N. L. 19/16 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 24.1.89

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988
relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni
(89/48/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione (cfr. GU n. C 217 del 28. 8. 1985, pag. 3 e GU n. C 143 del 10. 6. 1986, pag. 7.),

in cooperazione con il Parlamento europeo (cfr. GU n. C 345 del 31. 12. 1985, pag. 80 e GU n. C 309 del 5. 12. 1988.),

visto il parere del Comitato economico e sociale (cfr. GU n. C 75 del 3. 4. 1986, pag. 5),

considerando che in virtù dell'articolo 3, lettera c) del trattato l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi costituisce uno degli obiettivi della Comunità, che, per i cittadini degli Stati membri, essa implica segnatamente la facoltà di esercitare una professione, a titolo indipendente o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali;

considerando che le disposizioni finora adottate dal Consiglio, in virtù delle quali gli Stati membri riconoscono reciprocamente, a fini professionali, i diplomi di istruzione superiore rilasciati sul loro territorio, riguardano un numero esiguo di professioni; che il livello e la durata della formazione alla quale è subordinato l'accesso a dette professioni erano disciplinati in modo analogo in tutti gli Stati membri o hanno costituito oggetto delle armonizzazioni minime necessarie ad instaurare sistemi settoriali di riconoscimento reciproco dei diplomi;

considerando che, onde soddisfare rapidamente le aspettative dei cittadini europei in possesso di diplomi di istruzione superiore che sanciscano formazioni professionali e sono rilasciati in uno. Stato membro diverso da quello nel quale essi desiderano esercitare la loro professione, è opportuno istituire anche un altro metodo di riconoscimento di detti diplomi atto ad agevolare l'esercizio di tutte le attività professionali subordinate in un determinato Stato membro ospitante al possesso di una formazione post-secondaria, sempreché essi siano in possesso di siffatti diplomi che li preparino a dette attività, sanzionino un ciclo di studi di almeno tre anni e siano stati rilasciati in un altro Stato membro;

considerando che tale risultato può essere conseguito mediante l'istituzione di un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

considerando che relativamente alle professioni per il cui esercizio la Comunità non ha s abilito il livello minimo di qualifica necessario, gli Stati membri conservano la facoltà di s abilire detto livello allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fomite sul loro territorio; che tuttavia essi non possono, senza violare gli obblighi loro incombenti in virtù dell'articolo 5 del trattato, imporre ad un cittadino di uno Stato membro di acquisire qualifiche che essi di solito si limitano a determinare riferendosi ai diplomi rilasciati nel quadro dei loro sistemi nazionali di insegnamento, quando l'interessato ha già acquisito in tutto o in parte dette qualifiche in un altro Stato membro; che ogni Stato membro ospitante nel quale una professione è regolamentata è pertanto tenuto a prendere in considerazione le qualifiche acquisite in un altro Stato membro e ad esaminare se esse corrispondono a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali;

considerando che la collaborazione tra gli Stati membri è atta a facilitare loro il rispetto di detti obblighi; che è quindi opportuno disciplinarne le modalità;

considerando che è opportuno definire in particolare la nozione di attività professionale regolamentata per tener conto delle diverse realtà sociologiche nazionali; che va considerata tale non solo un'attività professionale il cui accesso sia subordinato in uno Stato membro al possesso di un diploma, ma anche quella alla quale si possa accedere liberamente, qualora sia esercitata con un titolo professionale riservato a coloro che soddisfano a talune condizioni necessarie per la qualifica; che le associazioni od organizzazioni professionali che rilasciano siffatti titoli ai loro membri e che sono riconosciute dai poteri pubblici non possono addurre la loro natura privata per sottrarsi all'applicazione del sistema della presente direttiva;

considerando che è altresì necessario determinare le caratteristiche dell'esperienza professionale o del tirocinio di adattamento che lo Stato membro ospitante può esigere dall'interessato oltre al diploma di istruzione superiore qualora le qualifiche di quest'ultimo non corrispondano a quelle prescritte dalle disposizioni nazionali;

