d'iniziativa dei deputati
SBARBATI, BURANI PROCACCINI, GASPERONI, PISTONE, LENTI,
DUCA, DE MURTAS, SGARBI, GALDELLI, BRACCO, BRUGGER,
GIACCO, POZZA TASCA, APREA, VOLPINI.
Delega al governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e del Centro sperimentale di cinematografia e istituzione di un Istituto superiore delle arti in ogni regione.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo è delegato
ad emettere, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con l'osservanza di principi e dei criteri
direttivi di cui alla presente legge, uno o più
decreti legislativi per la riforma delle Accademie
di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, dei Conservatori di musica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche
(ISIA) e del Centro sperimentale di cinematografia;
decreti dovranno altresì regolare la relativa
fase di transizione fino alla completa attuazione del
nuovo ordinamento e dei relativi programmi di insegnamento
coordinati con quelli degli istituti di istruzione
secondaria.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
dal Presidente della repubblica su proposta del Ministero
dell'Università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con i Ministeri della pubblica
istruzione, del tesoro e per la funzione pubblica,
sentiti il Ministro per i beni culturali e ambientali
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
dello spettacolo. Gli schemi di decreti sono trasmessi
per il parere alle competenti commissioni permanenti
della Camera e del Senato, dopo aver acquisito il parere
del Consiglio nazionale delle arti di cui all'art.
2 della presente legge, del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione e del Consiglio universitario nazionale,
ciascuno per le parti di propria competenza.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce
con proprio decreto, il Consiglio nazionale delle arti
(CNDA), organo di alta consulenza del Ministro, di
durata quadriennale, mediante il quale la comunità
artistica concorre alla definizione degli indirizzi
e delle linee generali della ricerca e della preparazione
professionale nel campo delle arti. Il CNDA assolve
altresì funzioni consultive in ordine al reclutamento
e allo stato giuridico del personale.
2. In sede di prima applicazione della presente legge,
il CNDA è composto da rappresentanti eletti
dal personale direttivo e docente in servizio nelle
istituzioni di cui all'art. 1 comma 1, così
ripartiti:
a) quattro rappresentanti delle Accademie nazionali
di belle arti;
b) un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;
c) un rappresentante dell'Accademia nazionale di arti
drammatiche;
d) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;
e) due rappresentanti degli ISIA;
f) sei rappresentanti dei Conservatori di musica;
3. L'elettorato passivo è riservato al personale
di ruolo. Oltre al personale eletto ai sensi del comma
2, fanno parte del CNDA esperti di chiara fama così
nominati:
a)due dal CUN; b) due dal CNPI; c) uno dal Ministro
per i beni culturali e ambientali; d) uno dal Ministro
dell'università e per la ricerca scientifica
e tecnologica; e) uno dal Ministro della pubblica istruzione;
f) uno dalla Presidenza del consiglio dei ministri
- Dipartimento dello spettacolo.
4. Fa parte del CNDA una rappresentanza degli studenti
di non meno di tre membri eletti nelle istituzioni
di cui all'art. 1 comma 1.
5. Il CNDA è presieduto da un membro eletto nel
suo seno. Il CNDA può nominare apposite commissioni
di esperti per procedere alla definizioni delle aree
disciplinari, degli indirizzi e degli insegnamenti
obbligatori ad essi relativi, nonché delle questioni
inerenti alla razionalizzazione delle strutture e alla
gestione del personale nella fase transitoria. Entro
sei mesi dalla sua istituzione il CNDA approva il regolamento
per il proprio funzionamento.
6. La composizione definitiva del CNDA sarà determinata
con decreto legislativo da emanare entro due anni dalla
data di entrata in vigore ella presente legge, tenuto
conto delle norme che disciplinano la docenza e della
consistenza numerica dei diversi istituti in esso confluiti.
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale
di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica,
il Centro sperimentale di cinematografia, gli ISIA
e i Conservatori di musica, mantenendo ciascuno la
propria denominazione, costituiscono un'unica istituzione
di istruzione superiore di grado universitario, denominata
Istituto superiore delle arti (ISDA), secondo le modalità
di cui al comma 2.
2. In ogni regione è istituito un ISDA per la
formazione universitaria, per la produzione artistica
e per la ricerca nel campo delle arti visive e musicali.
Ad esso afferiscono le istituzioni di cui al comma
1 del presente articolo esistenti nell'ambito regionale
e in possesso dei requisiti stabiliti dal piano triennale
di cui all'art. 4. In almenotre regioni, entro nove
anni, esso include anche le arti drammatiche, coreutiche,
cinematografiche e le industrie artistiche.
3. L'ISDA, in conformità all'ordinamento autonomo
dell'università e degli istituti di ricerca
di cu al titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168,
è dotato di personalità giuridica e di
autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientiica,
finanziaria e contabile nell'ambito delle vigenti norme;
è altresì sede primaria della ricerca
e della produzioe artistica, promuove l'esercizio e
lo sviluppo delle arti, della musica e della comunicazione
visiva e presiede alla formazione necessara per l'attività,
le profzssioni artistiche e l'insegnamento. Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica esercita le funzioni di cui all'art.
1, comma 2, della citata legge n. 168 del 1989.
4. Ciascun ISDA adotta un proprio statuto e un regolamento
che tiene conto delle specificità delle singole
articolazioni interne; lo statuto è approvato
con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca sciantifica e tecnologica, sentito il CNDA.
LO statuto prevede anche la carta dei diritti e doveri
degli studenti.
1. I decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1,
prevedono procedure di razionalizzazione, di programmazione,
mediante piani triennali di sviluppo, per l'istituzione,
la distribuzione territoriale e la qualificazione degli
ISDA, secondo criteri di gradualità, con la
finalità di istituire in ogni regione, entro
il termine di cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, anche per le arti drammatiche,
coreutiche, cinematografiche e per le industrie artistiche.
Essi dettano altresì norme per il riordinamento
dei musei già esistenti negli istituti di cui
al comma 1, per l'istituzione di nuovi musei, per le
biblioteche ivi comprese quelle musicali e per tutte
le strutture necessarie alla ricerca e alla produzione
artistica per gli istituti di cui all'art. 1 comma
1.
2. Nell'ambito della programmazione triennale si terrà
conto delle istituzioni statali già esistenti
nell'ambito regionale. Nei capoluoghi di regione sprovvisti
di accademie di belle arti e di conservatori statali,
si terrà conto, nel piano triennale, delle istituzioni
non statali funzionanti alla data di entrata in vigore
della presente legge, prevedendo in esse, se richiesta,
la statalizzazione.
3. I piani triennali di sviluppo di cui al comma 1 sono
emanati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai
sensi delle disposizioni vigenti per i piani triennali
di sviluppo delle università, in quanto applicabili.
4. Con decreto legislativo da emanare entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore ella presente
legge, su proposta del Ministro dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica, d concerto
con il Ministro della pubblica istruzione, sentito
il CNDA, sono definiti i criteri e le modalità
per l'istituzione di un ISDA in ogni regione e per
il trasferimento delle strutture e dei servizi necessari
dal Ministero della pubblica Istruzione al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica.
5. Con decreto del Ministro dell'Università e
della ricerca scientifica e tecnologica, d concerto
con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la
funzione pubblica, è definita la pianta organica
del personale docente, assistente, tecnico ed amministrativo
degli ISDA.
1. Gli ISDA rilasciano diplomi universitari di primo
livello, al termine di corsi di durata almeno triennale,
aventi il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza
di metodi di ricerca e contenuti culturali, scientifici
ed artistici, orientata al conseguimento del livello
formativo richiesto da specifiche aree professionali.
Rilasciano altresì distinti diplomi di laurea
in discipline musicali, dello spettacolo e artistiche,
al termine di corsi di durata almeno quadriennale articolati
in più indirizzi con il fine di fornire agli
studenti adeguate conoscenze di metodi di tecniche
professionali e contenuti culturali, scientifici e
professionali di livello superiore. Gli studi compiuti
per ottenere il diploma universitario di I livello
possono essere valutati e riconosciuti per intero o
parzialmente ai fini del conseguimento del diploma
di laurea. Sono attivate presso gli ISDA apposite scuole
di specializzazione, secondo le disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Per
l'accesso all'insegnamento è richiesta la frequenza
di un corso di specializzazione in didattica a cui
si accede con il diploma di primo livello e con la
laurea.
2. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di
diploma è definito secondo le disposizioni di
cui agli articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990
n. 341, restando attribuite al CNDA le funzioni esercitate
dal CUN ai sensi delle predette disposizioni.
3. Gli statuti degli ISDA determinano i corsi di diploma,
di laurea e di specializzazione, definiscono i criteri
per l'attivazione di corsi di perfezionamento, di dottorato
di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Possono
sostenere esami all'interno degli ISDA esclusivamente
gli studenti iscritti e frequentanti.
4. Per la realizzazione dei corsi di studio, nonché
delle attività culturali e formative promosse
nell'ambito delle finalità istituzionali gli
ISDA possono avvalersi, secondo modalità definite
nelle singole sedi, della collaborazione di soggetti
pubblici o privati con facoltà di prevedere
la costituzione di consorzi e la stipulazione di apposite
convenzioni.
5.I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati
dagli istituti di cui alla presente legge sono tutelati
ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 262. Essi hanno
valore legale ai fini dell'esercizio della libera professione
e dell'ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione.
6. Con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il ministro della pubblica istruzione e con gli
altri Ministri interessati, sono individuati i concorsi
e le abilitazioni professionali al cui accesso danno
titolo i diplomi di cui al comma 1.
1. Per gli studenti già diplomati presso le istituzioni di cui all'art. 1, comma 1, che ne facciano richiesta entro il termine di nove anni, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di due anni, al termine dei quali il titolo in loro possesso è equiparato al diploma di laurea.
1. A ciascun ISDA è preposto un rettore. Alle
specifiche articolazioni interne di ciascun ISDA sono
preposti direttori con compiti di programmazione, di
coordinamento e di promozione delle attività
proprie del settore.
2. La nomina, la composizione, le competenze e il funzionamento
degli organi di governo degli ISDA sono disciplinati
dalla normativa vigente per le università.
3. Gli attuali direttori incaricati dei conservatori
di musica restano in carica fino alla data di entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 1,
ferma restando l'indizione immediata delle elezioni
per le sedi vacanti.
1. In sede di prima applicazione della presente legge,
gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi
compresi quelli relativi alle discipline che comportano
l'apprendimento dello strumento musicale, sono conferiti
a docenti ed assistenti in servizio nelle istituzioni
di cui all'articolo 1.
2. Per la copertura dei posti di personale tecnico e
amministrativo, nonché per il funzionamento
delle biblioteche e dei musei dei conservatori, delle
Accademie e degli ISIA, si provvede, in prima applicazione
della presente legge, con personale in servizio nelle
istituzioni di cui all'art. 1, comma 1.
3. In sede di prima applicazione della presente legge,
i posti non coperti con personale già in servizio
sono coperti secondo criteri e modalità definite
con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il
ministro della pubblica istruzione.
4. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma
1, il personale docente in servizio negli ISIA ed il
personale di cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli
degli ISDA con funzione ad esaurimento anche al fine
di garantire nei Conservatori la continuità
degli studi nella fase di transizione tra il vecchio
e il nuovo ordinamento. Essi sono dotati di una propria
e specifica area contrattuale. Detto personale è
sottoposto a verifica triennale secondo le procedure
previste dalle università da parte di un comitato
didattico scientifico a carattere elettivo presente
nelle singole articolazioni di ciascun ISDA. In caso
di mancato superamento della verifica il personale
di cui al comma 1, dell'ISIA e di cui al comma 2 è
inquadrato in un ruolo ad esaurimento.
5. A regime, per il reclutamento del nuovo personale
da assumere presso gli ISDA saranno previste formule
concorsuali conformi alle disposizioni vigenti per
i concorsi universitari per le diverse fasce della
docenza.
6. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma
2, il personale docente in servizio negli ISIA ed il
personale di cui al comma 3 sono inquadrati nei ruoli
degli ISDA con funzioni ad esaurimento anche al fine
di garantire la continuità degli studi agli
studenti dei e delle accademie nella fase di transizione
tra il vecchio e il nuovo ordinamento e sono dotati
di una propria e specifica area contrattuale. Detto
personale è sottoposto a verifica triennale
secondo le procedure previste dalle università
da parte di un comitato didattico scientifico a carattere
elettivo presente nelle singole articolazioni dell'ISDA.
