DISEGNO DI LEGGE N. 529

CAPO 1

ISTITUTI SUPERIORI PER GLI STUDI MUSICALI

Art. 1.
(Finalità della legge)

1. La Repubblica considera l'educazione e l'istruzione musicali quali parti costitutive della formazione culturale globale dell'individuo e risorse per elevare la coscienza civica e la capacità di orientamento culturale del cittadino anche al fine di incentivare la formazione professionale nel settore musicale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle scuole statali di ogni ordine e grado è assicurata l'educazione musicale, per garantire a tutti gli studenti una adeguata e generale acquisizione dei contenuti del fatto musicale. L'insegnamento della educazione musicale, già previsto, in forme adeguate all'età degli alunni, dagli orientamenti educativi della scuola materna e nei programmi didattici della elementare e media, è esteso al primo biennio della scuola secondaria superiore.

3. Nelle scuole all'interno delle quali sia costituito l'indirizzo apposito, è impartita l'istruzione musicale, intesa come formazione specialistica che si svolge nell'ambito delle scuole di formazione generale, sia nei suoi momenti propedeutici sia in quelli professionalizzanti, al fine di consentire un precoce inizio delle pratiche strumentali che comprendano anche quelle legate alla riproduzione tecnica dei suoni e il conseguimento di una articolata gamma di professionalità musicali.

Art. 2.
(Struttura complessiva)

1. L'istruzione musicale specifica si realizza:

2. Gli articoli seguenti, nel definire la struttura e i contenuti del suddetto ordinamento, stabiliscono le modalità e i tempi per il superamento dei Conservatori di musica e per la cessazione delle sperimentazioni riguardanti i licei musicali e le scuole medie ad indirizzo musicale.

Art. 3.
(Programmazione nazionale degli interventi di sostegno all'istruzione musicale)

1. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione nazionale per l'istruzione musicale composta da:

2. La Commissione nazionale per l'istruzione musicale svolge funzioni di ausilio e di proposta:
Art. 4.
(Fascia elementare e media)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente l'ordinamento degli studi musicali a carattere propedeutico e orientativo riguardanti il quarto e il quinto anno della scuola elementare e l'intero corso di scuola secondaria di primo grado.

2. Il decreto legislativo di cui al comma I dovrà stabilire:

Art. 5.
(Fascia secondaria superiore)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'ordinamento della scuola secondaria superiore ad indirizzo musicale di durata quinquennale e finalizzata alla formazione culturale generale e a quella specifica di carattere professionale.

2. Le norme delegate dovranno stabilire:

Art. 6.
(L'Istituto superiore di musica)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente valore di legge ordinaria per l'istituzione e l'ordinamento degli Istituti superiori di musica, volti a garantire lo sviluppo della ricerca e della cultura in campo musicale e una più elevata specializzazione professionale.

2. Le norme delegate dovranno stabilire:

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del CUN, inserisce con proprio decreto i titoli di studio di cui alla lettera e) del comma 2 nella tabella nazionale degli ordinamenti didattici universitari.

Art. 7.
(Rapporto tra istruzione musicale ed educazione permanente)

1. Per la promozione e lo sviluppo della cultura musicale e della educazione permanente gli Istituti scolastici ad indirizzo musicale e gli Istituti superiori di musica possono organizzare iniziative nelle realtà territoriali di propria competenza in accordo con gli enti locali, le scuole popolari e comunali di musica, l'associazionismo culturale.

2. Le regioni e gli enti locali favoriscono, attraverso apposite azioni di coordinamento, le iniziative programmatiche comuni, prevedendo risorse finanziarie, strutture e servizi a ciò finalizzati.

Art. 8.
(Norme sull'aggiornamento e la riqualificazione professionale)

1. Gli IRRSAE, d'intesa con gli Istituti superiori di musica e le Università, adottano iniziative di aggiornamento e di riqualificazione professionale del personale docente responsabile delle attività di educazione musicale e dei corsi di istruzione musicale nella fascia elementare e media e nella fascia secondaria superiore. Le iniziative di aggiornamento, in accordo con gli enti locali e le istituzioni culturali interessate, possono essere estese al personale operante all'interno delle strutture di educazione permanente.


CAPO II
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.
(Norme sulla delega)

1. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di rispettiva competenza, nominano tre distinte commissioni composte da direttori e da docenti, da esperti di chiara fama del settore e da funzionari ministeriali; per la formulazione dei relativi schemi di decreto acquisiscono i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e, limitatamente a quello di cui tratta l'articolo 6, anche del CUN.

2. Entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'esercizio dalla delega, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasmettono gli schemi di decreto alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, affinché le Commissioni parlamentari permanenti della Camera e del Senato competenti per materia esprimono, entro trenta giorni dalla suddetta scadenza, i rispettivi pareri.

Art. 10.
(Definizione dei programmi di insegnamento)

1. Una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per due terzi composta da direttori e docenti dei Conservatori di musica, formula:

2. Gli obiettivi formativi e professionalizzanti e le linee programmatiche di cui alla lettera a) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. I programmi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono emanati con specifici decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

4. Le commissioni di cui al comma 1 dovranno essere nominate ed iniziare i propri lavori non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nella fa se iniziale, precedente l'emanazione dei decreti legislativi, esse possono formulare proposte, relativamente alle materie di loro competenza, alle commissioni di cui all'articolo 9.

6. I decreti del Presidente della Repubblica di cui ai commi 2 e 3 debbono essere emanati non oltre novanta giorni dalla pubblicazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 11.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Negli anni successivi al 1994 gli stanziamenti relativi all'attuazione del piano decennale di cui all'articolo 6 saranno determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.