considerando che invece del tirocinio di adattamento può anche essere instituita una prova attitudinale; che sia l'uno che l'altra avranno l'effetto di migliorare la situazione esistente in materia di reciproco riconoscimento dei diplomi tra gli Stati membri e pertanto di facilitare la libera circolazione delle persone all'interno della Comunità; che la loro funzione è di valutare l'attitudine del migrante, che è una persona già formata professionalmente in un altro Stato membro, ad adattarsi a un nuovo ambiente professionale; che una prova attitudinale avrà il vantaggio, dal punto di vista del migrante, di ridurre la durata del periodo di adattamento; che, in linea di massima, la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale deve essere lasciata al migrante; che la natura di alcune professioni è tuttavia tale che deve essere consentito agli Stati membri di imporre, a determinate condizioni, il tirocinio o la prova; che, in particolare, le differenze tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, anche se più o meno rilevanti a seconda degli Stati, giustificano disposizioni particolari in quanto la formazione attestata del diploma, dai certificati o da altri titoli in una materia del diritto dello Stato membro di origine non copre in linea generale le conoscenze giuridiche richieste nello Stato membro ospitante per quanto riguarda il campo giuridico corrispondente;

considerando inoltre, che il sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore non è destinato né a modificare le norme professionali, comprese quelle deontologiche, applicabili a chiunque eserciti una professione in uno Stato membro né a sottrarre i migranti all'applicazione di tali norme; che tale sistema si limita a prevedere misure appropriate volte ad assicurare che il migrante si conformi alle norme professionali dello Stato membro ospitante;

considerando che l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo I e l'articolo 66 del trattato attribuiscono alla Comunità le competenze per adottare le disposizioni necessarie all'instaurazione ed al funzionamento di un siffatto sistema;

considerando che il sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore non pregiudica in alcun modo l'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 4 e dell'articolo 55 del trattato;

considerando che tale sistema, rafforzando il diritto dei cittadini europei ad utilizzare le loro conoscenze professionali in tutti gli Stati membri, perfeziona e al contempo consolida il loro diritto ad acquisire tali conoscenze dove più lo ritengano opportuno;

considerando che, dopo un certo periodo di applicazione, tale sistema deve essere valutato so«o il profilo dell'efficacia del suo funzionamento, onde determinare, in particolare, se esso possa essere migliorato o se il suo campo di applicazione possa essere ampliato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo I

Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;

- che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e

- dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in dello Stato membro o esercitarla,

quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.

E' assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e d'esercizio di una professione regolamentata;

b) per Stato membro ospitante, lo Stato membro nel quale un cittadino di un altro Stato membro chiede di esercitare una professione ivi regolamentata senza aver ottenuto nello stesso il suo diploma o avervi esercitato per la prima volta la professione in questione;

c) per professione regolamentata, l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro;

d) per attività professionale regolamentata, un'attività professionale per la quale l'accesso alla medesima o l'esercizio o una delle modalità di esercizio dell'attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma. In particolare, costituiscono modalità di esercizio di un'attività professionale regolamentata:

- l'esercizio di un'attività con l'impiego di un titolo professionale qualora l'uso del titolo sia limitato a chi possieda un dato diploma previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

- l'esercizio di un attività professionale nel settore sanitario qualora la retribuzione e/o il rimborso della medesima siano subordinati dal regime nazionale di sicurezza sociale al possesso di un diploma.

Quando non si applica il primo comma, è assimilata ad un'attività professionale regolamentata l'attività professionale esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e:

- rilasci ai suoi membri un diploma,

- esiga da parte loro il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte e

- conferisca ai medesimi il diritto di un titolo, di un'abbreviazione o di beneficiare di uno status corrispondente a tale diploma.

Nell'allegato è riportato un elenco non esauriente delle associazioni o organizzazioni che, al momento dell'adozione della presente direttiva, soddisfano alle condizioni del secondo comma. Ogni qual volta uno Stato membro concede il riconoscimento di cui al secondo comma ad un'associazione o organizzazione, esso ne informa la Commissione che pubblica questa informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

e) per esperienza professionale, l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro;

f) per tirocinio di adattamento, l'esercizio di una professione regolamentata svolta nello Stato membro ospitante sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di una valutazione. Le modalità del tirocinio di adattamento e della valutazione nonché lo status del tirocinante migrante sono determinati dall'autorità competente dello Stato membro ospitante;

g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacità del richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata.

Per consentire il controllo, le autorità competenti redigono un elenco delle materie che, attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel diploma o nel/nei titolo/i presentato/i dal richiedente.

La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di provenienza. Essa verta su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Questa prova può anche comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attività in questione nello Stato membro ospitante. La modalità della prova attitudinale sono determinate dalle autorità competenti di detto Stato membro nel rispetto delle norme del diritto comunitario.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante s abiliscono lo status, in detto Stato membro, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale in tale Stato.

