ISTRUZIONE (7a)

MARTEDI' 11 MAGGIO 1999

308a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

indi del Vice Presidente
BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Zoppi, per i beni e le attività culturali Loiero e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli
(132) MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti
(179) MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive
(1116) COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori
(1437) NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado
(2265) SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali
(2315) SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica

- e petizione n. 129 e voto regionale n. 153 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 aprile scorso, nel corso della quale ' ricorda il PRESIDENTE ' erano stati illustrati gli emendamenti all'articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta) e su di essi era stato espresso il parere del relatore e del rappresentante del Governo. Su sua proposta, atteso il rilievo rivestito dagli emendamenti 2.39 e 2.38, la Commissione delibera tuttavia di accantonare l'articolo 1.

Il senatore BISCARDI conviene con tale accantonamento, tanto più che i predetti emendamenti 2.39 e 2.38 assorbono la maggior parte delle restanti proposte emendative. Suggerisce peraltro al relatore una riformulazione del primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 (nel nuovo testo dell'emendamento 2.39).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore ASCIUTTI, nel manifestare disponibilità ad accogliere il suggerimento del senatore Biscardi, illustra il nuovo testo da lui presentato per l'emendamento 2.39 al fine di superare la contrarietà espressa dalla Commissione bilancio sulla stesura originaria. Il 'maxiemendamento' presentato, rileva, raccoglie del resto i contenuti dell'emendamento 2.38 del senatore Lombardi Satriani, nonché quelli di altre proposte emendative, quali ad esempio il 5.34 della senatrice Bruno Ganeri, il 6.5 dei senatori Cò, Crippa e Russo Spena, nonché l'11.0.3 del senatore Lombardi Satriani. Rispetto alla stesura originaria, è stato peraltro aggiunto l'articolo 2-bis, che riproduce i contenuti dell'emendamento 3.5 del senatore Lombardi Satriani, ed è stato riscritto l'articolo di copertura finanziaria sulla scorta di quanto richiesto dalla Commissione bilancio. Nell'osservare che una sua eventuale approvazione assorbirebbe tutti gli altri emendamenti presentati agli articoli che esso intende sostituire (ed in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 ed 8), conclude dichiarando che la precedente versione dell'emendamento 2.39 è da intendersi ritirata, come anche gli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra quindi l'emendamento 2.38 (nuovo testo), associandosi alle considerazioni già svolte dal relatore dal momento che i due testi per molti versi convergono. Egli ricorda peraltro di aver presentato la propria proposta emendativa con l'intento di tener conto dei molti suggerimenti avanzati nel corso delle proficue audizioni svolte dal comitato ristretto da lui stesso coordinato prima delle dimissioni dall'incarico di relatore, dalle quali era emersa con chiarezza l'urgenza della riforma. Stante tuttavia il problema politico di fondo che ha a lungo contrapposto i Gruppi di maggioranza tra Camera e Senato, egli si è fatto carico di svolgere una verifica sostanziale, all'esito della quale ha presentato l'emendamento 2.38 sul quale è realistico ipotizzare una convergenza da parte della maggioranza anche alla Camera.
Quanto al merito della proposta, egli rammenta che il riferimento alle 'istituzioni universitarie' (contenuto nel testo a suo tempo approvato dalla Camera dei deputati) aveva ingenerato una tale dinamica di aspettative, tutte destinate a non essere corrisposte, da far ritenere preferibile espungerlo. Accademie e conservatori sono stati invece definiti istituti di alto rilievo istituzionale, secondo la dizione che più opportunamente riflette il dettato costituzionale.
Egli si dichiara peraltro disponibile a convergere sull'emendamento 2.39 (nuovo testo) del relatore Asciutti e a ritirare quelli da lui presentati, osservando tuttavia che sull'originaria versione del suo emendamento 2.38 la Commissione bilancio non aveva avanzato rilievi, mentre non si è ancora espressa sui nuovi testi trasmessi per i due 'maxiemendamenti'.

Il PRESIDENTE informa che, essendo ampiamente scaduti i termini regolamentari entro cui la Commissione bilancio si sarebbe dovuta esprimere e dal momento che la Commissione sta comunque esaminando i provvedimenti in titolo in sede referente, nulla osta al prosieguo dell'iter. Dichiara poi decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

I presentatori dei restanti emendamenti all'articolo 2 rinunciano quindi alla rispettiva illustrazione.

Si passa all'espressione del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore ASCIUTTI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.39 (nuovo testo) ed invita conseguentemente i presentatori degli altri emendamenti a ritirarli, tanto più che essi risulterebbero assorbiti o preclusi. In caso contrario, il parere sarebbe contrario.

Il sottosegretario ZOPPI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.39 (nuovo testo) e si associa al relatore con riguardo ai restanti emendamenti.

Conviene altresì il sottosegretario GUERZONI, il quale manifesta tuttavia contrarietà rispetto alla riformulazione del primo periodo del comma 1 del nuovo articolo 2 avanzata dal senatore Biscardi.

Il senatore BISCARDI chiarisce la portata della proposta avanzata, con la quale si intende modificare il primo periodo del comma 1 del nuovo articolo 2 come segue: 'Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati costituiscono - nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi - il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.'.

Il relatore ASCIUTTI, previo parere favorevole del sottosegretario GUERZONI, accoglie tale riformulazione.

Il sottosegretario ZOPPI ricorda che finora i poteri di indirizzo e vigilanza sulle Accademie e sui Conservatori sono stati svolti dal Ministero della pubblica istruzione. Conseguentemente all'emendamento che la Commissione si accinge a votare, essi confluiranno invece nella sfera di competenza dell'Università. Preannuncia pertanto che d'ora in poi si rimetterà alle valutazioni che la Commissione intenderà assumere.

Il senatore MONTICONE, nel ringraziare il relatore Asciutti e il senatore Lombardi Satriani per l'ottimo lavoro svolto, sottolinea tuttavia l'incrongruità della disposizione recata dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 2 (nel nuovo testo dell'emendamento 2.39), secondo cui i diplomi rilasciati prima della data di entrata in vigore della legge sono equiparati ai diplomi di laurea. Ritiene infatti che essa dovrebbe essere quanto meno limitata ai casi di possesso di diploma di scuola secondaria superiore, visto che esso non era finora necessario ai fini dell'iscrizione alle istituzioni de quo.

Il senatore BISCARDI si associa alla richiesta del senatore Monticone e chiede di verificare se l'intenzione non fosse quella di prevedere un'equiparazione con i diplomi universitari più che con i diplomi di laurea veri e propri. Egli potrebbe infatti addivenire alla prima ipotesi, ma non certo alla seconda.

Il sottosegretario GUERZONI chiede una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,45.

Il presidente BISCARDI, rilevando che sul maxiemendamento 2.39 (nuovo testo) è emerso un orientamento largamente favorevole, ma che tuttavia occorre metterne a punto tecnicamente la redazione, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di ripartizione del capitolo 1624 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, concernente "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi" (n. 430)
(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(omissis)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ASCIUTTI comunica che è stata predisposta una ulteriore nuova stesura dell'emendamento 2.39 sulle Accademie, su cui il Governo è favorevole. Prospetta quindi l'opportunità di proseguire l'esame domani.

La senatrice PAGANO sottolinea l'urgenza di esprimere i richiesti pareri sugli atti del Governo.

Dopo che il presidente BISCARDI ha ricordato come, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi la settimana scorsa, fossero emerse proteste contro lo slittamento dei provvedimenti all'ordine del giorno da una seduta all'altra, la Commissione ' su proposta del senatore ASCIUTTI ' concorda di rimettere al presidente Ossicini la decisione circa l'ordine di esame degli argomenti all'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2881

Art. 2

Sostituire gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 con i seguenti:

