ISTRUZIONE (7a)

MERCOLEDI' 19 MAGGIO 1999
311a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE
(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli
(132) MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti
(179) MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive
(1116) COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori
(1437) NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado
(2265) SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali
(2315) SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica

- e petizione n. 129 e voto regionale n. 153 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 maggio scorso, nel corso della quale ' ricorda il PRESIDENTE ' è stato approvato, con riferimento al disegno di legge n. 2881, un emendamento sostitutivo degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 13, con conseguente preclusione degli emendamenti presentati ai suddetti articoli. Ricorda altresì che la votazione sull'articolo 1 era stata accantonata proprio in considerazione del rilievo rivestito dal predetto 'maxi emendamento'. Avverte pertanto che l'esame riprenderà dalla votazione dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto del 6 aprile scorso).

Il relatore ASCIUTTI fa osservare che, a seguito del ritiro degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6, restano da votare solo gli emendamenti 1.1, 1.5 e 1.7, fra essi analoghi. Peraltro, i commi 2 e 3 di tali emendamenti sono confluiti nel 'maxi emendamento' già accolto dalla Commissione, mentre il comma 1 è sostanzialmente analogo all'articolo 1 del disegno di legge n. 2881. Invita pertanto i rispettivi presentatori a ritirarli e la Commissione ad approvare il testo già approvato dalla Camera dei deputati.

I senatori BISCARDI, LOMBARDI SATRIANI e MONTICONE ritirano gli emendamenti presentati. La Commissione concorda pertanto sull'articolo 1 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti. Per assenza dei proponenti dichiara poi decaduti gli emendamenti 6.1 e 6.5.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 6.2, soppressivo dell'intero articolo, i cui contenuti sono a suo giudizio confluiti nel 'maxi emendamento' già approvato dalla Commissione. Illustra altresì l'emendamento 6.20, presentato in subordine al 6.2, volto ad espungere quanto meno il riferimento ai diplomi di laurea, atteso il diverso assetto conferito dal 'maxi emendamento' alle Accademie e Conservatori, come riformati.

Il senatore MONTICONE illustra l'emendamento 6.16 associandosi alle considerazioni del senatore Lombardi Satriani sul 6.2.

Il senatore RESCAGLIO dà per illustrati gli emendamenti 6.12 e 6.13, soffermandosi invece ad illustrare il 6.14.

Il relatore ASCIUTTI richiama l'attenzione della Commissione sui contenuti dell'articolo 6, come trasmesso dalla Camera dei deputati: il comma 1 riguarda la validità dei diplomi conseguiti anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento; il comma 2 attiene ai diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica; il comma 3 prevede la possibilità di istituire corsi integrativi per i possessori di diplomi conseguiti prima dell'entrata in vigore del provvedimento, per il conseguimento del diploma di laurea.
Per quanto riguarda il comma 1, ferma restando l'inopportunità di stabilire per legge l'equiparazione dei diplomi conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge ai diplomi di laurea, ritiene tuttavia indispensabile sancire che tali diplomi mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione. A tal fine egli ha pertanto presentato l'emendamento 6.100, che assorbe il 6.13 del senatore Rescaglio.
Per quanto riguarda invece il comma 2, egli dichiara di ritirare l'emendamento 6.3 e di convergere sul 6.14 del senatore Rescaglio.
Per quanto riguarda infine il comma 3, egli ritiene opportuno mantenerlo, modificandolo tuttavia nel senso di precisare che i corsi integrativi sono finalizzati al conseguimento non già dei diplomi di laurea, bensì dei diplomi accademici e rinviando a tal fine ai regolamenti previsti al comma 7 dell'articolo 2, nel testo del 'maxi emendamento'. Egli ha pertanto presentato l'emendamento 6.101, che assorbe il 6.20 del senatore Lombardi Satriani.

Il senatore BRIGNONE dà per illustrati gli emendamenti presentati (6.6 e 6.7).

Il senatore NAVA dà a sua volta per illustrati gli emendamenti 6.8 e 6.9.

Il senatore MARRI illustra invece il 6.10 e rinuncia ad illustrare il 6.15 (cui appone la propria firma) e il 6.11.

La senatrice BRUNO GANERI illustra infine il 6.18 e dà per illustrati il 6.17 e 6.19.

Sugli emendamenti all'articolo 6 si esprimono il relatore e il rappresentante del Governo.

Il relatore ASCIUTTI esprime parere contrario sugli emendamenti 6.2, 6.16, 6.15, 6.17, 6.7, 6.9, 6.11 e 6.19, favorevole sul 6.12 e sul 6.14 ed invita al ritiro i presentatori degli emendamenti 6.6, 6.8, 6.10 e 6.18. Raccomanda invece l'approvazione dei propri emendamenti 6.100 e 6.101, al contempo invitando al ritiro i presentatori degli emendamenti 6.13 e 6.20, da essi rispettivamente assorbiti.

Il sottosegretario GUERZONI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.100 e 6.101 del relatore e si associa al parere da quest'ultimo reso sui restanti emendamenti. In particolare egli ritiene che, con le correzioni proposte dagli emendamenti del relatore e da quelli sui quali lo stesso si è espresso favorevolmente, l'articolo 6 sia opportuno e condivisibile. Invita pertanto i presentatori degli emendamenti a ritirarli, rimettendosi peraltro alla Commissione in caso contrario.

Si passa alle votazioni.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI, preso atto che le modifiche suggerite dagli emendamenti del relatore e del senatore Rescaglio sgombrano il campo da qualunque possibile equivoco sulla collocazione degli istituti riordinati, conviene sul mantenimento dell'articolo e ritira l'emendamento 6.2. Ritira altresì l'emendamento 6.20, convergendo sul 6.101 del relatore.

Il senatore MONTICONE ritira l'emendamento 6.16.

La Commissione accoglie invece l'emendamento 6.12.

Il senatore RESCAGLIO ritira l'emendamento 6.13 e converge sul 6.100 del relatore che, posto ai voti, risulta accolto.

I senatori BRIGNONE, NAVA, MARRI e BRUNO GANERI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.6, 6.8, 6.10 e 6.18, aggiungendo le proprie firme all'emendamento 6.14 che, posto ai voti, è accolto con conseguente preclusione degli emendamenti 6.15 e 6.17.

I senatori BRIGNONE, NAVA, MARRI e BRUNO GANERI ritirano poi, rispettivamente, gli emendamenti 6.7, 6.9, 6.11 e 6.19, aggiungendo le proprie firme all'emendamento 6.101 che, posto ai voti, è accolto così come ' con separata votazione ' l'articolo 6 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 9.2, soppressivo dell'intero articolo, presentato in coerenza con il nuovo impianto sancito dal 'maxi emendamento' già approvato dalla Commissione. Illustra altresì gli emendamenti 9.8 e 9.7, presentati in subordine al 9.2, al fine di espungere quanto meno il riferimento agli 'ISDA' nel caso in cui la Commissione non convenisse con la soppressione dell'intero articolo.

Il senatore MARRI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 9.4.

I senatori MONTICONE, BRUNO GANERI e RESCAGLIO danno rispettivamente per illustrati gli emendamenti 9.5, 9.6 e 9.3.

L'emendamento 9.1 è invece dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Su tali emendamenti si esprimono il relatore e il rappresentante del Governo: il relatore ASCIUTTI si esprime in senso favorevole sia agli emendamenti interamente soppressivi sia agli emendamenti 9.8, 9.7 e 9.3, qualora non fosse accolta la soppressione; il sottosegretario GUERZONI si associa al parere del relatore.

Si passa alle votazioni.

La Commissione accoglie l'emendamento 9.2 (identico al 9.4, al 9.5 e al 9.6), con conseguente preclusione dei restanti emendamenti.

L'emendamento 9.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti.

L'emendamento 10.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 10.2, anch'esso presentato in coerenza con il 'maxi emendamento'.

Il senatore MONTICONE illustra l'emendamento 10.9.

Il senatore MARRI ritira l'emendamento 10.8 (cui appone la propria firma) e l'emendamento 10.6.

