COSTANTINO MASTROPRIMIANO
Conservatorio di Foggia

"La Musica da camera: l'Araba Fenice".

Questo intervento è motivato dalla reazione suscitata dal titolo del convegno: L'insegnamento musicale fra tradizione e riforma.
Mi sono chiesto, pensando alla Musica da Camera: Tradizione?
La curiosità di vagliare l'esistenza di un tale fattore nella materia ha confermato alcuni tristi presentimenti.
Procedo con ordine.
Per "Tradizione" si può intendere una serie di elementi che si consolidano in un arco di tempo sufficiente a fornire, agli elementi stessi, caratteri di stabilità, sì da farne dei punti precisi di riferimento, almeno finché la tradizione è sentita come tale (la cosiddetta communis opinio).
I presentimenti sono sempre più tristi!
Ma non vorrei passare per un redivivo Calcante o per una Cassandra matricolata. Cercherò quindi di dare un fondamento alle mie considerazioni.

La Fenice appare nel Decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918 n. 1852, parte IV (Istituti di musica e d'arte drammatica), capo VIII (Esercitazioni e Saggi), all'art. 234, primo dato testuale:
"Negli Istituti musicali si fanno Esercitazioni:
- di Quartetto
- di Musica d'insieme con pianoforte (trio, quintetto, ecc.)
[Badate che non è testualmente citato il quartetto con il pf, lasciando quasi pensare che l'esigenza di ripetizioni lessicali fosse più presente di quella di una regolamentazione esperta]
- di musica d'insieme per strumenti a fiato
- di orchestra
- di coro
secondo norme da stabilirsi con regolamenti interni".
Sarei grato, a tutt'oggi, se potessi avere notizie su tali norme e relativi regolamenti.

Il successivo art. 237 prosegue: "La direzione delle esercitazioni, quando non venga tenuta personalmente dal direttore, sarà annualmente, sopra proposta del direttore stesso, affidata ad apposito incaricato" (1° comma).
[E poi ci si chiede l'origine delle supplenze fiduciarie?]

All'origine della regolamentazione di tali materie, vi è dunque una mancata previsione e collocazione di autonomia didattica.
Ratio della normativa è la scarsa considerazione della musica strumentale, a favore della vera tradizione, quella operistica. Per riscattarsi dalla quale non si trovò di meglio che fondare una scuola di impostazione solistica... [o sarebbe meglio dire solitaria?]

Ultimo "cadeau", è la rilevanza oggettiva delle suddette materie, non previste fra i corsi di insegnamento, essendo valutate nella formazione del musicista meno utili anche di tutti gli insegnamenti necessari ex art. 191 (3° comma) che "possono essere istituiti, qualora lo richiedano le tradizioni dell'Istituto o il perfezionamento degli studi".
Possiamo dedurne che le tradizioni (che termine ricorrente!) e il perfezionamento musicale in Italia non richiedono la Musica da Camera.
Gli insegnanti, poi, se pure possono in qualche modo farsi rientrare estensivamente nel corpo docente, sono incaricati straordinari per i quali l'art. 197 (3° comma) prescrive che lo orario settimanale di lezione, non essendo previsto nel 1° comma della precitata norma, è stabilito dal direttore e ne è data comunicazione al Ministero.
Finito il suo ciclo la Fenice scompare, o meglio la Musica da Camera viene, per restare nella metafora, incenerita, nella sua evoluzione regolamentativa.

Ma c'è stata un'evoluzione ?

Considerando il successivo riferimento normativo - R.D. 11 dicembre 1930 n. 1945, tuttora vigente - all'articolo 2 si trova la promozione a Scuola del Quartetto, la cui collocazione sistematica rimane in qualche modo ibrida, come si può evincere anche dalla posizione del programma d'esame - compimento, non diploma - in un territorio limbico, in coda alle altre Scuole e prima dei Corsi Complementari.

La musica d'insieme per strumenti a fiato viene per lo meno considerata in sede di esame di diploma, nei programmi di oboe, clarinetto, fagotto, flauto, corno.

Dissolvimento assoluto per "Musica d'insieme con pianoforte".
Dove sono programmi, esami e regolamentazione?

