PROPOSTA DI LEGGE N. 2029

CAPO 1
ISTITUTI SUPERIORI PER GLI STUDI MUSICALI


Articolo 1.
(Finalità)

1. In attuazione dell'art. 33 della Costituzione e in armonia con gli orientamenti sull'istruzione superiore della Comunità Europea, la presente legge fissa i princìpi per l'istituzione degli Istituti superiori di formazione e ricerca per gli studi musicali (ISSM).

2. All'istituzione degli ISSM concorrono i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, di cui alla legge 6 luglio 1912, n. 734 e successive modificazioni, che optino per il passaggio al nuovo ordinamento. Tali istituti, nel passaggio, possono mantenere la loro denominazione storica.

3. Gli ISSM sono ordinati secondo il livello universitario. Essi sono dotati di personalità giuridica, hanno autonomia didattica, di ricerca organizzativa, finanziaria e con abile o si danno ordinamenti autonomi tramite i relativi statuti e regolamenti.

5. Gli ISSM hanno come finalità la formazione e la ricerca orientate alla promozione e allo sviluppo della musica e all'esercizio delle professioni musicali, ed esplicano attività didattica, di ricerca e di servizio nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca dei docenti e dell'autonomia delle strutture didattiche e di ricerca.

6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti degli ISSM nel rispetto dei principi di autonomia s abiliti dall'articolo 33 della Costituzione, dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e, in quanto applicabile, dalla successiva legislazione universitaria, nonché dalla presente legge.

Articolo 2
(Delega)

1. Il Governo della Repubblica, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi:

2. I decreti legislativi sono adottati secondo i principi e i criteri direttivi e con le scadenze fissate dalla presente legge, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) e acquisito il parere della Commissione nazionale, di cui al comma 3.

3. Entro tre mesi dalla data di emanazione della presente legge, con decreto del Ministro è nominata una commissione nazionale composta da ventuno membri, di cui:

4. La Commissione nazionale, che elegge al suo interno un Presidente, assolve i compiti previsti dalla presente legge. Esprime parere e formula proposte sulle materie di seguito disciplinate; in particolare, entro sei mesi dal suo insediamento, essa predispone una o più proposte relative all'ordinamento didattico nazionale e allo statuto degli ISSM. I pareri vengono espressi entro due mesi dalla richiesta. La Commissione decade all'atto della costituzione dell'Organo nazionale di autogoverno, di cui all'articolo 6.

Articolo 3
(Ordinamento didattico nazionale degli ISSM)

1. Gli ISSM rilasciano titoli di studio di grado universitario di primo e secondo livello al termine di corsi di durata rispettivamente non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Con esplicito riferimento a norme comunitarie possono rilasciare titoli di studio di terzo livello.

2. Gli ISSM forniscono agli studenti conoscenze orientate all'acquisizione di competenze culturali e professionali tramite specifiche metodiche formative, che debbono prevedere, tra l'altro, periodi di addestramento e di esperienza professionale di durata non inferiore ad un semestre per i corsi di primo livello e due semestri per i corsi di secondo livello.

3. L'ordinamento didattico nazionale dei titoli di primo e di secondo livello rilasciati dagli ISSM è adottato con uno o più decreti legislativi, da emanarsi comunque entro un anno dall'entrata un vigore della presente legge, su proposta della Commissione nazionale di cui all'articolo 2, comma 3. 4. L'ordinamento didattico nazionale definisce:

5. I titoli di studio rilasciati dagli ISSM sono tutelati dalla legge 13 marzo 1958, n. 262; hanno valore legale ai fini dell'esercizio della libera professione e dell'ammissione ai concorsi della pubblica amministrazione. Per l'ammissione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado valgono le norme di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Articolo 4.
(Reclutamento e stato giuridico)

1. Entro un anno dalla data di emanazione della presente legge, su proposta del Ministro, con uno o più decreti legislativi vengono definiti:

2. Il personale docente e non docente di ruolo, che eventualmente non passi nei corrispondenti ruoli degli Istituti, è immesso in un ruolo ad esaurimento, ovvero può passare, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria superiore.

3. I direttori mantengono la carica sino all'emanazione dello Statuto, di cui all'articolo 7, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Passaggio di ordinamento e Piani triennali)

1. Il primo piano triennale di sviluppo e qualificazione determina il passaggio delle istituzioni, di cui all'articolo 1, nel nuovo ordinamento degli ISSM. Esso è emanato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il passaggio di ciascuna istituzione al nuovo ordinamento decorre a tutti gli effetti di legge dalla data di emanazione dello Statuto, di cui all'articolo 7.

2. Ai fini dell'approvazione del primo Piano triennale:

3. Il primo piano triennale contiene la valutazione del Ministro in ordine alla presenza dei criteri e dei requisiti minimi per il passaggio di ciascuna delle Istituzioni al nuovo ordinamento, nonché determina gli organici dei ruoli del personale docente e del personale tecnico e amministrativo degli ISSM.

4. I Piani triennali fissano il numero e l'ubicazione sul territorio nazionale degli ISSM rispetto alla tipologia e ai corsi di studio di primo e secondo livello.

5. I Piani triennali di sviluppo degli ISSM sono emanati con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle norme vigenti, in quanto applicabili, per i piani triennali di sviluppo delle università.

Art. 6.
(Organo nazionale di autogoverno)

1. Entro tre mesi dalla data di emanazione del primo Piano triennale, di cui all'articolo 5, il Ministro con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, disciplina i compiti e la composizione elettiva dell'Organo nazionale di autogoverno riferito agli ISSM, alle Accademie di belle arti ed agli altri istituti superiori por le professioni artistiche.

2. La costituzione dell'Organo di autogoverno, disciplinato con riferimento all'articolo 10 della citata legge n. 341 del 199O, avviene prima dell'emanazione del secondo piano triennale.

Art. 7.
(Autonomia statutaria e regolamentare)

1. Ogni ISSM è disciplinato da un proprio statuto e dai regolamenti. In prima applicazione della presente legge, lo Statuto di ciascun ISSM rispetta la proposta elaborata dalla Commissione nazionale.

2. Con lo Statuto vengono definiti:

3. Gli organi centrali di governo degli Istituti hanno durata triennale e sono il Direttore, il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione; il Direttore presiede entrambi i Consigli.

4. La carica di Direttore è elettiva. L'elettorato passivo è riservato al personale docente di ruolo. La carica di Direttore può essere altresì attribuita su proposta e nomina del Consiglio Accademico, previo parere positivo del Consiglio di Amministrazione, a personalità italiane e straniere eminenti per qualificazione culturale, per riconoscimenti artistici e per attività professionale.

5. Il Consiglio Accademico coordina e programma le attività didattiche, di ricerca e di servizio. Il Consiglio di Amministrazione procede alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, redige il bilancio e sovrintende alla gestione del personale tecnico e amministrativo.

6. Il personale docente, il personale tecnico e amministrativo e gli studenti eleggono propri rappresentanti negli organi centrali. 7. Alle deliberazioni degli organi centrali possono partecipare una o più personalità qualificate che rappresentano istituzioni pubbliche o private e centri ed enti di produzione musicale rinomati in ambito nazionale o internazionale. Lo Statuto definisce requisiti, modi e forme di tali partecipazioni.

8. Lo Statuto determina la potestà regolamentare degli organi centrali e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Il Regolamento degli studenti è approvato dal Consiglio Accademico, previo parere del Consiglio degli studenti. 9. Lo Statuto fissa i modi e le procedure di revisione delle norme statutarie. La procedura semplificata non si applica alle materie, di cui al comma 2, lettera a).

10. Lo Statuto è deliberato da un apposito Consiglio, costituito entro sei mesi dalla data di emanazione della presente legge e composto nel rispetto delle norme, in quanto applicabili, di cui all'articolo 16, comma 2, della citata legge n. 168 del 1989. Il regolamento elettorale per la costituzione del suddetto Consiglio è adottato con decreto del Direttore, su delibera degli organi collegiali in carica.

11. Lo Statuto è emanato con decreto del Direttore secondo le procedure di cui all'articolo 6, commi 9, 10 e 11, della legge n. 168 del 1989, e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 8.
(Autonomia didattica e di ricerca)

1. Ogni ISSM adotta un proprio regolamento didattico, che determina i titoli di studio rilasciati e l'ordinamento dei relativi corsi di studio, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2. Esso disciplina altresì le funzioni delle strutture didattiche, che sono preposte alla programmazione, all'organizzazione e allo svolgimento delle attività relative ad uno o a più corsi ovvero titoli di studio.

2. I consigli delle strutture didattiche nel rispetto della libertà di insegnamento regolamentano l'articolazione dei corsi e dei piani di studio con i relativi insegnamenti e moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio, i periodi di addestramento e di esperienza professionali, il tutorato, gli obblighi di frequenza, le prove di verifica e i criteri di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni.

3. Ogni ISSM adotta un regolamento per la ricerca, che individua le strutture e ne disciplina le funzioni nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti. Le strutture esprimono uno o più settori di ricerca omogenei per fini e per metodo. Il personale docente accede ai fondi destinati alla ricerca.

4. L'organizzazione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio persegue nel modo più efficace la realizzazione delle finalità degli ISSM e corrisponde ai criteri di valutazione, di cui all'articolo 5, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Il Regolamento didattico e il Regolamento per la ricerca sono approvati dal Consiglio Accademico.

Articolo 9.
(Autonomia finanziaria)

1. Gli ISSM sono dotati di autonomia finanziaria e di spesa.

2. L'autonomia finanziaria degli ISSM è assicurata dalle entrate, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. I mezzi finanziari destinati dallo Stato agli ISSM sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, intitolato agli stessi ISSM e denominati:

4. Lo Statuto degli ISSM indica le strutture dotate di autonomia finanziaria e di spesa esercitata nelle forme previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la con abilità, emanato ai sensi delle norme vigenti per le università, di cui alla legge n. 168 del 1989. Tale autonomia è comunque attribuita alle strutture di ricerca.

5. Lo Statuto disciplina i limiti e le procedure di attuazione di ogni forma di collaborazione con l'esterno, prevedendo su di essa e in specie sulle fonti di finanziamento adeguate forme di pubblicità. Gli ISSM possono stipulare convenzioni per provvedere, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, all'organizzazione e all'esplicazione dei propri compiti istituzionali. possono altresì stipulare contratti con i quali sono regolate le posizioni delle parti relativamente a progetti di ricerca, anche di durata pluriennale, nonché avvalersi dell'opera di personalità italiane o straniere, eminenti per qualificazione culturale, artistica e professionale.

6. Lo Statuto disciplina, altresì, le forme di eventuali attività professionali del proprio personale, svolte all'interno delle strutture accademiche, prevedendo che una quota dei proventi di tali attività sia iscritta nel bilancio e destinata alle finalità ed al funzionamento dello stesso Istituto.


CAPO II
(L'INSEGNAMENTO SECONDARIO)

Articolo 10.
(Finalità)

1. La presente legge fissa i principi per la costituzione di scuole secondarie di primo e secondo grado, ad indirizzo musicale.

2. Nelle suddette scuole, si provvede ad una formazione musicale specialistica funzionale al proseguimento degli studi negli ISSM.

3. Tutte le competenze relative agli indirizzi musicali delle scuole preuniversitarie di ogni ordine e grado sono attribuite ai Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11.
(Delega)

1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione degli indirizzi musicali presso gli istituti di istruzione secondaria e delle scuole medie con l'osservanza dei principi direttivi di seguito s abiliti. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e acquisito il parere della Commissione nazionale di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente articolo 2.

2. Gli indirizzi musicali sono istituiti in almeno un istituto superiore per provincia e un almeno una scuola media per distretto.

3. Le norme delegate dovranno fra l'altro s abilire: