Carelli e Armellin: Proposta di legge n. 555

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 555
DINIZIATIVA DEI DEPUTATI
CARELLI, ARMELLIN

Misure urgenti per il riordino e la valorizzazione delle accademie e dei conservatori di musica.

Presentata il 30 aprile 1992

Art. 1.
(Norme generali per il riordino delle accademie di belle arti, dell'Accademia di arte drammatica, dell'Accademia di danza e dei conservatori di musica)

1. Le accademie di belle arti, l'accademia di arte drammatica, laccademia di danza ed i conservatori di musica sono dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, finanziaria e amministrativa. Essi sono ordinati secondo le peculiari caratteristiche delle istituzioni di alta cultura, e in particolare per quanto riguarda:

a) l'organizzazione didattica e scientifica con la previsione anche di raccordi con altre istituzioni di alta cultura e con il mondo imprenditoriale pubblico o privato, e della possibilità di svolgimento di attività didattiche presso centri pubblici o privati dl produzione artistica;

b) gli organi;

c) la potestà di darsi propri statuti, di adottare regolamenti interni e di istituire strutture di supporto ausiliarie, stabilendo le procedure di adozione di tali provvedimenti nel rispetto dei principi di autonomia di cui al presente comma;

d) la piena capacità di diritto pubblico e privato per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. I diplomi di accademia e di conservatorio di musica, rilasciati dalle istituzioni di cui al presente articolo, rientrano tra i titoli tutelati dalla legge 13 marzo 1958, n. 262.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con gli altri ministri interessati, sono individuati i concorsi e le abilitazioni professionali, al cui accesso danno titolo i diplomi di cui al comma 1.

4. E istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione. il Consiglio nazionale dell'arte quale organo consultivo del Ministro, che lo presiede. Al Consiglio sono attribuite:

a) la funzione consultiva e propositiva in ordine alle linee di sviluppo dell'istruzione artistica e di programmazione del settore, alla ripartizione delle risorse, ai contenuti didattici e culturali;

b) la funzione consultiva, con pareri facoltativi e pareri obbligatori e non vincolanti, in materia di stato giuridico del personale docente, nonché pareri obbligatori e vincolanti riservati ad un apposito organo del Consiglio, . composto dai soli rappresentanti eletti dal personale, per i giudizi ed i ricorsi sulle note disciplinari del personale di dette istituzioni.

5. Per quanto altro non previsto dal presente articolo, ed in particolare per la composizione e le modalità di formazione dell'organo, si fa riferimento, in quanto applicabile, all'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

6. Fino alla riforma dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, le competenze abitualmente attribuite all'Ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione sono demandate ad una apposita direzione generale. Allordinamento interno della predetta direzione generale, anche per quanto concerne le funzioni ispettive, da conferire esclusivamente per incarico, si provvede con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione. Contestualmente è soppresso l'Ispettorato per l'istruzione artistica.

7. La carica dl direttore delle accademie di belle arti, della accademia di arte drammatica, dell'accademia di danza e dei conservatori di musica è elettiva, con elettorato attivo e passivo riservato al personale docente della singola istituzione. L'incarico di direzione ha durata triennale, ed è rinnovabile. Agli attuali direttori di conservatorio di musica è concesso restare in carica fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma, fermo restando ladozione immediata della elettività per le sedi vacanti.

8. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma, non sono consentite nuove istituzioni di accademie di belle arti e di conservatori di musica.

Art. 2.
(Norme particolari specifiche).

1. Con decreto del Ministro per 1a funzione pubblica è costituito, all'interno del comparto scuola, ai fini previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, il sotto-comparto dell'arte.

2. I direttori amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica ai fini della contrattazione, fanno parte del comparto della scuola, sotto-comparto dell'arte. In sede di prima applicazione è consentito agli attuali direttori Amministrativi che ne facciano richiesta, il passaggio alle corrispondenti qualifiche della amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione.

3. Le graduatorie di supplenza istituite presso i conservatori di musica e le accademie, sono considerati permanenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989. n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. L'aggiornamento previsto al .comma 2 :dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 357 del l989 avviene secondo le modalità previste all'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base .di criteri generali di valutazione stabiliti dal Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'arte.

4. Secondo quanto previsto dal comma 2, dellarticolo 5, de regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 230, dai commi quinto e sesto dellarticolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270? e in analogia a quanto previsto dall'articolo 67 della legge 11 luglio 1990, n. 312, per l'ammissione alle prove concorsuali d'esame, dei trenta punti di cui dispongono le commissioni esaminatrici per i titoli professionali ed artistici, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, debbono esserne attribuiti almeno diciotto.

5. Gli attuali corsi sperimentali ad indirizzo musicale istituiti presso le scuole medie statali sono considerati permanenti ed in organico. Va istituita una apposita classe di concorso, ai fini e per gli effetti del decreto-legge 6 giugno 1991, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244.

6. La riqualificazione della figura dell'assistente nelle accademie di belle arti, la cui funzione docente è riconosciuta dallarticolo 2 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, e dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1982, n 270, è definita in sede contrattuale. I pianisti accompagnatori e gli accompagnatori al pianoforte sono equiparati, agli effetti giuridici ed economici, agli assistenti delle accademie.

7. Allo scopo di promuovere, favorire e potenziare la produzione artistica, è consentito agli istituti di cui alla presente legge, l'accesso ai contributi finanziari erogati dai Ministeri competenti in forza e nel rispetto della normativa vigente, nonché a quelli previsti da Istituzioni europee e da organismi internazionali.

8. E consentito il riscatto, ai soli fini pensionistici, degli ultimi quattro anni del corso di studio previsto per il conseguimento del diploma nei conservatori e nelle accademie.


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