CAMERA DEI DEPUTATI - N. 2029

PROPOSTA Dl LEGGE
DI INIZIATIVA DEL DEPUTATO
BRACCI MARINAI

Istituti superiori per gli studi musicali.
Nuovo ordinamento dell'istruzione musicale.

Presentata il 14 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! - Negli ultimi quarant'anni si è svolto un Italia un ampio e approfondito dibattito intorno ai temi della riforma degli studi musicali: ne fanno fede i numerosi atti di convegni, le ricerche di studiosi pubblicate su riviste specializzate, lo diverse proposte di legge presentate sull'argomento sia alla Camera che al Senato. Tali iniziative, che hanno assunto una rilevanza particolare nell'ultimo decennio, hanno evidenziato l'urgenza di una riforma del settore, non solo per la necessità di un adeguamento delle istituzioni italiane ai livelli europei, ma anche, e soprattutto, per un rinnovamento dei contenuti e delle metodologie formative un funzione delle nuove esigenze professionali. Si rileva inoltre la necessità di uscire da una situazione di confusione normativa che, allo stato attuale, rende particolarmente difficile e incerto, e quindi poco produttivo, il lavoro didattico. Da questo punto di vista è essenziale rendere operativa l'autonomia didattica, di ricerca, organizzativa, finanziaria delle diverse istituzioni interessate.
Le ricerche e il dibattito a cui si faceva cenno, hanno messo un evidenza la complessità della riforma degli studi musicali, in quanto si tratta di articolare i curricoli formativi a diversi livelli, prevedendo quindi in certo qual modo una continuità, pur garantendo una diversità di orientamento: da un lato, infatti, occorre prevedere che tutti, nelle scuole di ogni ordine e grado, possano usufruire di una educazione-istruzione musicale di base; dall'altro, è necessario predisporre tempi e spazi per una formazione musicale più specifica, un grado di fornire quella competenza musicale indispensabile per l'accesso al livello superiore degli studi che, come in tutti gli ordinamenti scolastici più avanzati, viene attuato nella fascia post secondaria, e quindi universitaria.
Partendo dalla convinzione che una riforma degli studi musicali non può limitarsi a un "allungamento" temporale di alcuni corsi all'interno delle strutture esistenti o a una pura e semplice trasformazione della denominazione delle istituzioni esistenti - una tale riforma rischierebbe di mettere vino nuovo in otri vecchi, o peggio, di risultare vuota di contenuto e priva di senso -, la presente proposta di legge, assumendo anche alcune indicazioni emergenti dal dibattito e dalla ricerca di qualificati operatori del settore, propone e predispone da un lato l'istituzione di istituti superiori per gli studi musicali (ISSM), da correlare alle strutture universitarie e quindi da incardinare nel Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dall'altro l'adeguamento strutturale e territoriale degli indirizzi musicali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, di competenza del Ministero della pubblica istruzione. Per quanto riguarda gli ISSM., la soluzione prospettata va nel senso della costituzione di una nuova struttura e un nuovo ordinamento della fascia superiore degli studi musicali, che andrà articolata non più su pochi e tradizionali sbocchi professionali, ma, in quanto pertinente a un livello di formazione e di professionalizzazione rispondente alle mutate condizioni socio culturali, su una molteplicità di aree, quali:

Con gli ISSM si è voluto in sostanza creare un nuovo comparto di studi da affiancare a quello delle Università, all'interno del quale saranno da ricondursi anche le Accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche. Tale scelta è apparsa la più idonea a mantenere la tipicità delle attività formative e di ricerca che si svolgono un tali istituzioni.
Per quanto attiene alle modalità di trasformazione degli attuali conservatori un ISSM, la scelta effettuata è di armonizzare il regime programmatorio dei nuovi istituti a quello vigente per l'Università.
Tutti gli attuali conservatori statali e pareggiati potranno optare per il nuovo regime, ma il passaggio al nuovo ordinamento sarà determinato da appositi piani triennali di sviluppo e qualificazione, attraverso i quali il Ministro, dopo che avrà valutato l'esistenza degli idonei requisiti presso i conservatori che lo richiedono, s abilirà il numero e l'ubicazione degli ISSM.
La proposta di legge non entra nel merito dell'organizzazione dei futuri ordinamenti didattici, che dovranno più opportunamente essere progettati ed attuati sulla base dei principi dell'autonomia delle singole istituzioni. La proposta di legge si limita a predisporre le norme generali sulla base delle quali i nuovi ordinamenti dovranno essere costituiti. E' certo che l'istituzione di una molteplicità di aree formative musicali a livello superiore sarà un fatto positivo, non solo perché l'articolazione in strutture di tipo universitario assicurerà un'ampia autonomia, pur nella salvaguardia di una certa unitarietà di indirizzo; ma anche perché, togliendo i percorsi formativi in campo musicale dall'isolamento a cui finora sono stati costretti, faciliterà un proficuo scambio di energie e di risorse tra i diversi settori della formazione, della produzione e della ricerca musicale e gli altri settori della cultura e della ricerca scientifica.
Per l'accesso a questo livello superiore degli studi, nella proposta di legge si richiede un diploma di scuola secondaria superiore, unitamente a una preparazione musicale specifica, da acquisire preventivamente a partire dalle scuole medie a indirizzo musicale e sviluppata successivamente negli indirizzi musicali delta secondaria superiore. Questo segna un innovativo passo avanti nei confronti della annuale situazione che vede, sul piano normativo, la possibilità per un diplomato di conservatorio di limitare i suoi studi non musicali alla terza media. Su questo punto la proposta di legge è concorde con altre proposte e con le indicazioni provenienti dal confronto con gli ordinamenti delle scuole degli altri stati europei, oltre che con le considerazioni di merito elaborate da esperti e studiosi del settore.
La proposta affronta anche il problema del riordino complessivo dell'istruzione musicale. Partendo dal presupposto che la musica non debba, come fino ad oggi è avvenuto, essere oggetto di studi settoriali, perché ciascun sapere non può che concorrere insieme agli altri alla costruzione di un percorso formativo unitario, la proposta di legge indica nella scuola il luogo più idoneo a realizzare contestualmente una solida cultura di base e una competenza musicale strutturata per gradi successivi, in relazione alla evoluzione della personalità dello studente.
E' per questo che si è effettuata la scelta di far conseguire l'istruzione musicale, funzionale al proseguimento degli studi negli ISSM, nell'ambito delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, attraverso l'istituzione di indirizzi specifici, adeguatamente distribuiti nel territorio nazionale: in almeno una scuola media per distretto e in almeno un istituto superiore per provincia.
Per quanto attiene al problema del personale, poiché abbiamo pensato per gli ISSM ad una struttura di tipo universitario, abbiamo ritenuto che le norme per la selezione del personale a questo livello, debbano essere quelle che regolano il reclutamento del personale docente di tipo universitario. Nello stesso tempo abbiamo previsto norme per la salvaguardia dei diritti acquisiti dell'attuale corpo docente degli istituti musicali che non passi nei nuovi ruoli degli ISSM e norme che dovrebbero permettere a coloro che oggi si trovano in una lunga situazione di precariato, l'accesso ai ruoli nelle graduatorie che saranno predisposte negli istituendi indirizzi musicali delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.
Siamo convinti che con le prospettive delineate dalla proposta di legge, si verranno a creare nuove possibilità di lavoro nel campo della formazione musicale, possibilità da non considerare come spesa, ma come investimento. Infatti la proposta di legge, garantendo una più ampia e approfondita educazione e istruzione musicale, e aprendo una più vasta gamma di percorsi formativi e di specializzazione, farà si che il nostro sistema formativo possa finalmente riqualificarsi e che il molteplice mondo della musica possa rispondere al meglio alle esigenze culturali e sociali in un contesto internazionale e interculturale.
L'articolo 1 delinea la fisionomia complessiva degli istituti superiori per gli studi musicali collocandoli chiaramente nel sistema di istruzione superiore di tipo universitario. Formazione e ricerca costituiscono le finalità prioritarie del nuovo ordinamento che deve fra l'altro permettere di acquisire specializzazioni nel campo della didattica. della ricerca e della critica musicale e in quello della organizzazione e programmazione delle attività musicali. All'istituzione degli ISSM concorrono sia i Conservatori di musica che gli istituti musicali pareggiati che optino per il passaggio al nuovo ordinamento.
Gli ISSM sono dotati di autonomia e sono ordinati dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica o tecnologica attua il loro coordinamento nel rispetto dei principi di autonomia.
L'articolo 2 s abilisce le modalità di attuazione delle deleghe previste dalla legge. E' prevista fra l'altro la costituzione di una commissione nazionale di esperti che è chiamata ad affiancare le Commissioni parlamentari e il CUN nella formulazione, non solo dei pareri, ma anche di proposte sul terreno più propriamente culturale e didattico.
L'articolo 3 definisce gli aspetti generali che caratterizzano l'ordinamento didattico degli Istituti dalla diversa tipologia dei titoli di studio a partire dalle aree disciplinari e dalla durata dei corsi sino alle modalità di accesso degli studenti in possesso del diploma di maturità.
L'articolo 4 tratta delle questioni del personale prevedendo a tale riguardo l'emanazione di appositi decreti delegati entro un anno dall'entrata in vigore della legge e ciò entro il termine di approvazione del primo piano triennale. Con i decreti delegati vengono definiti i settori scientifico-disciplinari, lo stato giuridico ed economico del personale docente e amministrativo e le modalità di reclutamento conformi a quelle universitarie. Gli stessi decreti prevedono la definizione dei criteri di passaggio nei nuovi ruoli del personale che proviene dai Conservatori di musica e l'istituzione di un ruolo ad esaurimento per il personale che eventualmente non passi al nuovo ordinamento.
L'articolo 5 s abilisce le modalità di definizione e di approvazione dei piani triennali a cui è assegnato il compito essenziale di programmare la creazione di nuove sedi a partire dalla valutazione delle richieste provenienti dai vari Conservatori.
L'articolo 6 disciplina i compiti e la composizione dell'organo nazionale di governo, che dovrà riguardare sia gli ISSM, sia le accademie che gli altri istituti superiori per le professioni artistiche.
L'articolo 7 tratta dell'autonomia statutaria e regolamentare: si definiscono le norme di prima applicazione e gli organi di governo degli ISSM.
L'articolo 8 prevede il regolamento didattico degli ISSM, determina i titoli di studio rilasciati e l'ordinamento dei relativi corsi di studio; viene prevista anche l'adozione di un regolamento per la ricerca che ne disciplina le funzioni. Sia il regolamento didattico che il regolamento per la Ricerca sono approvati dal Consiglio Accademico.
L'articolo 9 regola l'autonomia finanziaria. Esso individua i mezzi finanziari destinati dallo Stato agli ISSM e indica le strutture dotate di autonomia finanziaria.
Il Capo II della proposta di legge riguarda l'insegnamento secondario.
L'articolo 10 fissa i principi per l'istituzione delle scuole secondarie di primo e secondo grado di indirizzo musicale e ne prevede la loro gestione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.
L'articolo 11 detta i criteri per l'emanazione dei decreti delegati che dovranno provvedere alla definizione dell'assetto organizzativo e didattico delle scuole medie superiori ad indirizzo musicale.
L'articolo 12 tratta degli ordinamenti didattici delle suddette scuole.
L'articolo 13 s abilisce alcune modalità di utilizzazione del personale docente.
L'articolo 14 tratta della copertura finanziaria.
Segue il Disegno di Legge n. 2029.