Relazione sulla Proposta di legge n. 1111 (Sgarbi)


Diniziativa dei Deputati:
SGARBI, BURANI PROCACCINI, MONTICONE, LANTELLA, BROGLIA, MATRANGA, CAVANNA SCIREA, COVA, HÜLLWEXK, PERALE, SICILIANI, GALAN, SBARBATI.

Delega al governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dellAccademia di danza, dellAccademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei conservatori di musica.

PRESENTATA IL 3 AGOSTO 1994.

ON. COLLEGHI,
la presente proposta di legge tiene conto di tutte le precedenti proposte e disegni di legge presentati nella XI legislatura sia al Senato della Repubblica sia alla Camera dei Deputati. Tuttavia il presente testo è molto ridotto ed è più agile perché la maggior parte dei contenuti dei precedenti progetti di legge (soprattutto per quanto concerne l'autonomia e gli organi collegiali) sono stati o stanno per essere attuati da un decreto del Presidente della Repubblica specifico in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 dicembre 1993.

Quello che da una legge sull'autonomia non poteva essere trattato, e cioè la risistemazione degli studi ed il rapporto fra studenti, piani di studio e professione, è il residuo di riforma oggetto della presente proposta di legge.

Occorreva anche precisare e definire il rapporto fra ordini di scuola secondarie ed istituzioni di alta cultura. A questa abbiamo inteso provvedere con le norme finali. La spirito della presente proposta di legge non è quello di intervenire drasticamente nelle istituzioni quanto di porre una serie di premesse perché la riforma si realizzi in tempi congrui e secondo modalità opportune.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

1 ) l'equiparazione giuridica delle istituzioni di alta cultura artistica al contesto europeo; la pari dignità e spendibilità dei titoli artistici.

E' assurdo che i titoli finali di Accademia e di conservalorio siano in Europa equiparati a lauree artistiche conseguite mediante corsi di studio di livello qualitativamente inferiore rispetto a quelli nazionali. Almeno occorre giungere ad una reciprocità di trattamento con quelle istituzioni straniere che dalle strutture artistiche italiane nei tempi trascorsi oltre che la struttura hanno mutuato persino il nome. Lo normativa europea prevede infatti in ogni Paese l'esistenza di un istruzione musicale ed artistica a livello superiore. E' evidente che l'evoluzione della problematica relativa agli istituti di istruzione artistica di alta cultura (conservatorio ed Accademie di belle arti) rileva che la storia cammina inesorabilmente verso questo suo punto di arrivo naturale: in Italia Paese della musica e dellArte non è ammissibile che proprio la musica e le altre arti, a cui lItalia deve il suo prestigio nel mondo, non siano oggetto di istruzione superiore. Artisti e giovani studenti di ogni Paese guardano all'Italia come alla massima guida esistente in questo campo: listruzione artistica italiana, a livello superiore, deve essere sufficientemente diffusa come sedi e come cattedre in modo da poter costituire i più prestigiosi centri di studio musicale ed artistico per ogni studente del globo. Non è giusto che i giovani stranieri di grande talento che aspirano a studiare in Italia siano dirottati a causa della normativa secondarizzante del nostro Paese o della insufficienza di sedi accademiche verso istituzioni di altri Paesi maggiormente valorizzate dai rispettivi Governi. Questa realtà - gravemente compromessa dalle leggi del 1962 sull'inserimento delle Scuole medie annesse - si è fatta strada dapprima nel mondo delle massime giurisdizioni: il livello superiore del conservatorio è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato ancor prima che dal legislatore che ha solennemente consacrato con la legge n. 537 del dicembre 1993 la statuizione che conferma ad Accademie e Conservatori di musica la caratteristica di istituzioni di alta cultura. A questo punto è nostro dovere storico di legislatori e politici accompagnare e precedere l'iter della storia, non contrastare l'evoluzione delle norme, impedire interventi amministrativi contra legem ed antistorici di carattere riduttivo, quasi a voler umiliare nella scuola l'arte musicale e le arti visive che formano l'orgoglio del nostro Paese e che la legislazione statuale tenta di incoraggiare con altri provvedimenti, non sempre, per la verità, all'altezza della domanda in altri settori: si pensi al DAMS. Con la presente proposta di legge lItalia, trasformando le attuali strutture, potrà giungere ad uno strumento che le consenta di guidare la realtà artistica mondiale in vista della grandezza dei risultati artistici che potrà conseguire;

2) la formazione per l'istruzione musicale di una rete sul territorio nazionale che consenta di scegliere le attitudini musicali non soltanto su di un'area ristretta attorno ai Conservatori di musica. La scelta degli istituti d'arte o dei licei artistici, o di qualsiasi altra struttura di scuola secondaria di II grado, permetterà di raggiungere il massimo del risultato con un minimo di spesa. Si otterrà così anche la promozione di alcuni effetti occupazionali nel settore dei diplomati di Conservatorio, che per l'impegno profuso in ambienti sempre più estesi, saranno senz'altra fonte di produzione musicale come l'esperienza dimostra, nelle nostre città meno a contatto con i centri provinciali, sedi solo in alcuni casi di Conservatorio di Musica.

L'articolato prevede (articolo 1 ) la attribuzione di una delega al Governo ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. Occorre però che sia prevista la possibilità di incardinamento in un Ministero, il cui livello faccia riferimento inequivocabile all'art. 33 della Costituzione e nel quale non solo sia affermata, ma anche garantita l'autonomia dell'area artistica nei confronti della marginalità rispetto ai grandi numeri, siano quelli della Pubblica Istruzione oggi, come quelli dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, domani. Le garanzie essenziali sono costituite dall'area contrattuale propria e dalla costituzione di un apposito Consiglio nazionale dell'arte.

Per quanto riguarda le singole aree disciplinari (articolo 2) si propone una vera e propria riforma degli studi, distinguendo le competenze del legislatore, quelle del Ministero, quelle degli organi prepositivi interni all'istituzione, da quelli decisionali impliciti del collegio dei professori.

Il problema del reclutamento (articolo 3) è affrontato, ponendo definitivamente termine alle costose commissioni nazionali per le supplenze, impossibili ed inutili da gestire, e restituendo la gestione alle singole istituzioni: a costo zero e per circa un centinaio di assunzioni annuali quando tutto sarà a regime. Quanto ai concorsi per l'immissione in ruolo, si propone di ricorrere a sistemi simili a quelli già collaudati per l'università e nel settore. L'elettività del Direttore (articolo 4), già applicata alle accademie è definitivamente estesa ai conservatori di musica ed agli Istituti superiori per lindustrie artistiche.

Onorevoli colleghi, l'approvazione della presente proposta di legge dimostrerebbe finalmente, in modo concreto, l'interesse che questo nostra Repubblica dichiara di nutrire per il lavoro artistico, ancor oggi regolato dalle leggi istitutive del periodo fascista e prefascista, poco meno che secolari.


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