DISEGNO DI LEGGE N. 529
CAPO 1
ISTITUTI SUPERIORI PER GLI STUDI MUSICALI
Art. 1.
(Finalità della legge)
1. La Repubblica considera l'educazione e l'istruzione musicali quali parti costitutive della formazione culturale globale dell'individuo e risorse per elevare la coscienza civica e la capacità di orientamento culturale del cittadino anche al fine di incentivare la formazione professionale nel settore musicale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle scuole statali di ogni ordine e grado è assicurata l'educazione musicale, per garantire a tutti gli studenti una adeguata e generale acquisizione dei contenuti del fatto musicale. L'insegnamento della educazione musicale, già previsto, in forme adeguate all'età degli alunni, dagli orientamenti educativi della scuola materna e nei programmi didattici della elementare e media, è esteso al primo biennio della scuola secondaria superiore.
3. Nelle scuole all'interno delle quali sia costituito l'indirizzo apposito, è impartita l'istruzione musicale, intesa come formazione specialistica che si svolge nell'ambito delle scuole di formazione generale, sia nei suoi momenti propedeutici sia in quelli professionalizzanti, al fine di consentire un precoce inizio delle pratiche strumentali che comprendano anche quelle legate alla riproduzione tecnica dei suoni e il conseguimento di una articolata gamma di professionalità musicali.
Art. 2.
(Struttura complessiva)
1. L'istruzione musicale specifica si realizza:
- a) nella fascia della scuola elementare e secondaria inferiore ad indirizzo musicale;
- b) nella scuola secondaria superiore a indirizzo musicale;
- c) a livello universitario nell'Istituto superiore di musica.
2. Gli articoli seguenti, nel definire la struttura e i contenuti del suddetto ordinamento, stabiliscono le modalità e i tempi per il superamento dei Conservatori di musica e per la cessazione delle sperimentazioni riguardanti i licei musicali e le scuole medie ad indirizzo musicale.
Art. 3.
(Programmazione nazionale degli interventi di sostegno all'istruzione musicale)
1. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione nazionale per l'istruzione musicale composta da:
- a) tre rappresentanti dei Conservatori con licei e scuole medie annesse;
- b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome;
- c) tre rappresentanti designati dagli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE);
- d) un rappresentante designato dal Consiglio universitario nazionale (CUN).
2. La Commissione nazionale per l'istruzione musicale svolge funzioni di ausilio e di proposta:
- a) in relazione alla definizione dei contenuti dei decreti delegati di cui agli articoli 4, 5 e 6;
- b) in ordine alla ridefinizione e all'aggiornamento dei programmi di istruzione musicale svolti nelle scuole o negli Istituti di ogni ordine e grado, secondo quanto specificato nell'articolo 10;
- c) in ordine alla programmazione delle sedi degli Istituti superiori di musica prevista nell'articolo 6;
- d) per definire accordi di scambio culturale e di promozione di esperienze scolastiche nel settore della musica con altri Paesi.
Art. 4.
(Fascia elementare e media)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente l'ordinamento degli studi musicali a carattere propedeutico e orientativo riguardanti il quarto e il quinto anno della scuola elementare e l'intero corso di scuola secondaria di primo grado.
2. Il decreto legislativo di cui al comma I dovrà stabilire:
- a) le procedure per l'individuazione in ogni distretto di almeno un circolo didattico e di una scuola secondaria di primo grado che per l'ubicazione e per la sussistenza di locali idonei possano attivare corsi e sezioni ad orientamento musicale, rispettivamente biennali e triennali, e successivamente specializzarsi in tale indirizzo;
- b) le modalità per l'istituzione delle suddette sezioni o scuole a indirizzo musicale;
- c) l'intera gamma dei corsi strumentali attivabili nel biennio e nel triennio e le linee generali dei programmi dei corsi di cultura musicale e di educazione musicale e dei corsi strumentali delle sezioni elementari e medie, che dovranno essere al massimo individualizzati per consentire, partendo da livelli attitudinali diversi, il conseguimento di un omogeneo grado di maturazione musicale ed una adeguata tecnica musicale;
- d) il quadro settimanale delle lezioni che, per i corsi del biennio elementare, non potrà superare le quattro ore settimanali di cui non meno di due dedicate allo strumento musicale, e che, per la scuola media, dovrà corrispondere a quello in vigore nelle scuole medie attualmente annesse ai Conservatori;
- e) la costituzione in autonome scuole medie a indirizzo musicale delle scuole medie attualmente annesse ai Conservatori e operanti fino all'esaurimento dell'ultimo corso triennale, e la conseguente definizione dei loro organi collegiali e delle modalità di reclutamento dei docenti di strumento musicale eventualmente necessari dopo l'espletamento delle necessarie opzioni da parte dei docenti in servizio nei Conservatori;
- f) le modalità di reclutamento dei docenti di teoria musicale e di strumento e di tecniche della riproduzione del suono che, a regime, dovranno avere una formazione professionale e didattica di tipo universitario conseguita negli Istituti superiori di musica e che nella fase transitoria potranno essere docenti di ruolo dei Conservatori, o aspiranti all'incarico, in possesso di adeguate caratteristiche professionali inclusi in apposite graduatorie provinciali. Nella fase transitoria dovrà essere generalizzato in tutti i Conservatori l'insegnamento della didattica musicale;
- g) le modalità di conferimento, al termine degli studi elementari, di un giudizio di orientamento da parte degli insegnanti delle materie musicali;
- h) le modalità di valutazione, contestuale all'esame di licenza media, dell'esame di strumento e di cultura musicale;
- i) le forme di coordinamento unitario di tipo organizzativo e didattico, a partire dall'unicità dei docenti, dei corsi musicali operanti nel biennio elementare e nel triennio medio;
- l) la fornitura di adeguate attrezzature e la previsione di stanziamenti specifici nel bilancio dei rispettivi consigli di circolo o di istituto;
- m) il numero massimo di alunni per classe ad indirizzo musicale, che nella scuola media non dovrà superare i sedici studenti.
Art. 5.
(Fascia secondaria superiore)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'ordinamento della scuola secondaria superiore ad indirizzo musicale di durata quinquennale e finalizzata alla formazione culturale generale e a quella specifica di carattere professionale.
2. Le norme delegate dovranno stabilire:
- a) le procedure per l'individuazione, in ogni provincia, di almeno una scuola secondaria superiore che per l'ubicazione e per la sussistenza di locali idonei possa attivare una o più sezioni di indirizzo musicale, oppure specializzarsi in tale indirizzo;
- b) le modalità per l'istituzione delle sezioni o degli Istituti a indirizzo musicale;
- c) la costituzione in autonomi Istituti secondari superiori a indirizzo musicale dei licei musicali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino attivati con carattere sperimentale presso i Conservatori;
- d) la costituzione in autonomi Istituti secondari superiori a indirizzo musicale di quei Conservatori di musica o delle loro eventuali sezioni staccate che non saranno indicati, ai sensi dell'articolo 6, quali sedi di Istituti superiori di musica. Allo stesso scopo sarà prevista la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e di quegli Istituti musicali, istituiti dai comuni o dalle minoranze linguistiche e in possesso di adeguati requisiti culturali, che ne facciano domanda. Le norme delegate definiranno le modalità di trasferimento allo Stato dei relativi beni immobiliari e patrimoniali e di inquadramento del personale noi ruoli statali secondo criteri analoghi a quelli adottati per il personale in servizio nei Conservatori;
- e) le modalità di cessazione del funzionamento dei Conservatori di musica e di esaurimento dei corsi di studio in svolgimento alla data di entrata in vigore delle norme delegate. Saranno inoltre stabilite le modalità relative al trasferimento, alle istituzioni previste dal nuovo ordinamento, del patrimonio edilizio, strutturale e librario dei Conservatori;
- f) l'autonomia amministrativa, didattica e organizzativa e la personalità giuridica dei licei musicali e la facoltà loro concessa, all'interno di tale quadro normativo, di attivare convenzioni con le regioni e con gli enti locali per l'organizzazione di corsi di formazione professionale, anche a carattere post-secondario, volti a completare la preparazione professionale degli studenti in determinati settori dell'attività musicale;
- g) il piano di studi del biennio che, accanto alle materie comuni alle corrispondenti classi della scuola secondaria superiore, preveda un'area di indirizzo musicale costituita dalle seguenti discipline, volte a realizzare uno studio organico della musica e a favorire una attività musicale di insieme:
- discipline strumentali;
- discipline vocali (canto solistico e canto per cantanti di coro);
- discipline teorico compositive (teoria e analisi, storia della musica, istituzione di contrappunto e armonia);
- discipline musicali di base (canto corale, esercitazioni orchestrali, canto da camera);
- discipline legate alla riproduzione tecnica del suono;
- h) il piano di studi del triennio, che dovrà prevedere un progressivo restringimento degli insegnamenti dell'area comune non musicale e il contestuale allargamento di quelli appartenenti all'area musicale. L'unicità dell'insegnante di strumento dovrà essere garantita per tutto il ciclo della scuola secondaria superiore;
- i) lo svolgimento, al termine del triennio, di un esame di Stato di maturità musicale. Le prove strumentali saranno parte integrante del voto complessivo di maturità. Il titolo di studio rilasciato sarà fra l'altro abilitante per l'accesso ai concorsi per l'inserimento nelle orchestre;
- l) il quadro settimanale delle lezioni, che per il triennio non dovrà superare le trentacinque ore settimanali;
- m) l'inquadramento, in appositi ruoli ad esaurimento, del personale docente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con la garanzia di mantenimento dei diritti acquisiti circa lo stato giuridico e il trattamento economico sia nel caso che il relativo personale venga utilizzato per l'insegnamento nella scuola secondaria superiore a indirizzo musicale, sia nel caso che venga utilizzato per l'insegnamento in materie affini. Nei riguardi del personale non docente dovranno essere previste le modalità di inquadramento nei ruoli delle istituzioni scolastiche che sostituiranno i rispettivi Conservatori di musica;
- n) le modalità di svolgimento dei concorsi per titoli ed esami, necessari al reclutamento dei direttori dei licei musicali;
- o) le modalità di ammissione degli studenti provenienti dalle scuole medie a indirizzo musicale e di valutazione e selezione di quelli provenienti da corsi di studio non musicali, per un opportuno riconoscimento dei crediti formativi;
- p) la garanzia, per i docenti in servizio nei Conservatori di musica in qualità di supplenti alla data di entrata in vigore della presente legge, del mantenimento in servizio e del trattamento economico in godimento fino all'immissione in ruolo, da attuarsi mediante apposite graduatorie nazionali, nei posti di scuola media ad indirizzo musicale o di liceo musicale dichiarati affini alle materie attualmente insegnate.
Art. 6.
(L'Istituto superiore di musica)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente valore di legge ordinaria per l'istituzione e l'ordinamento degli Istituti superiori di musica, volti a garantire lo sviluppo della ricerca e della cultura in campo musicale e una più elevata specializzazione professionale.
2. Le norme delegate dovranno stabilire:
- a) un piano decennale per la realizzazione di un insediamento territoriale degli Istituti superiori di musica che, tenendo conto inizialmente delle tradizioni storiche locali, dell'esistenza di teatri lirici o di istituzioni sinfoniche e di biblioteche specializzate, preveda successivamente l'istituzione dei suddetti Istituti in forme altamente qualificate nelle varie aree geografiche del Paese;
- b) le modalità per l'istituzione, mediante appositi decreti del Presidente della Repubblica, degli Istituti superiori di cui al presente articolo, a cui dovrà essere assegnata la personalità giuridica e l'autonomia amministrativa, didattica e organizzativa;
- c) la determinazione dell'ordinamento didattico dei corsi che dovranno essere svolti presso gli Istituti superiori di musica. Le norme delegate dovranno altresì prevedere gli organici e le procedure relative al reclutamento dei docenti di tali insegnamenti e dovranno inoltre stabilire che nella prima applicazione della presente legge tali modalità dovranno di norma essere attuate mediante graduatorie nazionali in cui, a seconda dei titoli culturali, didattici, professionali e artistici di rilevanza internazionale, potranno essere inclusi a domanda i docenti già in servizio nei Conservatori di musica quali titolari di corsi o di materie di insegnamento dichiarati affini con apposito decreto ministeriale;
- d) la determinazione degli insegnamenti compresi nei piani di studio la cui frequenza potrà realizzarsi presso le Università e le modalità per la definizione delle convenzioni stipulate a tale scopo tra gli Istituti superiori e le Università;
- e) il piano di studi che, a seconda delle discipline, potrà essere biennale, triennale o quadriennale per il conseguimento di titoli di studio di I, II o III livello universitario rilasciati dall'Istituto superiore. L'ordinamento dovrà prevedere una stretta interrelazione tra diverse aree disciplinari, con la formazione di piani di studio integrati, finalizzati - attraverso la diversa incidenza delle singole aree disciplinari nel complesso dell'iter formativo - al conseguimento di figure professionali differenziate. Tali aree disciplinari vengono indicate nel modo seguente:
- discipline musicali esecutivo-interpretative: composizione, strumento, canto;
- discipline pedagogiche, psicologiche e didattiche;
- discipline musicologiche, teoriche e storiche;
- discipline giuridiche, amministrative e organizzative, riferite al mondo della produzione musicale;
- discipline tecniche legate alla riproduzione dei suoni;
- f) lo stato giuridico ed economico dei docenti degli Istituti superiori, sulla base di quanto già definito per i professori associati delle Università;
- g) l'organico, lo stato giuridico ed economico, le modalità di reclutamento del personale dirigenziale, amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché, in prima applicazione, le norme per l'inquadramento a domanda del corrispondente personale in servizio nei Conservatori sedi di Istituto superiore musicale;
- h) le modalità di trasmissione agli Istituti superiori di musica del patrimonio edilizio, strutturale e librario dei Conservatori di musica indicati come sede degli stessi;
- i) gli organi di governo degli Istituti e dei corsi di diploma in cui dovrà essere garantita la presenza dei docenti, degli studenti e una rappresentanza dell'Università sede dei corsi convenzionati;
- l) gli obblighi di tempo pieno e le compatibilità con le prestazioni di attività professionali, nonché l'utilizzazione di personale a contratto, anche di nazionalità diversa da quella italiana. La normativa relativa ai contratti dovrà essere estesa nelle forme opportune anche agli altri ordini scolastici;
- m) l'assunzione, da parte dei direttori di ruolo dei Conservatori indicati come sedi di Istituti superiori di musica nella fase di prima applicazione della presente legge, della carica di direttore del corrispondente Istituto superiore con un trattamento giuridico ed economico equivalente a quello dei professori universitari ordinari.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del CUN, inserisce con proprio decreto i titoli di studio di cui alla lettera e) del comma 2 nella tabella nazionale degli ordinamenti didattici universitari.
Art. 7.
(Rapporto tra istruzione musicale ed educazione permanente)
1. Per la promozione e lo sviluppo della cultura musicale e della educazione permanente gli Istituti scolastici ad indirizzo musicale e gli Istituti superiori di musica possono organizzare iniziative nelle realtà territoriali di propria competenza in accordo con gli enti locali, le scuole popolari e comunali di musica, l'associazionismo culturale.
2. Le regioni e gli enti locali favoriscono, attraverso apposite azioni di coordinamento, le iniziative programmatiche comuni, prevedendo risorse finanziarie, strutture e servizi a ciò finalizzati.
Art. 8.
(Norme sull'aggiornamento e la riqualificazione professionale)
1. Gli IRRSAE, d'intesa con gli Istituti superiori di musica e le Università, adottano iniziative di aggiornamento e di riqualificazione professionale del personale docente responsabile delle attività di educazione musicale e dei corsi di istruzione musicale nella fascia elementare e media e nella fascia secondaria superiore. Le iniziative di aggiornamento, in accordo con gli enti locali e le istituzioni culturali interessate, possono essere estese al personale operante all'interno delle strutture di educazione permanente.
CAPO II
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 9.
(Norme sulla delega)
1. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di rispettiva competenza, nominano tre distinte commissioni composte da direttori e da docenti, da esperti di chiara fama del settore e da funzionari ministeriali; per la formulazione dei relativi schemi di decreto acquisiscono i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e, limitatamente a quello di cui tratta l'articolo 6, anche del CUN.
2. Entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'esercizio dalla delega, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasmettono gli schemi di decreto alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, affinché le Commissioni parlamentari permanenti della Camera e del Senato competenti per materia esprimono, entro trenta giorni dalla suddetta scadenza, i rispettivi pareri.
Art. 10.
(Definizione dei programmi di insegnamento)
1. Una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per due terzi composta da direttori e docenti dei Conservatori di musica, formula:
- a) per gli Istituti superiori di musica, gli obiettivi formativi e professionalizzanti e le linee programmatiche degli insegnamenti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 6;
- b) per i licei musicali:
- una organica riclassificazione dei corsi strumentali e la conseguente revisione dei relativi programmi di studio;
- i programmi concernenti le altre materie dell'area di indirizzo di cultura musicale;
- c) per la fascia elementare e media, la commissione, integrata da docenti della materia in servizio presso le scuole medie ad indirizzo musicale, definisce:
- i nuovi programmi di educazione musicale delle scuole medie di indirizzo;
- gli altri programmi di cui alla lettera b) del comma 2 dell' articolo 3.
2. Gli obiettivi formativi e professionalizzanti e le linee programmatiche di cui alla lettera a) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. I programmi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono emanati con specifici decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione.
4. Le commissioni di cui al comma 1 dovranno essere nominate ed iniziare i propri lavori non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Nella fa se iniziale, precedente l'emanazione dei decreti legislativi, esse possono formulare proposte, relativamente alle materie di loro competenza, alle commissioni di cui all'articolo 9.
6. I decreti del Presidente della Repubblica di cui ai commi 2 e 3 debbono essere emanati non oltre novanta giorni dalla pubblicazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 4, 5 e 6.
Art. 11.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.
2. Negli anni successivi al 1994 gli stanziamenti relativi all'attuazione del piano decennale di cui all'articolo 6 saranno determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d), dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.