CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE VII
Cultura, scienza e istruzione.

RIFORMA DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA, DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE, DEI CONSERVATORIO DI MUSICA, DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI E DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA, NONCHE' RIORDINAMENTO DEGLI STUDI MUSICALI E COREUTICI (TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE 688 e abb.)

Testo risultante dagli emendamenti approvati.

14 aprile 1997


ART. 1.
(Finalità della legge)

1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati e del Centro sperimentale di cinematografia, nonché al riordinamento degli studi musicali e coreutici.

ART. 2.
(Istituti superiori delle arti).

1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, il Centro sperimentale di cinematografia, gli ISIA e i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, mantenendo ciascuno la propria denominazione, confluiscono in istituzioni di istruzione superiore di grado universitario, denominate Istituti superiori delle arti (ISDA), i quali succedono in tutti i rapporti attivi e passivi, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. In ogni regione è istituito almeno un ISDA per la formazione di grado universitario, per la ricerca e per la produzione artistica e per l'insegnamento nel campo delle arti visive e musicali anche con funzioni di ccordinamento territoriale degli istituti di cui al comma 1. Ad esso afferiscono le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo esistenti nell'ambito regionale che vi permangono se in possesso del requisiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4. In almeno tre regioni, entro nove anni, esso include anche le arti drammatiche, coreutiche, cinematografiche e le industrie artistiche.

3. L'ISDA, in conformità all'ordinamento autonomo dell'università e degli istituti di ricerca di cui al titolo II della legge 9 maggio 1989, n. 168, è dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, amministrativa, didattica, scientifica, finanziaria e contabile nell'ambito delle vigenti norme; è altresì sede primaria della ricerca e della produzione artistica, promuove l'esercizio e lo sviluppo delle arti, della musica e della comunicazione visiva e presiede alla formazione necessaria per l'attività, le professioni artistiche e l'insegnamento. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 168 del 1989.

4. Ciascun ISDA, sulla base del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, adotta un proprio statuto e un regolamento che tiene conto delle specificità delle singole articolazioni interne; lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CNDA. Lo statuto prevede anche la carta dei diritti e dei doveri degli studenti.

ART. 3.
(Consiglio nazionale delle arti).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce, con proprio decreto, il Consiglio nazionale delle arti (CNDA), organo di alta consulenza del Ministro, di durata quadriennale, mediante il quale la comunità artistica concorre alla definizione degli indirizzi e delle linee generali della ricerca, della didattica, e della preparazione e specializzazione artistica e professionale nel campo delle arti. Il CNDA assolve altresì funzioni consultive in ordine al reclutamento e allo stato giuridico del personale

2. In sede di prima applicazione della presente legge, Il CNDA è composto da rappresentanti eletti dal personale direttivo e docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, così ripartiti:

a) tre rappresentanti delle Accademie nazionali di belle arti;

b) un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza;

c) un rappresentante dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

d) un rappresentante delle Accademie non statali;

e) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;

f) un rappresentante degli ISIA;

g) sei rappresentanti dei Conservatori di musica, di cui uno in rappresentanza dei conservatori e istituti musicali non statali.

h) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

L'elettorato passivo è riservato al personale di ruolo.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, oltre al personale eletto ai sensi del comma 2, fanno parte del CNDA un rappresentante nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni ed esperti di chiara fama così nominati:

a) uno dal Consiglio nazionale universitario (CUN);

b) uno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

c) uno dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

d) uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) uno dal Ministro della pubblica istruzione;

f) uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo.

4. Fa parte del CNDA una rappresentanza degli studenti di non meno di tre membri eletti nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1.

5. Le elezioni e il funzionamento del CNDA sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. La composizione definitiva del CNDA è determinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con prevalenza della rappresentanza elettiva degli istituti di cui all'articolo 2 rispetto alla rappresentanza mediante nomina.

ART. 4.
(Modalità di istituzione degli ISDA)

1. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CNDA e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono dettate disposizioni le quali:

a) definiscono le modalità e i tempi per il trasferimento delle competenze, delle strutture e dei servizi dal Ministero della Pubblica Istruzione al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, salvaguardando comunque le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 10, al fine di assicurare l'analoga offerta formativa di competenza del Ministero della pubblica istruzione;

b) determinano il piano di istituzione degli ISDA e le procedure per i successivi aggiornamenti secondo criteri di equilibrata distribuzione sul territorio nazionale e di promozione della formazione e della ricerca in campo artistico, con la finalità di dare graduale attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2;

c) indicano criteri generali per la definizione degli statuti degli ISDA in ordine al riconoscimento di forme specifiche di autonomia didattica, amministrativa, finanziaria e contabile alle articolazioni interne derivanti dagli istituti di cui all'articolo 2, comma 1;

d) provvedono, negli istituti di cui all'articolo 2, comma 1, come trasformatisi ai sensi della presente legge, alla graduale statizzazione degli attuali istituti musicali pareggiati, alla istituzione di nuovi musei e al riordino dei musei esistenti, delle biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche;

e) stabiliscono procedure per la graduale trasformazione dei corsi attualmente funzionanti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della presente legge in corsi di grado universitario da parte degli ISDA e per la previa valutazione dell'idoneità delle strutture e dell'organizzazione.

2. Nell'ambito della programmazione triennale si terrà conto, in particolare nei capoluoghi di regioni sprovvisti di istituzioni statali, degli istituti non statali, degli istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda per il pareggiamento o la statizzazione, possedendone i requisiti richiesti, alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, è definita la pianta organica del personale docente, assistente, tecnico e amministrativo degli ISDA corrispondente almeno a quella prevista per gli istituti di cui all'articolo 1.

ART. 5.
(Ordinamento didattico).

1. Gli ISDA, cui si accede con il possesso del diploma di maturità, sulla base del decreto di cui all'articolo 4, comma 1 e delle disposizioni concernenti l'autonomia didattica delle università, rilasciano diplomi universitari di primo livello, al termine di corsi di durata almeno triennale, aventi il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi di ricerca e contenuti culturali, scientifici ed artistici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. Rilasciano, altresì distinti diplomi di laurea in discipline musicali, dello spettacolo e artistiche, al termine di corsi di durata almeno quadriennale articolati in più indirizzi con il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi, di tecniche professionali e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Gli studi compiuti per ottenere il diploma universitario di primo livello possono essere valutati e riconosciuti per intero o parzialmente al fini del conseguimento del diploma di laurea. Per lo svolgimento, nella scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, di attività di didattica disciplinare relative agli indirizzi che conducono agli insegnamenti delle materie artistiche, le Università stipulano apposite convenzioni con gli ISDA.

2. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea, di diploma e di specializzazione è definito secondo le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 19 novembre 1990, n 341, restando attribuite al CNDA le funzioni esercitate dal CUN ai sensi delle predette disposizioni.

3. Gli statuti degli ISDA, sulla base del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, determinano i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione, definiscono i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi. Possono sostenere esami all'interno degli ISDA esclusivamente gli studenti iscritti e frequentanti.

4. Per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative promosse nell'ambito delle finalità istituzionali, gli ISDA possono avvalersi, secondo modalità definite nelle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici o privati con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi e la stipulazione di apposite convenzioni.

5. I diplomi universitari e i diplomi di laurea rilasciati dagli istituti di cui alla presente legge sono tutelati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n 262. Essi hanno valore legale ai fini dell'esercizio della libera professione e dell'ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con gli altri Ministri interessati, sono definite, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n 341, le modalità di accesso all'insegnamento di discipline musicali nelle scuole primarie e secondarie nonché le modalità di ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione.

ART. 6.
(Corsi per studenti già in possesso di diploma).

1. I diplomi conseguiti presso gli istituti di cui all'articolo 1 precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono equiparati ai diplomi di laurea ai soli fini dell'accesso all'insegnamento e, purché sia stato conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, all'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione.

2. Fino all'attivazione delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono altresì titoli validi per l'accesso all'insegnamento i diplomi conseguiti precedentemente alla emanazione e alla entrata a regime della presente legge, al termine di corsi di didattica, aventi come requisito di ammissione il possesso di un diploma di conservatorio o di accademia, purché conseguiti successivamente ad un precedente diploma.

3. Per i diplomati presso gli istituti di cui all'articolo 1, che facciano richiesta, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento del diploma di laurea.

ART. 7.
(Organi di governo).

1. A ciascun ISDA è preposto un rettore. Alle specifiche articolazioni interne di ciascun ISDA sono preposti direttori con compiti di programmazione, di coordinamento e di promozione delle attività proprie del settore. I direttori sono affiancati da organi di gestione analoghi a quelli previsti per le facoltà universitarie.

2. La nomina, la composizione, le competenze ed il funzionamento degli organi di governo degli ISDA sono disciplinati dalla normativa vigente per le università, tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).

3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 269 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, i posti di direttore dei conservatori di musica sono coperti mediante incarico.

ART 8.
(Personale docente e non docente).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, gli insegnamenti e gli altri compiti didattici, ivi compresi quelli relativi alle discipline che comportano l'apprendimento di tecniche artistiche specifiche o lo studio dello strumento musicale, sono conferiti ai docenti nonché agli accompagnatori al pianoforte e ai pianisti accompagnatori in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per la copertura dei posti di personale tecnico ed amministrativo, nonché per il funzionamento delle biblioteche e dei musei dei conservatori, delle Accademie e degli ISIA, si provvede, in sede di prima applicazione della presente legge, con personale in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1.

3. I docenti e gli assistenti di ruolo di cui al comma 1, il personale di ruolo di cui al comma 2 e il personale docente in servizio negli ISIA sono inquadrati negli ISDA in ruoli ad esaurimento con mantenimento delle funzioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Detto personale è sottoposto a verifiche triennali secondo le procedure previste dalla normativa universitaria vigente e dispone di una apposita e specifica area di contrattazione.

4. A regime, per il reclutamento del nuovo personale da assumere presso gli ISDA saranno definite con decreto del .Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e il CNDA, specifiche formule concorsuali.

5. Per cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge si applica al personale di cui al presente articolo la normativa vigente in materia di trattamento economico per i docenti, gli assistenti e il personale tecnico amministrativo in servizio alla predetta data presso le istituzioni di cui all'articolo 1, prevedendo una specifica area contrattuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sarà ridefinito il ruolo dei docenti degli ISDA, avente efficacia dalla scadenza del quinquennio di cui al presente comma, con riferimento allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente universitario.

ART. 9.
(Raccordo fra istruzione secondaria artistica e ISDA).

1. Ai fini del coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro della pubblica istruzione si avvalgono, per lo specifico raccordo tra l'istruzione superiore impartita negli ISDA e l'istruzione artistica impartita nel sistema scolastico, di una commissione composta da rappresentanti dei due Ministeri, da membri designati, al loro interno, dai docenti eletti nel CNDA e da membri designati, al loro interno, dai docenti eletti nel CNPI in rappresentanza delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 10. Il numero dei componenti è stabilito, pariteticamente, con decreto interministeriale.

2. La commissione si riunisce periodicamente per armonizzare gli interventi formativi tra i diversi gradi di istruzione e per garantire la continuità, in particolare negli insegnamenti tecnici.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la commissione definisce gli obiettivi formativi dei diversi livelli, formula proposte sui programmi nazionali delle discipline artistiche, nonché sulle modalità di accesso alle istituzioni scolastiche ed universitarie per quanto attiene alle discipline artistiche.

ART. 10
(Riordinamento degli studi musicali e coreutici non universitari)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate le disposizioni per il riordinamento degli studi musicali nei cicli del sistema scolastico, sulla base dei seguenti criteri generali e principi direttivi.

