Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria

Ordinamento didattico approvato dal C.U.N. il 15.12.1995


Il Corso di laurea per la formazione degli Insegnanti primari e la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario, come previsto dagli articoli 3 o 4 della Legge 341/1990, avrebbero dovuto essere attivati a partire dal novembre 1993. La Commissione interministeriale M.U.R.S.T.-M.P.I. aveva formulato nel 1992 (con un testo poi ritoccato nel luglio 1993) proposte per le modalità di attuazione; il C.U.N. ha ora adottato gli ordinamenti didattici qui riprodotti. Per l'emanazione del decreto governativo di definitiva approvazione degli stessi è ancora atteso il parere delConsiglio di Stato, relativo agli aspetti giuridico-formali.

1. Per conseguire le finalità di cui all'art. 4, comma 2, della L. 19.11.1990, n.341, è istituita la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario. La Scuola si articola in indirizzi determinati nel regolamento didattico di struttura o corrispondenti ad abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie. In ogni scuola devono essere attivati almeno due indirizzi. Gli indirizzi così determinati debbono prevedere piani di studio adeguati alla formazione professionale corrispondente alla classi concorsuali relative all'insegnamento nelle scuole secondarie secondo l'ordinamento scolastico vigente.

2. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di Stato relativo a una o più abilitazioni all'insegnamento tra quelle conseguibili in conformità con il diploma di laurea che ha dato accesso alla scuola di specializzazione. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Esso prevede almeno 700 ore di insegnamento, comprensive di Laboratori didattici, ed un tirocinio pratico guidato di almeno 300 ore. Gli insegnamenti comprendono almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle scienze delleducazione, di norma comuni agli allievi di tutti gli indirizzi; e almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle didattiche disciplinari, volti ad un approfondimento metodologico o didattico delle aree disciplinari interessate, corrispondenti alle abilitazioni da conseguire. Lo studente deve preparare una analitica relazione sulla attività di tirocinio che deve essere valutata in sede di esame finale.

4. Il Consiglio dalla Scuola approva per ogni allievo il piano dl studio, che terrà conto del curriculo universitario precedente e potrà comprendere un maggior numero di semestralità qualora l'allievo intenda conseguire una pluralità di abilitazioni. Il piano potrà prevedere altresì completamenti disciplinari, da acquisire nelle Facoltà competenti, qualora nel curricolo della laurea di provenienza vi siano state carenze in qualche disciplina rilevante ai fini dell'abilitazione da conseguire, tenuto anche conto della normativa sull'accesso ai concorsi.

5. I piani di studio degli allievi che intendano conseguire una abilitazione valida anche per l'attività didattica di sostegno comprendono, aggiuntivamente, 5 semestralità, da considerare obbligatorie ai fini di cui allart. 14, comma 2 dalla legge 104/1992; queste dovranno prevedere contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area neuropsicologica specifica, e comprendere adeguate attività di laboratorio e di tirocinio.

6. All'attività di tirocinio sono preposti docenti secondari di ruolo che fruiscono di esonero temporaneo totale o parziale dall'insegnamento in base ad apposite convenzioni stipulate tra le Università e le competenti autorità scolastiche che assumono la qualifica di professore a contratto in base all'art. 4 del DPR 162/1982.

7. Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione i laureati le cui materie danno accesso all'insegnamento secondario, nonché i diplomati degli Istituti Superiori di Educazione fisica, delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di musica aventi titolo alla copertura di cattedre di insegnamento secondario ed i cittadini comunitari in possesso di titolo universitario, che dia accesso alle attività di formazione e tirocinio degli insegnanti di scuola secondaria nel paese di provenienza.

8. Il Consiglio della Scuola può disporre appositi piani di studio anche limitati ad un semestre in ragione della valutazione di crediti formativi già acquisiti:

La Scuola può inoltre riconoscere crediti formativi a laureati che abbiano seguito nel corso di laurea specifica piani di studio indirizzati all'insegnamento o abbiano acquisito esperienza di insegnamento. I crediti in tal modo riconosciuti possono portare ad una abbreviazione del corso corrispondente ad uno o due semestri.

9. Il numero di iscritti alla Scuola nei diversi indirizzi è stabilito annualmente, sentite le competenti autorità scolastiche del bacino di utenza dell'università e tenuto conto degli stanziamenti disponibili per borse di studio, secondo quanto verrà determinato dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concorso con il Ministro della Pubblica Istruzione, dl cui all'art. 4. III comma della legge 341/90. Tutti gli studenti con reddito personale inferiore a quello previsto dalle norme vigenti hanno diritto ad usufruire di una borsa di studio. Borse di studio aggiuntive di importo non inferiore a quello stabilito ai sensi della L. 398/89, possono essere messe a disposizione dal Ministro della Pubblica Istruzione, e dalle Regioni, anche in relazione alle esigenze di formare insegnanti per specifiche classi di concorso.

10. I criteri di ammissione, fra i quali la determinazione del raccordo fra indirizzi della Scuola di Specializzazione e classi concorsuali per l'insegnamento nella scuola secondaria, le modalità di svolgimento dell'esame finale e la composizione della relativa commissione, che potrà comprendere, oltre che docenti universitari, docenti secondari operanti nella Scuola ed esperti scolastici designati dalla Sovrintendenza scolastica regionale, sono definite dal regolamento didattico di struttura nell'ambito di quanto sarà stabilito dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministro della Pubblica istruzione di cui allart. 4. III comma della legge 341/90.

11. Lo svolgimento delle attività nella Scuola costituisce per i professori e ricercatori universitari adempimento dei doveri accademici ai sensi della normativa vigente. Per gli insegnamenti nella Scuola che non siano ancora ricoperti da titolari di ruolo si provvede o mediante utilizzazione temporanea sostitutiva, ai sensi dellart. 9 D.P.R. 382/80, di docenti della stessa università ovvero - nel quadro della programmazione territoriale delle Scuole - di altra Università collocata nel medesimo bacino di utenza, o mediante supplenza o mediante l'affidamento a contratto.

12. Il regolamento didattico di struttura terrà conto delle intese che, per favorire il massimo raccordo tra formazione universitaria e attività di insegnamento nella scuola, vengano stipulate tra il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e il Ministro della Pubblica Istruzione. Ulteriori e autonome intese potranno intervenire fra le Università e le autorità scolastiche competenti per il bacino di utenza.

13. Ai fini della prima attivazione della Scuola, viene costituito presso le Università interessate, con deliberazione del Senato Accademico, ovvero dei Senati Accademici per le Scuole attivate dintesa tra più Università, un apposito Comitato di proposta. Esso comprende rappresentanze delle diverse Facoltà, Dipartimenti e Centri Interdipartimentali interessati, tra cui in ogni caso - ove esistono - la Facoltà di Scienze della Formazione. Il Comitato svolge le funzioni previste per il Consiglio della Scuola, fino a quando questo venga costituito.


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