ISTRUZIONE (7a)

MERCOLEDI' 12 MAGGIO 1999

310a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli
(132) MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti
(179) MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive
(1116) COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori
(1437) NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado
(2265) SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali
(2315) SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica

- e petizione n. 129 e voto regionale n. 153 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale ' ricorda il PRESIDENTE ' la Commissione aveva deliberato l'accantonamento dell'articolo 1 e si era avviato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Egli rende altresì noto che sono stati presentati, rispettivamente dal relatore Asciutti e dal senatore Lombardi Satriani, gli emendamenti 2.39 (ulteriore nuovo testo) e 2.38 (ulteriore nuovo testo), pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, intendendosi con ciò ritirati gli emendamenti 2.39 (nuovo testo) e 2.38 (nuovo testo), pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il relatore ASCIUTTI ricorda come la discussione circa gli emendamenti all'articolo 2, intrapresa nella seduta di ieri, fosse stata sospesa per consentire un più approfondito vaglio tecnico e raffronto - in relazione al problema delle equipollenze dei titoli - fra l'emendamento a sua firma e quello presentato dal senatore Lombardi Satriani, al fine di convergere su un testo unitario. Ricorda altresì come lo stesso emendamento a sua firma fosse, in ampia misura, il risultato di una collazione di diverse proposte emendative presentate da alcuni senatori. Indi passa all'illustrazione dell'emendamento 2.39 (ulteriore nuovo testo), da lui presentato, ponendo in sistematico rilievo i punti di diversità rispetto all'emendamento 2.38 (ulteriore nuovo testo), presentato dal senatore Lombardi Satriani.
Dei due emendamenti testé ricordati, i primi quattro commi recano identico dispositivo. Il comma 5 si differenzia in quanto, nel testo dell'emendamento 2.39 (ulteriore nuovo testo), si prevede espressamente: che i diplomi rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale valgano 'anche ai fini dell'insegnamento'; che possano sostenere gli esami presso le istituzioni predette esclusivamente i candidati ad esse iscritti (al fine di evitare che il candidato si rechi presso l'istituzione solo per sostenere l'esame finale); che con decreto del Presidente della Repubblica, su conforme parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), siano dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i diplomi di laurea, al fine dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne sia prescritto il possesso. Quest'ultima previsione ' segnala - rappresenta la riproduzione del dispositivo dell'articolo 9, comma 6, della legge n. 341 del 1990, con gli adattamenti resi necessari dall'innesto sulla nuova disciplina in materia di alta formazione artistica e musicale. Inoltre, prosegue il relatore, al comma 6 è specificato che gli incarichi di insegnamento conferiti concernano solo i nuovi incarichi e al comma 7 non compare la previsione che i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica siano relativi ai docenti. Ancora, l'articolo 2-bis, comma 3, è stato formulato in modo da ricomprendere, ai fini della rappresentanza nel CNAM, anche l'Accademia d'arte drammatica e gli istituti musicali pareggiati, riparando a una omissione.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI espone le ragioni che hanno condotto alla presentazione di due emendamenti a distinta firma, sua e del relatore, pur dopo una ricognizione volta a elaborare un unico testo che potesse essere sottoscritto da ambedue. La scarsa disponibilità di tempo non ha purtroppo consentito di fugare tutti gli elementi di dubbio circa la piena corrispondenza e omogeneità delle due proposte emendative fra loro, che pertanto sono state presentate dai sottoscrittori in forma distinta. In effetti, una più accurata e analitica disamina, quale consentita dall'intervento svolto dal relatore, rivela come quelle che parevano modeste divaricazioni siano in realtà diversità tutt'altro che marginali. Nella proposta del relatore, infatti, nuovamente compaiono elementi che parevano espunti a seguito dell'andamento del dibattito, come ad esempio il riferimento ai requisiti di qualificazione delle sole istituzioni, non anche dei docenti, in un'ottica dunque che collide con quella da lui costantemente rappresentata nella discussione. Questa ed altre difformità presenti nei due emendamenti, pur nella loro ultima formulazione, disvelano una differenziazione che non può dirsi solo formale o di scarso rilievo, investendo di contro la rispettiva ispirazione di fondo. Ribadisce che nella sua proposta sono contemplati elementi qualificanti l'intero sistema dell'alta formazione artistica e musicale, non tutti ricompresi nella proposta del relatore.

Il sottosegretario GUERZONI ricorda come la discussione nella seduta scorsa si fosse interrotta nel momento dell'esame delle disposizioni concernenti l'equiparazione tra titoli. Fa presente a questo riguardo che le procedure per l'equipollenza dei titoli sono stabilite da disposizioni legislative ordinamentali ' in particolare, la legge n. 341 del 1990 ' cui non può non rinviarsi, pena l'introduzione di elementi di incongruenza nel sistema. Si spiega così il rinvio alle disposizioni vigenti recato dall'articolo 2, comma 5, così come formulato nell'emendamento 2.38 (ulteriore nuovo testo), cui egli ritiene di aderire, non potendosi statuire equipollenze specifiche per legge.
Per quanto concerne il complessivo dispositivo dell'emendamento 2.39 (ulteriore nuovo testo) presentato dal relatore, suggerisce talune parziali riformulazioni, al cui accoglimento condiziona il proprio parere favorevole. In particolare, per quanto concerne l'articolo 2, comma 5, il riferimento 'anche ai fini dell'insegnamento' pare ultroneo in quanto involge disciplina recata da altre fonti; è inoltre da sopprimere il periodo secondo cui 'possono sostenere gli esami presso le istituzioni di cui all'articolo 1 esclusivamente i candidati iscritti presso le stesse istituzioni', che rappresenta una previsione contraddittoria o superflua, visto che in materia vi sono norme generali e, per altri profili, vi saranno le previsioni dei regolamenti e degli statuti delle istituzioni medesime. Al medesimo comma, dovrebbe essere poi espunto il riferimento ad un parere 'conforme' del CNAM, mentre ' per quanto attiene all'equipollenza tra i titoli di studi rilasciati dalle presenti istituzioni con i diplomi di laurea - sarebbe invece opportuno fare riferimento ai titoli universitari nella loro generalità, senza limitarsi a solo una loro tipologia.
In ordine al comma 6, suggerisce di sopprimere il riferimento ai 'nuovi' incarichi. Al comma 7, ragioni di buona redazione del testo suggeriscono di specificare che si richiama, dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, il comma 2. Inoltre, è da inserire il riferimento ai requisiti di qualificazione dei docenti (come prevede l'emendamento 2.38, ulteriore nuovo testo), rimanendo con ciò inteso che non si fa questione di valutare i singoli docenti bensì il personale docente nel suo complesso, attivo nell'istituzione considerata, la quale ' non va dimenticato ' si configura come istituzione di alta formazione. Riguardo infine all'articolo 2bis, comma 3, è invece condivisibile la formulazione prospettata dal relatore circa la rappresentanza in seno al CNAM.
Esprime conclusivamente parere favorevole all'emendamento 2.39 (ulteriore nuovo testo), a condizione che vi siano apportate le modifiche sopra illustrate.

