ISTRUZIONE (7a)

MARTEDI' 6 APRILE 1999

290a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Zoppi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rivolge un cordiale indirizzo di saluto alla senatrice Squarcialupi che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli
(132) MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti
(179) MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive
(1116) COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori
(1437) NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado
(2265) SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali
(2315) SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica

- e petizione n. 129 e voto regionale n. 153 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo ancora pervenuti i pareri obbligatori, non sarà possibile procedere a votazioni nella seduta odierna. Si potrà invece illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 2881, assunto quale testo base, ed acquisire su di essi il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

In assenza del senatore Passigli, il senatore BISCARDI fa propri gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, volti a collocare le Accademie e i Conservatori in un comparto particolare di alta formazione artistica e musicale ad ordinamento speciale, separato e distinto da quello universitario. La loro collocazione a livello universitario aveva infatti ingenerato equivoci e fraintendimenti tali da compromettere la chiarezza complessiva del testo in discussione. Ritenendo peraltro a tal fine più idoneo l'emendamento 1.1, ritira l'1.2, nonchè l'1.3 e l'1.4.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 1.5, ricordando il complesso iter del provvedimento e le differenti valutazioni emerse presso i due rami del Parlamento, che hanno reso particolarmente difficile una mediazione politica che consentisse di approvare sollecitamente una legge urgente ormai da troppo tempo. Poichè l'aggettivo "universitario" aveva creato, oltre a molte aspettative, altrettanti fraintendimenti e nonostante che il carattere speciale dell'ordinamento delle Accademie e dei Conservatori fosse già evidente nel testo da lui precedentemente sottoposto all'esame della Commissione, egli ha dunque presentato l'emendamento 1.5, volto a collocare le Accademie e i Conservatori in un sistema di alta formazione ad ordinamento speciale, sgombrando il campo da ogni possibile equivoco e facilitando un iter spedito fra le due Camere. Dal momento che l'esame del provvedimento è stato finora frenato dal pericolo di innescare una pericolosa navette fra Camera e Senato, egli si è infatti fatto carico di verificare le condizioni politiche per una convergenza fra la maggioranza del Senato e quella della Camera che, pur nel pieno rispetto della sovranità di entrambe le Camere, consentisse la sollecita approvazione della legge, ottenendo riscontri positivi sulla linea testè illustrata.

Il senatore RESCAGLIO, in assenza del senatore Monticone, fa proprio ed illustra l'emendamento 1.7, che - sottolinea - si differenzia dall'1.1 e dall'1.2 per le funzioni attribuite al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; illustra quindi l'emendamento 1.6, volto a riaffermare il principio sancito dall'articolo 33, comma 6, della Costituzione.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il relatore ASCIUTTI si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.7 che, al comma 1, riproducono il testo già approvato dalla Camera dei deputati, al comma 2 collocano le Accademie e i Conservatori in un sistema di alta formazione artistica e musicale e, al comma 3, attribuiscono al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento; conseguentemente, il parere è contrario sull'emendamento 1.1, che attribuisce i suddetti poteri al Ministro della pubblica istruzione. Il parere è infine contrario anche sull'emendamento 1.6.

Il sottosegretario ZOPPI concorda con il parere contrario del relatore sull'emendamento 1.1 e su quello favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.7. Quanto all'emendamento 1.6, ritiene invece che esso potrebbe essere accolto se riformulato espungendo il riferimento, non necessario ed implicito, all'articolo 33 della Costituzione.

Il PRESIDENTE precisa che, qualora fossero accolti gli emendamenti 1.5 o 1.7, l'emendamento 1.6 resterebbe precluso. Onde evitare tale effetto procedurale, il presentatore potrebbe tuttavia trasformarlo in subemendamento ad uno dei due emendamenti testè richiamati.

Il senatore RESCAGLIO ritira l'emendamento 1.6.

Il PRESIDENTE ricorda che - come già preannunciato - occorre rinviare il seguito dell'esame, in attesa del parere delle Commissioni consultate.

Il relatore ASCIUTTI annuncia peraltro l'intenzione di presentare un nuovo emendamento all'articolo 2, che tiene conto in primo luogo dell'emendamento 2.38 del senatore Lombardi Satriani nonchè di altre proposte emendative presentate.

Il PRESIDENTE osserva che, non essendosi ancora pronunciate le Commissioni consultate, esso verrà immediatamente trasmesso loro, affinchè il parere sia reso sul complesso degli emendamenti presentati.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE prende atto che la Commissione non è in numero legale per procedere all'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno, per i quali è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. Apprezzate le circostanze, toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2881

Art. 1

Sostituire l|articolo con il seguente:
"Art. 1 (Finalità). - 1. La presente legge ha per oggetto la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
2. Le istituzioni di cui al comma 1, riordinate o istituite ai sensi della presente legge, costituiscono il sistema dell|alta formazione artistica e musicale ad ordinamento speciale, disciplinato esclusivamente dalle disposizioni della legge stessa e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
3. Il Ministro della pubblica istruzione esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge."
1.1 PASSIGLI

In subordine all'emendamento 1.1, sostituire l|articolo con il seguente:
"Art. 1 (Finalità). - 1. La presente legge ha per oggetto la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
2. Le istituzioni di cui al comma 1, riordinate o istituite ai sensi della presente legge, costituiscono il sistema dell|alta formazione artistica e musicale ad ordinamento speciale, disciplinato esclusivamente dalle disposizioni della legge stessa e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge."
1.2 PASSIGLI

Sostituire l|articolo con il seguente:
"Art. 1 (Finalità). - 1. La presente legge ha per oggetto la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
2. Le istituzioni di cui al comma 1, riordinate o istituite ai sensi della presente legge, costituiscono il sistema dell'alta formazione artistica e musicale, di livello universitario, ad ordinamento speciale, disciplinato esclusivamente dalle disposizioni della legge stessa e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge".
1.5 LOMBARDI SATRIANI

Sostituire l|articolo con il seguente:
"Art. 1 (Finalità). - 1. La presente legge ha per oggetto la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
2. Le istituzioni di cui al comma 1, riordinate o istituite ai sensi della presente legge, costituiscono il sistema dell'alta formazione artistica e musicale, disciplinato esclusivamente dalle disposizioni della legge stessa e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui al comma 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalle norme della presente legge".
1.7 MONTICONE

In subordine agli emendamenti 1.1 e 1.2, al comma 1, sopprimere le parole: |degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA),|.
1.3 PASSIGLI

In subordine agli emendamenti 1.1 e 1.2, al comma 1, sopprimere le parole: |, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati|.
1.4 PASSIGLI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ", riconosciuti quali istituzioni di alta cultura, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della Costituzione".
1.6 RESCAGLIO