In caso di mancato superamento della verifica, il personale
di cui al comma 2, dell'ISIA e di cui al comma 3 è
inquadrato in un ruolo ad esaurimento ovvero può
passare nei ruoli della scuola secondaria superiore.
Per il reclutamento del nuovo personale da assumere
saranno previste formule concorsuali conformi alle
disposizioni previste per i concorsi universitari per
le diverse fasce della docenza. (Sic! Sembra un doppione
del comma 4 e 5)
1. Per assicurare il raccordo tra le istituzioni di
istruzione secondaria artistica e gli ISDA è
istituita, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione, una commissione
composta da un rappresentante del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, da rappresentanti
dei docenti operanti negli ISDA e dei docenti delle
scuole secondarie ad indirizzo artistico, musicale,
coreutico.
2. La commissione si riunisce periodicamente per armonizzare
gli interventi formativi tra i diversi gradi di istruzione
e per garantire la continuità in particolare
negli insegnamenti tecnici.
3. In sede di prima applicazione della presente legge,
la commissione definisce gli obiettivi formativi dei
diversi livelli, formula proposte sui programmi nazionali
delle discipline artistiche, nonché sulle modalità
di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie
per quanto attiene alle discipline artistiche.
4. I rappresentanti degli ISDA nella commissione sono
designati al loro interno dai rappresentanti degli
istituti stessi eletti nel CNDA; i rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione sono designati
al loro interno dai rappresentanti dello stesso ministero
eletti nel consiglio nazionale della pubblica istruzione.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per il riordinamento degli studi musicali
nei gradi della scuola media e dell'istruzione secondaria
superiore. I decreti sono emanati su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, del tesoro e per la funzione pubblica,
sentite le competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e
previo parere del consiglio Nazionale della pubblica
istruzione e del Consiglio nazionale delle arti di
cui all'art. 2.
2. Nell'esercizio della delega il governo si atterrà
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)la formazione musicale nei gradi di istruzione di
cui al comma 1 si svolgerà nei corsi di scuola
media ad orientamento musicale e nei corsi di scuola
secondaria superiore di durata quinquennale, denominati
conservatori di base;
b)i corsi di scuola media ad orientamento musicale avranno
finalità orientativa e propedeutica alla formazione
musicale nel grado successivo, relativamente agli insegnamenti
in essi impartiti: i programmi e gli orari di insegnamento,
da definirsi con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentiti la commissione di cui all'art.
9 e il consiglio nazionale della pubblica istruzione,
dovranno valorizzare l'insegnamento di educazione musicale
e comprendere insegnamenti finalizzati all'acquisizione
ed alla pratica delle tecniche strumentali e di uno
strumento musicale, tenendo conto anche delle sperimentazioni
realizzate in materia ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
419 e dell'art. 278 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il diploma conseguito
nella scuola media o nei corsi di scuola media ad orientamento
musicale avrà valore di licenza media, secondo
quanto previsto dall'art. 186 del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n297;
c) sarà prevista l'istituzione di una specifica
classe di concorso per l'accesso agli insegnamenti
di cui alla lettera b);
d) saranno stabilite le modalità per la graduale
istituzione o individuazione in ogni distretto, rispettivamente,
di almeno una scuola media ad indirizzo musicale o
di almeno una scuola media ove, per ubicazione e disponibilità
di locali idonei, possano istituirsi corsi ad orientamento
musicale, previa soppressione o trasformazione delle
scuole medie annessi ai conservatori di musica e dei
corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale
già funzionanti.
e) i conservatori di base avranno finalità di
approfondimento degli insegnamenti musicali impartiti
nella scuola media; i programmi di insegnamento, da
definirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentita la commissione di cui all'art. 9 e il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, dovranno contemplare,
oltre alle materie comuni a tutti i corsi dell'istruzione
secondaria superiore, materie di indirizzo nei settori
della storia, della teoria e della critica musicale,
nonchè della teoria, tecnica e pratica dei diversi
strumenti musicali, tenendo conto anche dei risultati
delle sperimentazioni realizzate, ai sensi dell'art.