Il relatore ASCIUTTI ribadisce le ragioni che lo avevano indotto a far riferimento, nella stesura dell'articolo 2, comma 5, ad una validità anche ai fini dell'insegnamento dei titoli rilasciati, dichiarandosi peraltro disposto a sopprimere tale inciso (secondo la proposta del Sottosegretario), nel presupposto che si producano per quei titoli gli effetti comunque conseguenti agli altri titoli universitari. Nell'espungere altresì il terzo periodo del comma 5, chiede invece al Sottosegretario, per quanto riguarda l'equipollenza, se il riferimento a titoli di studi universitari, senza ulteriore specificazione, possa dirsi sufficientemente chiara.

Il sottosegretario GUERZONI fornisce assicurazioni circa il carattere non equivoco della dizione 'titoli di studi universitari', ai fini dell'equipollenza tra titoli.

Il relatore ASCIUTTI si dichiara conseguentemente disponibile a riformulare l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2, sostituendo le parole 'i diplomi di laurea' con quelle 'titoli di studi universitari' e sopprimendo la parola 'conforme', così come accetta di sopprimere, al comma 6, la parola 'nuovi' in riferimento agli incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio. Accoglie infine la proposta ad riferire, al comma 7, i requisiti di qualificazione anche ai docenti, sulla base della netta assicurazione fornita dal Governo sul fatto che non ne consegua altra valutazione che quella dell'istituzione nel suo complesso, non già dunque dei singoli docenti.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI si dichiara disponibile, qualora il relatore Asciutti accolga tutte le osservazioni sopra svolte, a sottoscrivere il risultante testo di proposta emendativa.

Il relatore ASCIUTTI e il senatore LOMBARDI SATRIANI indi presentano congiuntamente l'emendamento 2.100, ritirando i testi precedentemente presentati.

Il senatore BISCARDI, dopo essersi soffermato sul diverso tenore dei commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, chiede chiarimenti in ordine alla equipollenza ai fini delle attività professionali.

Il sottosegretario GUERZONI fa presente come la disciplina delle equipollenze da richiamare nel provvedimento in esame non possa essere se non quella recata dalla legge n. 341 più volte citata.

Il senatore PINGGERA esorta a non precludere la possibilità dell'accesso all'insegnamento da parte di chi abbia conseguito equipollente titolo di studio all'estero.

Il senatore TERRACINI richiama l'attenzione sull'articolo 2, comma 7, lettera e), del nuovo emendamento 2.100, relativa alla statizzazione degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, sollecitando l'inserimento di una priorità a favore dei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali.

Dopo che su tale ultimo profilo sono intervenuti il sottosegretario GUERZONI e il relatore ASCIUTTI, prende la parola il senatore LORENZI per richiamare invece l'attenzione sulla materia delle equipollenze, intorno alla quale vi era una forte aspettativa, che l'emendamento 2.100 - egli ritiene - pare di contro disattendere. Esso lascia infatti eccessivi margini alla discrezione del Governo, posta l'ambiguità della previsione relativa ai titoli universitari, laddove sarebbe opportuno mantenere un richiamo ai diplomi di laurea, con l'aggiunta di diplomi affini o derivati, in modo da rispondere in misura più soddisfacente alle aspettative esistenti.

Il sottosegretario GUERZONI nega vi sia la discrezionalità richiamata dal senatore Lorenzi, dal momento che il previsto parere del CNAM nonché le disposizioni vigenti recate dalla legge n. 341 pongono condizioni cogenti per il Governo.

Il senatore LORENZI ribadisce le sue perplessità, pur nel compiacimento che sia stato eliminato qualsivoglia richiamo al CUN in ordine alla disciplina dell'alta formazione artistica e musicale, così come disciplinata nelle proposte emendative da ultimo giunte all'esame della Commissione. Preannuncia infine il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.100.

Il senatore PINGGERA chiede se l'equiparabilità dei titoli investa altresì i titoli di studio conseguiti all'estero.

Il sottosegretario GUERZONI fa presente che la materia è oggetto di una disciplina, la quale sarà modificata allorquando il Parlamento recepirà la convenzione di Lisbona.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore MARRI rileva come il 'maxi emendamento', pur nella ultima sua formulazione quale emendamento 2.100, non rispecchia la volontà di tutte le forze politiche che erano giunte ad approvare il disegno di legge presso la Camera dei deputati. Quel disegno delineava una vera compiuta riforma; l'emendamento ora in esame segna di contro un suo completo stravolgimento, né vi si trova alcuna di quelle garanzie di piena formazione artistica, che erano invece assicurate dalla previsione degli Istituti superiori delle arti (ISDA) e del Consiglio nazionale delle arti (CNDA), contenuta nel testo approvato dalla Camera. Con l'approvazione dell'emendamento 2.100, i docenti di futuri laureati sarebbero considerati e retribuiti come docenti di scuole medie superiori e le aspettative degli studenti (che proprio innanzi a Palazzo Madama rappresentarono il loro punto di vista) non troverebbero completo ascolto. Pertanto il voto ch'egli dichiara a nome del suo Gruppo sull'emendamento 2.100 ' favorevole ' è circondato da numerose perplessità per le aspettative disattese e il carattere di non vera riforma proprio della proposta in esame.