La senatrice BRUNO GANERI dà per illustrato l'emendamento 10.10. Ad un quesito del senatore MASULLO (che richiama l'attenzione della Commissione sulla incongruità del riferimento alla laurea contenuto nel suddetto emendamento), ella risponde che l'emendamento è comunque subordinato alla soppressione dell'intero articolo, cui ella stessa accede in via principale. Ritira poi l'emendamento 10.11.

Il relatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 10.3.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 10.4 osservando che il rinvio operato dall'articolo 10, nel testo trasmesso dalla Camera, al provvedimento di riforma dei cicli scolastici è del tutto improprio, stante l'incertezza che ancora caratterizza tale provvedimento.

Il senatore NAVA ritira l'emendamento 10.5.

Il senatore RESCAGLIO dà infine per illustrato l'emenamento 10.7.

Su tali emendamenti si esprimono il relatore e il rappresentante del Governo: il relatore ASCIUTTI manifesta consenso rispetto agli emendamenti soppressivi dell'articolo ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti (invitando in particolare al ritiro il presentatore dell'emendamento 10.7); il sottosegretario GUERZONI si associa al parere favorevole del relatore sulla soppressione dell'articolo e al parere contrario reso sugli altri emendamenti. Per quanto riguarda in particolare il 10.10, si rimette tuttavia alla Commissione pur rimarcandone l'incongruenza con l'impianto generale del provvedimento, relativo alla formazione post-secondaria.

Si passa quindi alle votazioni.

La Commissione accoglie l'emendamento soppressivo 10.2 (identico al 10.9), con conseguente preclusione dei restanti emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti.

L'emendamento 11.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La senatrice BRUNO GANERI dà per illustrato l'emendamento 11.5.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 11.2 che, su suggerimento del relatore ASCIUTTI, modifica nel senso di sostituire le parole 'Agli ISDA' con le seguenti 'Alle istituzioni di cui all'articolo 1'.

Il senatore MONTICONE illustra l'emendamento 11.4, identico all'11.2, e conviene con la modifica suggerita dal relatore.

Il senatore PACE dà per illustrato l'emendamento 11.3.

Il relatore ASCIUTTI invita la senatrice Bruno Ganeri e il senatore Pace a ritirare, rispettivamente, gli emendamenti 11.5 e 11.3, su cui altrimenti il parere sarebbe contrario; si esprime invece in senso favorevole sugli emendamenti 11.2 e 11.4, come modificati.

Il sottosegretario GUERZONI esprime un parere conforme a quello del relatore.

La senatrice BRUNO GANERI e il senatore PACE ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 11.5 e 11.3.

La Commissione accoglie invece l'emendamento 11.2 (identico all'11.4), come modificato, nonché ' con separata votazione ' l'articolo 11 come emendato.

Si passa all'esame degli articoli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI ritira gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2 in quanto la materia da essi trattata è confluita nel 'maxi emendamento' già approvato dalla Commissione. Ritira altresì l'emendamento 11.0.4, in quanto incoerente rispetto all'impianto assunto dal provvedimento. Mantiene invece l'emendamento 11.0.3, che illustra.

Anche il senatore MONTICONE ritira gli emendamenti 11.0.5 e 11.0.7 e mantiene l'emendamento 11.0.6, che rinuncia ad illustrare.

Con riferimento agli emendamenti 11.0.3 e 11.0.6, tra loro identici, il senatore BISCARDI osserva che la rubrica è pertinente solo al primo dei due commi di cui constano. Propone pertanto di sdoppiare i due commi in due articoli separati, di cui il primo caratterizzato dalla medesima rubrica ('Diritto allo studio') e il secondo caratterizzato da una rubrica del seguente tenore 'Norma transitoria e finale'.

Su tali emendamenti, anche nella riformulazione suggerita dal senatore Biscardi, il relatore ASCIUTTI esprime parere favorevole.

Il sottosegretario GUERZONI si associa al relatore.

I senatori LOMBARDI SATRIANI e MONTICONE accedono al suggerimento del senatore Biscardi e modificano conseguentemente i rispettivi emendamenti che, posti ai voti in un'unica votazione, risultano approvati come modificati.

Si passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

L'emendamento 12.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il relatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 12.100 che, posto ai voti, risulta accolto previo parere favorevole del sottosegretario GUERZONI, in una riformulazione suggerita dal senatore MONTICONE.

La Commissione accoglie infine l'articolo 12, come modificato.

Concluso l'esame degli articoli, il relatore ASCIUTTI, considerata l'unanimità registrata nelle votazioni sul provvedimento in esame, propone di richiederne alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

La senatrice PAGANO e i senatori MONTICONE e NAVA si esprimono in senso favorevole alla proposta del relatore a nome dei rispettivi Gruppi.

I senatori RONCONI, MARRI e BRIGNONE si riservano di far conoscere gli orientamenti dei rispettivi Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE
(3167-B) Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonchè modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

(omissis)

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista al termine della seduta odierna della Commissione, è posticipata a domani, giovedì 20 maggio, alle ore 14,50.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2881

Art. 6

Sopprimere l'articolo.
6.1 PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.
6.2 LOMBARDI SATRIANI

Sopprimere l'articolo.
6.16 MONTICONE

Nella rubrica, sostituire la parola: "Equipollenza" con la seguente: "Validità".
6.12 RESCAGLIO
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparati ai diplomi di laurea. I diplomi analogamente conseguiti a conclusione di corsi che richiedono per l'ammissione il possesso di un diploma rilasciato dagli istituti di cui all'articolo 1 sono equiparati ai diplomi di specializzazione".
6.5 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole da: "sono equiparati ai diplomi di laurea" fino alla fine del comma con le seguenti: "mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione".
6.100 ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, sostituire le parole da: "sono equiparati ai diplomi di laurea" fino alla fine del comma con le seguenti: "mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento".
6.13 RESCAGLIO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. I diplomi in didattica della musica rilasciati dai conservatori, ivi compresi quelli rilasciati prima dell'entrata a regime della presente legge e prima dell'attivazione, sul territorio interessato, dei corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di cui articolo 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati equivalenti a quelli di cui al medesimo articolo 4 della legge n. 341 del 1990 purché congiunti ad un diploma di maturità e ad un diploma di conservatorio."
6.3 ASCIUTTI, TONIOLLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. I diplomi in didattica della musica rilasciati dai conservatori, ivi compresi quelli rilasciati prima dell'entrata a regime della presente legge e prima dell'attivazione, sul territorio interessato, dei corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di cui articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati equivalenti a quelli di cui al medesimo articolo 4 della legge n. 341 del 1990 purché congiunti ad un diploma di maturità e ad un diploma di conservatorio."
6.6 BRIGNONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. I diplomi in didattica della musica rilasciati dai conservatori, ivi compresi quelli rilasciati prima dell'entrata a regime della presente legge e prima dell'attivazione, sul territorio interessato, dei corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di cui articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati equivalenti a quelli di cui al medesimo articolo 4 della legge n. 341 del 1990 purché congiunti ad un diploma di maturità e ad un diploma di conservatorio."
6.8 NAVA

Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. I diplomi in didattica della musica rilasciati dai conservatori, ivi compresi quelli rilasciati prima dell'entrata a regime della presente legge e prima dell'attivazione, sul territorio interessato, dei corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di cui articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati equivalenti a quelli di cui al medesimo articolo 4 della legge n. 341 del 1990 purché congiunti ad un diploma di maturità e ad un diploma di conservatorio."
6.10 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. I diplomi in didattica della musica rilasciati dai conservatori, ivi compresi quelli rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge e prima dell'attivazione, sul territorio interessato, dei corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di cui articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati equivalenti a quelli di cui al medesimo articolo 4 della legge n. 341 del 1990 purché congiunti ad un diploma di maturità e ad un diploma di conservatorio."
6.18 BRUNO GANERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purchè il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademie".
6.14 RESCAGLIO

Al comma 2, dopo le parole: "ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado" inserire le seguenti: "e, contestualmente, congiuntamente".
6.15 PACE

Al comma 2, dopo le parole: "ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado" inserire le seguenti: "e, contestualmente, congiuntamente".
6.17 BRUNO GANERI

Sopprimere il comma 3.
6.4 ASCIUTTI, TONIOLLI

Sopprimere il comma 3.
6.7 BRIGNONE

Sopprimere il comma 3.
6.9 NAVA

Sopprimere il comma 3.
6.11 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Sopprimere il comma 3.
6.19 BRUNO GANERI

Al comma 3, sostituire le parole: "al fine del conseguimento del diploma di laurea" con le seguenti: "al fine del conseguimento dei diplomi accademici secondo modalità e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h)".
6.101 ASCIUTTI, relatore

In subordine all'emendamento 6.2, al comma 3, sostituire le parole: "al fine del conseguimento del diploma di laurea" con le seguenti: "al fine del conseguimento dei diplomi accademici".
6.20 LOMBARDI SATRIANI

Art. 9

Sopprimere l'articolo.
9.2 LOMBARDI SATRIANI

Sopprimere l'articolo.
9.4 PACE

Sopprimere l'articolo.
9.5 MONTICONE

Sopprimere l'articolo.
9.6 BRUNO GANERI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9 (Accademie non statali e istituti musicali pareggiati). - 1. Le accademie di belle arti pareggiate e legalmente riconosciute e gli istituti musicali pareggiati adeguano i loro ordinamenti in conformità alle disposizioni della presente legge entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, decorsi infruttuosamente i quali, i provvedimenti di pareggiamento e di riconoscimento sono revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione."
9.1 PASSIGLI

In subordine all'emendamento 9.2, alla rubrica sostituire la parola: "ISDA" con le seguenti: "settore dell'alta formazione artistica e musicale".
9.8 LOMBARDI SATRIANI

In subordine all'emendamento 9.2, al comma 1, sostituire la parola: "ISDA" con le seguenti: "le istituzioni di cui all'articolo 1".
9.7 LOMBARDI SATRIANI

Al comma 3, sostituire le parole: "alle istituzioni scolastiche ed universitarie" con le seguenti: "alle istituzioni scolastiche, a quelle di livello superiore, universitarie o equiparate".
9.3 RESCAGLIO
Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Art. 9-...
(Diritto allo studio)

1. Agli studenti delle istituzioni riordinate o costituite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.
2. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui al comma 1, disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati alla data di adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 3."
9.0.1 PASSIGLI

Art. 10
Sopprimere l'articolo.
10.1 PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.
10.2 LOMBARDI SATRIANI

Sopprimere l'articolo.
10.9 MONTICONE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 10 (Corsi tecnico-formativi propedeutici alla laurea). - 1. Negli ISDA rimangono attivi tutti i corsi previsti attualmente nei conservatori di musica e nell'accademia di danza. Tali corsi costituiscono i corsi tecnico-formativi propedeutici alla laurea in base alle esigenze e ai criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). La frequenza di detti corsi, per il lungo periodo necessario all'apprendimento professionale delle discipline pratiche musicali e coreutiche, resta indipendente da altra frequenza in altro ordine di scuola e da corrispondenze di percorso con riferimento all'età degli allievi, e disciplinata in modo da consentire la frequenza degli allievi iscritti alla scuola media, alla scuola secondaria superiore e ad altri corsi unversitari"
10.8 PACE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 10 (Corsi tecnico-formativi propedeutici alla laurea). - 1. Negli istituti superiori e negli istituti afferenti rimangono attivi i corsi finalizzati al conseguimento del diploma. Tali corsi costituiscono i corsi tecnico-formativi propedeutici alla laurea in base alle esigenze e ai criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). La frequenza di detti corsi resta indipendente da altra frequenza in altro ordine di scuola e da corrispondenze di percorso con riferimento all'età degli allievi, e disciplinata in modo da consentire la frequenza degli allievi iscritti alla scuola media, alla scuola secondaria superiore e ad altri corsi unversitari"
10.10 BRUNO GANERI

Al comma 1, sostituire le parole: "Nell'ambito del riordino dei cicli scolastici" con le seguenti: "Con apposito disegno di legge".
10.3 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, sostituire le parole: "Nell'ambito del riordino dei cicli scolastici" con le seguenti: "Con apposito disegno di legge".
10.4 BRIGNONE
Al comma 1, sostituire le parole: "Nell'ambito del riordino dei cicli scolastici" con le seguenti: "Con apposito disegno di legge".
10.5 NAVA
Al comma 1, sostituire le parole: "Nell'ambito del riordino dei cicli scolastici" con le seguenti: "Con apposito disegno di legge".
10.6 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, sostituire le parole: "Nell'ambito del riordino dei cicli scolastici" con le seguenti: "Con apposito disegno di legge".
10.11 BRUNO GANERI

Al comma 1, sostituire le parole: "non universitari" con le seguenti: "di livello secondario"; conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: "non universitari" con le seguenti: "di livello secondario".
10.7 RESCAGLIO

Art. 11

Sopprimere l'articolo.
11.1 PASSIGLI

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 1, sostituire le parole: "Agli ISDA" con le seguenti: "Agli istituti superiori".
11.5 BRUNO GANERI

Al comma 1, sostituire le parole "Agli ISDA" con le seguenti "Alle istituzioni riordinate ai sensi degli articoli 2 e 2-bis".
11.2 LOMBARDI SATRIANI

Al comma 1, sostituire le parole "Agli ISDA" con le seguenti "Alle istituzioni riordinate ai sensi degli articoli 2 e 2-bis".
11.4 MONTICONE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "compatibilmente alla autorizzazione e alle esigenze dettate dalla sovrintendenza per i beni architettonici e monumentali".
11.3 PACE

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

"Art. 11-...
(Politecnici delle arti)

1. Con decreto del Ministro sono determinati i requisiti per la costituzione da parte degli istituti superiori di livello universitario ad ordinamento speciale, riordinati ai sensi della presente legge, di Politecnici delle arti quali centri di eccellenza didattica, scientifica ed artistica, tenuto conto, tra l'altro, della contiguità territoriale e della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa. Ai Politecnici delle arti, da istituire con decreto del Ministro, previo parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 4, nonché, per quanto riguarda il personale, di cui all'articolo 6 alla costituzione dei predetti politecnici possono partecipare, tenuto conto dei medesimi criteri, anche le Università".
11.0.1 LOMBARDI SATRIANI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

"Art. 11-...
(Accademie non statali e istituti musicali pareggiati)

1. Le accademie di belle arti pareggiate e legalmente riconosciute e gli istituti musicali pareggiati adeguano i loro ordinamenti in conformità alle disposizioni della presente legge entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, decorsi infruttuosamente i quali, i provvedimenti di pareggiamento e di riconoscimento sono revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione."
11.0.2 LOMBARDI SATRIANI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

"Art. 11-...
(Accademie non statali e istituti musicali pareggiati)

1. Le accademie di belle arti pareggiate e legalmente riconosciute e gli istituti musicali pareggiati adeguano i loro ordinamenti in conformità alle disposizioni della presente legge entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, decorsi infruttuosamente i quali, i provvedimenti di pareggiamento e di riconoscimento sono revocati con decreto del Ministro della pubblica istruzione."
11.0.5 MONTICONE

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

"Art. 11-...
(Diritto allo studio)

1. Agli studenti delle istituzioni riordinate o costituite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.
2. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui al comma 1, disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati alla data di adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 3.
11.0.3 LOMBARDI SATRIANI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

"Art. 11-...
(Diritto allo studio)

1. Agli studenti delle istituzioni riordinate o costituite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni.
2. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui al comma 1, disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati alla data di adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 3.
11.0.6 MONTICONE

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

"Art. 11-...
(Formazione artistica non universitaria)

1. Alle istituzioni non riordinate in istituti d'istruzione superiore di livello universitario ad ordinamento speciale, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
11.0.4 LOMBARDI SATRIANI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

"Art. 11-...
(Formazione artistica non universitaria)

1. Alle istituzioni non riordinate in istituti d'istruzione superiore di livello universitario ad ordinamento speciale, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
11.0.7 MONTICONE

Art. 12
Sopprimere l'articolo.
12.1 PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole 'Il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge', inserire le seguenti: 'nei rispettivi territori'.
12.100 ASCIUTTI, relatore