"Art.2 (...) 1. Nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, i Conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e gli istituti superiori per le industrie artistiche costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.168 e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge.
3. Le istituzioni di cui al comma 1 sono sedi primarie di alta formazione, di produzione e specializzazione nel settore artistico e musicale e hanno propri organi di gestione. Sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, sulla base di quanto previsto dal titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
4. Le istituzioni di cui al comma 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione, di dottorato di ricerca. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, equipollenti ai titoli universitari. Possono sostenere gli esami presso le istituzioni di cui all'articolo 1 esclusivamente i candidati iscritti presso le stesse istituzioni o presso le università convenzionate. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparati ai diplomi di laurea. I diplomi analogamente conseguiti a conclusione di corsi che richiedono per l'ammissione il possesso di un diploma rilasciato dagli istituti di cui all'articolo 1 sono equiparati ai diplomi di specializzazione anche ai fini dell'insegnamento. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.341. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, nonché con decreto del Ministro di grazia e giustizia e con altri ministri interessati, sono dichiarate le equipollenze con i titoli universitari per l'accesso rispettivamente alle qualifiche funzionali del pubblico impiego e alle attività professionali. Agli studenti delle istituzioni riordinate o costituite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n.390, e successive modificazioni. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui al comma 1, disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati. Nella fase transitoria della istituzione dei licei ad indirizzo musicale e della graduale ed esclusiva funzione superiore da parte dei Conservatori di musica, il Ministero si avvarrà di un nucleo ispettivo utilizzando il personale che abbia svolto funzioni direttive nei Conservatori medesimi per almeno dieci anni senza sanzioni disciplinari.
5. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui al comma 1 è regolato nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, gli insegnamenti saranno conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1, rimane inquadrato presso di esse.
6. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM di cui all'articolo 2-bis e le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati i requisiti di qualificazione didattica scientifica e artistica delle istituzioni; i requisiti di idoneità delle sedi; i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie; le procedure di reclutamento del personale; i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione delle attività delle istituzioni di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi direttivi:
a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per l'Accademia nazionale di danza e i Conservatori di musica, della facoltà di attivare, fino all'entrata in vigore di specifiche norme, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) graduale statalizzazione, se richiesta, degli attuali istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciuti, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statalizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di istituti non statali e di istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statalizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle attività didattiche seguite dagli studenti, nonché ai fini del riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;
g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;
h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di titoli equivalenti da parte delle istituzioni di cui al comma 1;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, politecnici delle arti, ai quali si applica la medesima disciplina di cui al presente articolo, nei quali possono confluire le istituzioni di cui al comma 1 ed anche le università;
l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti di cui al presente comma, prevedendo, in caso di non mantenimento, la trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altra istituzione e in caso di gravi carenze strutturali e formative, la cessazione; nel caso di non mantenimento degli standard riferiti ad accademie di belle arti o istituti musicali pareggiati e legalmente riconosciuti, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2-bis. (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). - 1. E' costituito, presso il MURST, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette rappresentanze, le norme per il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il Ministro e il CUN, per l'elezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie di belle arti e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza, di 4 designati in parti eguali dal Ministro e dal CUN, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il MURST, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni".

Inoltre, sostituire l'articolo 13 con il seguente:
"Art. 13. - (Norme finanziarie). 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica - strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2.39 nuovo testo ASCIUTTI, relatore

Sostituire gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 con i seguenti:
"Art. 2 (.....). - 1. Nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati costituiscono il sistema dell'alta formazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2. I conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge.
4. Le istituzioni di cui al comma 1 sono sedi primarie di alta formazione e di ricerca nel settore artistico e musicale. Sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui al comma 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.341. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, nonché con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con altri ministri interessati, sono dichiarate le equipollenze con i titoli universitari per l'accesso rispettivamente alle qualifiche funzionali del pubblico impiego e alle attività professionali.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui al comma 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, gli insegnamenti sono conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM di cui all'articolo 2-bis e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati i requisiti di qualificazione didattica scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; i requisiti di idoneità delle sedi; le modalità di trasformazione di cui al comma 2; i possibili accorpamenti e fusioni, nonchè le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie; le procedure di reclutamento del personale; i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonchè definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui al comma 2, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) graduale statizzazione degli attuali istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciuti , nonchè istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di istituti non statali e di istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonchè ai fini del riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;
g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;
h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, politecnici delle arti, ai quali si applica la medesima disciplina di cui al presente articolo, nei quali possono confluire le istituzioni di cui al comma 1 ed anche le università;
l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti di cui al presente comma, prevedendo, in caso di non mantenimento, la trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altra istituzione e in caso di gravi carenze strutturali e formative, la cessazione; nel caso di non mantenimento degli standard riferiti ad accademie di belle arti o ad istituti musicali pareggiati e legalmente riconosciuti, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2-bis. (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale). - 1. E' costituito, presso il MURST, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:
a) sullo schema di regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonché sui decreti di cui al comma 3 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
e) sui settori scientifico-disciplinari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è definita la composizione del CNAM in modo da assicurare che almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo e degli studenti delle istituzioni riordinate a norma della presente legge. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di nomina e di elezione delle predette rappresentanze, le norme per il funzionamento del CNAM, per la ripartizione delle nomine degli altri componenti tra il Ministro e il CUN, per l'elezione da parte del CNAM stesso di rappresentanti in seno al medesimo CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto di 4 membri in rappresentanza delle Accademie di belle arti e degli ISIA, di 4 in rappresentanza dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza, di 4 designati in parti eguali dal Ministro e dal CUN, di 4 studenti e di un direttore amministrativo. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti delle istituzioni si svolgono, con modalità stabilite con ordinanza del Ministro pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presso il MURST, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni".

