Carelli e Armellin: Relazione sulla PdL n. 555

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 555
DINIZIATIVA DEI DEPUTATI
CARELLI, ARMELLIN

Misure urgenti per il riordino e la valorizzazione delle accademie e dei conservatori di musica.

Presentata il 30 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! - Il tema affrontato dalla presente proposta di legge attiene allinsegnamento dellarte nelle accademie e nei conservatori di musica.
Nei confronti di tali istituzioni artistiche al più alto livello occorre promuovere una politica che ne blocchi il processo degenerativo in atto e che si richiami al dettato costituzionale, che allarticolo 33 testualmente recita: <<Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato>>.

Ora la distanza esistente fra le legittime aspirazioni di quanti in queste istituzioni operano e la situazione legislativa che le governa, di fatto ferma anacronisticamente alla legge 6 luglio 1912, n. 734 - con leccezione dei programmi aggiornati agli anni trenta - contribuisce ad acuire un disagio che ha trovato più volte voce, oltreché nelle ricorrenti proteste studentesche, anche in reiterati progetti di riforma che, a scadenza quinquennale, hanno coagulato linteresse delle diverse parti politiche.

Nel 1992, alla vigilia dellappuntamento con lEuropa, il legislatore può comunque avvalersi dellesperienza accumulata in sede legislativa nel corso di un dibattito ormai quasi trentennale (il primo progetto di riforma, A firma de Ministro Gui, fu presentato al Senato nel 1964), esperienza alla quale si può aggiungere quella maturata in ambito culturale, nel corso dei numerosi convegni dedicato dal mondo accademico al problema della riforma di queste istituzioni, dei quali si vuole ricordare almeno il primo, tenutosi nella prestigiosa Fondazione Cini di Venezia nel 1983.

Nessun progetto di legge, fra i molti che si possono elencare - neppure quelli di iniziativa governativa - ha purtroppo concluso il suo iter, cosicché con il trascorrere del tempo, il vuoto normativo ha dato luogo ad incertezze ed incongruenze amministrative che oggi rischiano di pregiudicare le linee essenziali di quel processo riformatore che appare indifferibile.

Le misure urgenti contemplate dalla presente proposta legge intendono pertanto raccogliere quelle indicazioni provenienti dal mondo politico e culturale sulle quali l'accordo è ormai riconosciuto, al fine di sanare il gap oggi esistente fra le istituzioni italiane preposte alla educazione artistica e musicale al più alto livello e le consorelle europee, da tempo dotate di una ben diversa fisionomia istituzionale.

Prioritaria appare, dunque, la concessione dell'autonomia fissata dall'articolo 1, con cui, finalmente, si adempie all'esplicito dettato dellarticolo 33 della Costituzione. Tale autonomia appare peraltro già predisposta dalla presenza, in questi istituti, di un direttore amministrativo con laurea in giurisprudenza e di un coordinatore amministrativo con diploma di ragioneria, tipici delle istituzioni superiori.

Larticolo 2 risolve una serie di questioni che sembrano minori, ma che in realtà contribuiscono ad imprimere una fisionomia inequivoca a tali istituti, sia perché eliminano motivi di frizione sia perché li unificano giuridicamente, e li predispongono alla riforma.

Quindi la presente proposta, nella sua sintetica formulazione che ha tutti i caratteri dellemergenza, intende venire incontro alle indifferibili necessità imposte dallappuntamento europeo, ponendo le premesse del futuro disegno riformatore.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, corrispondono all'articolo 5 ed il comma 4 allarticolo 10 del disegno di legge di riforma delle accademie di belle arti, elaborato dal Ministro della pubblica istruzione Misasi. Identicamente il comma 7 corrisponde all'articolo 11, comma 1 di tale disegno di legge. Nel comma 5 il rinvio all'articolo 10 della legge n. 341 del l990 è di natura puramente tecnica.

I commi 1, 2 e 4 dell'articolo 2 corrispondono a degli impegni politici già assunti nei precedenti contratti: in ogni caso unificano la struttura, eliminando incongruenze giuridiche, specie di stato giuridico, fra i docenti.

I commi 3 e 6 dello stesso articolo 2 consentiranno, il primo lapertura dellanno scolastico regolare, dato che lapplicazione dell'articolo 8 del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si è rivelata impossibile; il secondo, un risparmio di circa 350 miliardi per assumere circa 150 persone il cui costo per servizio quarantennale, calcolato a 40 milioni l'anno, è inferiore a 250 miliardi.

Il comma 5 pone termine, istituzionalizzandola, ad una sperimentazione giudicata universalmente positiva.

Il comma 7, assai rilevante, apre alle sovvenzioni governative la produzione musicale dei conservatori di musica. Questa sovvenzione - importantissima per quello che rappresenta dal punto di vista culturale, perché dà concretezza all'insegnamento e rilancia la composizione musicale contemporanea per la presenza nei conservatori di musica di tutti i compositori viventi - dal punto di vista economico si trasforma in pura produzione artistica, perché non sarà utilizzata a coprire i costi di gestione (che oggi divorano gran pare delle somme erogate dal Ministero per il turismo e lo spettacolo), essendo già presenti nei conservatori di musica, come anche nelle accademie, le strutture amministrative necessarie (direttore amministrativo e coordinatore amministrativo), nonché il manager, che si spera rappresentato dal presidente di tali istituzioni; ed inoltre consente 1a <<quadratura del cerchio>>, che costituisce un obiettivo faticosamente ricercato dagli enti lirici, ovvero pagare gli artisti a prestazione.
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Per quanto attiene alle accademie di belle arti, rileva la possibilità di stabilire fruttuosi rapporti di collaborazione con gli enti istituzionalmente finalizzati alla promozione e realizzazione di grandi eventi nel settore delle arti visive (si pensi alla Biennale di Venezia, alla Quadriennale romana, al Maggio musicale fiorentino), con ciò rinnovando nel segno dell'attualità quella funzione di progettazione dell'arte che ha visto nel passato le storiche accademie operare da protagoniste.

Il riconoscimento di accademie e conservatori quali istituti superiori consentirà il raccordo con le istituzioni europee e la possibilità di accedere ai finanziamenti di programmi europei di studio e di ricerca nel settore artistico-musicale, dai quali le nostre istituzioni sono ora pregiudizialmente escluse.

Ed anche dalla previsione di questi nuovi aspetti gestionali deriva 1a necessità del sotto-comparto nella trattativa triennale fra Governo e sindacati, poiché debbono essere previsti, diversamente da tutti gli altri settori scolastici, apporti di alta qualità professionale, richiesti dalla specifica attività, che possono provenire sia dal mondo artistico interno alle istituzioni che esterno ad esse.

Il comma 4, poi, è norma interpretativa che chiarisce come larticolo :4 del decreto legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, deve essere inteso in linea con le prescrizioni delle leggi precedenti che impongono persino l'assunzione del supplenti sulla base dei titoli artistici e professionali (articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312) e impongono altresì la valutazione dei suddetti titoli come preliminare per l'ammissione agli esami (articolo 1, commi quinto e sesto, della legge 20 maggio 1982, n. 270), valutazione preliminare che già il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, attribuiva facoltativamente nel settore specifico al Ministro.

La presente proposta ha molto scarsa incidenza economica, anche per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 1, poiché esistono già precedenti di nomine di direttori generali soprannumerari.

Anche listituzione del Consiglio nazionale dell'arte comporta lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio piuttosto che 1a previsione di nuovi stanziamenti, sia perché la burocrazia che regge il Consiglio nazionale della pubblica istruzione può essere chiamata a reggere lo stesso Consiglio nazionale dell'arte, sia perché, non esistendo, per i membri che ne fanno parte, alcun gettone di presenza, il costo previsto è appena il puro rimborso delle spese di viaggio per i residenti fuori Roma. Anche la concessione dell'autonomia di cui al comma 1. dell'articolo 1 non comporta alcuna spesa, in quanto in dette istituzioni esiste già il personale incaricato di amministrare, come sopra già indicato.

Si sottolinea infine il risparmio triennale di almeno trecentocinquanta miliardi nella nuova figurazione dei concorsi per l'assunzione del personale docente ed il risparmio di almeno quindici miliardi ogni triennio per il ritorno alle modalità previste dall'articolo 67, della legge n. 312 del 1980, per laggiornamento delle graduatorie di supplenze.


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