Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

del Comparto del Personale della Scuola
21 luglio 1995.

Art. 30
(Personale delle accademie e dei conservatori).

1. Per il personale dipendente delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica e dei conservatori di musica nonché per i modelli viventi dei licei art'istici, si provvede, col successivo accordo di cui allart. 79 del presente CCNL, all'adeguamento delle norme previste dal contratto medesimo alle peculiarità delle relative prestazioni professionali. Per il predetto personale, che appartenga a ruoli nazionali, le norme relative a mobilità e trasferimenti di cui al presente CCNL e di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, si applicano con distinti accordi decentrati.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto, nei confronti dei direttori amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dellaccademia nazionale di danza e dellaccademia nazionale di arte drammatica, già appartenente al comparto Ministeri, con il successivo accordo di cui allart. 79 si procede all'adeguamento del relativo regime alle disposizioni previste nel presente contratto. Fino alla stipulazione dell'accordo successivo, al personale predetto continuano ad applicarsi le norme previgenti in materia di rapporto di lavoro.

ACCORDO SUCCESSIVO PER IL PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI
19 aprile 1996

Art. 1
(Campo di applicazione).

1. In attuazione dell'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto del personale della scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, il presente accordo provvede a dettare norme di adeguamento delle disposizioni recate dal contratto stesso alle peculiarità delle prestazioni professionali del personale dipendente dalle seguenti istituzioni di alta cultura: accademie di belle arti, accademia nazionale di danza, accademia nazionale di arte drammatica e conservatori di musica; esso si applica altresì ai modelli viventi delle accademie di belle arti e dei licei artistici.

2. Le norme di adeguamento tengono altresì conto delle specifiche strutture organizzative in cui si svolgono le predette prestazioni professionali.

Art. 2
(Contrattazione decentrata).

1. In sede di contrattazione decentrata nazionale, da effettuare a Livello di Ministero della pubblica istruzione, sono regolate, per i docenti delle accademie e dei conservatori, anche le seguenti materie.

- le linee di indirizzo per le attività di ricerca e di produzione artistica;

- i criteri, anche in deroga a quelli stabiliti dall'art. 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro, per una più proficua gestione delle risorse professionali e per l'eventuale assorbimento del personale in situazioni di esubero, anche mediante passaggi di cattedra e di ruolo) da attuare tenendo conto della specificità degli insegnamenti nelle predette istituzioni di alta cultura e dei titoli artistici e professionali per essi richiesti. I suddetti titoli saranno valutati da una commissione articolata a seconda delle materie di insegnamento, i cui componenti saranno nominati dal Ministro della pubblica istruzione, in modo da assicurare la presenza di titolari delle materie stesse; la commissione, che funzionerà presso l'Ispettorato per l'istruzione artistica, sarà rinnovata ogni triennio;

- i criteri per una coerente ridefinizione delle operazioni di mobilità annuale e per gli eventuali collegamenti operativi con procedure connesse;

- le specifiche modalità di verifica dei risultati in relazione alla peculiarità delle prestazioni professionali del predetto personale, anche ai fini della ripartizione delle risorse per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive.

2. La contrattazione decentrata che lart. 5, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro prevede, per la generalità del personale della scuola, a livello di ufficio scolastico periferico, si svolga per il personale delle accademie e dei conservatori, presso l'Ispettorato per l'istruzione artistica.

Art. 3
(Permessi retribuiti previsti da disposizioni di legge).

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro, tra i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge sono compresi per i direttori ed i docenti delle accademie e dei conservatori, i permessi per lo svolgimento di attività artistiche disciplinati, anche per quanto riguarda la loro durata massima, dall'art. 454 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 4
(Progressione professionale).

1. Per i direttori ed i docenti delle accademie e dei conservatori il passaggio da una posizione stipendiale a quella successiva è subordinato oltre che all'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, al comprovato svolgimento per il numero minimo di ore previsto dall'art. 27, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro; delle attività di ricerca, individuali o di gruppo, di carattere disciplinare od interdisciplinare e di quelle di produzione artistica svolte anche nell'ambito dell'istituzione con il coinvolgimento degli studenti.

2. Nelle attività di ricerca rientrano anche le attività di aggiornamento e la partecipazione ad incontri di studio ed a seminari promossi dall'amministrazione o da altri enti.

3. Nelle attività di produzione artistica rientra la partecipazione attiva a mostre, a concerti, a commissioni o giurie in concorsi per la premiazione di opere od esecuzioni artistiche, a convegni, a produzioni cinematografiche e teatrali e radiotelevisive ed alla loro organizzazione, nonché la pubblicazione di saggi, articoli e monografie nel settore delle arti visive ed in quello musicale.

4. Il presente articolo si applica altresì al personale in servizio presso gli istituti superiori per le industrie artistiche.

Art. 5
(Funzioni dei docenti incaricati della direzione
delle accademie di belle arti).

1. Ai docenti incaricati della direzione delle accademie di belle arti si applica quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro, nei limiti e secondo le competenze stabiliti dagli ordinamenti propri di dette istituzioni.

2. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche ai coordinatori incaricati degli istituti superiori per le industrie artistiche.

Art. 6
(Valutazione).

1. Il processo di valutazione, di cui all'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro, è concluso, per i direttori delle istituzioni di cui al presente accordo, ivi compresi quelli incaricati, dal dirigente preposto all'Ispettorato per l'istruzione artistica, sulla base degli elementi forniti da un apposito nucleo di valutazione costituito, in ambito nazionale, presso l'ispettorato medesimo.

2. Per la composizione del predetto nucleo e per la definizione degli obiettivi, dei criteri e delle modalità procedurali si applica quanto previsto dal comma I del citato art. 36.

Art. 7
(Integrazione delle norme di definizione dell'area docente).

1. Il comma 2 dell'art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro è integrato nel senso che nell'area docente sono compresi anche i docenti dell'accademia nazionale di arte drammatica, ferme restando le peculiarità del loro rapporto di lavoro nonché gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale di arte drammatica, i pianisti accompagnatori e le assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza.

2. Alle assistenti educatrici si applicano per quanto compatibili le particolari disposizioni recate dall'apposito accordo successivo riguardante il personale educativo dei convitti e delle altre istituzioni educative.

Art 8
(Attività di progettazione a livello di istituto).

1. Il progetto per l'organizzazione delle attività formative, di ricerca e produzione artistica da svolgere in ciascuna istituzione è deliberato annualmente, nel periodo intercorrente tra l'inizio delle attività didattiche e l'inizio delle lezioni, dal collegio dei professori, per quanto riguarda gli aspetti formativi e di organizzazione della didattica e della ricerca e produzione artistica, e dal consiglio di amministrazione per quanto riguarda gli aspetti finanziari. Nel caso in cui il progetto comporti spese che non trovano sufficiente finanziamento nelle disponibilità di bilancio il collegio dei professori, su segnalazione del consiglio di amministrazione, delibera le necessarie modifiche del progetto stesso.

2. Ai fini della preliminare predisposizione di proposte relative alla definizione dei vari aspetti del progetto, il collegio dei professori si può articolare in dipartimenti e commissioni o gruppi di lavoro, designandone i coordinatori sulla base delle specifiche competenze richieste.

3. Il direttore, avvalendosi della collaborazione dei professori coordinatori, predispone il piano attuativo del progetto stesso, tenendo conto altresì delle proposte avanzate dagli studenti in merito all'organizzazione della didattica e dei servizi didattici complementari, al tutorato ed all'attuazione del diritto allo studio. Il piano attuativo, che va sottoposto all'approvazione del collegio dei professori, esplicita la pianificazione annuale dell'insieme delle attività formative, didattiche, di ricerca e produzione artistica.

4. Il collegio dei professori provvede alla verifica e valutazione del piano nel periodo tra la fine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche.

5. Per una compiuta valutazione delle esigenze organizzative inerenti al funzionamento dei servizi, il direttore, coadiuvato dal direttore amministrativo, provvede ad acquisire, in un'apposita riunione, il parere del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

6. In sede di contrattazione decentrata a livello di Ispettorato per l'istruzione artistica saranno definite le modalità per la pubblicizzazione dei servizi offerti da ciascuna istituzione.

Art. 9
(Obblighi di lavoro).

1. Gli obblighi di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui al presente accordo sono funzionali alla completa realizzazione di quanto previsto dal progetto di cui all'art. 8 e dal relativo piano attuativo.

6. Fermi restando gli obblighi relativi allo svolgimento delle attività didattiche, stabiliti dai vigenti ordinamenti, all'adempimento degli obblighi di servizio si provvede con criteri di flessibilità mediante una programmazione annuale da definire sulla base di un monte ore annuo determinato moltiplicando il numero delle ore settimanali previste dagli ordinamenti stessi per 27 settimane di attività di insegnamento.

3. I criteri di programmazione sono deliberati dal collegio dei professori tenendo conto degli obiettivi definiti dai progetti di cui al citato art. 8 delle esigenze didattiche e delle necessità degli studenti.

4. L'organizzazione delle attività funzionali all'insegnamento ed in particolare, dell'attività di ricerca, dell'attività di formazione e di quella di produzione artistica svolta, quest'ultima, nell'ambito dell'istituzione anche con il coinvolgimento degli studenti, è definita nel quadro della progettazione a livello di istituto. Il comprovato utile espletamento di tali attività costituisce, ai sensi dell'art. 4 del presente accordo e dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro, titolo utile per la progressione professionale.

5. Nei rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, prima dell'avvio delle attività didattiche, debbono essere comunicate al direttore le proposte relative all'articolazione ed alla scansione temporale dell'orario di lavoro, distintamente per ciascuna delle attività da svolgere. Il direttore predispone in tempo utile il piano annuale delle attività didattiche nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 e ne assicura la realizzazione.

6. Resta fermo l'obbligo di assicurare la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, alle commissioni di esame, alle attività di valutazione degli studenti ed alle altre attività previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni.

7. Nulla è innovato per quanto riguarda gli obblighi di lavoro del personale direttivo.

Art. 10
(Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento).

1. Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, da programmare nell'ambito del progetto di istituto di cui all'art. 8, consistono nelle seguenti attività:

a) Svolgimento di compiti relativi.
- al coordinamento della progettazione, di cui all'art. 8 della sua attuazione, verifica e valutazione;
- al supporto organizzativo al direttore;
- al coordinamento di eventuali articolazioni del collegio dei professori quali dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro) nonché dei consigli di scuola o corso, produzione di materiali utili per la didattica;
- all'assolvimento di attività finalizzate all'attuazione del diritto allo studio.

b) Partecipazione a progetti comunitari, nazionali o locali mirati al miglioramento della qualità dell'insegnamento ed al sostegno dei processi di innovazione o ad un maggior raccordo con il mondo del lavoro.

c) Partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche e private e con soggetti terzi, aventi per oggetto prestazioni di servizi od utilizzazione di strutture per progetti che siano coerenti con le finalità del progetto di istituto.

2. Per quanto riguarda i compensi relativi alle predette attività aggiuntive si applicano le norme recate dall'art. 43, commi 5 e 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 11
(Attività aggiuntive per il personale A.T.A.).

1. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le accademie ed i conservatori, nonché presso gli istituti superiori per l'industria artistica, le attività aggiuntive sono costituite, oltre che da quelle indicate dall'art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro, anche dalle attività relative a prestazioni di lavoro riguardanti la realizzazione, anche all'esterno dell'istituzione, di esercitazioni, saggi, spettacoli, seminari e mostre.

2. All'individuazione delle attività retribuibili a carico del fondo di Istituto provvede il direttore sulla base dei criteri deliberati, in relazione agli obiettivi indicati nel progetto di istituto di cui all'art. 8, dal consiglio di amministrazione o, per gli istituti superiori per l'industria artistica, dal comitato tecnico-scientifico, tenuto conto delle proposte del direttore amministrativo e del personale interessato.

3. Il direttore determina l'impegno orario e predispone al riguardo uno specifico piano di attività che porta a conoscenza delle organizzazioni sindacali attivando le procedure di cui all'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 12
(Modelli viventi).

1. Fermo restando quanto disposto dallart. 275 del testo unico 16 aprile 1594, n. 297 anche per quanto riguarda l'orario di servizio, ai modelli viventi si applicano le norme che l'art. 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro reca per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Le modalità attuative di tale disciplina sono definite in sede di contrattazione decentrata nazionale a livello di Ministero della pubblica istruzione.

2. Ai modelli viventi si applicano altresì le norme disciplinari che gli artt. 57 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro recano per il predetto personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Art. 13
(Disposizioni per i direttori amministrativi).

1. Ai direttori amministrativi delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e dei conservatori di musica, si applicano, ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente, le disposizioni recate dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, quelle che il comma 2 del medesimo articolo detta nei riguardi dei dipendenti di ruolo che provengano dall'ex carriera direttiva, ovvero dei dipendenti di ruolo che, essendo in possesso di qualifiche funzionali corrispondenti, versino nelle condizioni ed abbiano i requisiti ivi previsti.

2. Nell'ambito della contrattazione decentrata in sede nazionale, prevista dall'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro vengono determinate, per quanto riguarda la materia di cui al suo comma 4, lettera e), linee di indirizzo specifiche per la formazione in servizio e l'aggiornamento dei predetti direttori amministrativi, con riferimento anche agli standard organizzativi ed alle modalità di diffusione delle relative attività.

3. Nell'art. 69, comma 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro, la sostituzione del direttore amministrativo va riferita al responsabile amministrativo, che riveste la qualifica funzionale immediatamente inferiore, e non all'assistente amministrativo.

Art. 14
(Norme finali).

1. I riferimenti che il contratto collettivo nazionale di lavoro fa a livello provinciale, al provveditorato agli studi od al provveditore agli studi debbono intendersi, quando non sia diversamente determinato dal presente accordo, come riferimenti al livello nazionale, all'Ispettorato per l'istruzione artistica ed al dirigente ad esso preposto. I riferimenti al capo di istituto od ad altri organi di governo delle istituzioni scolastiche debbono intendersi come riferimenti al direttore ed agli organi di governo che, nelle accademie e nel conservatori, esplicano, secondo i loro specifici ordinamenti, analoghe funzioni.

2. Per quanto non diversamente previsto dal presente accordo, al personale delle accademie e dei conservatori si applica, quando la fattispecie regolata sussista in dette istituzioni, la disciplina recata dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro, con le decorrenze e per i periodi di vigenza in esso indicati.


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