Serra & Alii, Relazione al DdL n. 1246.

SENATO DELLA REPUBBLICA
XII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE n. 1246

d'iniziativa dei senatori SERRA, ROCCHI, ARMANI, BEDONI, BINAGHI, BRICCARELLO, BRIGANDI, BRUGNETTINI, CARINI, CARNOVALI, CECCATO. COPERCINI, DELL'UOMO, DOLAZZA, ELLERO, GIBERTONI, MANARA, MARCHINI. PAINI, PEDRAZZINI, PERIN. PERUZZOTTI, ROSSO, ROVEDA, SCAGLIONE, SERENA. STEFANI, TERZI e WILDE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1994

Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica

ONOREVOLI SENATORI. La presentazione alla Camera dei deputati della proposta di legge Sgarbi ed altri (alla Camera n. 1111) mette a fuoco un problema ineludibile.

Dopo l'avvento del mercato unico esiste la possibilità concreta che, a parità di curricula, grazie ai loro ordinamenti i titoli conseguiti nel settore artistico presso gli altri Paesi europei, abbiano nel nostro Paese un riconoscimento equivalente alla laurea, mentre i nostri titoli, molto spesso conseguiti con programmi di gran lunga più sostanziosi, resterebbero nel limbo di una quasi laurea, e non produrrebbero neppure gli effetti di una maturità. Esiste inoltre la possibilità per Università e Istituti superiori stranieri di attivare in Italia i loro corsi.

Quanto affermato costringe doverosamente a rompere gli indugi, e a confortare anche al Senato la meritevole proposta dei colleghi della Camera. Una iniziativa questa del Senato, tanto più doverosa per l'esigenza di evitare che inutili e dannose contrapposizioni vengano a crearsi, anzi con l'auspicio che il raccordo fra i gruppi parlamentari di Camera e Senato consentano intese preventive tali da non raddoppiare i tempi di esame.

Inoltre, l'inizio dell'esame alla Camera avviene in una condizione di ritardo governativo in ordine ai problemi scottanti dell'autonomia, premessa essenziale, per che la riforma ipotizzata in Parlamento abbia come protagonisti gli studenti e i docenti delle Istituzioni artistiche.

In questa direzione vanno alcune integrazioni quale contributo del Senato, di cui potranno già disporre i nostri colleghi della Camera.

Naturalmente i punti cardine sono i medesimi.

Il disegno di legge tiene conto di tutte le precedenti proposte e disegni di legge presentati nella XI legislatura sia al Senato della Repubblica sia, alla Camera dei deputati. Nel presente testo, dopo la mancata proroga al Governo per quanto concerne lautonomia e gli organi collegiali sono stati reinseriti i contenuti della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Inoltre è contemplata la risistemazione degli studi e del rapporto fra studenti, piani di studio e professione: la riforma degli studi diventa l'oggetto principale del presente disegno di legge.

Occorre anche precisare e definire il rapporto tra ordini di scuola secondari ed istituzioni di alta cultura.

A questo abbiamo inteso provvedere con le norme finali.

Lo spirito del presente disegno di legge non è quello di intervenire drasticamente nelle istituzioni, quanto di porre una serie di premesse, perché la riforma si realizzi in tempi congrui e secondo modalità opportune, in un quadro ordinamentale deciso dal Parlamento, ma nell'esercizio dell'autonomia.

Gli obiettivi da raggiungere sono, quindi:

1) l'equiparazione giuridica delle istituzioni di alta cultura artistica al contesto europeo; la pari dignità e spendibilità dei titoli artistici.

E assurdo che i titoli finali di Accademia e di Conservatorio siano in Europa equiparati a lauree artistiche, conseguite mediante corsi di studio di livello qualitativamente inferiore rispetto a quelli italiani. Almeno occorre giungere ad una reciprocità di trattamento con quelle istituzioni straniere che dalle scuole artistiche italiane nei tempi trascorsi, oltre che la struttura, hanno mutuato persino il nome. La normativa europea prevede infatti in ogni Paese l'esistenza di un istruzione musicale ed artistica a livello superiore. E evidente che l'evoluzione della problematica relativa agli istituti di istruzione artistica di alta cultura (Conservatorio ed Accademie di belle arti) rileva che la storia cammina inesorabilmente .verso questo suo punto di arrivo naturale. In Italia, Paese dell'arte, non e ammissibile che proprio la musica e le altre arti, a cui dobbiamo il nostro grande prestigio nel mondo, non siano oggetto di istruzione superiore. Artisti e giovani studenti di ogni Paese guardano allItalia come alla massima guida esistente in questo campo. L'istruzione artistica italiana, a livello superiore, deve essere sufficientemente diffusa come sedi e come cattedre in modo da poter costituire i più prestigiosi centri di studio musicale ed artistico per ogni studente del globo. Non e giusto che i giovani stranieri di grande talento che aspirano a studiare in Italia siano dirottati, a causa della normativa <<secondarizzante>> del nostro Paese o della insufficienza di sedi accademiche, verso istituzioni di altri Paesi, maggiormente valorizzate dai rispettivi Governi. Questa realtà - gravemente compromessa dalle leggi del 1962 sullinserimento delle Scuole medie annesse si è fatta strada dapprima nel mondo delle massime giurisdizioni; il livello superiore del Conservatorio è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato ancor prima che dal legislatore, che ha sancito con la legge n. 537 de= secondarizzame~ ! del nos~ro Paese OR della insufficienza di sedi accademiche, Yerso istituzioni di al~ri P~esi, maggiormen~e valorizate dai rispe~ i Go~erni. Questa realta - gravemente comprornessa d lle leggi del 1962 sull'inserimento delle Scuole'méaie annesse si e fatta strada dapprima nel mondo delle massime giurisdizioni: il li-ello superiore del Conservatorio e srato riconosciuto dalla Corte cos~ituzionale e dal Consiglio di Stato ancor prima che dal legislatore, che ha sancito con la leage n. ~37 del 1993 la conferma ad Accademie e Conservatori di musica la caratteristica di istituzioni di alta cultura. A questo punto è nostro dovere storico di legislatori e politici accompagnare e precedere l'iter della storia, non contrastare l'evoluzione delle norme, impedire interventi amministrativi contra legem ed antistorici, di carattere riduttivo, quasi a voler umiliare nella scuola l'arte musicale e le arti visive che formano l'orgoglio del nostro Paese e che la legislazione statuale cerca di incoraggiare con altri provvedimenti, non sempre, per la verità, all'altezza della domanda, in altri settori: si pensi al DAMS. Con la presente proposta di legge l'Italia. trasformando le attuali strutture, potrà giungere ad uno strumento che le consenta di guidare la realtà artistica mondiale in vista della grandezza dei risultati artistici che potrà conseguire.

2) la formazione, per l'istruzione musicale, di una rete sul territorio nazionale che consenta di reclutare le attitudini musicali non soltanto su di un'area ristretta attorno ai Conservatori di musica. La scelta degli istituti d'arte o dei licei artistici, o di qualsiasi altra struttura di scuola secondaria di secondo grado, permetterà di raggiungere il massimo dei risultato con un minimo di spesa. Si otterrà così anche la promozione di alcuni effetti occupazionali nel settore dei diplomati di Conservatorio, che, per l'impegno profuso in ambienti sempre più estesi, saranno senz'altro fonte di produzione musicale, anche, nelle nostre città meno a contatto con i centri provinciali, sedi <<solo in alcuni casi>> di Conservatorio di musica.

L'articolato prevede (articolo 1) la attribuzione di una delega al Governo ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400. Occorre però che sia prevista la possibilità di incardinamento in un Ministero, il cui livello faccia riferimento inequivoco all'articolo 33 della Costituzione e nel quale non solo sia affermata, ma anche garantita l'autonomia dell'area artistica nel confronti della marginalità, rispetto <<ai grandi numeri>>, siano quelli della pubblica istruzione oggi, come quelli dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, domani. Le garanzie essenziali sono costituite dall'area contrattuale propria e dalla costituzione di un apposito Consiglio nazionale dell'arte.

Come ultimo comma viene aggiunta la delega per l'autonomia ed il riordino degli organi collegiali.

Per quanto riguarda le singole aree disciplinari (articolo 2) si propone una vera e propria riforma degli studi, distinguendo le competenze del legislatore da quelle del Ministero, quelle degli organi prepositivi interni all'istituzione, da quelli decisionali impliciti del collegio dei professori.

Il problema del reclutamento (articolo 3) è affrontato, ponendo definitivamente termine alle costose commissioni nazionali per le supplenze, impossibili ed inutili da gestire, e restituendone la competenza alle singole istituzioni a costo zero e per circa un centinaio di assunzioni annuali, quando tutto sarà a regime. Quanto ai concorsi per l'immissione in ruolo, si propone di ricorrere a sistemi già collaudati per luniversità nel settore.

L'elettività del direttore (articolo 4) già applicata alle accademie, e definitivamente estesa ai conservatori di musica ed agli Istituti superiori per le industrie artistiche, pur nella salvaguardia dei diritti acquisiti.

Onorevoli colleghi, l'approvazione del presente disegno di legge dimostrerebbe finalmente, in modo concreto, l'interesse che questa nostra Repubblica dichiara di nutrire per il lavoro artistico, ancor oggi regolato dalle leggi istitutive, poco meno che secolari.


Original file name: RIF_Serra_Rel

This file was converted with TextToHTML - (c) 1995 Logic n.v. - Kris Coppieters