COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
IL 25 FEBBRAIO 1993
Riordino dei conservatori di musica
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autonomia degli istituti)
1. L'istruzione musicale viene impartita nei conservatori di musica, che sono istituti superiori per 1a musica dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, e di autonomia didattica, scientifica, finanziaria e amministrativa nei limiti determinati dalla presente legge.
Art. 2.
(Istituzione dei conservatori)
1. I conservatori di musica sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale per l'istruzione artistica superiore di cui all'articolo 18. L'istituzione di sezioni distaccate di conservatori esistenti, in comuni diversi da quelli in cui ha sede l'istituto, nonchÈ la fusione, la soppressione e il pareggiamento di conservatori esistenti, hanno luogo con la medesima procedura. Rimangono ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, e successive modificazioni.
2. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale per l'istruzione artistica superiore, approva
un piano pluriennale di razionalizzazione della distribuzione
territoriale dei conservatori, individuando i rispettivi
bacini di utenza sulla base dei dati demografici, della
frequenza ai corsi degli istituti esistenti e delle
peculiari tradizioni artistiche locali. I provvedimenti
di cui al comma I devono essere in armonia con il predetto
3. Le piante organiche del personale addetto ai corsi
normali dei singoli conservatori sono determinate e
modificate con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 3.
(Organi degli istituti)
1. Sono organi degli istituti:
a) il direttore;
b) la giunta esecutiva;
c) il consiglio di conservatorio;
d) il collegio dei docenti.
2. Agli organi collegiali di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 19 a 24 e da 27 a 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Direttore del conservatorio)
1. Il direttore del conservatorio, nei limiti precisati
dalla presente legge e fatte salve le competenze degli
altri organi, dirige l'attività didattica e artistica
del conservatorio, e sovraintende all'attività amministrativa.
2. Spetta al direttore del conservatorio:
a) s abilire gli orari delle lezioni e controllarne
l'osservanza;
b) provvedere alle supplenze brevi dei docenti;
c) determinare le esercitazioni interne di orchestra,
di coro, di musica d'insieme per strumenti;
d) st;abilire il numero e le date dei saggi pubblici
ed approvarne i programmi;
e) esercitare, nei confronti del personale, le funzioni
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
3. Il direttore del conservatorio Ë nominato dal
Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito di
un apposito ruolo. Il predetto ruolo Ë formato
sulla base di concorsi per titoli artistici e professionali.
Nel primo concorso bandito dopo la data di entrata
in vigore della presente legge sarà data particolare
importanza, in sede di valutazione dei titoli professionali,
al servizio prestato ininterrottamente per oltre cinque
anni in qualità di direttore incaricato.
4. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al
comma 2 sono composte ai sensi dell'articolo 9 della
legge 20 maggio 1982, n. 270. Qualora non sia possibile
procedere alla nomina di tutti i membri della commissione
in conformità alla predetta disposizione, la commissione
stessa Ë integrata da esperti di chiara fama nominati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
5. Al direttore spetta il trattamento giuridico ed economico
del personale di cui all'articolo 11, comma 5, con
l'aggiunta di una indennità di funzione.
Art. 5.
(Direttore amministrativo)
1. I servizi di segreteria, amministrativi e contabili dell'istituto sono diretti da un funzionario amministrativo, che opera sotto la vigilanza e nel rispetto delle direttive impartite dal direttore del conservatorio. Le disposizioni di cui al Titolo II della legge 2 marzo 196;, n. 262, rimangono in vigore in quanto compatibili con il presente articolo. Il Ministro della pubblica istruzione adotta con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i necessari regolamenti di attuazione.
Art. 6.
(Giunta esecutiva)
1. La giunta esecutiva Ë presieduta dal direttore
del conservatorio e composta dai capi dei dipartimenti
di cui all'articolo 9.
2. La giunta esecutiva:
a) attribuisce ad uno dei capi di dipartimento l'incarico
di vice direttore. Il vice direttore collabora con
il direttore del conservatorio e lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento. Il Ministro della pubblica
istruzione determina, con proprio decreto, i casi in
cui il vice direttore puÚ essere sollevato dagli
impegni didattici;
b) esercita, in ordine all'istituzione e al funzionamento
dei corsi superiori specializzanti, ed alla copertura
dei relativi posti di insegnante, le funzioni previste
dall'articolo 11;
c) approva le convenzioni di cui all'articolo 14, comma
1;
d) delibera le spese di importo superiore a lire un
milione, fermo restando il potere del direttore amministrativo
di deliberare le spese di importo inferiore. Il predetto
importo puÚ essere modificato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione;
e) provvede alla nomina del personale non di ruolo;
f) formula eventuali proposte di istituzione di sezioni
distaccate o di variazione delle piante organiche e
le trasmette al Ministro della pubblica istruzione;
g) predispone i bilanci di previsione, le variazioni
degli stessi e i bilanci consuntivi, per sottoporli
al consiglio di conservatorio.
Art. 7.
(Consiglio di conservatorio)
1. Il consiglio di conservatorio, negli istituti con
meno di cinquecento allievi, Ë costituito dal
direttore del conservatorio, da quattro rappresentanti
del personale insegnante, un rappresentante del personale
non insegnante, due rappresentanti degli allievi e
due rappresentanti dei genitori degli allievi. Negli
istituti con oltre cinquecento allievi, il numero dei
rappresentanti di ciascuna categoria Ë aumentato
di una unità. Negli istituti ove sono attivati corsi
superiori, la composizione del consiglio Ë integrata
da due rappresentanti degli insegnanti e due rappresentanti
degli allievi dei predetti corsi. I rappresentanti
degli allievi sono eletti dagli alunni di età non
inferiore a sedici anni compiuti; i rappresentanti
del personale insegnante e non insegnante sono eletti
dal personale di ruolo e non di ruolo in servizio nel
conservatorio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto
col Ministro del tesoro puÚ disporre, con decreto,
che del consiglio d'istituto facciano parte persone
o rappresentanti di enti, in numero non superiore a
tre, che abbiano assunto l'impegno di contribuire in
modo continuativo ed in misura rilevante al mantenimento
dell'istituto stesso.
3. Il consiglio elegge il proprio presidente a maggioranza
assoluta dei suoi componenti nel primo scrutinio, o
a maggioranza relativa nel secondo scrutinio. Le funzioni
di segretario sono affidate dal presidente ad uno dei
componenti del consiglio. Il consiglio di conservatorio
dura in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti
in seno al consiglio durano in carica un anno. Coloro
che perdono i requisiti per essere eletti prima della
scadenza del mandato sono sostituiti dai primi non
eletti delle rispettive categorie.
4. Il consiglio di conservatorio:
a) approva il bilancio di previsione, le eventuali variazioni
di esso e il conto consuntivo;
b) determina i criteri generali relativi alla programmazione
della vita scolastica, con particolare riferimento
al calendario scolastico, nell'ambito del calendario
scolastico nazionale indicato dal Ministro della pubblica
istruzione, e agli orari delle lezioni. La programmazione
e gli orari si adeguano, per quanto possibile, all'esigenza
di consentire la frequenza degli allievi ai corsi impartiti
da altri istituti scolastici, fino al conseguimento
del diploma di maturità;
c) delibera in ordine alle attività parascolastiche
e ai viaggi di istruzione;
d) determina i criteri generali relativi all'uso delle
attrezzature tecnico-scientifiche, dell'auditorium,
della sala di registrazione e del laboratorio di sonologia;
e) delibera sulle modalità di uso della biblioteca,
e sulle modalità dell'eventuale accesso del pubblico
ad essa, ai sensi dell'articolo 12;
f) approva le convenzioni di cui all'articolo 14, commi
da 2 a 4.
Art. 8.
(Collegio dei docenti)
1. Il collegio dei docenti Ë costituito da tutti
i docenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio nel
conservatorio. Il collegio dei docenti dei dipartimenti,
istituiti ai sensi dell'articolo 9, Ë costituito
dai docenti delle materie che ne fanno parte.
2. Il collegio dei docenti del dipartimento:
a) elegge il capo del dipartimento;
b) delibera in materia di funzionamento didattico del
dipartimento; in particolare, adegua i programmi di
insegnamento, nell'ambito dei piani di studio determinati
dal Ministro della pubblica istruzione, alle specifiche
esigenze locali, nel rispetto della libertà di insegnamento
garantita a ciascun insegnante;
c) discute e valuta periodicamente l'andamento dell'azione
didattica, formulando proposte agli altri organi del
conservatorio;
d) svolge gli scrutini per le materie che fanno par:e
del dipartimento.
3. Il collegio dei docenti del conservatorio:
a) formula indirizzi in materia didattica, con finalità
di coordinamento e di raccordo dell'attività dei diversi
dipartimenti;
b) delibera in ordine all'attività artistica del conservatorio,
fatte salve le competenze attribuite al direttore dall'articolo
4, comma 2;
c) esercita, in relazione all'orchestra, le funzioni
di cui al comma 2.
4. Il collegio dei docenti si riunisce almeno una volta
per ogni trimestre o quadrimestre. E' convocato
dal direttore del Conservatorio, quando egli lo ritenga
opportuno, o qualora lo richieda un terzo dei suoi
componenti. Il collegio dei docenti del dipartimento
è convocato dal capo del dipartimento. Le riunioni
del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio
in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
5. Nei conservatori presso i quali sono attivati corsi
superiori, le funzioni di cui al presente articolo,
limitatamente alle questioni che interessano tali corsi,
nonchÈ quelle di cui all'articolo 11, comma
11, sono esercitate dal collegio dei docenti dei corsi
stessi.
Art. 9.
(Dipartimenti)
1. Le scuole e i corsi previsti dall'ordinamento didattico,
che siano affini per tipologia o per indirizzo di studio,
costituiscono i dipartimenti.
2. I dipartimenti sono costituiti, in ciascun conservatorio,
con delibera del consiglio d'istituto, approvata dal
Ministero della pubblica istruzione.
3. Il capo del dipartimento, eletto ai sensi del comma
3 dell'articolo 8, percepisce una indennità di funzione.
Art. 10.
(Ordinamento didattico)
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determina:
a) l'elenco delle scuole che devono essere presenti
in ciascun conservatorio, nonchÈ i corsi curricolari
che devono essere seguiti dagli allievi per il conseguimento
del diploma di primo grado;
b) le condizioni per l'esonero dall'obbligo di frequenza
a determinati corsi, per gli allievi che siano in possesso
di determinati titoli di studio, ferma restando la
facoltà dei singoli istituti di concludere convenzioni
con istituti di istruzione di ogni ordine e grado ai
sensi dell'articolo 14, comma l;
c) l'ordinamento degli esami di compimento e di diploma
di primo grado, e i relativi programmi;
d) il calendario scolastico proprio dei conservatori
di musica, eventualmente differenziando quello dei
corsi normali da quello dei corsi superiori.
2. I programmi di esame sono aggiornati, con decreto
emanato ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. La normativa concernente i corsi normali per il conseguimento
del diploma di conservatorio di primo grado rimane
in vigore, in quanto compatibile con la presente legge.
Art. 11.
(Corsi superiori specializzanti)
1. Presso i conservatori di musica possono essere istituiti
corsi superiori di carattere specializzante, riservati
ad allievi già in possesso del diploma di primo grado,
per l'esercizio di determinate professioni musicali.
I predetti corsi si articolano negli indirizzi esecutivo,
didattico e di ricerca.
2. Il Ministro della pubblica istruzione adotta con
proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione
artistica, il regolamento relativo ai corsi di cui
al presente articolo, e con la medesima procedura approva
l'ordinamento didattico dei diversi indirizzi.
3. L'istituzione di corsi superiori presso un conservatorio
di musica Ë deliberata con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
del tesoro, su proposta della giunta esecutiva del
conservatorio stesso, sentito il Consiglio superiore
dell'istruzione artistica, in conformità ai criteri
di distribuzione territoriale definiti nel piano di
cui all'articolo 2, comma 2.
4. La giunta esecutiva del conservatorio delibera circa
l'attivazione degli insegnamenti previsti dall'ordinamento
didattico e circa l'eventuale richiesta dei relativi
posti di ruolo.
5. I posti di insegnante nei corsi superiori possono
essere coperti:
a) per trasferimento di insegnanti di ruolo da altri
corsi superiori;
b) mediante concorsi per titoli e prova pratica, disciplinati
con regolamento, ai sensi del comma 2. Le commissioni
di concorso sono nominate con decreto del Ministro
della pubblica istruzione. La giunta esecutiva di ciascun
conservatorio che abbia richiesto il concorso procede
alla chiamata di uno dei vincitori;
c) mediante contratto annuale o pluriennale, qualora
il posto di insegnante di ruolo non sia stato richiesto
o non sia stato concesso. L'insegnante a contratto
fruisce del trattamento economico dell'insegnante di
ruolo, nella posizione iniziale. E' consentita
la stipulazione di contratti con insegnanti di ruolo
dei corsi normali;
d) per supplenza, qualora l'insegnante titolare sia
indisponibile.
6. La giunta esecutiva puÚ richiedere al Ministero
della pubblica istruzione i finanziamenti necessari
per l'attivazione di corsi integrativi, impartiti da
professori a contratto. Nell'ambito delle disponibilità
finanziarie concesse dal Ministero, la giunta esecutiva
determina i corsi integrativi che devono essere attivati,
e nomina il professore a contratto, determinandone
altresÏ le prestazioni e i compensi.
7. Ai docenti di cui al comma 5 Ë attribuito il
trattamento economico dei professori associati delle
università.
8. I docenti di cui al comma 5, lettere c) e d), e al
comma 6, possono non essere di nazionalità italiana.
9. L'ammissione ai corsi superiori Ë disciplinata
ai sensi dell'articolo 13.
10. Al termine dei corsi superiori viene rilasciato
il diploma di secondo grado, a seguito del superamento
di un esame nazionale. La commissione giudicatrice
del predetto esame Ë composta da personalità
artistiche o esperti designati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione.
11. Non possono essere ammessi agli esami gli allievi
che non abbiano effettivamente frequentato le lezioni.
Il collegio dei docenti dei corsi superiori determina
le modalità di accertamento della frequenza stessa.
Art. 12.
(Biblioteca)
1. Ogni conservatorio Ë dotato di una biblioteca.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) adegua l'organico dei bibliotecari dei conservatori
di musica;
b) determina l'orario di servizio dei bibliotecari dei
conservatori di musica, in armonia con la normativa
generale del pubblico impiego;
c) emana norme transitorie concernenti il personale
già in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Il consiglio di conservatorio puÚ disporre
che la biblioteca sia accessibile al pubblico, determinando
i limiti e le modalità di tale accesso.
4. Sono in ogni caso rese accessibili al pubblico le
biblioteche classificate di rilevante importanza, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto col Ministro del tesoro, e che non siano inserite
nell'elenco di cui all'articolo 1 del regolamento organico
delle biblioteche pubbliche statali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre
1967, n. 1501. Il medesimo decreto che opera la predetta
classificazione adegua la pianta organica del conservatorio
alle esigenze connesse con l'accesso del pubblico.
Art. 13.
(Allievi)
1. Possono essere ammessi ai corsi normale dei conservatori
di musica tutti coloro che, ad un esame attitudinale
di ammissione, mostrano di possedere le disposizioni
naturali necessarie ad una buona riuscita, e si trovino
all'interno delle fasce di età di cui al comma 3.
2. L'esame attitudinale di ammissione di cui al comma
1 si svolge all'interno di ciascun conservatorio di
musica. La commissione esaminatrice Ë composta
da tre docenti della scuola per cui si chiede l'ammissione,
o comunque appartenenti al medesimo dipartimento, nominati
dal direttore del conservatorio.
3. Le fasce di età relative all'ammissione alle singole
scuole sono determinate con decreto del Ministro della
pubblica istruzione.
4. Per l'iscrizione ai corsi superiori sono richiesti
il possesso del diploma di primo grado e di un diploma
di maturità.
Art. 14
(Convenzioni)
1. I conservatori possono stipulare convenzioni con istituti scolastici di ogni ordine e grado o con università:
a) al fine di disciplinare le modalità di frequenza,
da parte degli alunni dei conservatori, a determinati
corsi degli istituti stessi, o a corsi speciali ad
essi riservati, nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
b) al fine di organizzare; all'interno dei conservatori,
corsi curricolari o liberi, riservati ai propri studenti
o aperti anche ad altri, con utilizzazione dei docenti
dei predetti istituti o università.
2. I conservatori possono stipulare convenzioni con
enti di produzione musicale, in ordine allo svolgimento
dell'attività artistica dei docenti, all'inserimento
professionale degli allievi diplomati ed allo sviluppo
di progetti artistici concordati.
3. I conservatori possono stipulare convenzioni con
persone fisiche od enti pubblici o privati, che siano
disposti a contribuire in modo continuativo al mantenimento
dell'istituto. In tali casi, la giunta esecutiva del
conservatorio puÚ proporre al Ministro della
pubblica istruzione di disporre, con proprio decreto,
l'inserimento di rappresentanti dei predetti soggetti
nella giunta medesima.
4. I conservatori possono stipulare convenzioni con
le regioni e gli enti locali, per la realizzazione
di iniziative atte a diffondere la cultura musicale
nel rispettivo territorio.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo sono sottoscritte
dal direttore del conservatorio, su deliberazione degli
organi di cui rispettivamente all'articolo 6, comma
4, lettera c) e all'articolo 7, comma 4, lettera f).
Art. 15.
(Autonomia amministrativa)
1. I conservatori godono di autonomia amministrativa,
nei limiti di cui alla presente legge.
2. Le entrate dei conservatori sono costituite da:
a) un contributo statale, determinato di anno in anno
con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Qualora siano attivati i corsi superiori di cui all'articolo
11, il decreto specifica la quota del contributo ad
essi riservata;
b) il provento delle tasse di iscrizione, il cui ammontare
Ë determinato, di anno in anno, dalla giunta esecutiva,
in misura non inferiore ad un minimo e non superiore
ad un massimo determinati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione;
c) contributi di enti pubblici e privati, donazioni
e lasciti di privati.
3. Il bilancio di previsione, le eventuali variazioni
dello stesso e il conto consuntivo sono approvati dal
consiglio d'istituto. La previsione globale di spesa
rela-tiva ai corsi superiori non puÚ essere
inferiore alla somma della quota del contributo statale
ad essi riser-vata, ai sensi del comma 2, lettera a)
e del provento delle tasse di iscrizione degli allievi
dei corsi stessi.
4. Sulla correttezza della gestione vigilano due revisori
dei conti, nominati rispettivamente dal Ministro della
pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro.
Art. 16.
(Titoli di studio]
1. Ai diplomi di conservatorio di primo e di secondo
grado, rilasciati ai sensi della presente legge, si
applicano le disposizioni di cui alla legge 13 marzo
1958, n. 262.
2. Il diploma di conservatorio di secondo grado Ë
equiparato al diploma di laurea.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, sono determinati i casi nei quali
i diplomi di conservatorio costituiscono titolo per
l'accesso a pubblici impieghi.
Art. 17.
(Istituti musicali non statali)
1. A partire dal primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli istituti musicali non statali pareggiati o legalmente riconosciuti adeguano la loro attività didattica alle disposizioni della presente legge, e dei regolamenti di attuazione della stessa.
Art. 18.
(Organismi nazionali)
1. Il Governo Ë delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, presso il Ministero della pubblica istruzione e con compiti di consulenza scientifica, tecnica e organizzativa, del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore, formato:
a) da rappresentanti autorevoli delle arti figurative,
della ricerca artistica, dell'industria artistica,
del turismo e dello spettacolo, del Ministero della
pubblica istruzione e del Ministero per i beni culturali
e ambientali;
b) da rappresentanti degli istituti di istruzione artistica
superiore.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 determina
il numero e le modalità di designazione dei componenti
del consiglio di cui alle lettere a) e b) del medesimo
comma, nonchÈ la durata, gli organi di presidenza,
l'articolazione e le funzioni del consiglio stesso,
in analogia con quanto previsto per il consiglio nazionale
universitario e per il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, in armonia con quanto disposto dalla presente
legge.
3. La rappresentanza degli istituti di istruzione artistica
nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
di cui alle leggi previgenti, Ë riferita soltanto
alle istituzioni operanti nell'area dell'istruzione
secondaria.
4. Il Consiglio nazionale dell'istruzione artistica
superiore puÚ, in ordine a questioni che interessano
l'istruzione musicale, acquisire il parere della Consulta
nazionale dell'istruzione musicale, di cui fanno parte
i direttori di tutti i conservatori di musica. La Consulta
Ë convocata, almeno una volta all'anno, dal Ministro
della pubblica istruzione, che ne fissa l'ordine del
giorno.
5. E' costituita, in seno al Ministero della pubblica
istruzione, la direzione generale per l'istruzione
artistica e musicale, competente in ordine ai conservatori
di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti
superiori per le industrie artistiche, ai corsi di
perfezionamento, all'accademia nazionale d'arte drammatica
e all'accademia nazionale di danza. L'ispettorato per
l'istruzione artistica e musicale Ë soppresso.
L'organizzazione della predetta direzione generale
Ë disciplinata con regolamento, ai sensi delI'articolo
17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
Art 19.
(Contrattazione collettiva)
1. Ai fini della contrattazione collettiva, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 93, il personale degli istituti di cui all'articolo 18, comma 5, costituisce un separato comparto.
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