Il senatore TERRACINI dichiara a nome del Gruppo di Forza Italia voto favorevole sull'emendamento 2.100, ringraziando il relatore Asciutti per l'opera prestata.

Il senatore LORENZI dichiara, a nome del Gruppo Lega Nord, voto favorevole sul medesimo emendamento.

La Commissione all'unanimità approva l'emendamento 2.100, con conseguente preclusione di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 (pubblicati in allegato al presente resoconto).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di direttiva recante 'Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 427)
(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440: favorevole)

(omissis)

Schema di modifica del decreto ministeriale del 24 luglio 1998, in materia di formazione delle classi frequentate da alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado (n. 426)
(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1998, n. 449: favorevole)

(omissis)

La seduta termina alle ore 17,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2881

Art. 2

Sostituire gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 con i seguenti:
"Art. 2 (.....). - 1. Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati costituiscono - nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi - il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2. I conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.168 e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge.
4. Le istituzioni di cui al comma 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui al comma 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, anche ai fini dell'insegnamento. Possono sostenere gli esami presso le istituzioni di cui all'articolo 1 esclusivamente i candidati iscritti presso le stesse istituzioni. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.341. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CNAM di cui all'articolo 2-bis, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui al comma 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, i nuovi incarichi di insegnamento saranno conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM di cui all'articolo 2-bis e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni; i requisiti di idoneità delle sedi; le modalità di trasformazione di cui al comma 2; i possibili accorpamenti e fusioni, nonchè le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie; le procedure di reclutamento del personale; i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonchè definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui al comma 2, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, o di altre specifiche norme in materia, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) graduale statizzazione, se richiesta, degli attuali istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciuti , nonchè istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di istituti non statali e di istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonchè ai fini del riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;
g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;
h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di titoli da parte delle istituzioni di cui al comma 1;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, politecnici delle arti, ai quali si applica la medesima disciplina di cui al presente articolo, nei quali possono confluire le istituzioni di cui al comma 1 ed anche le università;
l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti di cui al presente comma, prevedendo, in caso di non mantenimento, la trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altra istituzione e in caso di gravi carenze strutturali e formative, la cessazione; nel caso di non mantenimento degli standard riferiti ad accademie di belle arti o ad istituti musicali pareggiati e legalmente riconosciuti, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 2-bis. (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). - 1. E' costituito, presso il MURST, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette rappresentanze, le norme per il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il Ministro e il CUN, per l'elezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati, di 4 designati in parti eguali dal Ministro e dal CUN, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il MURST, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni".

Inoltre, sostituire l'articolo 13 con il seguente:
"Art. 13. - (Norme finanziarie). 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica - strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2.39 (ulteriore nuovo testo) ASCIUTTI

Sostituire gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 con i seguenti:
"Art. 2 (.....). - 1. Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati costituiscono - nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi - il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2. I conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.168 e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge.
4. Le istituzioni di cui al comma 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui al comma 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.341. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, nonché con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con altri ministri interessati, sono dichiarate le equipollenze con i titoli universitari per l'accesso rispettivamente alle qualifiche funzionali del pubblico impiego e alle attività professionali.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui al comma 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, gli insegnamenti saranno conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM di cui all'articolo 2-bis e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; i requisiti di idoneità delle sedi; le modalità di trasformazione di cui al comma 2; i possibili accorpamenti e fusioni, nonchè le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie; le procedure di reclutamento del personale; i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonchè definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui al comma 2, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, o di altre specifiche norme in materia, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) graduale statizzazione, se richiesta, degli attuali istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciuti , nonchè istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di istituti non statali e di istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonchè ai fini del riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;
g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;
h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di titoli da parte delle istituzioni di cui al comma 1;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, politecnici delle arti, ai quali si applica la medesima disciplina di cui al presente articolo, nei quali possono confluire le istituzioni di cui al comma 1 ed anche le università;
l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti di cui al presente comma, prevedendo, in caso di non mantenimento, la trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altra istituzione e in caso di gravi carenze strutturali e formative, la cessazione; nel caso di non mantenimento degli standard riferiti ad accademie di belle arti o ad istituti musicali pareggiati e legalmente riconosciuti, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 2-bis. (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). - 1. E' costituito, presso il MURST, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette rappresentanze, le norme per il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il Ministro e il CUN, per l'elezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie di belle arti e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza, di 4 designati in parti eguali dal Ministro e dal CUN, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il MURST, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni".

Inoltre, all'articolo 6, dopo il comma 2, inserire il seguente:
'2-bis. Al fine di determinare l'equipollenza fra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i corrispondenti titoli di studio universitari si applicano le procedure di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 341 del 1990. Sulle relative proposte è preventivamente acquisito il parere del CNAM'.

Inoltre, sostituire l'articolo 13 con il seguente:
"Art. 13. - (Norme finanziarie). 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica - strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2.38 (ulteriore nuovo testo) LOMBARDI SATRIANI

Sostituire gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 con i seguenti:
"Art. 2 (.....). - 1. Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati costituiscono - nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi - il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2. I conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.168 e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge.
4. Le istituzioni di cui al comma 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui al comma 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.341. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere del CNAM di cui all'articolo 2-bis, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui al comma 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, gli incarichi di insegnamento saranno conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM di cui all'articolo 2-bis e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; i requisiti di idoneità delle sedi; le modalità di trasformazione di cui al comma 2; i possibili accorpamenti e fusioni, nonchè le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie; le procedure di reclutamento del personale; i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonchè definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui al comma 2, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, o di altre specifiche norme in materia, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) graduale statizzazione, se richiesta, degli attuali istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciuti, nonchè istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di istituti non statali e di istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonchè ai fini del riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;
g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;
h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di titoli da parte delle istituzioni di cui al comma 1;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, politecnici delle arti, ai quali si applica la medesima disciplina di cui al presente articolo, nei quali possono confluire le istituzioni di cui al comma 1 ed anche le università;
l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti di cui al presente comma, prevedendo, in caso di non mantenimento, la trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altra istituzione e in caso di gravi carenze strutturali e formative, la cessazione; nel caso di non mantenimento degli standard riferiti ad accademie di belle arti o ad istituti musicali pareggiati e legalmente riconosciuti, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 2-bis. (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). - 1. E' costituito, presso il MURST, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette rappresentanze, le norme per il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il Ministro e il CUN, per l'elezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati, di 4 designati in parti eguali dal Ministro e dal CUN, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il MURST, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni".

