CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SBARBATI, BURANI PROCACCINI, GASPERONI, PISTONE, LENTI, DUCA, DE MURTAS, SGARBI, GALDELLI, BRACCO, BRUGGER, GIACCO, POZZA TASCA, APREA, VOLPINI.

Delega al governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e del Centro sperimentale di cinematografia e istituzione di un Istituto superiore delle arti in ogni regione.


Art. 1
(Delega al governo)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emettere, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'osservanza di principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, dei Conservatori di musica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e del Centro sperimentale di cinematografia; decreti dovranno altresì regolare la relativa fase di transizione fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento e dei relativi programmi di insegnamento coordinati con quelli degli istituti di istruzione secondaria.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati dal Presidente della repubblica su proposta del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro e per la funzione pubblica, sentiti il Ministro per i beni culturali e ambientali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo. Gli schemi di decreti sono trasmessi per il parere alle competenti commissioni permanenti della Camera e del Senato, dopo aver acquisito il parere del Consiglio nazionale delle arti di cui all'art. 2 della presente legge, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio universitario nazionale, ciascuno per le parti di propria competenza.

Art. 2
(Consiglio nazionale delle arti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce con proprio decreto, il Consiglio nazionale delle arti (CNDA), organo di alta consulenza del Ministro, di durata quadriennale, mediante il quale la comunità artistica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca e della preparazione professionale nel campo delle arti. Il CNDA assolve altresì funzioni consultive in ordine al reclutamento e allo stato giuridico del personale.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il CNDA è composto da rappresentanti eletti dal personale direttivo e docente in servizio nelle istituzioni di cui all'art. 1 comma 1, così ripartiti:
a) quattro rappresentanti delle Accademie nazionali di belle arti;
b) un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;
c) un rappresentante dell'Accademia nazionale di arti drammatiche;
d) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;
e) due rappresentanti degli ISIA;
f) sei rappresentanti dei Conservatori di musica;
3. L'elettorato passivo è riservato al personale di ruolo. Oltre al personale eletto ai sensi del comma 2, fanno parte del CNDA esperti di chiara fama così nominati:
a)due dal CUN; b) due dal CNPI; c) uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali; d) uno dal Ministro dell'università e per la ricerca scientifica e tecnologica; e) uno dal Ministro della pubblica istruzione; f) uno dalla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo.
4. Fa parte del CNDA una rappresentanza degli studenti di non meno di tre membri eletti nelle istituzioni di cui all'art. 1 comma 1.
5. Il CNDA è presieduto da un membro eletto nel suo seno. Il CNDA può nominare apposite commissioni di esperti per procedere alla definizioni delle aree disciplinari, degli indirizzi e degli insegnamenti obbligatori ad essi relativi, nonché delle questioni inerenti alla razionalizzazione delle strutture e alla gestione del personale nella fase transitoria. Entro sei mesi dalla sua istituzione il CNDA approva il regolamento per il proprio funzionamento.
6. La composizione definitiva del CNDA sarà determinata con decreto legislativo da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore ella presente legge, tenuto conto delle norme che disciplinano la docenza e della consistenza numerica dei diversi istituti in esso confluiti.

Art. 3
(Istituti superiori delle arti)

1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, il Centro sperimentale di cinematografia, gli ISIA e i Conservatori di musica, mantenendo ciascuno la propria denominazione, costituiscono un'unica istituzione di istruzione superiore di grado universitario, denominata Istituto superiore delle arti (ISDA), secondo le modalità di cui al comma 2.
2. In ogni regione è istituito un ISDA per la formazione universitaria, per la produzione artistica e per la ricerca nel campo delle arti visive e musicali. Ad esso afferiscono le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo esistenti nell'ambito regionale e in possesso dei requisiti stabiliti dal piano triennale di cui all'art. 4. In almenotre regioni, entro nove anni, esso include anche le arti drammatiche, coreutiche, cinematografiche e le industrie artistiche.
3. L'ISDA, in conformità all'ordinamento autonomo dell'università e degli istituti di ricerca di cu al titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, è dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientiica, finanziaria e contabile nell'ambito delle vigenti norme; è altresì sede primaria della ricerca e della produzioe artistica, promuove l'esercizio e lo sviluppo delle arti, della musica e della comunicazione visiva e presiede alla formazione necessara per l'attività, le profzssioni artistiche e l'insegnamento. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, della citata legge n. 168 del 1989.
4. Ciascun ISDA adotta un proprio statuto e un regolamento che tiene conto delle specificità delle singole articolazioni interne; lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sciantifica e tecnologica, sentito il CNDA. LO statuto prevede anche la carta dei diritti e doveri degli studenti.

Art. 4
(Piani triennali di sviluppo)

1. I decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, prevedono procedure di razionalizzazione, di programmazione, mediante piani triennali di sviluppo, per l'istituzione, la distribuzione territoriale e la qualificazione degli ISDA, secondo criteri di gradualità, con la finalità di istituire in ogni regione, entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per le arti drammatiche, coreutiche, cinematografiche e per le industrie artistiche. Essi dettano altresì norme per il riordinamento dei musei già esistenti negli istituti di cui al comma 1, per l'istituzione di nuovi musei, per le biblioteche ivi comprese quelle musicali e per tutte le strutture necessarie alla ricerca e alla produzione artistica per gli istituti di cui all'art. 1 comma 1.
2. Nell'ambito della programmazione triennale si terrà conto delle istituzioni statali già esistenti nell'ambito regionale. Nei capoluoghi di regione sprovvisti di accademie di belle arti e di conservatori statali, si terrà conto, nel piano triennale, delle istituzioni non statali funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo in esse, se richiesta, la statalizzazione.
3. I piani triennali di sviluppo di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle disposizioni vigenti per i piani triennali di sviluppo delle università, in quanto applicabili.
4. Con decreto legislativo da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore ella presente legge, su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, d concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNDA, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di un ISDA in ogni regione e per il trasferimento delle strutture e dei servizi necessari dal Ministero della pubblica Istruzione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, d concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, è definita la pianta organica del personale docente, assistente, tecnico ed amministrativo degli ISDA.

Art. 5
(Ordinamento didattico)

1. Gli ISDA rilasciano diplomi universitari di primo livello, al termine di corsi di durata almeno triennale, aventi il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi di ricerca e contenuti culturali, scientifici ed artistici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. Rilasciano altresì distinti diplomi di laurea in discipline musicali, dello spettacolo e artistiche, al termine di corsi di durata almeno quadriennale articolati in più indirizzi con il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi di tecniche professionali e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Gli studi compiuti per ottenere il diploma universitario di I livello possono essere valutati e riconosciuti per intero o parzialmente ai fini del conseguimento del diploma di laurea. Sono attivate presso gli ISDA apposite scuole di specializzazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Per l'accesso all'insegnamento è richiesta la frequenza di un corso di specializzazione in didattica a cui si accede con il diploma di primo livello e con la laurea.
2. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di diploma è definito secondo le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990 n. 341, restando attribuite al CNDA le funzioni esercitate dal CUN ai sensi delle predette disposizioni.
3. Gli statuti degli ISDA determinano i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, definiscono i criteri per l'attivazione di corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Possono sostenere esami all'interno degli ISDA esclusivamente gli studenti iscritti e frequentanti.
4. Per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative promosse nell'ambito delle finalità istituzionali gli ISDA possono avvalersi, secondo modalità definite nelle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici o privati con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi e la stipulazione di apposite convenzioni.
5.I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati dagli istituti di cui alla presente legge sono tutelati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 262. Essi hanno valore legale ai fini dell'esercizio della libera professione e dell'ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione.
6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il ministro della pubblica istruzione e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i concorsi e le abilitazioni professionali al cui accesso danno titolo i diplomi di cui al comma 1.

Art. 6
(Corsi per studenti già in possesso di diploma).

1. Per gli studenti già diplomati presso le istituzioni di cui all'art. 1, comma 1, che ne facciano richiesta entro il termine di nove anni, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di due anni, al termine dei quali il titolo in loro possesso è equiparato al diploma di laurea.

Art. 7
(Organi di governo).

1. A ciascun ISDA è preposto un rettore. Alle specifiche articolazioni interne di ciascun ISDA sono preposti direttori con compiti di programmazione, di coordinamento e di promozione delle attività proprie del settore.
2. La nomina, la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi di governo degli ISDA sono disciplinati dalla normativa vigente per le università.
3. Gli attuali direttori incaricati dei conservatori di musica restano in carica fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 1, ferma restando l'indizione immediata delle elezioni per le sedi vacanti.

Art. 8
(Personale docente e non docente).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline che comportano l'apprendimento dello strumento musicale, sono conferiti a docenti ed assistenti in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1.
2. Per la copertura dei posti di personale tecnico e amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche e dei musei dei conservatori, delle Accademie e degli ISIA, si provvede, in prima applicazione della presente legge, con personale in servizio nelle istituzioni di cui all'art. 1, comma 1.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, i posti non coperti con personale già in servizio sono coperti secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il ministro della pubblica istruzione.
4. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 1, il personale docente in servizio negli ISIA ed il personale di cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli degli ISDA con funzione ad esaurimento anche al fine di garantire nei Conservatori la continuità degli studi nella fase di transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento. Essi sono dotati di una propria e specifica area contrattuale. Detto personale è sottoposto a verifica triennale secondo le procedure previste dalle università da parte di un comitato didattico scientifico a carattere elettivo presente nelle singole articolazioni di ciascun ISDA. In caso di mancato superamento della verifica il personale di cui al comma 1, dell'ISIA e di cui al comma 2 è inquadrato in un ruolo ad esaurimento.
5. A regime, per il reclutamento del nuovo personale da assumere presso gli ISDA saranno previste formule concorsuali conformi alle disposizioni vigenti per i concorsi universitari per le diverse fasce della docenza.
6. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 2, il personale docente in servizio negli ISIA ed il personale di cui al comma 3 sono inquadrati nei ruoli degli ISDA con funzioni ad esaurimento anche al fine di garantire la continuità degli studi agli studenti dei e delle accademie nella fase di transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento e sono dotati di una propria e specifica area contrattuale. Detto personale è sottoposto a verifica triennale secondo le procedure previste dalle università da parte di un comitato didattico scientifico a carattere elettivo presente nelle singole articolazioni dell'ISDA. In caso di mancato superamento della verifica, il personale di cui al comma 2, dell'ISIA e di cui al comma 3 è inquadrato in un ruolo ad esaurimento ovvero può passare nei ruoli della scuola secondaria superiore. Per il reclutamento del nuovo personale da assumere saranno previste formule concorsuali conformi alle disposizioni previste per i concorsi universitari per le diverse fasce della docenza. (Sic! Sembra un doppione del comma 4 e 5)

Art. 9
(Raccordo tra istruzione secondaria artistica e ISDA).