Articolo 2

La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stata membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante.

La presente direttiva non si applica alle professioni contemplate da una direttiva specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi.

Articolo 3

Quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro, oppure

b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per tue anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera c) e del primo comma dell'articolo 1, lettera d), ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:

- rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro,
- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione di uno Stato membro, e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari, e
- che l'hanno preparato all'esercizio di tale professione.
E assimilato al titolo di formazione di cui al primo comma qualsiasi titolo o insieme di titoli che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e sia riconosciuto come equivalente da detto Stato membro, a condizione che il riconoscimento sia stato notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 4

1. L'articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:

a) provi che possiede un'esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma dell'articolo 3, lettere a) e b) è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante. In tal caso, la durata dell'esperienza professionale richiesta:

- non può oltrepassare il doppio del periodo di formazione mancante, allorché il periodo mancante riguarda il ciclo degli studi post-secondari e/o un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore e sanzionato da un esame;

- non può oltrepassare il periodo di formazione mancante, allorché questo riguarda un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato.

Quando si tratti dei diplomi di cui all'articolo 1, lettera a), ultimo comma, il periodo di formazione riconosciuta equivalente viene determinato in base alla formazione definita all'articolo 1, lettera a), primo comma.

Nell'applicazione della presente lettera si deve tener conto dell'esperienza professionale di cui all'articolo 3, lettera b).

L'esperienza professionale richiesta non può comunque superare quattro anni;

b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale:

- quando la formazione ricevuta conformemente all'articolo 3, lettere a) e b) verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma prescritto nello Stato membro ospitante oppure,

- quando, nel caso di cui all'articolo 3, lettera a), la professione regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione regolamentata nello Stato membro di origine o provenienza del richiedente, e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal diploma dichiarato dal richiedente, oppure

- quando, nel caso di cui all'articolo 3, lettera b), la professione regolamentata nello Stato membro ospitante comprende una o più attività professionali regolamentate che non esistono nella professione esercitata dal richiedente nello Stato membro di origine o di provenienza e tale differenza è caratterizzata da una formazione specifica prescritta nello Stato membro ospitante e vertente su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate dal titolo o dai titoli dichiarati dal richiedente.

Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. in deroga a tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività. Qualora lo Stato membro ospitante intenda introdurre eccezioni al diritto di scelta del richiedente per altre professioni, si applica la procedura di cui all'articolo 10.

2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e b) del paragrafo 1.

Articolo 5

Fatti salvi gli articoli 3 e 4, qualsiasi Stato membro ospitante ha la facoltà di permettere al richiedente, per migliorare le sue possibilità di adattamento all'ambiente professionale nello Stato, di seguirvi, a titolo di equivalenza, la parte della formazione professionale costituita da un periodo di attività professionale pratica sotto la guida di un professionista qualificato, che non abbia seguito nello Stato membro d'origine o di provenienza.

Articolo 6

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante che subordina l'accesso ad una professione regolamentata alla presentazione di prove relative all'onorabilità, alla moralità o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o che sospende o vieta l'esercizio di una siffatta professione in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per delitti penali, accetta quale prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri che intendono esercitare detta professione sul suo territorio la presentazione di documenti rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza dai quali risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

Se le autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza non rilasciano i documenti di cui al primo comma, tali documenti sono sostituiti da una dichiarazione giurata - o; negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo professionale qualificato dello Stato membro di origine o di provenienza, che rilascerà un attestato comprovante la suddetta dichiarazione giurata o solenne.

2. Se l'autorità competente dello Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato membro, per l'accesso ad una professione regolamenta o per il suo esercizio, un documento che ne attesti la sana costituzione fisica o psichica, essa accetta quale prova sufficiente in materia la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine o di provenienza.

Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso alla professione di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato membro, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.

3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può esigere che i documenti o attestati di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano stati rilasciati più di tre mesi prima della data della loro presentazione.

4. Quando l'autorità competente di uno Stato membro ospitante richiede ai cittadini di tale Stato membro la presentazione di una dichiarazione giurata o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una professione regolamentata o per il suo esercizio e la formula di tale dichiarazione giurata o solenne non può essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, detta autorità provvede affinché venga presentata agli interessati una formula adeguata ed equivalente.

Articolo 7

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli altri Stati membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una professione regolamentata sul suo territorio, il diritto di fregiarsi del titolo professionale dello Stato membro ospitante che corrisponde a questa professione.