Inoltre, sostituire l'articolo 13 con il seguente:
"Art. 13. - (Norme finanziarie). 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica - strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2.100 ASCIUTTI, LOMBARDI SATRIANI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-...
(Conservatori e Accademia nazionale di danza)

1. I conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono riordinati in istituti superiori di studi coreutici e musicali ad ordinamento speciale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Al riordino di cui al comma 1 si provvede secondo i principi e le procedure di cui all'articolo 2.
3. I regolamenti didattici degli istituti superiori di cui al comma 1 disciplinano anche i corsi di formazione musicale o coreutica di base, i requisiti per l'accesso e il relativo itinerario formativo, anche con riferimento agli alunni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo musicale o coreutico e a quelli provenienti dalla formazione privata, fermo restando che l'accesso agli studi musicali o coreutici superiori di norma richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. I corsi di formazione musicale o coreutica di base sono disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.
4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche possono stipulare apposite convenzioni con le istituzioni di cui al presente articolo per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica valevoli anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore. In sede di definizione degli obiettivi e degli standard nazionali, il Ministro della pubblica istruzione determina l'orario complessivo annuale da destinare all'istruzione."
2.0.1 PASSIGLI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-...
(Conservatori e Accademia nazionale di danza)

1. I conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono riordinati in istituti superiori musicali di livello universitario ad ordinamento speciale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Al riordino di cui al comma 1 si provvede secondo i principi e le procedure di cui all'articolo 2.
3. I regolamenti didattici degli istituti superiori di cui al comma 1 disciplinano anche i corsi di formazione musicale o coreutica di base, i requisiti per l'accesso e il relativo itinerario formativo, anche con riferimento agli alunni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo musicale o coreutico e a quelli provenienti dalla formazione privata, fermo restando che l'accesso agli studi musicali o coreutici superiori di norma richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. I corsi di formazione musicale o coreutica di base sono disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.
4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche possono stipulare apposite convenzioni con le istituzioni di cui al presente articolo per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica valevoli anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi universitari. In sede di definizione degli obiettivi e degli standard nazionali, il Ministro della pubblica istruzione determina l'orario complessivo annuale da destinare all'istruzione."
2.0.3 MONTICONE

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-...
(Autonomia didattica)

1. L'ordinamento didattico dei corsi attivati dagli istituti è disciplinato, in conformità ai criteri generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), da apposito regolamento deliberato dai competenti organi statutari. Il Ministro, sentito il CNAM, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali il regolamento stesso può essere emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:
a) l'articolazione dei corsi di studio con i relativi insegnamenti, i moduli didattici e la tipologia dei diversi moduli, ivi compreso l'insegnamento a distanza;
b) le forme di tutorato;
c) le prove di valutazione della formazione degli studenti;
d) le composizioni delle commissioni di esame e profitto;
e) le modalità degli obblighi di frequenza degli studenti;
f) la eventuale propedeuticità degli insegnamenti;
g) le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
h) le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti.".
2.0.2 PASSIGLI

Art. 3

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). - 1. E' costituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo 2;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie di belle arti, dell'Accademia d'arte drammatica "Silvio D'Amico" e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza, di 4 designati dal Ministro, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni."
3.1 PASSIGLI

In subordine all'emendamento 3.1, sostituire l'articolo 3 con il seguente:
"Art. 3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). - 1. E' costituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo 2;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie di belle arti, dell'Accademia d'arte drammatica "Silvio D'Amico" e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza, di 4 designati dal Ministro, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni."
3.2 PASSIGLI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). - 1. E' costituito, presso il MURST, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette rappresentanze, le norme per il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il Ministro e il CUN, per l'elezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie di belle arti e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza, di 4 designati in parti eguali dal Ministro e dal CUN, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il MURST, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni".
3.5 LOMBARDI SATRIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). - 1. E' costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo 2;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i due terzi dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette rappresentanze, le norme per il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il Ministro e il CUN, per l'elezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 3 membri in rappresentanza delle Accademie di belle arti e degli ISIA, di 3 in rappresentanza dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza, di 4 designati in parti uguali dal Ministro e dal CUN, di 3 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni."
3.16 MONTICONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "e professionale" con le seguenti: "professionale e didattica".
3.6 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "e professionale" con le seguenti: "professionale e didattica".
3.8 BRIGNONE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "e professionale" con le seguenti: "professionale e didattica".
3.10 NAVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "e professionale" con le seguenti: "professionale e didattica".
3.12 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "e professionale" con le seguenti: "professionale e didattica".
3.22 BRUNO GANERI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3.15 PACE
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3.18 BRUNO GANERI
In subordine agli emendamenti 3.1 e 3.2, al comma 2, sopprimere la lettera e).
3.3 PASSIGLI

In subordine agli emendamenti 3.1 e 3.2, al comma 2, sopprimere la lettera f).
3.4 PASSIGLI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: "Istituti musicali non statali" con le seguenti: "Istituti musicali pareggiati".
3.21 BRUNO GANERI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) tre dal Consiglio universitario nazionale (CUN) e uno ciascuno dai settori scientifico-disciplinari relativi all'arte, allo spettacolo e alla musica;"
3.14 RESCAGLIO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).
3.19 BRUNO GANERI

Al comma 4, sopprimere la lettera e).
3.20 BRUNO GANERI

Al comma 4, sopprimere la lettera f).
3.7 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 4, sopprimere la lettera f).
3.9 BRIGNONE

Al comma 4, sopprimere la lettera f).
3.11 NAVA

Al comma 4, sopprimere la lettera f).
3.13 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 7, sostituire le parole: "in rappresentanza degli ISDA" con le seguenti: "in rappresentanza degli istituti superiori".
3.17 BRUNO GANERI

Art. 4
Sopprimere l'articolo.
4.1 PASSIGLI

In subordine all'emendamento 2.38, sopprimere l'articolo.
4.3 LOMBARDI SATRIANI

Sopprimere l'articolo.
4.16 MONTICONE

In subordine all'emendamento 4.1, al comma 1, alinea, sopprimere le parole: 'limitatamente alla materia disciplinata dalla lettera d)'; conseguentemente, sopprimere la lettera d) del comma 1 nonchè il comma 2.
4.2 PASSIGLI

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "degli ISDA" con le seguenti: "degli istituti superiori".
4.17 BRUNO GANERI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: "delle istituzioni scolastiche" fino alla fine della lettera con le seguenti: "dei corsi attualmente esistenti nei conservatori di musica e nell'accademia di danza di cui all'articolo 10, al fine di continuare a fornire, in sede altamente specializzata e adeguatamente attrezzata, la indispensabile, peculiare e specifica base tecnico-formativa che gli studi musicali e coereutici esigono, assolutamente propedeutica ad un idoneo e qualificato accesso alla laurea nelle rispettive discipline artistiche;".
4.13 PACE
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: "delle istituzioni scolastiche" fino alla fine della lettera con le seguenti: "dei corsi attualmente esistenti negli istituti di cui all'articolo 1 secondo quanto disposto dall'articolo 10, al fine di continuare a fornire, in sede altamente specializzata e adeguatamente attrezzata, la indispensabile, peculiare e specifica base tecnico-formativa che gli studi musicali e coereutici e artistici esigono, assolutamente propedeutica ad un idoneo e qualificato accesso alla laurea nelle rispettive discipline artistiche;".
4.19 BRUNO GANERI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole "già esistenti".
4.4 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole "già esistenti".
4.6 BRIGNONE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole "già esistenti".
4.8 NAVA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole "già esistenti".
4.10 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.20 BRUNO GANERI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "della formazione" aggiungere le seguenti: ", della specializzazione, della produzione".
4.23 BRUNO GANERI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "della formazione" aggiungere le seguenti: ", della specializzazione".
4.5 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "della formazione" aggiungere le seguenti: ", della specializzazione".
4.7 BRIGNONE
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "della formazione" aggiungere le seguenti: ", della specializzazione".
4.9 NAVA
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: "della formazione" aggiungere le seguenti: ", della specializzazione".
4.11 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "nuovi musei" inserire le seguenti: "e archivi audiovisivi".
4.15 BRUNO GANERI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
4.21 BRUNO GANERI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "di grado" inserire le seguenti: "analogo a quello".
4.12 RESCAGLIO

Sopprimere il comma 3.
4.22 BRUNO GANERI
Conseguentemente all'emendamento 2.31, in subordine all'emendamento 4.22, al comma 3, sostituire le parole: "degli ISDA" con le seguenti: "degli istituti superiori".
4.18 BRUNO GANERI

Al comma 3, sostituire le parole: "prevista per gli istituti di cui all'articolo 1" con le seguenti: "esistente negli istituti di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge".
4.14 PACE

Art. 5

Sopprimere l'articolo.
5.1 PASSIGLI

In subordine all'emendamento 2.38, sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5 (Autonomia didattica). - 1. L'ordinamento didattico dei corsi attivati dagli istituti è disciplinato, in conformità ai criteri generali di cui all'articolo 2, comma. 2, lettera b), da apposito regolamento deliberato dai competenti organi statutari. Il Ministro, sentito il CNAM, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali il regolamento stesso può essere emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:
a) l'articolazione dei corsi di studio con i relativi insegnamenti, i moduli didattici e la tipologia dei diversi moduli, ivi compreso l'insegnamento a distanza;
b) le forme di tutorato;
c) le prove di valutazione della formazione degli studenti;
d) le composizioni delle commissioni di esame e profitto;
e) le modalità degli obblighi di frequenza degli studenti;
f) la eventuale propedeuticità degli insegnamenti;
g) le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
h) la definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati anche al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguiti dagli studenti, da parte rispettivamente delle Università italiane e di altri Paesi e delle istituzioni di cui alla presente legge;
i) le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti".
5.2 LOMBARDI SATRIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5 (Autonomia didattica). - 1. L'ordinamento didattico dei corsi attivati dagli istituti è disciplinato, in conformità ai criteri generali di cui all'articolo 2, comma. 2, lettera b), da apposito regolamento deliberato dai competenti organi statutari. Il Ministro, sentito il CNAM, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali il regolamento stesso può essere emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:
a) l'articolazione dei corsi di studio con i relativi insegnamenti, i moduli didattici e la tipologia dei diversi moduli, ivi compreso l'insegnamento a distanza;
b) le forme di tutorato;
c) le prove di valutazione della formazione degli studenti;
d) le composizioni delle commissioni di esame e profitto;
e) le modalità degli obblighi di frequenza degli studenti;
f) la eventuale propedeuticità degli insegnamenti;
g) le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
h) la definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati anche al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguiti dagli studenti, da parte rispettivamente delle Università italiane e di altri Paesi e delle istituzioni di cui alla presente legge;
i) le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti".
5.27 MONTICONE

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Gli ISDA" con le seguenti: "Gli istituti superiori".
5.28 BRUNO GANERI

