ISTRUZIONE (7a)

GIOVEDI' 24 SETTEMBRE 1998

230a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DONISE chiede un'inversione dell'ordine del giorno, sì dà esaminare subito i disegni di legge concernenti l'Ente per le scuole materne per la Sardegna.

Il PRESIDENTE fa presente che detti disegni di legge sono assegnati in sede deliberante, per la quale non è ancora raggiunto il numero legale, mentre sussiste il numero legale per avviare i lavori in sede referente.

IN SEDE REFERENTE
(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli
(132) MANIERI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti
(179) MARCHETTI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive
(1116) COSTA ed altri: Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori
(1437) NAPOLI Bruno: Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado
(2265) SERVELLO ed altri: Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali
(2315) SERENA: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica

- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 luglio scorso.

Il presidente OSSICINI avverte che il relatore Lombardi Satriani ha predisposto un testo unificato dei disegni di legge in titolo, che è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI afferma come l'ampia e complessa attività di ricognizione e audizione svolta con proficuo impegno dal Comitato ristretto, poi discioltosi per la richiesta di rimessione dell'esame in sede plenaria formulata da un Gruppo dell'opposizione, in nessun modo possa dirsi vana. Essa è valsa di contro a definire le linee guida che ispirano il testo unificato, ora proposto con l'intento di preservare lo spirito animatore del disegno di legge approvato dalla Camera, apportando tuttavia significativi miglioramenti.
La nuova proposta valorizza l'istanza, da più parti prospettata, di riconoscimento di un livello universitario quale proprio degli studi condotti sia nelle accademie sia nei conservatori. A tal fine istituisce un comparto universitario cui riconosce un ordinamento speciale, onde preservarlo da una condizione di subordinazione all'istituzione universitaria tradizionale. In tal modo si realizza una mediazione di elevato profilo tra riconoscimento universitario e garanzia di autonomia degli studi artistici e musicali, presidiata quest'ultima da un organismo appositamente costituito, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).
Il testo proposto reca due distinti titoli, relativi il primo alle accademie di belle arti, all'accademia nazionale d'arte drammatica e agli istituti superiori per le industrie artistiche, il secondo ai conservatori e all'accademia nazionale di danza. Tale differenziazione non nasce da fini gerarchizzanti, bensì dall'intento di salvaguardia delle specificità proprie delle diverse istituzioni. Le accademie e gli istituti di cui al primo dei due titoli menzionati sono riordinati in istituti superiori di livello universitario e sono definiti sedi primarie di studio, formazione, sviluppo e ricerca nel settore artistico. I criteri di tale riordinamento sono definiti con apposito regolamento governativo, emanato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNAM. Peculiare rilievo assume, nell'ambito dei criteri predetti, il riferimento per ciascuna tipologia di istituzione ai requisiti di qualificazione didattica, scientifica ed artistica, con riguardo al personale docente, alle strutture didattiche e a vari altri elementi. Ancora, il regolamento individua i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi, per l'adozione degli statuti e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, per la programmazione e il riequilibrio dell'offerta didattica.
Anche le istituzioni del successivo titolo - vale a dire i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati - sono riordinate in istituti di livello universitario ad ordinamento speciale, secondo i principi e le procedure sopra ricordate. Tali nuovi "Istituti superiori di studi coreutici e musicali" (questa la denominazione proposta) presentano connotati propri, rispetto alle altre istituzioni di formazione artistica, per la compresenza di corsi di formazione di base. Per questo, si fa espressa previsione di regolamenti didattici che disciplinino così i corsi di base come il loro raccordo con l'itinerario formativo superiore, con la possibilità altresì di stipulare convenzioni tra istituti musicali superiori e coreutici ed istituzioni scolastiche, al fine di realizzare percorsi integrati di istruzione e formazione. Sono disposizioni, queste da ultime ricordate, in nessun modo scalfite dal progetto governativo di riforma dell'istruzione media musicale attualmente in discussione alla Camera dei deputati (atto Camera n. 5029), che assume carattere integrativo, non certo sostitutivo, della prospettiva qui illustrata.
Altro elemento connotante il testo unificato è costituito dal CNAM, cui è dedicato uno specifico articolo, disciplinante fra l'altro la composizione del nuovo organo, la cui definizione è attribuita a un decreto ministeriale (previo parere delle competenti Commissioni parlamentari) in modo tale da assicurare adeguata rappresentanza, oltre che al personale docente, tecnico ed amministrativo, agli studenti. E' altresì definita, direttamente dal testo unificato, una composizione per la prima applicazione della legge. L'insieme delle disposizioni intende perseguire in modo equilibrato l'obiettivo di preservare il nuovo ordinamento universitario speciale, relativo agli studi artistici e musicali, da una condizione di minorità nei confronti del Consiglio universitario nazionale, pur definendo i necessari raccordi con quest'ultima istituzione.
Non mancano, nel testo proposto, significative innovazioni in materia di personale delle istituzioni artistiche musicali. Tra queste si segnala la previsione del conferimento degli insegnamenti mediante contratti di diritto privato, i quali possono avere durata annuale o pluriennale e sono rinnovabili. I requisiti per accedere a tali contratti sono disciplinati con decreto ministeriale, con l'intento di valorizzare l'esperienza professionale e didattica acquisita. Per quanto riguarda il personale docente di ruolo già in servizio, è previsto un inquadramento in appositi ruoli ad esaurimento presso l'istituzione di appartenenza, secondo un rapporto di lavoro disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale universitario, in una autonoma area. Il personale non docente già in servizio è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle singole istituzioni, secondo tabelle di corrispondenza definite in sede di contrattazione.
Seguono altre disposizioni, relative: alla costituzione, da parte delle istituzioni di livello universitario riordinate ed eventualmente con la partecipazione delle università, di politecnici delle arti, quali centri di eccellenza, determinati con decreto ministeriale secondo criteri selettivi che non dovrebbero alimentare vane proliferazioni territoriali; alle accademie non statali pareggiate e legalmente riconosciute nonché agli istituti musicali pareggiati, i quali sono tenuti ad adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni, pena la revoca del pareggiamento o del riconoscimento; al diritto allo studio degli studenti, garantito secondo la vigente normativa; alle istituzioni di formazione artistica che non siano riordinate in istituti di istruzione superiore di livello universitario ad ordinamento speciale, le quali comunque beneficiano dell'autonomia scolastica quale definita dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997; alla copertura finanziaria del provvedimento, assicurata mediante lo stanziamento di 6 miliardi per il 1998 e 11 miliardi a decorrere dal 1999.
Considerata l'urgenza della riforma delle accademie e dei conservatori, concordemente rappresentata dalle diverse forze politiche, il relatore auspica infine il prosieguo dell'esame del testo nella sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(omissis)

La seduta termina alle ore 16.