2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante riconosce ai cittadini degli Stati membri, che soddisfino alle condizioni di accesso e di esercizio di una attività professionale regolamentata sul suo territorio, il diritto di avvalersi del loro legittimo titolo di studio ed eventualmente della relativa abbreviazione, dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dal luogo dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.

3. Qualora una professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante da un'associazione o un'organizzazione di cui all'articolo 1, lettera d), i cittadini degli Stati membri potranno avvalersi del titolo professionale o dell'abbreviazione conferiti da dette organizzazioni o associazioni soltanto se è comprovata la qualità di membro delle medesime.

Qualora l'associazione o l'organizzazione subordini l'affiliazione al possesso di taluni qualifiche, essa può applicare tali requisiti ai cittadini di altri Stati membri titolari di un diploma ai sensi dell'articolo 1, lettera a) o di un titolo di formazione ai sensi dell'articolo 3, lettera b) solo in conformità delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 3 e 4.

Articolo 8

1. Lo Stato membro ospitante accetta, come prova che le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 sono soddisfatte, gli attestati e i documenti rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, che l'interessato deve presentare a sostegno della propria richiesta di poter esercitare la professione in questione.

2. La procedura d'esame di una richiesta di poter esercitare una professione regolamentata deve concludersi nei più brevi termini con una decisione motivata dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, adottata al più tardi entro i quattro mesi successivi alla presentazione della documentazione completa dell'interessato. Contro tale decisione o assenza di decisione può essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno.

Articolo 9

1. Entro il termine previsto all'articolo 12 gli Stati membri designano le autorità competenti abilitate a ricevere le richieste ed a prendere le decisioni di cui alla presente direttiva. Essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione.

2. Ogni Stato membro designa un coordinatore delle attività delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Il suo compito è promuovere l'applicazione uniforme della presente direttiva a tutte le professioni in questione. Presso la Commissione viene istituito un gruppo di coordinamento composto dai coordinatori designati da ciascuno Stato membro o dai loro supplenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Tale gruppo ha per compito:

- di facilitare l'attuazione della presente direttiva;

- di raccogliere tutte le informazioni utili ai fini della sua applicazione negli Stati membri.

Esso può essere consultato dalla Commissione circa le modifiche che potrebbero essere apportate al sistema in vigore.

3. Gli Stati membri adottano misure per fornire le informazioni necessarie sul riconoscimento dei diplomi nel quadro della presente direttiva. Essi possono essere assistiti in tale compito dal centro d'informazione sul riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studi, istituito dagli Stati membri nell'ambito della risoluzione del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 9 febbraio 1976 (Cfr. GU n. C 38 del 19. 2. 1976, pag. 1.) e all'occorrenza dalle associazioni o organizzazioni professionali appropriate. La Commissione prende le iniziative necessarie per assicurare lo sviluppo ed il coordinamento della comunicazione delle informazioni necessarie.

Articolo 10

1. Qualora uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, terza frase, non intenda lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale, per una professione ai sensi della presente direttiva, esso comunica immediatamente alla Commissione il progetto della relativa disposizione, informandola nel contempo dei motivi che rendono necessaria l'emanazione di tale disposizione. La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri circa tale progetto; essa può anche consultare in merito il gruppo di coordinamento di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Fatta salva la facoltà della Commissione e degli altri Stati membri di presentare osservazioni circa il progetto, lo Stato membro può adottare la disposizione soltanto se la Commissione non vi si è opposta entro tre mesi mediante decisione.

3. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, gli Stati membri comunicano loro senza indugio il testo definitivo di una disposizione conseguente all'applicazione del presente articolo.

Articolo 11

A decorrere dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 12, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione del sistema istituito.

Oltre alle osservazioni generali, la relazione contiene un riepilogo statistico delle decisioni adottate nonché una descrizione dei principali problemi connessi con l'applicazione della direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di due anni a decorrere dalla sua notifica (Nota: La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 4 gennaio 1989). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diretto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

At più tardi entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto all'articolo 12, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi del livello di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

Dopo aver proceduto a tutte le necessarie consultazioni, essa presenta in tale occasione !e proprie conclusioni sulle eventuali modifiche da apportarsi eventualmente al sistema istituito. At tempo stesso la Commissione presenta se del caso proposte intese a migliorare le regole in vigore al fine di facilitare la libera circolazione, di diritto di s abilimento e la libera prestazione dei servizi per la categoria di persone interessate dalla presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU