Proposta di legge n. 1111 (Sgarbi)


Diniziativa dei Deputati:
SGARBI, BURANI PROCACCINI, MONTICONE, LANTELLA, BROGLIA, MATRANGA, CAVANNA SCIREA, COVA, HÜLLWEXK, PERALE, SICILIANI, GALAN, SBARBATI.

Delega al governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dellAccademia di danza, dellAccademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei conservatori di musica.

PRESENTATA IL 3 AGOSTO 1994.

Art. 1.
(Delega al Governo)

1. In attuazione dell'articolo 33 ultimo comma, della Costituzione nonché dell'articolo 1 della legge 9 maggio 1989, n. 168, 1e competenze relative alle Accademie di belle arti, ai conservatori di musica, all'Accademia nazionale di danza. all'Accademia nazionale di arte drammatica, agli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) sono trasferite al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sotto il coordinamento di una apposita Direzione generale delle arti. Gli ISIA sono preventivamente inglobati nelle Accademie di belle arti.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza. dell'Accademia nazionale di arte drammatica, dei conservatori di musica e degli Istituti superiori per le industrie artistiche, con losservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dello spettacolo, e udito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché il parere di una apposita commissione composta da quindici membri e nominata dal personale delle istituzioni interessate.

4. Il parere di cui al comma 3, richiesto almeno quattro mesi prima della scadenza della delega, si intende favorevolmente acquisito qualora sia reso entro novanta giorni dalla richiesta.

Art. 2
(Studenti, aree disciplinari e titoli di studio)

1. Gli istituti di cui alla presente legge conservano la loro denominazione storica, hanno gestione autonoma e rango di istituti superiori di livello universitario. ai sensi dellordinamento autonomo delle università e degli enti di ricerca di cui al titolo II della legge 9 maggio 1989. n. 168, e successive modificazioni. Essi sono dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, finanziaria e contabile nell'ambito della vigente legislazione; sono, altresì, sedi primarie della ricerca artistica e promuovono l'esercizio e lo sviluppo delle arti.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono inoltre stabilire, in armonia con le norme comunitarie:

a) i requisiti per l'ammissione degli studenti agli istituti di cui alla presente legge, tenendo conto sia della congruità degli indirizzi e dei corsi di studio frequentati. sia della possibilità di procedere a prove attitudinali, con riferimento alle esigenze del territorio ed alle stime occupazionali europee;

b) le aree disciplinari, intese come insieme di materie fondamentali e complementari, finalizzate ad obiettivi formativi affini, nonché i livelli didattici minimi in materia di frequenza, di prove di valutazione e di anni di corso da includere necessariamente nei curricula dei corsi ai fini del conseguimento dei diversi titoli di studio. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa ciascun istituto stabilisce i corsi e le scuole da attivare nella propria sede, con riferimento anche alle tradizioni artistiche locali e dalle esigenze e prospettive del mondo artistico ed artistico-professionale. I consigli accademici propongono l'articolazione dei corsi di studio e, nell'autonomia dei singoli istituti, i piani di studio con i relativi insegnamenti. compresi quelli obbligatori e propedeutici, fondamentali e complementari, i moduli didattici la tipologia delle forme didattiche, le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio, i periodi di addestramento e di esperienza professionale, il tutorato, gli obblighi di frequenza, le prove di valutazione degli studenti e le relative commissioni;

c) la completa estensione agli studenti delle norme vigenti per gli studenti delle università in materia di diritto allo studio e di tasse;

d) due livelli di diploma per i diversi indirizzi, ovvero il diploma universitario, al termine di un triennio. e la laurea al termine di un corso completo di studio, con la possibilità di istituzione di corsi di perfezionamento e di specializzazione e di dottorato di ricerca;

e) periodi di addestramento e di esperienza professionale durante tutto il periodo degli studi.

3. I diplomi universitari e i diplomi di laurea, rilasciati dagli istituti di cui alla presente legge, rientrano fra i titoli tutelati dalla legge 13 marzo 1958, n. 262. Essi hanno valore legale ai fini dell'esercizio della libera professione.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, sono individuati i concorsi e le abilitazioni professionali al cui accesso danno titolo i diplomi di cui al comma 3.

Art. 3
(Reclutamento)

1. Nel rispetto delle diverse tipologie che caratterizzano i singoli istituti i concorsi a cattedra hanno carattere nazionale. Il singolo istituto ha facoltà di scelta della graduatoria dei docenti riconosciuti idonei con forme concorsuali analoghe a quelle universitarie.

2. Le supplenze sono attribuite dagli organi competenti dei singoli istituti e sono regolate ai sensi della vigente normativa universitaria.
Art. 4
(Eleggibilità del direttore)

1. La carica di direttore degli istituti di cui alla presente legge è elettiva con diritto di elettorato attivo e passivo riservato al personale docente del singolo istituto. Al direttore che conserva la denominazione storica del suo titolo, competono le funzioni di cui agli articoli 175, 176 e 196 del regolamento approvato con decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

2. Agli attuali direttori incaricati dei conservatori di musica è concesso di restare in carica fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, ferma restando l'adozione immediata delle elettività per le sedi vacanti.

Art. 5
(Edilizia)

1. L'edilizia inerente agli istituti di cui alla presente legge è regolata dalla legislazione vigente sulla edilizia universitaria.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1.1 decreti legislativi di cui allarticolo 1 devono prevedere il trasferimento allo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli stanziamenti attualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e destinati agli istituti di cui alla presente legge.

2. Per quanto di competenza dei singoli istituti, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n.537, i fondi di cui al comma 1 del presente articolo sono trasferiti agli istituti stessi.

Art. 7
(Organi di governo degli istituti)

1 . Per quanto attiene alla nomina, alla composizione, alle funzioni e alla gestione degli organi di governo degli istituti di cui alla presente legge si applica la normativa universitaria vigente.

Art. 8
(Scuole secondarie di primo e di secondo grado ad indirizzo musicale)

1. Gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale istituiti presso le scuole medie statali sono considerati permanenti ed in organico. Conseguentemente è istituita una apposita classe di concorso dei docenti di materie musicali presso tali corsi. ai fini e per gli effetti del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244. Presso le scuole medie possono altresì essere istituiti corsi ad indirizzo coreutico.

2. Per la fascia scolastica di secondo grado, in coerenza con gli indirizzi prevalenti nella scuola secondaria superiore, sono istituiti presso gli istituti d'arte ed i licei artistici e, ove il territorio ne sia sprovvisto, presso gli istituti professionali ed i licei. appositi corsi ad indirizzo musicale o coreutico, secondo criteri che devono essere ispirati, per la didattica, le modalità di insegnamento ed i programmi. agli attuali corsi di compimento inferiore funzionanti presso gli attuali conservatori di musica e l'Accademia nazionale di danza. E fatta salva la parte concernente le materie di cultura generale, le cui tipologie dinsegnamento restano conformi a quelle adottate presso i licei artistici.


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