Inoltre, sostituire l'articolo 13 con il seguente:
"Art. 13. - (Norme finanziarie). 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti all'unità previsionale di base 11.1.1.2 (istruzione artistica - strutture scolastiche) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la loro assegnazione al predetto stato di previsione e a quello del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alle esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di istruzione artistica che permangono nella competenza del Ministero della pubblica istruzione e delle istituzioni riordinate o costituite a norma della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11 miliardi a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2.38 nuovo testo LOMBARDI SATRIANI

Sostituire gli articoli 2, 4, 5, 7 e 8 con i seguenti:

"Art.2 (...) 1. Nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, i Conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e gli istituti superiori per le industrie artistiche costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.168 e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge.
3. Le istituzioni di cui al comma 1 sono sedi primarie di alta formazione e specializzazione nel settore artistico e musicale e hanno propri organi di gestione. Sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, sulla base di quanto previsto dal titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
4. Le istituzioni di cui al comma 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione, di dottorato di ricerca. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, equipollenti ai titoli universitari. Possono sostenere gli esami presso le istituzioni di cui all'articolo 1 esclusivamente i candidati iscritti presso le stesse istituzioni o presso le università convenzionate. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 precedentemente alla data in vigore della presente legge sono equiparati ai diplomi di laurea. I diplomi analogamente conseguiti a conclusione di corsi che richiedono per l'ammissione il possesso di un diploma rilasciato dagli istituti di cui all'articolo 1 sono equiparati ai diplomi di specializzazione anche ai fini dell'insegnamento. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.341. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, nonché con decreto del Ministro di grazia e giustizia e con altri ministri interessati, sono dichiarate le equipollenze con i titoli universitari per l'accesso rispettivamente alle qualifiche funzionali del pubblico impiego e alle attività professionali. Agli studenti delle istituzioni riordinate o costituite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n.390, e successive modificazioni. I regolamenti didattici delle istituzioni di cui al comma 1, disciplinano le modalità per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilità per gli stessi di completare i corsi iniziati. Nella fase transitoria della istituzione dei licei ad indirizzo musicale e della graduale ed esclusiva funzione superiore da parte dei Conservatori di musica, il Ministero si avvarrà di un nucleo ispettivo utilizzando il personale che abbia svolto funzioni direttive nei Conservatori medesimi per almeno dieci anni senza sanzioni disciplinari.
5. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui al comma 1 è regolato nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, gli insegnamenti sono conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1, rimane inquadrato presso di esse.
6. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM e le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati i requisiti di qualificazione didattica scientifica e artistica delle istituzioni; i requisiti di idoneità delle sedi; i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie; le procedure di reclutamento del personale; i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione delle attività delle istituzioni di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi direttivi:
a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonché datazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per l'Accademia nazionale di danza e i Conservatori di musica, della facoltà di attivare, fino all'entrata in vigore di specifiche norme, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) graduale statalizzazione, se richiesta, degli attuali istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciuti, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statalizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di istituti non statali e di istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statalizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle attività didattiche seguite dagli studenti, nonché ai fini del riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;
g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;
h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di titoli equivalenti da parte delle istituzioni di cui al comma 1;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, politecnici delle arti, ai quali si applica la medesima disciplina di cui al presente articolo, nei quali possono confluire le istituzioni di cui al comma 1 ed anche le università;
l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti di cui al presente comma, prevedendo, in caso di non mantenimento, la trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altra istituzione e in caso di gravi carenze strutturali e formative, la cessazione, nel caso di non mantenimento degli standard riferiti ad accademie di belle arti o istituti musicali pareggiati e legalmente riconosciuti, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica'.
2.39 ASCIUTTI, relatore

Sostituire gli articoli 2, 4, 5, 7 e 8 con i seguenti:
"Art. 2 (.....). - 1. Nell'ambito delle istituzioni di alta cultura, cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati costituiscono il sistema dell'alta formazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2. I conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono trasformati in istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge.
4. Le istituzioni di cui al comma 1 sono sedi primarie di alta formazione e di ricerca nel settore artistico e musicale. Sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui al comma 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.341. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, nonché con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con altri ministri interessati, sono dichiarate le equipollenze con i titoli universitari per l'accesso rispettivamente alle qualifiche funzionali del pubblico impiego e alle attività professionali.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui al comma 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Nell'ambito della contrattazione collettiva, gli insegnamenti sono conferiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM di cui all'articolo 3 e le competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati i requisiti di qualificazione didattica scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; i requisiti di idoneità delle sedi; le modalità di trasformazione di cui al comma 2; i possibili accorpamenti e fusioni, nonchè le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie; le procedure di reclutamento del personale; i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui al comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonchè definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnico-superiore e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui al comma 2, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore delle norme sul riordino dei cicli scolastici, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) graduale statizzazione degli attuali istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciuti , nonchè istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di istituti non statali e di istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonchè ai fini del riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore;
g) facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;
h) facoltà di convenzionamento con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, politecnici delle arti, ai quali si applica la medesima disciplina di cui al presente articolo, nei quali possono confluire le istituzioni di cui al comma 1 ed anche le università;
l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti di cui al presente comma, prevedendo, in caso di non mantenimento, la trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altra istituzione e in caso di gravi carenze strutturali e formative, la cessazione; nel caso di non mantenimento degli standard riferiti ad accademie di belle arti o ad istituti musicali pareggiati e legalmente riconosciuti, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica'.
2.38 LOMBARDI SATRIANI

In subordine all'emendamento 2.38, sostituire l'articolo con i seguenti:
"Art. 2 (Principi e procedure per il riordino). - 1. Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, mantenendo ciascuno la propria denominazione, sono riordinati in istituti superiori di livello universitario ad ordinamento speciale. Le predette istituzioni sono sedi primarie di studio, di formazione, di sviluppo e ricerca nel settore artistico. Esse sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia didattica, scientifica, statutaria e regolamentare, nonché di autonomia organizzativa e finanziaria secondo le disposizioni della presente legge, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
2. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) per ciascuna tipologia di istituzione, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica con riferimento al personale docente, in rapporto al numero di studenti e al numero di docenti, alle strutture ed alle attrezzature didattiche, alla valutazione delle attività di insegnamento, artistiche e scientifiche;
b) i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di cui all'articolo 5 e per il rilascio dei relativi titoli;
c) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia;
d) i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore dell'alta formazione artistica e musicale;
e) i criteri e le modalità per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5.

3. Al riordino dei singoli istituti di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo parere del CNAM sulla base di apposita relazione tecnica dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, circa la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 2".

"Art. 2-bis - (Conservatori e Accademia nazionale di danza). - 1. I conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati sono riordinati in istituti superiori di studi coreutici e musicali di livello universitario ad ordinamento speciale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Al riordino di cui al comma 1 si provvede secondo i principi e le procedure di cui all'articolo 2.
3. I regolamenti didattici degli istituti superiori di cui al comma 1 disciplinano anche i corsi di formazione musicale o coreutica di base, i requisiti per l'accesso e il relativo itinerario formativo, anche con riferimento agli alunni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo musicale o coreutico e a quelli provenienti dalla formazione privata, fermo restando che l'accesso agli studi musicali o coreutici superiori di norma richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. I corsi di formazione musicale o coreutica di base sono disciplinati in modo da consentire la frequenza degli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore.
4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche possono stipulare apposite convenzioni con le istituzioni di cui al presente titolo per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica valevoli anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi universitari. In sede di definizione degli obiettivi e degli standard nazionali, il Ministro della pubblica istruzione determina l'orario complessivo annuale da destinare all'istruzione".
2.8 LOMBARDI SATRIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 2 (Principi e procedure per il riordino). - 1. Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, mantenendo ciascuno la propria denominazione, sono riordinati in istituti superiori ad ordinamento speciale. Le predette istituzioni sono sedi primarie di studio, di formazione, di sviluppo e ricerca nel settore artistico. Esse sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia didattica, scientifica, statutaria e regolamentare, nonché di autonomia organizzativa e finanziaria secondo le disposizioni della presente legge, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
2. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato Ministro, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) per ciascuna tipologia di istituzione, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica con riferimento al personale docente, in rapporto al numero di studenti e al numero di docenti, alle strutture ed alle attrezzature didattiche, alla valutazione delle attività di insegnamento, artistiche e scientifiche;
b) i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di cui all'articolo 2-bis e per il rilascio dei relativi titoli;
c) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia;
d) i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore dell'alta formazione artistica e musicale;
e) i criteri e le modalità per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2-bis.

3. Al riordino dei singoli istituti di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo parere del CNAM.".
2.1 PASSIGLI

In subordine all'emendamento 2.1, sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 2 (Principi e procedure per il riordino). - 1. Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2, mantenendo ciascuno la propria denominazione, sono riordinati in istituti superiori di livello universitario ad ordinamento speciale. Le predette istituzioni sono sedi primarie di studio, di formazione, di sviluppo e ricerca nel settore artistico. Esse sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia didattica, scientifica, statutaria e regolamentare, nonché di autonomia organizzativa e finanziaria secondo le disposizioni della presente legge, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
2. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) per ciascuna tipologia di istituzione, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica con riferimento al personale docente, in rapporto al numero di studenti e al numero di docenti, alle strutture ed alle attrezzature didattiche, alla valutazione delle attività di insegnamento, artistiche e scientifiche;
b) i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di cui all'articolo 2-bis e per il rilascio dei relativi titoli;
c) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia;
d) i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore dell'alta formazione artistica e musicale;
e) i criteri e le modalità per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2-bis.

3. Al riordino dei singoli istituti di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo parere del CNAM sulla base di apposita relazione tecnica dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, circa la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.".
2.2 PASSIGLI

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 2 (Principi e procedure per il riordino). - 1. Le Accademie delle belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2, mantenendo ciascuno la propria denominazione, sono riordinati in istituti superiori di livello universitario ad ordinamento speciale. Le predette istituzioni sono sedi primarie di studio, di formazione, di sviluppo e ricerca nel settore artistico. Esse sono dotate di personalità giuridica, godono di autonomia didattica, scientifica, statutaria e regolamentare, nonché di autonomia organizzativa e finanziaria secondo le disposizioni della presente legge, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
2. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) per ciascuna tipologia di istituzione, i requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica con riferimento al personale docente, in rapporto al numero di studenti e al numero di docenti, alle strutture ed alle attrezzature didattiche, alla valutazione delle attività di insegnamento, artistiche e scientifiche;
b) i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di cui all'articolo 2-bis e per il rilascio dei relativi titoli;
c) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia;
d) i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore dell'alta formazione artistica e musicale;
e) i criteri e le modalità per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2-bis.

3. Al riordino dei singoli istituti di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo parere del CNAM sulla base di apposita relazione tecnica dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, circa la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.".
2.30 MONTICONE

In subordine agli emendamenti 2.1 e 2.2, al comma 1, sopprimere le parole: 'gli ISIA,'.
2.3 PASSIGLI
In subordine agli emendamenti 2.1 e 2.2, al comma 1, sopprimere le parole: 'i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati,'.
2.4 PASSIGLI

Al comma 1, sostituire le parole da: "confluiscono" fino alla fine del comma con le seguenti: "sono riordinati in istituti superiori di livello universitario ad ordinamento speciale".
2.31 BRUNO GANERI

Al comma 1, sostituire le parole: "confluiscono in istituti di istruzione superiore di grado universitario" con le seguenti: " confluiscono, in numero non inferiore ad uno per regione, in istituti di istruzione superiore".
2.21 RESCAGLIO

Al comma 1, sostituire le parole "istruzione superiore di grado universitario" con le seguenti: "livello superiore pari a quello universitario".
2.9 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 1, sostituire le parole "istruzione superiore di grado universitario" con le seguenti: "livello superiore pari a quello universitario".
2.12 BRIGNONE

Al comma 1, sostituire le parole "istruzione superiore di grado universitario" con le seguenti: "livello superiore pari a quello universitario".
2.15 NAVA

Al comma 1, sostituire le parole "istruzione superiore di grado universitario" con le seguenti: "livello superiore pari a quello universitario".
2.18 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 1, sostituire le parole "istruzione superiore di grado universitario" con le seguenti: "livello superiore pari a quello universitario".
2.35 BRUNO GANERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. In ogni regione è istituito per ciascuna tipologia un solo istituto superiore al quale afferiscono gli altri istituti della stessa tipologia esistenti nella regione. Nell'istituto superiore e negli istituti ad esso afferenti continuano ad essere attivi i corsi di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a), e 10. Nell'istituto superiore saranno attivati i corsi di diploma universitario di primo livello, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca.".
2.32 BRUNO GANERI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "In ogni regione" inserire le seguenti: ", di norma,".
2.22 RESCAGLIO
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per la formazione" aggiungere le seguenti: "e la specializzazione".
2.10 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per la formazione" aggiungere le seguenti: "e la specializzazione".
2.13 BRIGNONE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per la formazione" aggiungere le seguenti: "e la specializzazione".
2.16 NAVA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per la formazione" aggiungere le seguenti: "e la specializzazione".
2.19 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per la formazione" aggiungere le seguenti: "e la specializzazione".
2.36 BRUNO GANERI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "di grado universitario".
2.23 RESCAGLIO
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per la ricerca," inserire le seguenti: "per la specializzazione,".
2.24 RESCAGLIO
In subordine agli emendamenti 2.1 e 2.2, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: 'e musicali'
2.5 PASSIGLI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Ad esso afferiscono gli Istituti ed il personale ivi in servizio di cui all'articolo 1 esistenti nell'ambito regionale".
2.28 PACE

In subordine agli emendamenti 2.1 e 2.2, al comma 2, sopprimere il terzo periodo da: 'In almeno tre regioni' fino alla fine del comma.
2.6 PASSIGLI

Al comma 2, sopprimere le parole: "nonchè le arti del gusto legate alla tradizione e alla cultura enogastronomica italiana".
2.25 RESCAGLIO

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 3, sostituire le parole: "L'ISDA" con le seguenti: "L'istituto superiore".
2.33 BRUNO GANERI
Al comma 3, dopo le parole: "nell'ambito della normativa vigente" inserire le seguenti: "per l'analogo livello superiore degli studi, per le università e gli studi di ricerca, in quanto compatibile con la specificità degli ISDA".
2.26 RESCAGLIO
Al comma 3, sopprimere la parola: "primaria".
2.27 RESCAGLIO
In subordine agli emendamenti 2.1 e 2.2, al comma 3, sopprimere le parole: ', della musica'
2.7 PASSIGLI

Al comma 3, dopo le parole "alla formazione", aggiungere le seguenti: "e alla specializzazione".
2.11 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 3, dopo le parole "alla formazione", aggiungere le seguenti: "e alla specializzazione".
2.14 BRIGNONE

Al comma 3, dopo le parole "alla formazione", aggiungere le seguenti: "e alla specializzazione".
2.17 NAVA

Al comma 3, dopo le parole "alla formazione", aggiungere le seguenti: "e alla specializzazione".
2.20 BEVILACQUA, MARRI, PACE

Al comma 3, dopo le parole "alla formazione", aggiungere le seguenti: "e alla specializzazione".
2.37 BRUNO GANERI

Conseguentemente all'emendamento 2.31, al comma 4, sostituire le parole: "Ciascun ISDA" con le seguenti: "Ciascun istituto superiore".
2.34 BRUNO GANERI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
2.29 PACE