Al comma 1, sostituire le parole: "Gli ISDA, cui si accede" con le seguenti: "Gli ISDA, ai cui corsi universitari si accede".
5.26 PACE
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "autonomia didattica delle università" aggiungere le seguenti: "ad esso estesa ed adeguata secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge".
5.3 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "autonomia didattica delle università" aggiungere le seguenti: "ad esso estesa ed adeguata secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge".
5.10 NAVA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "autonomia didattica delle università" aggiungere le seguenti: "ad esso estesa ed adeguata secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge".
5.14 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "diplomi universitari" con le seguenti: "diplomi accademici".
5.18 RESCAGLIO
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "diplomi di laurea" con le seguenti: "diplomi accademici equivalenti alle lauree".
5.19 RESCAGLIO
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "diploma universitario" con le seguenti: "diploma accademico"; inoltre, sostituire le parole: "diploma di laurea" con le seguenti: "diploma accademico".
5.20 RESCAGLIO
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "ai fini del conseguimento del diploma di laurea." aggiungere il seguente periodo: "Rilasciano altresì, stipulando apposite convenzioni con le università, distinti diplomi di specializzazione all'insegnamento di discipline artistiche, equivalenti a quelli di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, utilizzando, per le discipline musicali, le scuole di didattica della musica".
5.4 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "ai fini del conseguimento del diploma di laurea." aggiungere il seguente periodo: "Rilasciano altresì, stipulando apposite convenzioni con le università, distinti diplomi di specializzazione all'insegnamento di discipline artistiche, equivalenti a quelli di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, utilizzando, per le discipline musicali, le scuole di didattica della musica".
5.7 BRIGNONE

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "ai fini del conseguimento del diploma di laurea." aggiungere il seguente periodo: "Rilasciano altresì, stipulando apposite convenzioni con le università, distinti diplomi di specializzazione all'insegnamento di discipline artistiche, equivalenti a quelli di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, utilizzando, per le discipline musicali, le scuole di didattica della musica".
5.11 NAVA

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "ai fini del conseguimento del diploma di laurea." aggiungere il seguente periodo: "Rilasciano altresì, stipulando apposite convenzioni con le università, distinti diplomi di specializzazione all'insegnamento di discipline artistiche, equivalenti a quelli di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, utilizzando, per le discipline musicali, le scuole di didattica della musica".
5.15 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: "Rilasciano altresì, stipulando apposite convenzioni con le università, diplomi di specializzazione all'insegnamento di discipline artistiche, ai sensi dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, facendo riferimento, per le discipline musicali, alle scuole di didattica della musica".
5.33 BRUNO GANERI

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
5.21 RESCAGLIO

Conseguentemente all'emendamento 5.21, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "L'ordinamento didattico dei corsi di laurea, di diploma e di specializzazione è definito secondo le disposizioni" con le seguenti: "Per lo svolgimento, nelle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, di attività di didattica relative agli indirizzi che consentono l'accesso agli insegnamenti nelle materie artistiche, gli ISDA possono stipulare apposite convenzioni con le università per i diplomi accademici, per quelli di primo livello e per quelli di specializzazione, in applicazione analogica delle disposizioni".
5.22 RESCAGLIO
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "secondo le" con le seguenti: "in analogia alle".
5.5 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "secondo le" con le seguenti: "in analogia alle".
5.8 BRIGNONE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "secondo le" con le seguenti: "in analogia alle".
5.12 NAVA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "secondo le" con le seguenti: "in analogia alle".
5.16 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: "di laurea, di diploma e di specializzazione".
5.23 RESCAGLIO

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 2, sostituire le parole: "gli ISDA" con le seguenti: "gli istituti superiori".
5.29 BRUNO GANERI

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire la parola: "ISDA" con le seguenti: "istituti superiori".
5.30 BRUNO GANERI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "di diploma, di laurea e di specializzazione" con le seguenti: "per il conseguimento dei diplomi accademici, di quelli di primo livello e di specializzazione".
5.24 RESCAGLIO
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Possono sostenere esami presso gli ISDA esclusivamente i candidati iscritti presso gli stessi ISDA o presso le università convenzionate".
5.6 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Possono sostenere esami presso gli ISDA esclusivamente i candidati iscritti presso gli stessi ISDA o presso le università convenzionate".
5.9 BRIGNONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Possono sostenere esami presso gli ISDA esclusivamente i candidati iscritti presso gli stessi ISDA o presso le università convenzionate".
5.13 NAVA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Possono sostenere esami presso gli ISDA esclusivamente i candidati iscritti presso gli stessi ISDA o presso le università convenzionate".
5.17 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Possono sostenere gli esami presso gli ISDA esclusivamente i candidati iscritti presso gli stessi ISDA o presso le università convenzionate".
5.34 BRUNO GANERI

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 4, sostituire le parole: "gli ISDA" con le seguenti: "gli istituti superiori".
5.31 BRUNO GANERI

Al comma 5, sostituire le parole: "I diplomi universitari e i diplomi di laurea" con le seguenti: "I diplomi accademici, quelli di primo livello e di specializzazione".
5.25 RESCAGLIO

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 5, sostituire le parole: "dagli ISDA" con le seguenti: "dagli istituti superiori".
5.32 BRUNO GANERI

Art. 7

Sopprimere l'articolo.
7.1 PASSIGLI

In subordine all'emendamento 2.38, sopprimere l'articolo.
7.2 LOMBARDI SATRIANI

Sopprimere l'articolo.
7.12 MONTICONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. A ciascun istituto superiore è preposto un rettore eletto secondo la normativa vigente prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. A ciascun istituto afferente è preposto un direttore."
7.13 BRUNO GANERI

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 2, sostituire le parole: "degli ISDA" con le seguenti: "degli istituti superiori".
7.14 BRUNO GANERI

Al comma 2, sostituire le parole: "sono disciplinati dalla normativa vigente" con le seguenti: "sono disciplinati in analogia alla normativa vigente".
7.11 RESCAGLIO
Al comma 3, dopo la parola: "incarico" aggiungere la seguente: "elettivo".
7.3 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 3, dopo la parola: "incarico" aggiungere la seguente: "elettivo".
7.5 BRIGNONE

