buona riuscita, e si trovino all'interno delle fasce di età di cui al comma 3.
2. L'esame attitudinale di ammissione di cui al comma 1 si svolge all'interno di ciascun conservatorio di musica. La commissione esaminatrice Ë composta da tre docenti della scuola per cui si chiede l'ammissione, o comunque appartenenti al medesimo dipartimento, nominati dal direttore del conservatorio.
3. Le fasce di età relative all'ammissione alle singole scuole sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
4. Per l'iscrizione ai corsi superiori sono richiesti il possesso del diploma di primo grado e di un diploma di maturità.

Art. 14
(Convenzioni)

1. I conservatori possono stipulare convenzioni con istituti scolastici di ogni ordine e grado o con università:

a) al fine di disciplinare le modalità di frequenza, da parte degli alunni dei conservatori, a determinati corsi degli istituti stessi, o a corsi speciali ad essi riservati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
b)
al fine di organizzare; all'interno dei conservatori, corsi curricolari o liberi, riservati ai propri studenti o aperti anche ad altri, con utilizzazione dei docenti dei predetti istituti o università.

2. I conservatori possono stipulare convenzioni con enti di produzione musicale, in ordine allo svolgimento dell'attività artistica dei docenti, all'inserimento professionale degli allievi diplomati ed allo sviluppo di progetti artistici concordati.
3. I conservatori possono stipulare convenzioni con persone fisiche od enti pubblici o privati, che siano disposti a contribuire in modo continuativo al mantenimento dell'istituto. In tali casi, la giunta esecutiva del conservatorio puÚ proporre al Ministro della pubblica istruzione di disporre, con proprio decreto, l'inserimento di rappresentanti dei predetti soggetti nella giunta medesima.
4. I conservatori possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali, per la realizzazione di iniziative atte a diffondere la cultura musicale nel rispettivo territorio.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo sono sottoscritte dal direttore del conservatorio, su deliberazione degli organi di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 4, lettera c) e all'articolo 7, comma 4, lettera f).

Art. 15.
(Autonomia amministrativa)

1. I conservatori godono di autonomia amministrativa, nei limiti di cui alla presente legge.
2. Le entrate dei conservatori sono costituite da:

a) un contributo statale, determinato di anno in anno con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Qualora siano attivati i corsi superiori di cui all'articolo 11, il decreto specifica la quota del contributo ad essi riservata;
b)
il provento delle tasse di iscrizione, il cui ammontare Ë determinato, di anno in anno, dalla giunta esecutiva, in misura non inferiore ad un minimo e non superiore ad un massimo determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione;
c)
contributi di enti pubblici e privati, donazioni e lasciti di privati.

3. Il bilancio di previsione, le eventuali variazioni dello stesso e il conto consuntivo sono approvati dal consiglio d'istituto. La previsione globale di spesa rela-tiva ai corsi superiori non puÚ essere inferiore alla somma della quota del contributo statale ad essi riser-vata, ai sensi del comma 2, lettera a) e del provento delle tasse di iscrizione degli allievi dei corsi stessi.
4. Sulla correttezza della gestione vigilano due revisori dei conti, nominati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro.
Art. 16.
(Titoli di studio]

1. Ai diplomi di conservatorio di primo e di secondo grado, rilasciati ai sensi della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 262.
2. Il diploma di conservatorio di secondo grado Ë equiparato al diploma di laurea.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono determinati i casi nei quali i diplomi di conservatorio costituiscono titolo per l'accesso a pubblici impieghi.

Art. 17.
(Istituti musicali non statali)

1. A partire dal primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli istituti musicali non statali pareggiati o legalmente riconosciuti adeguano la loro attività didattica alle disposizioni della presente legge, e dei regolamenti di attuazione della stessa.

Art. 18.
(Organismi nazionali)

1. Il Governo Ë delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, presso il Ministero della pubblica istruzione e con compiti di consulenza scientifica, tecnica e organizzativa, del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore, formato:

a) da rappresentanti autorevoli delle arti figurative, della ricerca artistica, dell'industria artistica, del turismo e dello spettacolo, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero per i beni culturali e ambientali;
b)
da rappresentanti degli istituti di istruzione artistica superiore.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 determina il numero e le modalità di designazione dei componenti del consiglio di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, nonchÈ la durata, gli organi di presidenza, l'articolazione e le funzioni del consiglio stesso, in analogia con quanto previsto per il consiglio nazionale universitario e per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in armonia con quanto disposto dalla presente legge.
3. La rappresentanza degli istituti di istruzione artistica nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui alle leggi previgenti, Ë riferita soltanto alle istituzioni operanti nell'area dell'istruzione secondaria.
4. Il Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore puÚ, in ordine a questioni che interessano l'istruzione musicale, acquisire il parere della Consulta nazionale dell'istruzione musicale, di cui fanno parte i direttori di tutti i conservatori di musica. La Consulta Ë convocata, almeno una volta all'anno, dal Ministro della pubblica istruzione, che ne fissa l'ordine del giorno.
5. E' costituita, in seno al Ministero della pubblica istruzione, la direzione generale per l'istruzione artistica e musicale, competente in ordine ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai corsi di perfezionamento, all'accademia nazionale d'arte drammatica e all'accademia nazionale di danza. L'ispettorato per l'istruzione artistica e musicale Ë soppresso. L'organizzazione della predetta direzione generale Ë disciplinata con regolamento, ai sensi delI'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art 19.
(Contrattazione collettiva)

1. Ai fini della contrattazione collettiva, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 93, il personale degli istituti di cui all'articolo 18, comma 5, costituisce un separato comparto.


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