3 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 419 del 1974 e dell'art. 278 del citato testo unico
approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994.
I conservatori di base rilasciano il diploma di maturità
musicale, che dà accesso alle facoltà
universitarie ed all'Istituto superiore delle arti
(ISDA), secondo i rispettivi ordinamenti; sarà
prevista la possibilità di passaggi dalle classi
intermedie dei conservatori di base a classi di altre
scuole od istituti di istruzione secondaria superiore
e viceversa, secondo le modalità previste dalle
disposizioni vigenti;
f) saranno stabilite le modalità per l'istituzione
in ogni provincia, non oltre il secondo anno scolastico
successivo a quello in corso alla data in vigore della
presente legge, rispettivamente, di almeno un conservatorio
di base o di almeno un'altra scuola o istituto di istruzione
secondaria superiore ove, per ubicazione e disponibilità
di locali idonei possano istituirsi corsi ad indirizzo
musicale, previa soppressione o trasformazione dei
licei musicali sperimentali già funzionanti
presso i Conservatori di musica; le predette modalità
terranno conto degli istituti musicali non statali
già funzionanti, pareggiati che abbiano chiesto
la statizzazione o il pareggiamento alla data di entrata
in vigore della presente legge;
g) saranno stabilite le modalità di cessazione
del funzionamento dei conservatori di musica, in corrispondenza
dell'attivazione di quelli presso gli istituti di cui
all'art. 3;
h) le competenze in materia di istruzione musicale nelle
scuole medie e nei corsi di scuola media ad orientamento
musicale e nei conservatori di base e, comunque, nelle
scuole di ogni ordine e grado, resteranno attribuite
al Ministero della pubblica istruzione;
i) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, del tesoro e delle finanze, saranno
stabilite le modalità per l'assegnazione in
uso, agli istituti di istruzione di cui al presente
articolo, per le rispettive esigenze di funzionamento,
delle sedi, delle attrezzature, dei beni mobili e delle
dotazioni librarie già in uso o in dotazione
dei conservatori di musica, o di parti di essi;
l) saranno stabilite le modalità per il trasferimento,
allo stato di previsione del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, di una parte
degli stanziamenti della rubrica 9 (Istruzione artistica)
dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, per la spesa derivante dall'istituzione
degli istituti di cui all'art. 3, tenendo conto di
quella necessaria per il funzionamento delle scuole
ed istituti di istruzione previsti dal presente articolo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevederanno
anche, sulla base di principi e criteri direttivi di
cui alle lettere b), c), e), h), i) ed l) del comma
2, il riordinamento del corso di studio dell'accademia
di danza, relativamente agli anni del corso medesimo
che, tenuto conto delle fasce di età degli allievi,
siano corrispondenti a quelli dei corsi di studio della
scuola media e degli istituti di istruzione secondaria
superiore.
4. Al fine di consentire la necessaria armonizzazione
degli insegnamenti musicali nei diversi gradi scolastici,
nonchè l'approfondimento degli aspetti culturali,
tecnici , organizzativi dell'istruzione musicale al
fine altresì di promuovere esperienze comuni
di produzione musicale anche con il coinvolgimento
degli allievi, i docenti di discipline musicali delle
scuole medie e secondarie superiori di ciascun distretto
afferiscono ad un dipartimento musicale, da istituire
in ciascuna provincia, utilizzando all'uopo strutture
esistenti.
5. Gli studenti già iscritti agli attuali Conservatori
di musica proseguono gli studi secondo le disposizioni
vigenti al momento dell'iscrizione. Il diploma conseguito
nei Conservatori di musica esistenti alla durata di
entrata in vigore della presente legge, unitamente
al possesso del diploma di maturità di scuola
secondaria superiore, consente di chiedere il riconoscimento
degli studi compiuti al fine del conseguimento dei
diplomi universitari e di laurea di cui all'art. 5.
1. Per la istituzioni di cui all'art. 1, comma 1, si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.
1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 comma 1,
devono prevedere il trasferimento allo stato di previsione
del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica dei fondi iscritti nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
riguardanti le istituzioni di cui al medesimo articolo
1, comma 1, in relazione alle necessità del
nuovo ordinamento.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 40 miliardi a decorrere dal
1996, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-98, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo
allo stesso Ministero.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.