Al comma 3, dopo la parola: "incarico" aggiungere la seguente: "elettivo".
7.7 NAVA

Al comma 3, dopo la parola: "incarico" aggiungere la seguente: "elettivo".
7.9 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 3, dopo la parola: "incarico" aggiungere la seguente: "elettivo".
7.15 BRUNO GANERI

Aggiungere in fine il seguente comma:
"3-bis. Nella fase transitoria della istituzione dei licei ad indirizzo musicale e della graduale ed esclusiva funzione superiore da parte dei Conservatori di musica, il Ministero si avvarrà di un nucleo ispettivo utilizzando il personale che abbia svolto funzioni direttive nei Conservatori medesimi, per almeno dieci anni senza sanzioni disciplinari".
7.4 ASCIUTTI, TONIOLLI

Aggiungere in fine il seguente comma:
"3-bis. Nella fase transitoria della istituzione dei licei ad indirizzo musicale e della graduale ed esclusiva funzione superiore da parte dei Conservatori di musica, il Ministero si avvarrà di un nucleo ispettivo utilizzando il personale che abbia svolto funzioni direttive nei Conservatori medesimi, per almeno dieci anni senza sanzioni disciplinari".
7.8 NAVA

Aggiungere in fine il seguente comma:
"3-bis. Nella fase transitoria della istituzione dei licei ad indirizzo musicale e della graduale ed esclusiva funzione superiore da parte dei Conservatori di musica, il Ministero si avvarrà di un nucleo ispettivo utilizzando il personale che abbia svolto funzioni direttive nei Conservatori medesimi, per almeno dieci anni senza sanzioni disciplinari".
7.10 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Aggiungere in fine il seguente comma:
"3-bis. Nella fase transitoria della istituzione dei licei ad indirizzo musicale e della graduale ed esclusiva funzione superiore da parte dei Conservatori di musica, il Ministero si avvarrà di un nucleo ispettivo utilizzando il personale che abbia svolto, per almeno dieci anni senza sanzioni disciplinari, funzioni direttive nei Conservatori".
7.6 BRIGNONE

Art. 8

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8 (Personale). - 1. Gli insegnamenti nelle istituzioni artistiche e musicali di cui alla presente legge sono conferiti mediante contratti di diritto privato di durata annuale o pluriennale, rinnovabili.
2. I requisiti per accedere ai contratti di cui al comma 1 e le modalità della selezione tra gli aspiranti sono disciplinati con decreto del Ministro, nel quale sono individuati altresì criteri per valorizzare, al fine dell'accesso ai contratti, l'esperienza professionale e didattica acquisita.
3. Al personale non docente si applicano le disposizioni in vigore per il personale non docente universitario.
4. Il personale docente di ruolo in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate, è inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento presso l'istituzione di appartenenza. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale universitario, in una autonoma area.
5. Il personale non docente in servizio di ruolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle singole istituzioni, secondo tabelle di corrispondenza definite in sede di contrattazione integrativa del comparto del personale non docente universitario."
8.1 PASSIGLI

In subordine all'emendamento 2.38, sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8 (Personale). - 1. Gli insegnamenti nelle istituzioni artistiche e musicali di cui alla presente legge sono conferiti mediante contratti di diritto privato di durata annuale o pluriennale, rinnovabili.
2. I requisiti per accedere ai contratti di cui al comma 1 e le modalità della selezione tra gli aspiranti sono disciplinati con decreto del Ministro, nel quale sono individuati altresì criteri per valorizzare, al fine dell'accesso ai contratti, l'esperienza professionale e didattica acquisita.
3. Al personale non docente si applicano le disposizioni in vigore per il personale non docente universitario.
4. Il personale docente di ruolo in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate, è inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento presso l'istituzione di appartenenza. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale universitario, in una autonoma area.
5. Il personale non docente in servizio di ruolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle singole istituzioni, secondo tabelle di corrispondenza definite in sede di contrattazione integrativa del comparto del personale non docente universitario".
8.2 LOMBARDI SATRIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8 (Personale). - 1. Gli insegnamenti nelle istituzioni artistiche e musicali di cui alla presente legge sono conferiti mediante contratti di diritto privato di durata annuale o pluriennale, rinnovabili.
2. I requisiti per accedere ai contratti di cui al comma 1 e le modalità della selezione tra gli aspiranti sono disciplinati con decreto del Ministro, nel quale sono individuati altresì criteri per valorizzare, al fine dell'accesso ai contratti, l'esperienza professionale e didattica acquisita.
3. Al personale non docente degli istituti riconosciuti a norma dell'articolo 2, comma 2, si applicano le disposizioni in vigore per il personale non docente universitario.
4. Il personale docente di ruolo in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate sulla base dei criteri indicati dall'articolo 2, comma 2, lettera a), è inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento presso l'istituzione di appartenenza. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale universitario, in una autonoma area.
5. Il personale non docente in servizio di ruolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle istituzioni di livello universitario riordinate sulla base dei criteri indicati dall'articolo 2, comma 2, lettera a), è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle singole istituzioni, secondo tabelle di corrispondenza definite in sede di contrattazione integrativa del comparto del personale non docente universitario".
8.33 MONTICONE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 8 (Personale docente e non docente). - 1. Il personale docente di ruolo, ivi compresi gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori e gli assistenti, in servizio negli istituti di cui all'articolo 1, è inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento in una autonoma area disciplinata dalla contrattazione collettiva del comparto del personale universitario. Per l'attivazione dei corsi di diploma universitario di primo livello, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca si provvederà mediante stipulazione di contratti di diritto privato di durata annuale o pluriennale, rinnovabili. I requisiti per accedere ai contratti e le modalità di selezione fra gli aspiranti sono disciplinati con decreto del Ministro nel quale sono altresì individuati criteri per valorizzare, al fine dell'accesso ai contratti, l'attività artistica svolta e l'esperienza professionale e didattica acquisita. Terminato il periodo sottoposto a contratto, il docente, qualora già titolare presso gli istituti di cui all'articolo 1, potrà rientrare nel precedente inquadramento e alle funzioni precedentemente prestate nei corsi di cui all'articolo 10, o stipulare un nuovo contratto presso altro istituto superiore.
2. Il personale non docente in servizio di ruolo presso gli istituti di cui all'articolo 1 è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle singole istituzioni secondo tabelle di corrispondenza definite in sede di contrattazione integrativa del comparto del personale non docente universitario."
8.34 BRUNO GANERI

