Senato - Disegno di legge 2881 (testo trasmesso dall'altro ramo)


DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge é finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Art. 2.

(Istituti superiori delle arti)

1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, mantenendo ciascuno la propria denominazione, confluiscono in istituti di istruzione superiore di grado universitario, denominati Istituti superiori delle arti (ISDA), i quali succedono in tutti i rapporti attivi e passivi, secondo le modalità di cui al comma 2.
2. In ogni regione é istituito almeno un ISDA per la formazione di grado universitario, per la ricerca, per la produzione artistica e per l'insegnamento nel campo delle arti visive e musicali anche con funzioni di coordinamento territoriale degli istituti di cui all'articolo 1. Ad esso afferiscono gli istituti di cui all'articolo 1 esistenti nell'ambito regionale, che vi permangono se in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1. In almeno tre regioni, entro nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ISDA include anche le arti drammatiche, coreutiche e le industrie artistiche, nonché le arti del gusto legate alla tradizione e alla cultura enogastronomica italiana.
3. L'ISDA, in conformità all'ordinamento autonomo dell'università e degli istituti di ricerca di cui al titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, é dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile nell'ambito della normativa vigente; é altresí sede primaria della ricerca e della produzione artistica, promuove l'esercizio e lo sviluppo delle arti, della musica e della comunicazione visiva e presiede alla formazione necessaria per l'attività, le professioni e l'insegnamento nel settore artistico. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita le funzioni di cui al titolo I della citata legge n. 168 del 1989, per quanto non previsto dalla presente legge.
4. Ciascun ISDA, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c ), adotta un proprio statuto e un regolamento che tiene conto delle specificità delle singole articolazioni interne. Lo statuto é approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale delle arti, di cui all'articolo 3. Lo statuto prevede anche la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

Art. 3.

(Consiglio nazionale delle arti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Consiglio nazionale delle arti (CNDA), organo di alta consulenza del Ministro, di durata quadriennale, mediante il quale la comunità artistica concorre alla definizione degli indirizzi e delle li nee generali della ricerca, della didattica e della preparazione e specializzazione artistica e professionale nel campo delle arti. Il CNDA svolge altresí funzioni consultive in ordine al reclutamento e allo stato giuridico del personale.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il CNDA é composto da rappresentanti eletti dal personale direttivo e docente in servizio negli istituti di cui all'articolo 1, ripartiti nel modo seguente:

a) tre rappresentanti delle Accademie di belle arti;
b) un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;
c) un rappresentante dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
d) un rappresentante delle Accademie non statali;
e) un rappresentante degli ISIA;
f) sei rappresentanti dei Conservatori di musica, di cui uno in rappresentanza dei Conservatori e Istituti musicali non statali;
g) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

3. L'elettorato passivo é riservato al personale di ruolo.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, oltre al personale eletto ai sensi del comma 2, fanno parte del CNDA un rappresentante nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed esperti di chiara fama nominati:

a) uno dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
b) uno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);
c) uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
d) uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
e) uno dal Ministro della pubblica istruzione;
f) uno dall'Autorità di governo competente in materia di spettacolo.

5. Fa parte del CNDA una rappresentanza degli studenti composta da non meno di tre membri eletti negli istituti di cui all'articolo 1.
6. Le modalità per le elezioni e per il funzionamento del CNDA sono definite con il decreto di cui al comma 1.
7. La composizione definitiva del CNDA é determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo comunque la prevalenza dei membri eletti in rappresentanza degli ISDA rispetto ai membri designati mediante nomina.

Art. 4.

(Modalità di istituzione degli ISDA)

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro, acquisito il parere del Ministro per i beni culturali e ambientali limitatamente alla materia disciplinata dalla lettera d ), da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CNDA e delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono dettate disposizioni per:

a) definire le modalità e i tempi per il trasferimento delle competenze, delle strutture e dei servizi relativi agli istituti di cui all'articolo 1 dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, salvaguardando comunque le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche già esistenti che verranno riordinate ai sensi dell'articolo 10, al fine di assicurare una offerta formativa analoga a quella attualmente garantita dal Ministero della pubblica istruzione;
b) determinare il piano di istituzione degli ISDA e le procedure per i successivi aggiornamenti secondo criteri di equilibrata distribuzione sul territorio nazionale e di promozione della formazione e della ricerca in campo artistico, con la finalità di dare graduale attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili con apposito provvedimento;
c) individuare i criteri generali per la definizione degli statuti degli ISDA in ordine al riconoscimento di forme specifiche di autonomia didattica, amministrativa, finanziaria e contabile alle articolazioni interne derivanti dagli istituti di cui all'articolo 1;
d) provvedere alla graduale statizzazione degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, alla istituzione di nuovi musei e al riordino dei musei esistenti, delle biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche;
e) stabilire le procedure per la graduale trasformazione dei corsi attualmente funzionanti presso gli istituti di cui all'articolo 1 in corsi di grado universitario da parte degli ISDA e per la previa valutazione dell'idoneità delle strutture e dell'organizzazione.

2. Nell'ambito della graduale statizzazione di cui al comma 1, lettera d ), si terrà conto, in particolare nei capoluoghi di regioni sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, é definita la pianta organica del personale docente, assistente, tecnico e amministrativo degli ISDA corrispondente al meno a quella prevista per gli istituti di cui all'articolo 1.

Art. 5.

(Ordinamento didattico)

1. Gli ISDA, cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, sulla base del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e delle disposizioni concernenti l'autonomia didattica delle università, rilasciano diplomi universitari di primo livello, con il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi di ricerca e di contenuti culturali, scientifici ed artistici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. Gli ISDA rilasciano, altresí, distinti diplomi di laurea in discipline musicali, dello spettacolo e artistiche, articolati in piú indirizzi, con il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi, di tecniche professionali e di contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Gli studi compiuti per conseguire il diploma universitario di primo livello possono essere valutati e riconosciuti per intero o parzialmente ai fini del conseguimento del diploma di laurea. Per lo svolgimento, nelle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, di attività di didattica relative agli indirizzi che consentono l'accesso agli insegnamenti nelle materie artistiche, le università stipulano apposite convenzioni con gli ISDA.
2. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea, di diploma e di specializzazione é definito secondo le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, restando attribuite al CNDA le funzioni esercitate dal CUN ai sensi delle predette disposizioni. Limitatamente alla definizione di eventuali corsi di laurea, di diploma e di specializzazione svolti in collaborazione tra gli ISDA e le università, le funzioni sopracitate saranno esercitate dal CNDA di intesa con il CUN.
3. Gli statuti degli ISDA, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c ), determinano i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, definiscono i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. É consentita la cooperazione tra gli ISDA e le università dotate di corsi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca nei settori disciplinari regolati dalla presente legge. A tal fine il CNDA e il CUN esercitano di intesa le funzioni loro attribuite ai sensi del comma 2.
4. Per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative promosse nell'ambito delle loro finalità istituzionali, gli ISDA possono avvalersi, secondo modalità definite nelle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici o privati con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi e la stipulazione di apposite convenzioni.
5. I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati dagli ISDA sono tutelati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 262. Essi hanno valore legale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentiti il CNDA e il CUN, sono definite le modalità di ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.

Art. 6.

(Equipollenza dei diplomi)

1. I diplomi conseguiti presso gli istituti di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparati ai diplomi di laurea ai soli fini dell'accesso all'insegnamento e, purché sia stato conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.
2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della piena operatività della presente legge e prima dell'attivazione delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati titoli validi per l'accesso all'insegnamento, purché conseguiti successivamente ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado e ad un diploma di conservatorio o di accademia.
3. Per i diplomati presso gli istituti di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento del diploma di laurea.

Art. 7.

(Organi di governo)

1. A ciascun ISDA é preposto un rettore. Alle specifiche articolazioni interne di ciascun ISDA sono preposti direttori con compiti di programmazione, di coordinamento e di promozione delle attività proprie del settore. I direttori sono affiancati da organi di gestione analoghi a quelli previsti per le facoltà universitarie.
2. La nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo degli ISDA sono disciplinati dalla normativa vigente per le università, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c.BFT).
3. É abrogato l'articolo 269 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, i posti di direttore dei Conservatori di musica sono coperti mediante incarico.

Art. 8.

(Personale docente e non docente)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline che comportano l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche o lo studio dello strumento musicale, sono conferiti ai docenti nonché agli accompagnatori al pianoforte e ai pianisti accompagnatori in servizio negli istituti di cui all'articolo 1.
2. Per la copertura dei posti di personale tecnico e amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche e dei musei dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA, si provvede, in sede di prima applicazione della presente legge, con personale in servizio negli istituti di cui all'articolo 1.
3. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 1, il personale di ruolo di cui al comma 2 e il personale docente in servizio negli ISIA sono inquadrati negli ISDA in ruoli ad esaurimento con mantenimento delle funzioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Detto personale é sottoposto a verifiche secondo le procedure previste dalla normativa universitaria vigente e dispone di una apposita e specifica area di contrattazione.
4. A regime, per il reclutamento del nuovo personale da assumere presso gli ISDA, saranno definite, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il CNDA, specifiche procedure concorsuali.
5. Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica al personale di cui al presente articolo la normativa vigente in materia di trattamento economico per i docenti, gli assistenti e il personale tecnico e amministrativo in servizio alla predetta data presso gli istituti di cui all'articolo 1, prevedendo una specifica area di contrattazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sarà ridefinito il ruolo dei docenti degli ISDA, avente efficacia dalla scadenza del periodo di cinque anni di cui al presente comma, con riferimento allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente universitario.

Art. 9.

(Raccordo tra istruzione
secondaria artistica e ISDA)


1. Ai fini del coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della pubblica istruzione si avvalgono, per lo specifico raccordo tra l'istruzione impartita negli ISDA e l'istruzione artistica impartita nel sistema scolastico, di una commissione composta da rappresentanti dei due Ministeri, da membri designati, al loro interno, dai docenti degli ISDA eletti nel CNDA e da membri designati, al loro interno, dai docenti eletti nel CNPI in rappresentanza delle istituzioni scolastiche già esistenti che verranno riordinate ai sensi dell'articolo 10. Il numero dei componenti é stabilito, pariteticamente, con decreto interministeriale.
2. La commissione di cui al comma 1 si riunisce periodicamente per armonizzare gli interventi formativi tra i diversi gradi di istruzione e per garantirne la continuità, in particolare per quanto concerne gli insegnamenti tecnici.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione definisce gli obiettivi formativi dei diversi livelli, formula proposte sui programmi nazionali delle discipline artistiche, nonché sulle modalità di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie per quanto attiene alle discipline artistiche.

Art. 10.

(Riordinamento degli studi musicali
e coreutici non universitari)


1. Nell'ambito del riordino dei cicli scolastici, si provvederà al riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari.

Art. 11.

(Edilizia)

1. Agli ISDA si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

Art. 12.

(Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge é delegato alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvederanno secondo specifiche norme di attuazione, da emanare secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti di autonomia.

Art. 13.

(Norme finanziarie)

1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti ai capitoli della rubrica 9 - Istruzione artistica - dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento degli ISDA e per la successiva assegnazione agli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della quota parte di stanziamenti ad essi rispettivamente destinati.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6 miliardi per il 1998 e in lire 11 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.