ISTRUZIONE (7a)
MARTEDI' 25 MAGGIO 1999
312a Seduta
Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Loiero.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli
(132) MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti
(179) MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive
(1116) COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori
(1437) NAPOLI Bruno: Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado
(2265) SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali
(2315) SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica

- e petizione n. 129 e voto regionale n. 153 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio scorso, nel corso della quale ' ricorda il PRESIDENTE ' la Commissione aveva concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2881, assunto a base dalla Commissione, predisponendo un testo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) per il quale il relatore Asciutti aveva proposto di richiedere il trasferimento alla sede deliberante. A tale proposito, informa che tutti i Gruppi hanno comunicato il proprio assenso ed avverte pertanto che inoltrerà immediatamente la richiesta di trasferimento di sede alla Presidenza del Senato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il PRESIDENTE prende atto, con vivo rammarico, che la Commissione non ha raggiunto il numero legale prescritto per l'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno in sede deliberante nonché in sede consultiva su atti del Governo. Conseguentemente, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2881

Art. 1
(Finalità della legge)

1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Art. 2
(Alta formazione e specializzazione artistica e musicale)

1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.168 e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla (...) presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, gli incarichi di insegnamento saranno conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneità delle sedi;
c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2 del presente articolo;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonchè le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1.

8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonchè definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'articolo 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, o di altre specifiche norme in materia, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonchè istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonchè al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;
g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;
h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonchè le università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3
(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)

1. E' costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonchè degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:
a) 4 membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;
b) 4 membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;
c) 4 membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;
d) 4 studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1;
e) un direttore amministrativo.

4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il Ministero, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.

Art. 4
(Validità dei diplomi)

1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).

Art. 5
(Edilizia)

1. Alle istituzioni di cui all'articolo 1 si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

Art. 6
(Diritto allo studio)

1. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.

Art. 7
(Norma transitoria e finale)

1. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all'articolo 1 disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati.

Art. 8
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano è delegato il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge nei rispettivi territori, da realizzarsi secondo specifiche norme di attuazione in conformità a quanto stabilito dai rispettivi Statuti di autonomia.

Art. 9
(Norme finanziarie)

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica - strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.