Al comma 1, dopo le parole: "sono conferiti ai docenti" aggiungere le seguenti: "e agli assistenti".
8.3 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, dopo le parole: "sono conferiti ai docenti" aggiungere le seguenti: "e agli assistenti".
8.11 BRIGNONE

Al comma 1, dopo le parole: "sono conferiti ai docenti" aggiungere le seguenti: "e agli assistenti".
8.17 NAVA

Al comma 1, dopo le parole: "sono conferiti ai docenti" aggiungere le seguenti: "e agli assistenti".
8.23 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "ivi compreso quello appartenente agli attuali ruoli dei direttori amministrativi che, con specifica autonomia operativa, sono preposti alle peculiari funzioni amministrative di vertice tra cui quelle afferenti all'articolo 13 della legge 28 dicembre 1989, n. 417".
8.9 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. I docenti e gli assistenti di ruoli di cui al comma 1, il personale docente in servizio negli ISIA, in sede di prima applicazione della presente legge sono sottoposti a concorsi riservati per soli titoli ed esami per le due fasce della docenza universitaria sulle cattedre di cui sono titolari. Il personale di cui al comma 1 e il personale docente negli ISIA, vincitori di concorso, sono sottoposti a verifica triennale secondo le procedure previste dalla normativa vigente per i docenti universitari. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono indette tre tornate concorsuali riservate per titoli ed esami per il personale di cui al comma 1 e per il personale docente negli ISIA. Il personale che non superasse le formule concorsuali previste, o non volesse sottoporsi ad esse, è inquadrato in ruoli ad esaurimento degli ISIA in una specifica area contrattuale ed è sottoposto a verifiche biennali".
8.10 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sopprimere le parole: "in ruoli ad esaurimento".
8.4 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 3, sopprimere le parole: "in ruoli ad esaurimento".
8.12 BRIGNONE

Al comma 3, sopprimere le parole: "in ruoli ad esaurimento".
8.18 NAVA

Al comma 3, sopprimere le parole: "in ruoli ad esaurimento".
8.24 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 3, sostituire le parole da: "in ruoli ad esaurimento" fino alla fine del comma, con le seguenti: "in appositi ruoli ad esaurimento in una autonoma area disciplinata dalla contrattazione collettiva del comparto del personale universitario".
8.31 PACE

Al comma 4, dopo le parole: "Senato della Repubblica" inserire le seguenti: ", il CUN".
8.29 RESCAGLIO
Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. Per cinque a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico del personale di cui al presente articolo sarà definito in sede di autonoma area disciplinata dalla contrattazione collettiva del comparto universitario. Con contrattazione di comparto saranno definiti i tempi e i modi per l'inquadramento definitivo nello stato giuridico ed economico del personale universitario. Dopo tale inquadramento il personale suddetto sarà sottoposto alla normativa universitaria vigente e a verifiche secondo quanto disposto dagli articolo 6, 18 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Il personale docente che a qualunque titolo non risulti inquadrato nello stato giuridico ed economico del personale universitario rimane inquadrato nel ruolo ad esaurimento fino al trattamento di quiescienza".
8.32 PACE

Al comma 5, sopprimere le parole: "Per cinque anni a decorrere".
8.5 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 5, sopprimere le parole: "Per cinque anni a decorrere".
8.13 BRIGNONE

Al comma 5, sopprimere le parole: "Per cinque anni a decorrere".
8.19 NAVA

Al comma 5, sopprimere le parole: "Per cinque anni a decorrere".
8.25 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 5, dopo le parole: "assistenti" aggiungere le seguenti: "nonché accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori".
8.6 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 5, dopo le parole: "assistenti" aggiungere le seguenti: "nonché accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori".
8.14 BRIGNONE

Al comma 5, dopo le parole: "assistenti" aggiungere le seguenti: "nonché accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori".
8.20 NAVA

Al comma 5, dopo le parole: "assistenti" aggiungere le seguenti: "nonché accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori".
8.26 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 5, dopo le parole: "assistenti" aggiungere le seguenti: "nonché accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori".
8.35 BRUNO GANERI

Al comma 5, sostituire le parole: ", prevedendo una specifica area di contrattazione" con le seguenti: ". Per il predetto personale verrà prevista una specifica area di contrattazione".
8.7 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 5, sostituire le parole: ", prevedendo una specifica area di contrattazione" con le seguenti: ". Per il predetto personale verrà prevista una specifica area di contrattazione".
8.15 BRIGNONE

Al comma 5, sostituire le parole: ", prevedendo una specifica area di contrattazione" con le seguenti: ". Per il predetto personale verrà prevista una specifica area di contrattazione".
8.21 NAVA

Al comma 5, sostituire le parole: ", prevedendo una specifica area di contrattazione" con le seguenti: ". Per il predetto personale verrà prevista una specifica area di contrattazione".
8.27 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 5, sostituire le parole: ", prevedendo una specifica area di contrattazione" con le seguenti: ". Per il predetto personale verrà prevista una specifica area di contrattazione".
8.36 BRUNO GANERI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
8.8 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
8.16 BRIGNONE

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
8.22 NAVA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
8.28 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
8.37 BRUNO GANERI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: "avente efficacia" fino alla fine del comma con le seguenti: "come personale da assumere, con esclusione del personale di ruolo, già inquadrato, di cui al comma 3; tale ridefinizione avrà efficacia a partire dalla scadenza del termine di cinque anni di cui al presente comma, con riferimento allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente universitario".
8.30 RESCAGLIO

Aggiungere in fine il seguente comma:
"5-bis. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento passa a carico del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica."
8.38ANDREOLLI