Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La presente legge é finalizzata alla riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di
arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche
(ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
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Art. 2.
(Istituti superiori delle arti)
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza,
l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli ISIA, i Conservatori di musica
e gli Istituti musicali pareggiati, mantenendo ciascuno la propria
denominazione, confluiscono in istituti di istruzione superiore di grado
universitario, denominati Istituti superiori delle arti (ISDA), i quali
succedono in tutti i rapporti attivi e passivi, secondo le modalità
di cui al comma 2.
2. In ogni regione é istituito almeno un ISDA per la formazione di
grado universitario, per la ricerca, per la produzione artistica e per
l'insegnamento nel campo delle arti visive e musicali anche con funzioni di
coordinamento territoriale degli istituti di cui all'articolo 1. Ad esso
afferiscono gli istituti di cui all'articolo 1 esistenti nell'ambito
regionale, che vi permangono se in possesso dei requisiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 4, comma 1. In almeno tre regioni, entro nove
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ISDA include
anche le arti drammatiche, coreutiche e le industrie artistiche,
nonché le arti del gusto legate alla tradizione e alla cultura
enogastronomica italiana.
3. L'ISDA, in conformità all'ordinamento autonomo
dell'università e degli istituti di ricerca di cui al titolo II della
legge 9 maggio 1989, n. 168, é dotato di personalità giuridica
e di autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientifica,
finanziaria e contabile nell'ambito della normativa vigente; é
altresí sede primaria della ricerca e della produzione artistica,
promuove l'esercizio e lo sviluppo delle arti, della musica e della
comunicazione visiva e presiede alla formazione necessaria per
l'attività, le professioni e l'insegnamento nel settore artistico. Il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
esercita le funzioni di cui al titolo I della citata legge n. 168 del 1989,
per quanto non previsto dalla presente legge.
4. Ciascun ISDA, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c ), adotta un proprio statuto e un regolamento che tiene
conto delle specificità delle singole articolazioni interne. Lo
statuto é approvato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio nazionale delle arti, di cui all'articolo 3. Lo
statuto prevede anche la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.
| | Art. 3.
(Consiglio nazionale delle arti)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
istituisce, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il
Consiglio nazionale delle arti (CNDA), organo di alta consulenza del
Ministro, di durata quadriennale, mediante il quale la comunità
artistica concorre alla definizione degli indirizzi e delle li nee generali
della ricerca, della didattica e della preparazione e specializzazione
artistica e professionale nel campo delle arti. Il CNDA svolge
altresí funzioni consultive in ordine al reclutamento e allo stato
giuridico del personale.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il CNDA é
composto da rappresentanti eletti dal personale direttivo e docente in
servizio negli istituti di cui all'articolo 1, ripartiti nel modo seguente:
a) tre rappresentanti delle Accademie di belle arti;
b) un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;
c) un rappresentante dell'Accademia nazionale di arte
drammatica;
d) un rappresentante delle Accademie non statali;
e) un rappresentante degli ISIA;
f) sei rappresentanti dei Conservatori di musica, di cui
uno in rappresentanza dei Conservatori e Istituti musicali non statali;
g) un rappresentante del personale tecnico e
amministrativo.
3. L'elettorato passivo é riservato al personale di ruolo.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, oltre al personale
eletto ai sensi del comma 2, fanno parte del CNDA un rappresentante nominato
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano ed esperti di chiara fama nominati:
a) uno dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) uno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione
(CNPI);
c) uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
d) uno dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
e) uno dal Ministro della pubblica istruzione;
f) uno dall'Autorità di governo competente in
materia di spettacolo.
5. Fa parte del CNDA una rappresentanza degli studenti composta da non
meno di tre membri eletti negli istituti di cui all'articolo 1.
6. Le modalità per le elezioni e per il funzionamento del CNDA
sono definite con il decreto di cui al comma 1.
7. La composizione definitiva del CNDA é determinata con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, prevedendo comunque la prevalenza dei membri eletti in
rappresentanza degli ISDA rispetto ai membri designati mediante nomina.
| | Art. 4.
(Modalità di istituzione degli ISDA)
1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione e con il Ministro del tesoro, acquisito il parere del Ministro
per i beni culturali e ambientali limitatamente alla materia disciplinata
dalla lettera
d ), da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere del CNDA e delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono
dettate disposizioni per:
a) definire le modalità e i tempi per il trasferimento
delle competenze, delle strutture e dei servizi relativi agli istituti di
cui all'articolo 1 dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
salvaguardando comunque le esigenze di funzionamento delle istituzioni
scolastiche già esistenti che verranno riordinate ai sensi
dell'articolo 10, al fine di assicurare una offerta formativa analoga a
quella attualmente garantita dal Ministero della pubblica istruzione;
b) determinare il piano di istituzione degli ISDA e le
procedure per i successivi aggiornamenti secondo criteri di equilibrata
distribuzione sul territorio nazionale e di promozione della formazione e
della ricerca in campo artistico, con la finalità di dare graduale
attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti
delle risorse finanziarie rese disponibili con apposito provvedimento;
c) individuare i criteri generali per la definizione degli
statuti degli ISDA in ordine al riconoscimento di forme specifiche di
autonomia didattica, amministrativa, finanziaria e contabile alle
articolazioni interne derivanti dagli istituti di cui all'articolo 1;
d) provvedere alla graduale statizzazione degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente
riconosciute, alla istituzione di nuovi musei e al riordino dei musei
esistenti, delle biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle
produzioni artistiche;
e) stabilire le procedure per la graduale trasformazione
dei corsi attualmente funzionanti presso gli istituti di cui all'articolo 1
in corsi di grado universitario da parte degli ISDA e per la previa
valutazione dell'idoneità delle strutture e dell'organizzazione.
2. Nell'ambito della graduale statizzazione di cui al comma 1, lettera
d ), si terrà conto, in particolare nei capoluoghi di
regioni sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non
statali e di Istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che
abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone
i requisiti richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro per la funzione pubblica, é definita la pianta organica del
personale docente, assistente, tecnico e amministrativo degli ISDA
corrispondente al meno a quella prevista per gli istituti di cui
all'articolo 1.
| | Art. 5.
(Ordinamento didattico)
1. Gli ISDA, cui si accede con il possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, sulla base del decreto di cui all'articolo 4,
comma 1, e delle disposizioni concernenti l'autonomia didattica delle
università, rilasciano diplomi universitari di primo livello, con il
fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi di ricerca e di
contenuti culturali, scientifici ed artistici, orientata al conseguimento
del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. Gli ISDA
rilasciano, altresí, distinti diplomi di laurea in discipline
musicali, dello spettacolo e artistiche, articolati in piú indirizzi,
con il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi, di
tecniche professionali e di contenuti culturali, scientifici e professionali
di livello superiore. Gli studi compiuti per conseguire il diploma
universitario di primo livello possono essere valutati e riconosciuti per
intero o parzialmente ai fini del conseguimento del diploma di laurea. Per
lo svolgimento, nelle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, di attività di
didattica relative agli indirizzi che consentono l'accesso agli insegnamenti
nelle materie artistiche, le università stipulano apposite
convenzioni con gli ISDA.
2. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea, di diploma e di
specializzazione é definito secondo le disposizioni di cui alla legge
19 novembre 1990, n. 341, restando attribuite al CNDA le funzioni esercitate
dal CUN ai sensi delle predette disposizioni. Limitatamente alla definizione
di eventuali corsi di laurea, di diploma e di specializzazione svolti in
collaborazione tra gli ISDA e le università, le funzioni sopracitate
saranno esercitate dal CNDA di intesa con il CUN.
3. Gli statuti degli ISDA, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c ), determinano i corsi di diploma, di laurea e
di specializzazione, definiscono i criteri per l'attivazione dei corsi di
perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici
integrativi. É consentita la cooperazione tra gli ISDA e le
università dotate di corsi di diploma, di laurea, di specializzazione
e di dottorato di ricerca nei settori disciplinari regolati dalla presente
legge. A tal fine il CNDA e il CUN esercitano di intesa le funzioni loro
attribuite ai sensi del comma 2.
4. Per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle
attività culturali e formative promosse nell'ambito delle loro
finalità istituzionali, gli ISDA possono avvalersi, secondo
modalità definite nelle singole sedi, della collaborazione di
soggetti pubblici o privati con facoltà di prevedere la costituzione
di consorzi e la stipulazione di apposite convenzioni.
5. I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati dagli ISDA
sono tutelati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 262. Essi hanno valore
legale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con gli altri Ministri interessati,
sentiti il CNDA e il CUN, sono definite le modalità di ammissione ai
concorsi nella pubblica amministrazione.
| | Art. 6.
(Equipollenza dei diplomi)
1. I diplomi conseguiti presso gli istituti di cui all'articolo 1
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono
equiparati ai diplomi di laurea ai soli fini dell'accesso all'insegnamento
e, purché sia stato conseguito il diploma di scuola secondaria di
secondo grado, dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli
rilasciati prima della piena operatività della presente legge e prima
dell'attivazione delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati titoli
validi per l'accesso all'insegnamento, purché conseguiti
successivamente ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado e ad un
diploma di conservatorio o di accademia.
3. Per i diplomati presso gli istituti di cui all'articolo 1, che ne
facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola
secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della
durata minima di un anno, al fine del conseguimento del diploma di laurea.
| | Art. 7.
(Organi di governo)
1. A ciascun ISDA é preposto un rettore. Alle specifiche
articolazioni interne di ciascun ISDA sono preposti direttori con compiti di
programmazione, di coordinamento e di promozione delle attività
proprie del settore. I direttori sono affiancati da organi di gestione
analoghi a quelli previsti per le facoltà universitarie.
2. La nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli
organi di governo degli ISDA sono disciplinati dalla normativa vigente per
le università, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c.BFT).
3. É abrogato l'articolo 269 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 4, comma 1, i posti di direttore dei
Conservatori di musica sono coperti mediante incarico.
| | Art. 8.
(Personale docente e non docente)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli insegnamenti e
gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline
che comportano l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche o lo studio
dello strumento musicale, sono conferiti ai docenti nonché agli
accompagnatori al pianoforte e ai pianisti accompagnatori in servizio negli
istituti di cui all'articolo 1.
2. Per la copertura dei posti di personale tecnico e amministrativo,
nonché per il funzionamento delle biblioteche e dei musei dei
Conservatori, delle Accademie e degli ISIA, si provvede, in sede di prima
applicazione della presente legge, con personale in servizio negli istituti
di cui all'articolo 1.
3. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 1, il personale di
ruolo di cui al comma 2 e il personale docente in servizio negli ISIA sono
inquadrati negli ISDA in ruoli ad esaurimento con mantenimento delle
funzioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Detto personale é sottoposto a verifiche secondo le procedure
previste dalla normativa universitaria vigente e dispone di una apposita e
specifica area di contrattazione.
4. A regime, per il reclutamento del nuovo personale da assumere presso
gli ISDA, saranno definite, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il
CNDA, specifiche procedure concorsuali.
5. Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge si applica al personale di cui al presente articolo la
normativa vigente in materia di trattamento economico per i docenti, gli
assistenti e il personale tecnico e amministrativo in servizio alla predetta
data presso gli istituti di cui all'articolo 1, prevedendo una specifica
area di contrattazione. Con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica sarà ridefinito il ruolo dei
docenti degli ISDA, avente efficacia dalla scadenza del periodo di cinque
anni di cui al presente comma, con riferimento allo stato giuridico e al
trattamento economico del personale docente universitario.
| | Art. 9.
(Raccordo tra istruzione
secondaria artistica e ISDA)
1. Ai fini del coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge 9
maggio 1989, n. 168, il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e il Ministro della pubblica istruzione si
avvalgono, per lo specifico raccordo tra l'istruzione impartita negli ISDA e
l'istruzione artistica impartita nel sistema scolastico, di una commissione
composta da rappresentanti dei due Ministeri, da membri designati, al loro
interno, dai docenti degli ISDA eletti nel CNDA e da membri designati, al
loro interno, dai docenti eletti nel CNPI in rappresentanza delle
istituzioni scolastiche già esistenti che verranno riordinate ai
sensi dell'articolo 10. Il numero dei componenti é stabilito,
pariteticamente, con decreto interministeriale.
2. La commissione di cui al comma 1 si riunisce periodicamente per
armonizzare gli interventi formativi tra i diversi gradi di istruzione e per
garantirne la continuità, in particolare per quanto concerne gli
insegnamenti tecnici.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione
definisce gli obiettivi formativi dei diversi livelli, formula proposte sui
programmi nazionali delle discipline artistiche, nonché sulle
modalità di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie per
quanto attiene alle discipline artistiche.
| | Art. 10.
(Riordinamento degli studi musicali
e coreutici non universitari)
1. Nell'ambito del riordino dei cicli scolastici, si provvederà al
riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari.
| | Art. 11.
(Edilizia)
1. Agli ISDA si applica la normativa vigente in materia di edilizia
universitaria.
| | Art. 12.
(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per
le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge
é delegato alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di
Trento e di Bolzano che vi provvederanno secondo specifiche norme di
attuazione, da emanare secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti di
autonomia.
| | Art. 13.
(Norme finanziarie)
1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti ai
capitoli della rubrica 9 - Istruzione artistica - dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente, per le esigenze di
funzionamento degli ISDA e per la successiva assegnazione agli stati di
previsione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della quota
parte di stanziamenti ad essi rispettivamente destinati.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 6 miliardi per il 1998 e in lire 11 miliardi a decorrere dal 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | |