A.N.I.Mus.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE MUSICALE

EMENDAMENTI AL DDL 2881
PROPOSTI ALLA VII COMMISSIONE
DEL SENATO

(Roma, 5 maggio 1998)


L'ultima versione del testo di proposta di legge di "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di Danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica, degli Istituti musicali pareggiati e del Centro sperimentale di cinematografia, nonchè riordinamento degli studi musicali e coreutici", così come risulta dopo gli emendamenti approvati dalla Commissione Cultura della Camera, rappresenta senza dubbio un significativo passo avanti rispetto alle versioni precedenti, pur conservandone i limiti iniziali di impostazione.

L'A.N.I.MUS ha sempre lamentato questi limiti, che si possono così riassumere:

1. la mancata previsione dell'introduzione dell'istruzione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado, come parte della cultura generale di ogni studente; noi riteniamo invece che questo problema si sarebbe dovuto affrontare preliminarmente, o almeno contestualmente, alla riforma degli studi musicali professionali;

2. la divisione in fasce orizzontali, irrigidita dall'attribuzione a due diversi Ministeri delle rispettive competenze; noi riteniamo invece che gli studi musicali debbano seguire un percorso "verticale" sostanzialmente unitario, che attraversi le varie fasce dell'istruzione ordinaria;

3. la mancata previsione di percorsi formativi differenziati in base alle professionalità da conseguire (e la totale assenza di individuazione di tali professionalità): in particolare non è prevista una formazione musicale tecnico-professionale non universitaria. Esistono infatti professioni musicali come, per esempio, quella del professore d'orchestra che non abbisognano necessariamente dei crediti culturali di una scuola secondaria superiore (diploma di maturità) potendo essere sufficienti quelli acquisiti con la scolarità dell'obbligo innalzata a sedici anni. Tali professioni richiedono per contro una altissima specializzazione tecnica e conseguentemente un altissimo livello di docenza (analoghe osservazioni si potrebbero fare per la formazione coreutica).

Pur avendo preferito ab initio una impostazione diversa, riteniamo possibile migliorare ancora il Testo unificato con l'introduzione di emendamenti mirati a realizzare almeno i seguenti obiettivi:

a) l'affermazione della centralità degli ISDA (e quindi dei Conservatori di musica) in tutto il percorso formativo del musicista (cfr. "Otto premesse...", punto 1);

b) la conseguente attribuzione ad un unico Ministero delle competenze in merito a tale percorso nella sua completezza;

c) la possibilità di rendere più flessibile il percorso stesso, consentendo allo studente di variare la propria formazione culturale generale, oltre a quella specifica musicale, in relazione a obiettivi diversificati di formazione professionale (cfr. il precedente punto 3).

Ci permettiamo quindi di sottoporre alla Loro attenzione gli emendamenti qui di seguito esposti nella fiducia che essi siano tenuti in considerazione.

TESTO UNIFICATO EMENDAMENTI PROPOSTI
Art. 2) c. 3: dopo le parole "...presiede alla formazione necessaria per l'attività, le professioni e l'insegnamento nel settore artistico"   aggiungere le parole: "anche decentrando i propri corsi presso gli istituti di ogni ordine e grado"

cfr. precedente punto a).
 

Art. 4) c. 1 lettera a):   cancellare le parole da "salvaguardando..." a "...pubblica istruzione."

cfr. precedente punto b).
 

Art. 4) c. 1 lett. e): dopo le parole "...presso le istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge in corsi ..."   aggiungere le parole "...di formazione professionale e corsi di..."

cfr. precedente punto c)
 

Art. 5) c. 1 : dopo le parole "...disposizioni concernenti l'autonomia didattica delle università..."   aggiungere "...o previo esame di ammissione,..."

cfr. precedente punto c).
 

Art. 5) c. 1: dopo le parole "...di primo livello, aventi il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza ..."   aggiungere "di tecniche professionali, ..."

Per evidente svista il testo approvato dalla VII Commissione della Camera dei Deputati omette l'acquisizione di tecniche professionali tra i fini del diploma universitario di primo livello, che invece è quello ad orientamento più specificamente tecnico-professionale.
 

Art. 8) c. 2: "...si provvede, in sede di prima applicazione della presente legge, con personale in servizio..."   aggiungere fra "con" e "personale" la parola "il"

Si tratta probabilmente di omissione materiale, che stabilisce però difformità rispetto al comma 1 del medesimo articolo.
 

Art. 8) c. 5: dopo le parole "...si applica al personale di cui al presente articolo la normativa vigente in materia di ..."   aggiungere "... stato giuridico e..."

Come per il precedente comma 2, si tratta probabilmente di omissione materiale, che però crea un vuoto di cinque anni in attesa del decreto di cui all'ultima parte del medesimo comma 5.