a) sono stabilite le modalità per l'individuazione delle scuole dell'obbligo e degli istituti di istruzione secondaria superiore dove attivare rispettivamente, previa definizione complessiva dei piani e programmi di studio, indirizzi e corsi di formazione musicale e coreutica;

b) gli indirizzi musicali e coreutici nella scuola dell'obbligo hanno il fine di avviare, rispettivamente, allo studio del linguaggio e degli strumenti musicali ed allo studio delle discipline coreutiche; i corsi attivati presso gli istituti di istruzione secondaria superiore hanno le seguenti finalità: quelli di formazione musicale, il fine di fornire l'insegnamento delle discipline musicali mediante l'approfondimento della conoscenza teorica e pratica della musica e degli strumenti musicali; quelli di formazione coreutica, il fine dell'approfondimento delle discipline coreutiche e delle relative tecniche; a conclusione degli studi presso i predetti istituti si consegue un diploma di maturità musicale o coreutica, valevole anche come titolo professionale di primo livello e che dà accesso alle facoltà universitarie ed agli ISDA, secondo i rispettivi ordinamenti;

c) sono previste le possibilità di passaggio dalle classi delle scuole o degli istituti di cui alla lettera a) alle classi di altre scuole o istituti, e viceversa;

d) è assicurata un'offerta formativa equilibrata su tutto il territorio nazionale nelle scuole ed istituti di cui alla lettera a), con aggregazione delle attuali scuole medie annesse ai conservatori di muica ad altre istituzioni scolastiche, sulla base di una programmazione territoriale che tenga conto della richiesta dell'utenza, e da predisporre con il coinvolgimento e l'apporto collaborativo degli enti locali, degli ISDA e delle istituzioni scolastiche autonome dislocati sul territorio;

e) saranno previste forme di convenzionamento con gli ISDA al fine di fornire gli istituti di cui al presente articolo delle attrezzature che dovessero risultare in eccesso rispetto alle esigenze degli ISDA, necessarie al funzionamento dei corsi ad indirizzo musicale e/o coreutico. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244, negli istituti di istruzione secondaria saranno istituite specifiche classi di concorso per gli insegnanti musicali e/o coreutici. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno determinate le corrispondenze tra le nuove classi di concorso da istituire nelle scuole secondarie e le vecchie classi di concorso dei conservatori di musica, nonché degli insegnamenti sperimentali attualmente funzionanti nelle scuole medie ad indirizzo musicale e nei licei sperimentali ai fini della valutazione del servizio prestato. Saranno previste inoltre forme di convenzionamento con gli ISDA per l'impiego a domanda, negli indirizzi e corsi di cui alla lettera b), dei docenti degli ISDA o di altro personale di alta qualificazione da questi selezionato, con contratti di prestazione d'opera stipulati sulla base di uno schem-tipo e con compensi stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

f) gli alunni che dimostrino speciale attitudine e rendimento negli studi musicali o coreutici possono essere ammessi, in qualità di uditori, ai corsi di studi degli ISDA, con eventuale acquisizione crediti formativi utili nella progressione degli studi presso i predetti istituti; l'ammissione in qualità di uditore non sostituisce la necessità del conseguimento del diploma di maturità richiesto per la frequenza dell'ISDA;

g) l'attuale rappresentanza delle Accademie e dei conservatori nel CNPI è sostituita da un specifica rappresentanza delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a);

h) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'assegnazione in uso, agli istituti di cui all'articolo 2 ed agli istituti di istruzione di cui all'articolo 2 ed agli istituti di istruzione di cui al presente articolo, per le rispettive esigenze di funzionamento, delle sedi, delle attrezzature, dei beni mobili e delle dotazioni librarie già in uso o in dotazione dei conservatori di musica, o di parti di essi; in attesa di tali assegnazioni, per il trasferimento delle dotazioni che dovessero risultare in eccesso rispetto alle esigenze degli ISDA si provvede con apposite convenzioni tra le istituzioni interessate;

i) saranno stabilite le modalità per il passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento;

l) le competenze in materia di istruzione musicale negli istituti di cui al presente articolo resteranno attribuite al Ministero della pubblica istruzione.

ART. 11
(Edilizia)

1. Per le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applica la normativa vigente in materia di edilizia universitaria.

ART. 12.
(Norme finanziarie).

1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si provvede a ripartire gli attuali stanziamenti iscritti ai capitoli della rubrica 9 - Istruzione artistica - dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per le esigenze di funzionamento, rispettivamente, degli istituti di cui all'articolo 2 e delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 10, e per la successiva assegnazione agli stati di previsione, del medesimo Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della quota parte di stanziamenti ad essi rispettivamente destinati.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.