La Musica da Camera è considerata, nell'istruzione italiana, addirittura meno rilevante, per esempio, di strumentazione per banda, che per carità, con tutto il dovuto rispetto, ha radici storiche ed estetiche meno colte e rilevanti, in assoluto.
Il docente non ha nemmeno la facoltà di sanzionare in qualche modo lo scarso rendimento dell'alunno! Dall'ultimo testo legislativo esaminato, che ha ingenerato successivi atti interni ministeriali, traspare un'assoluta e tuttora permanente confusione fra materie collettive (Esercitazioni corali ed orchestrali) e materie di gruppo (Musica da Camera e quartetto) dove la pluralità di discenti non è numero irrilevante - uno più, uno meno, insomma - ma componente essenziale di un organico e di uno specifico metodo didattico da applicare ad precisa struttura compositiva ed esecutiva.
Il sistema soffre per questo di una mancanza assoluta di simmetria nella regolamentazione, poiché, se consente all'alunno, che frequenta corsi quali Esercitazioni orchestrali o corali, di approfondire il campo d'indagine, iscrivendosi ed eventualmente diplomandosi in direzione d'orchestra, direzione di coro, canto gregoriano e prepolifonia, didattica della musica, oppure allo strumentista a fiato di avere un qualche successivo approfondimento nel diploma di strumentazione per banda, quale ausilio è dato istituzionalmente al potenziale quartettista o al camerista, pianista, per esempio? Passa direttamente a perfezionarsi a S. Cecilia o all'Accademia Chigiana? E gli insiemi quali il duo, trio, quintetto ecc. senza pf e/o misti di fiati? Di chi è la competenza? Quale l'opportunità curricolare di conoscere ed approfondire tale repertorio?
Può essere considerata tale il "deportare" - mi si passi il termine - l'alunno nella mischia di un quartetto d'archi o altro organico cameristico senza un metodo progressivo e fondato?
La situazione è alquanto surreale ed illusoria, se poi consideriamo che nei vari compimenti "solistici" sono testualmente comprese prove, per la cui valutazione e preparazione, è presupposto un metodo di lavoro cameristico:

E sono sotto gli occhi di tutti, i programmi anche di violoncello, oboe, clarinetto, flauto, ecc. Ma serve la Musica da Camera per diventare Accardo, Filippini, Asciolla, Pollini, ecc., per citare esempi di scuola italiana?
Vogliamo confrontare la sana soddisfazione di una serie di capricci di Paganini o della Sonata di Liszt con la meno gratificante esecuzione di un trio di Mozart?
Troppe poche note. E poi, non si suona da soli.
Gli applausi sono un po' come le mogli: non si dividono!... di regola.

La Fenice riappare nell'O.M. G.U. 21 dicembre 1990 n. 101 bis, 4.a serie speciale.
Quella dei concorsi per intendersi.
Ma, come ogni Fenice che si rispetti, ha cambiato nome: Musica da Camera e Musica d'insieme per strumenti ad arco.
Dal testo di legge traspaiono alcuni elementi che potrebbero essere anche utili per regolamentazioni future, se mai ce ne sarà la volontà:

I requisiti culturali richiesti e da accertare, sono, se non pari, almeno molto similari, a quelli di materie "celebrate" come essenziali e di grado superiore - come per es. Armonia, contrappunto e fuga, Direzione d'orchestra, Fuga e composizione - oltre che a molti insegnamenti principali.
Senza per altro trascurare che, per alcune materie principali, l'entità delle prove è qualitativamente inferiore.

Retaggio del D.L. del 1930, è rimasto il vezzo di prescrivere per strumenti solisti, prove cameristiche scritte e pratiche (viola, v.no. e v.llo).
Ribadisco insistentemente: sulla base di quale istruzione statale?

Risvolti ancor più raccapriccianti e grotteschi, sono nella O.M. 106/93 che, ai fini della valutabilità dei diplomi in Conservatorio contempla al n. Codice C. 31, per Musica da Camera - Qualsiasi diploma di Conservatorio.
Dunque anche Basso tuba, Composizione polifonica corale, Didattica della Musica, Musica corale, Jazz, Liuto, Mandolino, Fisarmonica, Prepolifonia, Musica Sacra, Musica Elettronica!?

Per lo meno, per Musica d'insieme per strumenti ad arco, occorre qualsiasi diploma di Conservatorio per strumenti ad arco.
A proposito, anche Contrabbasso e Viola da gamba possono aspirare ad una supplenza di Quartetto?

Urge quindi una regolamentazione, nascente dalla realtà viva dei docenti, che distingua il corso complementare di Musica da Camera e di Quartetto, da un insegnamento specialistico e superiore della disciplina, con elementi anche di necessaria, opportuna e connaturata interdisciplinarietà e compresenza didattica.
Al di fuori di ogni polemica di settore, è concepibile che in Conservatorio si studi e ci si diplomi in Musica Jazz, in Musica Vocale da Camera e non in Musica da Camera, con un rigetto totale non solo delle radici occidentali, ma soprattutto non allineandosi a criteri già da tempo presenti in tutti gli altri Stati - del vecchio continente e non solo - nella formazione del musicista?

Concludo questo breve intervento con un aforisma.
E' stato detto che "il quartetto d'archi somiglia ad una seria discussione fra quattro persone di grande intelligenza". Col permesso del collega di quartetto e dell'uditorio presente, non penso di fare alcuna forzatura estendendolo a tutta la Musica da Camera.
A noi tutti una domanda ed una riflessione: solo ai tempi di Goethe la musica - soprattutto quella da Camera - era considerata per persone intelligenti?
Evidentemente, allo stato attuale, in Italia non è ritenuto, se non necessario, almeno utile ed opportuno, dare accesso a tale dote nell'istruzione e nella formazione musicale.