XII LEGISLATURA

PROPOSTA Dl LEGGE N. 2223
d'iniziativa del Deputato SBARBATI

Norme per il riordino e la valorizzazione dei Conservatori di musica.

Presentata il 14 marzo 1995


Lo stesso testo è stato ripresentato nella legislatura seguente con titolo lievemente mutato.


XIII LEGISLATURA

PROPOSTA Dl LEGGE N. 688
d'iniziativa del Deputato SBARBATI

Norme per il riordinamento degli studi musicali.

Presentata il 10 maggio 1996


Art. 1.
(Riordinamento degli studi musicali).

1. Gli studi musicali si articolano nelle seguenti fasce:

a) scuole medie di orientamento musicale, con funzione orientativa e propedeutica agli studi successivi, da istituire in ragione di almeno una in ogni distretto scolastico. L'ordinamento e i programmi di dette scuole sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto dei risultati delle sperimentazioni realizzate. Il diploma di licenza media conseguito consente il proseguimento degli studi in tutte le scuole secondarie superiori. Nelle scuole medie di orientamento musicale i programmi d'insegnamento dell'educazione tecnica e della educazione artistica sono finalizzati all'apprendimento della cultura tecnica ed artistica afferenti all'attività musicale. Nelle scuole stesse, in aggiunta all'insegnamento, particolarmente approfondito, di educazione musicale, si compiono studi obbligatori di teoria, solfeggio e dettato musicale e di strumento musicale. Le unità organizzative per l'insegnamento delle precedenti materie possono essere diverse dalla classe, al fine di una più accentuata individualizzazione dell'insegnamento stesso;

(b) scuola secondaria superiore. di durata quinquennale a indirizzo musicale, con funzione di preparazione specialistica nelle materie musicali e dei vari strumenti. L'ordinamento degli studi della scuola secondaria superiore a indirizzo musicale contempla materie dell'area comune dell'istruzione secondaria superiore e materie d'indirizzo nei settori della storia, della teoria e della critica musicale, nonché della teoria, tecnica e pratica dei diversi strumenti musicali. L'insegnamento delle materie stesse può svolgersi anche con modalità organizzative flessibili, al fine di una più accentuata individualizzazione dell'insegnamento stesso. Gli studi si concludono con l'esame di maturità di indirizzo musicale, il cui diploma dà accesso all'università e agli istituti superiori di musica di cui alla lettera c), secondo le rispettive modalità di accesso. E inoltre garantita la possibilità di passaggio dalle classi intermedie dell'indirizzo musicale ad un altro indirizzo di istruzione secondaria superiore e, viceversa, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti;

(c) istituti superiori di musica, di durata quadriennale, configurati quali istituti d'istruzione superiore a ordinamento speciale, da istituire in modo da assicurare, di regola, la presenza di almeno un istituto superiore di musica in ciascuna regione. Gli istituti superiori di musica realizzano lo sviluppo della cultura musicale nonché una elevata preparazione professionale nel campo musicale, con particolare riguardo e quella strumentalistica-orchestrale e corale.

2. I Conservatori di musica sono soppressi.

Art. 2.
(Corsi di studio e diplomi degli istituti superiori di musica).

Gli istituti superiori di musica i corsi di studio sono preordinati:

a) alla preparazione didattica e professionale dei docenti di discipline musicali nelle scuole secondarie;

b) alla preparazione professionale dei compositori, dei direttori d'orchestra e di coro, dei cantanti, dei solisti di strumento musicale e dei musicisti d'orchestra;

c) alla preparazione all'esercizio delle professioni attinenti agli studi storici critici in materia musicale;

(d) alla ricerca artistica, scientifica e tecnica in materia musicale.

Art. 3.
(Autonomia degli istituti superiori di musica).

1. Gli istituti superiori di musica sono configurati quali istituti di istruzione superiore, dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare.

2. Gli istituti superiori di musica realizzano le proprie finalità anche attraverso forme di collaborazione, da stabilirsi con apposite convenzioni, con istituzioni scientifiche, artistiche e culturali, nazionali ed estere, con amministrazioni dello Stato e con enti anche a carattere territoriale. Possono, inoltre, stipulare, nei limiti stabiliti dalla legge, contratti di collaborazione a tempo determinato, con personale esperto avente particolare qualificazione artistico-professionale, italiano e straniero.

3) E' consentita la stipula di accordi con il settore imprenditoriale, pubblico o privato, nonché la possibilità di svolgimento di attività didattiche o di tirocinio assistito presso centri pubblici o privati di produzione artistica. E' escluso qualunque scopo di lucro.

Art. 4.
(Corsi di studio e diplomi).

1. Gli studi degli istituti superiori di musica sono articolati su due corsi, di cui uno finalizzato a consentire l'accesso all'insegnamento e l'altro rivolto alla preparazione strumentale e musicologica. Tali corsi si concludono col conseguimento di un diploma superiore.

2. Gli istituti superiori di musica, accanto agli insegnamenti curriculari, possono attivare insegnamenti con riferimento alle tradizioni artistiche locali ed alle esigenze e prospettive del mondo artistico-professionale. Possono essere istituiti corsi liberi di studio e di cultura aperti anche ai non iscritti agli istituti. superiori di musica, corsi di perfezionamento per rispondere alle esigenze di approfondimento di settori professionali interessati o alle esigenze di aggiornamento e qualificazione professionale dei docenti di istituti secondari, anche mediante convenzioni con le regioni e con enti pubblici o privati.

Art. 5.
(Attività artistica).

1. L'esercizio delle attività artistiche è compatibile con l'attività d'insegnamento, in quanto arricchimento ed approfondimento della professionalità specifica. Con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono disciplinate le modalità per l'attuazione del presente articolo.

Art. 6.
(Norme transitorie per il personale già in servizio).

1. Il personale docente, assistente e non docente di ruolo e non di ruolo, comunque in servizio nei Conservatori di musica, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato in ruoli a ordinamento speciale, corrispondenti sul piano economico a quelli dei ricercatori confermati dell'Università.

2. E garantito il riconoscimento del servizio prestato e la conservazione delle posizioni economiche acquisite.

Art. 7.
(Edilizia).

1. Gli oneri relativi all'edilizia, all'arredo e alle dotazioni didattiche già pertinenti ai Conservatori di musica, sono a carico del bilancio dello Stato, il quale, vi provvede con appositi stanziamenti, da iscriverli ne li stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da determinarsi annualmente con legge finanziaria.

Art. 8.
(Patrimonio).

1. Il patrimonio dei Conservatori di musica è trasferito agli istituti superiori di musica. Agli istituti è consentito ricevere contributi, legati e donazioni da enti, imprese e privati.

2. I contributi in danaro a favore degli istituti superiori di musica possono essere dedotti dal reddito complessivo o ai fini della determinazione del reddito di impresa.

Art. 9.
(Piano pluriennale di aggiornamento professionale).

1. Ai fini del riordino degli studi musicali di cui alla presente legge è adottato un organico piano pluriennale di aggiornamento professionale del personale direttivo e docente.

Art. 10.
(Norma per le istituzioni non statali).

1. Le istituzioni non statali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano legalmente riconosciute o pareggiate dovranno documentare, ai fini del mantenimento del riconoscimento legale o del pareggiamento, di aver provveduto alla graduale trasformazione del proprio ordinamento secondo quanto previsto dalla presente legge.