1. Per assicurare il raccordo tra le istituzioni di istruzione secondaria artistica e gli ISDA è istituita, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, una commissione composta da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da rappresentanti dei docenti operanti negli ISDA e dei docenti delle scuole secondarie ad indirizzo artistico, musicale, coreutico.
2. La commissione si riunisce periodicamente per armonizzare gli interventi formativi tra i diversi gradi di istruzione e per garantire la continuità in particolare negli insegnamenti tecnici.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione definisce gli obiettivi formativi dei diversi livelli, formula proposte sui programmi nazionali delle discipline artistiche, nonché sulle modalità di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie per quanto attiene alle discipline artistiche.
4. I rappresentanti degli ISDA nella commissione sono designati al loro interno dai rappresentanti degli istituti stessi eletti nel CNDA; i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione sono designati al loro interno dai rappresentanti dello stesso ministero eletti nel consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 10
(Riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordinamento degli studi musicali nei gradi della scuola media e dell'istruzione secondaria superiore. I decreti sono emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e previo parere del consiglio Nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale delle arti di cui all'art. 2.
2. Nell'esercizio della delega il governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)la formazione musicale nei gradi di istruzione di cui al comma 1 si svolgerà nei corsi di scuola media ad orientamento musicale e nei corsi di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, denominati conservatori di base;
b)i corsi di scuola media ad orientamento musicale avranno finalità orientativa e propedeutica alla formazione musicale nel grado successivo, relativamente agli insegnamenti in essi impartiti: i programmi e gli orari di insegnamento, da definirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la commissione di cui all'art. 9 e il consiglio nazionale della pubblica istruzione, dovranno valorizzare l'insegnamento di educazione musicale e comprendere insegnamenti finalizzati all'acquisizione ed alla pratica delle tecniche strumentali e di uno strumento musicale, tenendo conto anche delle sperimentazioni realizzate in materia ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e dell'art. 278 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il diploma conseguito nella scuola media o nei corsi di scuola media ad orientamento musicale avrà valore di licenza media, secondo quanto previsto dall'art. 186 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n297;
c) sarà prevista l'istituzione di una specifica classe di concorso per l'accesso agli insegnamenti di cui alla lettera b);
d) saranno stabilite le modalità per la graduale istituzione o individuazione in ogni distretto, rispettivamente, di almeno una scuola media ad indirizzo musicale o di almeno una scuola media ove, per ubicazione e disponibilità di locali idonei, possano istituirsi corsi ad orientamento musicale, previa soppressione o trasformazione delle scuole medie annessi ai conservatori di musica e dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale già funzionanti.
e) i conservatori di base avranno finalità di approfondimento degli insegnamenti musicali impartiti nella scuola media; i programmi di insegnamento, da definirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la commissione di cui all'art. 9 e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dovranno contemplare, oltre alle materie comuni a tutti i corsi dell'istruzione secondaria superiore, materie di indirizzo nei settori della storia, della teoria e della critica musicale, nonchè della teoria, tecnica e pratica dei diversi strumenti musicali, tenendo conto anche dei risultati delle sperimentazioni realizzate, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 e dell'art. 278 del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994. I conservatori di base rilasciano il diploma di maturità musicale, che dà accesso alle facoltà universitarie ed all'Istituto superiore delle arti (ISDA), secondo i rispettivi ordinamenti; sarà prevista la possibilità di passaggi dalle classi intermedie dei conservatori di base a classi di altre scuole od istituti di istruzione secondaria superiore e viceversa, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti;
f) saranno stabilite le modalità per l'istituzione in ogni provincia, non oltre il secondo anno scolastico successivo a quello in corso alla data in vigore della presente legge, rispettivamente, di almeno un conservatorio di base o di almeno un'altra scuola o istituto di istruzione secondaria superiore ove, per ubicazione e disponibilità di locali idonei possano istituirsi corsi ad indirizzo musicale, previa soppressione o trasformazione dei licei musicali sperimentali già funzionanti presso i Conservatori di musica; le predette modalità terranno conto degli istituti musicali non statali già funzionanti, pareggiati che abbiano chiesto la statizzazione o il pareggiamento alla data di entrata in vigore della presente legge;
g) saranno stabilite le modalità di cessazione del funzionamento dei conservatori di musica, in corrispondenza dell'attivazione di quelli presso gli istituti di cui all'art. 3;
h) le competenze in materia di istruzione musicale nelle scuole medie e nei corsi di scuola media ad orientamento musicale e nei conservatori di base e, comunque, nelle scuole di ogni ordine e grado, resteranno attribuite al Ministero della pubblica istruzione;
i) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e delle finanze, saranno stabilite le modalità per l'assegnazione in uso, agli istituti di istruzione di cui al presente articolo, per le rispettive esigenze di funzionamento, delle sedi, delle attrezzature, dei beni mobili e delle dotazioni librarie già in uso o in dotazione dei conservatori di musica, o di parti di essi;
l) saranno stabilite le modalità per il trasferimento, allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di una parte degli stanziamenti della rubrica 9 (Istruzione artistica) dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la spesa derivante dall'istituzione degli istituti di cui all'art. 3, tenendo conto di quella necessaria per il funzionamento delle scuole ed istituti di istruzione previsti dal presente articolo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevederanno anche, sulla base di principi e criteri direttivi di cui alle lettere b), c), e), h), i) ed l) del comma 2, il riordinamento del corso di studio dell'accademia di danza, relativamente agli anni del corso medesimo che, tenuto conto delle fasce di età degli allievi, siano corrispondenti a quelli dei corsi di studio della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria superiore.
4. Al fine di consentire la necessaria armonizzazione degli insegnamenti musicali nei diversi gradi scolastici, nonchè l'approfondimento degli aspetti culturali, tecnici , organizzativi dell'istruzione musicale al fine altresì di promuovere esperienze comuni di produzione musicale anche con il coinvolgimento degli allievi, i docenti di discipline musicali delle scuole medie e secondarie superiori di ciascun distretto afferiscono ad un dipartimento musicale, da istituire in ciascuna provincia, utilizzando all'uopo strutture esistenti.
5. Gli studenti già iscritti agli attuali Conservatori di musica proseguono gli studi secondo le disposizioni vigenti al momento dell'iscrizione. Il diploma conseguito nei Conservatori di musica esistenti alla durata di entrata in vigore della presente legge, unitamente al possesso del diploma di maturità di scuola secondaria superiore, consente di chiedere il riconoscimento degli studi compiuti al fine del conseguimento dei diplomi universitari e di laurea di cui all'art. 5.

Art. 11.
(Edilizia).

1. Per la istituzioni di cui all'art. 1, comma 1, si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

Art. 12.
(Norme finanziarie).

1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 comma 1, devono prevedere il trasferimento allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione riguardanti le istituzioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1, in relazione alle necessità del nuovo ordinamento.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.