CAMERA DEI DEPUTATI
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

Mercoledì 31 luglio 1996

Proposte di legge:

SBARBATI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e del Centro sperimentale di cinematografia e istituzione di un Istituto superiore delle arti in ogni regione (829).
(Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione).

BURANI PROCACCINI: Delega al Governo per la riforma della Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche e dei conservatori di musica (1397).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Luciana SBARBATI (gruppo misto), relatore, osserva che la riforma delle accademie di belle arti e dei conservatori ha una storia lunga e contorta, una storia che non fa onore al Parlamento italiano che ha a lungo trascurato questo settore di estrema importanza. determinando una grave situazione. Su tale argomento nella precedente legislatura si è giunti ad una soluzione unitaria tra le forze politiche: con una riforma che vuole adeguare gli istituti in discussione al livello europeo. Per anni l'Italia. paese ricco dal punto di vista artistico, ha goduto di un solido prestigio: attualmente: attualmente, invece, il nostro Paese si trova in una situazione di mancanza di competitività, anche per la carenza di risorse da impegnare nel settore artistico, in particolare in quello della ricerca riferita a tale settore. La disciplina vigentc è ormai obsoleta e nonostante gli impegni assunti in passato, non si è approdati ad un risultato concreto.

All’istruzione artistica è dedicato il titolo VI del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il testo unico ha coordinato le disposizioni legislative precedentemente in vigore, che risalgono per l'istruzione artistica, principalmente al regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e alla legge 2 marzo 1963, n. 262. L'articolo 206 del testo unico, che apre il titolo VI, individua gli istituti nei quali viene impartita l'istruzione artistica: i licei artistici e gli istituti d'arte coprono l'area artistica della istruzione secondaria di secondo grado, mentre le accademie di belle arti, l'accademia di arte drammatica, l'accademia nazionale di danza, . gli istituti superiori per le industrie e i conservatori di musica sono le istituzioni di livello superiore della istruzione artistica.

Il titolo VI del testo unico comprende poi quattro capi che contengono rispettivamente disposizioni specifiche per le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, le accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i conservatori di musica; disposizioni comuni ai diversi istituti di istruzione artistica sono quindi contenute nei capi V, VI e VII; il capo VIII contiene infine le disposizioni sugli organici e sul reclutamento del personale delle accademie e dei conservatori. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il titolo VI del testo unico, non contempla invece alcuna disposizione specifica; ad essi si applicano infatti solo le norme del predetto titolo che siano espressamente estese a tutti gli istituti di istruzione artistica, rimanendo per il resto applicabili le norme previste per gli istituti di istruzione secondaria superiore. Nell'ambito del titolo VIII del testo unico, dedicato all’istruzione secondaria non statale, sono previste specifiche disposizioni per gli istituti musicali pareggiati, le scuole di danza pareggiate, le accademie di belle arti riconosciute o pareggiate (articolo 276).

Ai sensi dell'articolo 206 comma 2. del testo unico, gli istituti superiori di istruzione artistica, ricomprendendosi in questa definizione le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica e le accademie nazionale di arte drammatica e di danza sono sottoposti alla vigilanza diretta ed esclusiva dell’ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione: a livello centrale, l'ispettorato è competente anche nei confronti dei licei artistici e degli istituti d'arte, per i quali tuttavia la vigilanza a livello periferico è esercitata dai provveditorati agli studi competenti per territorio.

Peraltro, le accademie ed i conservatori hanno autonomia amministrativa e sono retti da consigli di amministrazione di durata triennale composti, di norma, da un presidente e da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione designati dal ministro, dal direttore dell'istituzione e da due insegnanti dell'istituzione medesima designati elettivamente dal collegio dei professori. Il direttore di ciascuna accademia di belle arti è nominato dal Ministero, con incarico biennale, tra i docenti dell’accademia stessa mentre il direttore dei conservatori è assunto per pubblico concorso. Il Ministero della pubblica istruzione provvede direttamente alle spese per il personale delle accademie e dei conservatori, mentre le spese per il funzionamento degli istituti (ivi comprese quelle per la fornitura dei locali) sono inserite nei bilanci degli istituti stessi e trovano copertura nei contributi ministeriali e nelle altre entrate di bilancio. Tali disposizioni risalgono, nella sostanza. alla legge 2 marzo 1963, n. 262., recante l’ordinamento amministrativo e didattico dei conservatori e delle accademie: la normativa su questa materia è tuttavia in fase di evoluzione. come risulta anche dalla seconda parte del primo comma del citato articolo 255 del testo unico. L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993. n. 537, ha infatti conferito, con i limiti e le procedure da definire con appositi decreti legislativi, personalità giuridica ed auto

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grado, nonché alle «istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione, in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i conservatori di musica». Il riferimento alle istituzioni di alta cultura, non ricompreso nei testo originario del disegno di legge, è stato inserito durante l'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio della Camera. Come è noto, il termine per l'emanazione dei decreti legislativi sull'autonomia scolastica è scaduto il 30 settembre 1995 senza che la delega sia stata esercitata. Peraltro nel documento per lo schema del decreto legislativo sull'autonomia scolastica diffuso dal Ministero della pubblica istruzione in data 30 settembre 1994, si ipotizzava un percorso particolare per la disciplina dell’autonomia delle accademie e dei conservatori. Tali istituzioni avrebbero infatti dovuto essere disciplinate, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione, da specifiche norme di legge, evidentemente diverse da quelle contenute nei decreti legislativi da emanare ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 537 del 1993; in attesa dei riassetto complessivo delle accademie e dei conservatori, il ministro della pubblica istruzione dovrebbe emanare un regolamento «ministeriale» ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400 per coordinare l’attuale disciplina del settore con le nuove disposizioni sull'autonomia.

Passando al contenuto delle proposte di legge in esame, rileva che l’elemento che le accomuna è la previsione del passaggio delle Accademie e dei Conservatori di musica dal Ministero della pubblica istruzione a quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in particolare la proposta di legge Burani è quella presentata nella dodicesima legislatura ed è quindi ricompresa nella proposta Sbarbati ed altri, che ha visto il contributo di tutte le forze politiche. La proposta Napoli è sostanzialmente sulla stessa linea e si discosta per alcuni par-

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Fa quindi riferimento sostanzialmente al testo unitario Sbarbati ed altri. Resta però aperta a cogliere suggerimenti compresi negli altri due testi. Due sono gli obiettivi fondamentali: la delega al Governo e la collocazione dell’Accademia, dei Conservatori e degli istituti superiori delle Arti visive in ambito universitario dando così seguito a quanto si era sancito con l'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che ha conferito, con i limiti e le procedure da definire con appositi decreti legislativi, personalità giuridica, autonomia finanziaria. didattica e di ricerca e sviluppo alle scuole di ogni ordine e grado, nonché alle istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione, in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i conservatori di musica. L'obiettivo è la delega al Governo e il passaggio di accademie, conservatori, ISIA e Centro sperimentale di cinematografia dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Per dare finalmente una risposta alla richiesta di riforma che da anni le Accademie ed i Conservatori fanno al Parlamento di adeguare i suddetti istituti a livello europeo sul piano della qualità e sul piano giuridico, rendendoli competitivi mediante il superamento della legislazione vigente ormai obsoleta ed inaccettabile. Punti chiave del testo sono: la delega al Governo ad emanare uno o più decreti per attuare la riforma delle accademie e dei conservatori con una serie di precise indicazioni: il passaggio delle accademie, dei conservatori, degli ISIA ecc.. al Ministero dell'università con ampia autonomia statutaria e di regolamento: l'istituzione di un istituto superiore delle arti in ogni regione, l'istituzione di due livelli di diploma di laurea dopo tre o cinque anni con possibilità di corsi di perfezionamento, di specializzazione e dottorato di ricerca, inserimento di periodi di esperienze professionali o di addestramento

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titoli di studio ai fini dell'esercizio della libera professione. previsione dei piani triennali di sviluppo; elettività dei direttori dei Conservatori ed Accademie, adeguamento alla normativa universitaria; istituzione di un referente nazionale del Consiglio nazionale dell'arte con competenze analoghe al Consiglio universitario nazionale; riorganizzazione dei gradi inferiori ed intermedi degli studi musicali con le scuole medie ed i licei musicali che restano alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione; graduale statizzazione dei conservatori e accademie privati provinciali e regionali; trasformazione in biblioteche pubbliche specializzate delle biblioteche dei conservatori che custodiscono un enorme patrimonio culturale, musicale di rilevanza internazionale, trasformazione dei musei delle accademie e dei conservatori in musei pubblici specializzati; inserimento nelle delega del centro sperimentale di cinematografia.

Passa quindi ad illustrare in dettaglio il contenuto dei singoli articoli. Si sofferma, in particolare sul problemi dell'assetto del personale attualmente dipendente, in ordine al quale dichiara propria contrarietà ad un passaggio ope legis a livello universitario: molti di tali insegnanti, infatti. non hanno neanche la licenza della scuola media inferiore. La formula trovata apre una possibilità evitando automatismi. Ricorda che, poiché non tutti i conservatori passeranno a livello universitario, in quanto il testo prevede che alcuni rimangano a livello di scuola secondaria superiore, sarà possibile, per il personale che non passerà a livello universitario, rimanere, previa domanda, nei cosiddetti conservatori di base.

Sottolinea, inoltre, che lo stanziamento indicato nel testo unificato e da intendersi come un'ipotesi verosimile ma non definitiva, in quanto la quantificazione precisa degli oneri che la riforma comporterà emergerà nel prosieguo dell'esame, anche in conseguenza delle decisioni che la,

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Conclude, chiedendo di costituire un Comitato ristretto, in modo che la Commissione sia posta in condizione di approvare il testo prima della prossima sessione di bilancio.

Angela NAPOLI (gruppo Alleanza nazionale), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal relatore, osserva che una parte minoritaria degli operatori del settore delle accademie e dei conservatori ha manifestato perplessità sul testo predisposto nel corso della scorsa legislatura dalla Commissione cultura e ripresentato nella nuova legislatura. A fronte di tali perplessità il relatore e il Comitato ristretto avevano cercato nella scorsa legislatura di individuare idonee soluzioni. Si dichiara, quindi, d'accordo a costituire immediatamente il Comitato ristretto, in modo da poter varare il testo in tempi brevi. evitando inoltre il ricorso ad audizioni che rischierebbero solo di rallentare i lavori.

Giovanni CASTELLANI, Presidente, dopo aver ricordato che alcuni gruppi hanno chiesto di sospendere i lavori a causa di riunioni di carattere politico, osserva che in presenza di numerosi deputati di prima nomina appare opportuno un dibattito più ampio.

Luciana SBARBATI (gruppo misto), relatore, osserva che in seno al Comitato ristretto si potrà senz’altro svolgere un ampio dibattito, per il quale si potrà fare tesoro delle audizioni ampie e approfondite svolte dalla Commissione nella scorsa legislatura. Ritiene, quindi, urgente procedere alla costituzione del Comitato ristretto per affrontare tempestivamente una riforma di cui tutti avvertono la necessità. Qualora non si ritenesse di seguire tale procedura, fa presente che potrebbe aprirsi un problema politico all'interno della stessa maggioranza.

Giovanni CASTELLANI, Presidente, osserva che, poiché non tutti i rappresentanti dei gruppi sono presenti, nella prossima riunione della Commissione si potrà chiedere loro di pronunciarsi sulla proposta di costituire un Comitato ristretto. senza che ciò debba pregiudicare l'esistenza di procedere in modo tempestivo.

Valentina APREA (gruppo Forza Italia) e Sergio SOAVE (gruppo Sinistra democratica-l'Ulivo) dichiarano sin d'ora, a nome dei rispettivi gruppi, di concordare sulla proposta di costituire un comitato ristretto.

Giovanni CASTELLANI, Presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.