Il Corso di laurea per la formazione degli Insegnanti primari e la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario, come previsti dagli articoli 3 o 4 della Legge 341/1990, avrebbero dovuto essere attivati a partire dal novembre 1993. La Commissione interministeriale M.U.R.S.T.-M.P.I. aveva formulato nel 1992 (con un testo poi ritoccato nel luglio 1993) proposte per le modalità di attuazione; il C.U.N. ha ora adottato gli ordinamenti didattici qui riprodotti. Per l'emanazione del decreto governativo di definitiva approvazione degli stessi è ancora atteso il parere del Consiglio di Stato, relativo agli aspetti giuridico-formali.
Art. 2.
(Collocazione del Corso di laurea).
Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria
è collocato nella Facoltà di Scienze
della Formazione. Per il funzionamento del corso di
laurea sono utilizzate le strutture di tutte le Facoltà
presso cui le competenze sono disponibili. I professori
di qualunque facoltà che impartiscono a titolo
ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza,
fanno parte del Consiglio di corso di laurea in Scienze
della Formazione primaria, nonché del Consiglio
di Facoltà di Scienze della Formazione per tutti
i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi
quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e
all'utilizzazione dei posti di ruolo.
Art. 3.
(Titolo di ammissione).
Il titolo di ammissione è quello previsto dalla
normativa vigente per l'ammissione ai corsi di laurea
universitari.
Art. 4.
(Durata ed articolazione degli studi).
Gli studi hanno durata di 4 anni o sono articolati in
due indirizzi, rispettivamente per la formazione degli
insegnanti della scuola materna o per la formazione
degli insegnati della scuola elementare. Di norma il
primo biennio è comune ai due indirizzi. L'articolazione
dei due indirizzi, i piani di studio con relativi insegnamenti
fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia
delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove
di valutazione della preparazione degli studenti, la
propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento
degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea
o di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche,
con le modalità indicate dallart. 11 della L.
l9 novembre 1990, n. 341. Il regolamento didattico
di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche
o in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo
statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la
laurea in "scienze della formazione primaria alle
direttive indicate negli articoli seguenti.
Art. 5.
(Titolo di studio rilasciato).
Al termine degli studi si consegue la laurea in Scienze
della formazione primaria. L'indirizzo seguito è
menzionato nel diploma di laurea. I laureati in uno
degli indirizzi del corso di laurea in Scienze della
formazione primaria possono conseguire anche il titolo
per l'altro indirizzo con un ulteriore anno di studi.
Art. 6.
(Impegno didattico e tirocinio).
L'impegno didattico complessivo è di almeno 2000
ore, delle quali 1600 corrispondenti almeno all'equivalente
di 21 annualità e almeno 400 di tirocinio didattico.
L'annualità può essere divisa in moduli
semestrali. La didattica comprende attività
teorico formale, teorico pratica con annessi laboratori
didattici e di tirocinio. Gli insegnanti di ruolo della
scuola materna ed elementare sono esonerati dallattività
di tirocinio. Il tirocinio didattico, da svolgersi
a partire di norma dal III anno di corso nellambito
di una istituzione scolastica pertinente, comprende
almeno 400 ore di insegnamento. Il tirocinio è
svolto sotto la guida di un insegnante di scuola materna
o elementare, ovvero di un direttore didattico designato,
con modalità previste da una apposita convenzione
sottoscritta dall'Università e dalle competenti
autorità scolastiche. Agli insegnanti supervisori
è riconosciuta, previa approvazione da parte
del Consiglio di Facoltà, la qualifica di professore
a contratto prevista dallart. 25 comma 9 del DPR 382/80.
Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime
una valutazione positiva o negativa, anche sulla base
di una relazione analitica redatta dallo studente,
che sarà comunque valutata anche in sede di
esame di laurea. In caso di valutazione negativa lo
studente dovrà ripetere il tirocinio, sotto
la guida di altro insegnante.
Art. 7.
(Insegnamenti).
Gli insegnamenti saranno scelti nell'ambito delle aree
disciplinari indicate al successivo art. 13. Tutti
gli insegnamenti debbono appartenere ai settori scientifico-disciplinari
individuati con DPR 12 aprile 1994 o dovranno comunque
tenere conto delle peculiarità professionali
specifiche dei due indirizzi del Corso di laurea finalizzato
all'insegnamento nella scuola primaria. Tuttavia gli
insegnamenti dell'area della educazione motoria e della
educazione musicale e dell'educazione artistica possono
essere individuati dalle Facoltà nel regolamento
didattico proprio della struttura didattica in coerenza
con le finalità del corso di laurea e di indirizzo
e in analogia agli insegnamenti previsti negli Istituti
Superiori di Educazione Fisica, nei Conservatori di
musica e nelle Accademie di Belle Arti. Questi insegnamenti
possono essere attivati con professori a contratto
scelti tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali,
dei Conservatori e delle Accademie. In ogni caso il
regolamento didattico della struttura prevederà
opportune specificazioni e caratterizzazioni delle
discipline in accordo con le finalità specifiche
del corso di laurea. In particolare, nella formulazione
dei piani di studio, tenendo conto delle esigenze specifiche
dell'insegnamento nella scuola primaria, i Consigli
delle strutture didattiche competenti dovranno orientare
le scelte degli insegnamenti caratterizzanti rispettivamente
i due indirizzi. Gli insegnamenti potranno essere integrati
o sostituiti nellambito di ciascuna area con altri
di analogo contenuto disciplinare ed equivalenti finalità
formative e all'interno dei settori scientifico-disciplinari
di riferimento.
Art. 8.
(Piani di studio).
I piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo
semestrale scelto in ognuna delle aree disciplinari
appresso indicate: area psicologica, area giuridica,
area socio-antropologica area della musica e della
comunicazione sonora, area delle scienze motorie, area
del disegno, area dell'integrazione scolastica per allievi
disabili. Inoltre dovranno essere rispettate le indicazioni
che seguono. Dovrà essere incluso almeno l'equivalente
di due annualità dell'area fisico-matematica,
almeno l'equivalente di unannualità dell'area
delle scienze ambientali naturali ed igienistiche,
almeno l'equivalente di un'annualità dell'area
storico sociale, almeno l'equivalente di due annualità
dell'area linguistico-letteraria, l'equivalente di due
annualità dell'area pedagogica e l'equivalente
di due annualità dell'area metodologico-didattica.
Per ciascuna delle aree metodologico-didattica, linguistico-letteraria
o fisico-matematica è obbligatorio il superamento
di almeno un esame di didattica. Almeno tre annualità
saranno comunque dedicate all'apprendimento di una lingua
straniera.
Le strutture didattiche avranno cura di differenziare
gli indirizzi sulla base delle scelte delle discipline
all'interno delle aree o del livello e finalità
delle specificazioni disciplinari indicate nel regolamento
didattico, orientando l'indirizzo per la scuola materna
verso una formazione più specifica nelle aree
della comunicazione espressivo-artistica, motoria e
della socializzazione, mentre l'indirizzo per i maestri
elementari verso una formazione culturale di base nelle
aree letteraria, matematico-scientifica o di didattica
delle lingue moderne. I piani di studio di coloro che
intendono partecipare ai concorsi per l'attività
didattica di sostegno dovranno essere integrati con
almeno 5 annualità di insegnamento scelte nell'area
dell'integrazione scolastica per allievi disabili. Le
Facoltà hanno l'obbligo di attivare, anche attraverso
mutuazione, almeno altrettanti insegnamenti afferenti
a tale arca.
Art. 9.
(Esame di laurea).
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve
aver superato tutte le prove previste dal suo piano
di studi ed una prova di accertamento della conoscenza
di una lingua straniera, e deve aver completato il
tirocinio didattico. L'esame di laurea consiste nella
discussione di una dissertazione nonché di una
relaziono sull'attività di tirocinio didattico.
Art. 10.
(Abbreviazione di corso).
Le strutture didattiche valuteranno i curricula degli
studenti in possesso di altra laurea o di diplomi universitari
o di diplomi degli Istituti Superiori di Educazione
Fisica, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati
specifici piani di studio che ne completino la preparazione
in relazione all'indirizzo prescelto, in modo da valorizzare
gli studi compiuti. Di norma gli studenti in possesso
di laurea o diploma universitario sono ammessi almeno
al terzo anno di corso.
Art. 11.
(Minoranze linguistiche).
Per la regione Valle dAosta, per la provincia di Bolzano,
nonché per le scuole con lingua di insegnamento
slovena della regione Friuli Venezia Giulia, a lingua
d'insegnamento ladina delle provincie di Trento e Bolzano,
le competenze di cui al precedente art. 4, nel quadro
delle linee guida della tabella in allegato al presento
decreto, sono esercitate dagli organi delle strutture
didattiche individuate dalle convenzioni di cui ai
commi 4 e 5 dellart. 3 della legge 341/90, sentite
le amministrazioni autonome (o per le scuole con lingua
dinsegnamento slovena con lorgano rappresentativo di
cui allart. 9 della legge 923/1973 ai sensi dell'art.
8 della legge 14.1.1975) al fine di rispondere alle
peculiari e particolari esigenze degli ordinamenti
didattici delle minoranze presenti nei rispettivi territori.
Art. l2.
(Norma transitoria).
Dato il carattere fortemente interdisciplinare, il Corso
di laurea in Scienze della Formazione Primaria potrà
essere istituito negli atenei che hanno nel proprio
organico docenti nelle seguenti aree: medica, giuridica,
fisico-matematica e delle scienze naturali, igienistiche
ed ambientali.
Art. 13.
(Aree disciplinari).
Le aree disciplinari individuate ai sensi dell'art.
9, comma 2, punto d) della L. 341/90, per il corso
di laurea in Scienze della Formazione Primaria sono
le seguenti:
(segue lelenco delle Aree, e per ognuna di esse l'indicazione
- qui omessa - di specifiche discipline).
1. Area Pedagogica Settori: M09A-M09B-M09E
2. Area Metodologico-Didattica Settori: M09A-M09B-M09E-M09F
3. Area Psicologica Settori: M10A-Ml0C-M11A-M11B-M11D
4. Area Medica Settori: F02X-F11A-F15B-F16A-F19A-F19B-F23F
5. Area Giuridica Settori: N0lX-N08X-N09X-N19X
6. Area Socio/Antropologica Settori: E03B-L26A-L26B-MO5X-M07B-M09D-PO1A-Q05A-Q05B-Q05G-S03B
7. Areo Umanistico/Letteraria Settori: L09A-L11A-L12A-L12D-M07D
8. Area Fisico/Matematica Settori: A01B-A02B-A0lC-A01D-A02B-A03X-A04A-B0lC-K05B-M07B-S0lA
9. Area delle Scienze Naturali Settori: B01C-C01A-C02X-C03X-C11X-D0lB-D02A Igienistiche ed Ambientali E0lA-E02A-E02C-E03A-E03B-F22A-M06A
10. Area della Musica e della Comunicazione Sonora Settori: L27Bl27B
11. Area delle Scienze Motorie
12. Area della Didattica delle Lingue Moderne Settori: L09H-Ll0A-Ll7A-L17C-L18A-L18C-L19A-L19B-L20A
13. Area Storico-Sociale Settori: L02B-M01X-M02A-M03A-M04X-M08E-P03X
14. Area del Disegno Settori: H11X-L26B
15. Area dell'Integrazione Settori: P23F-M11B-M11E-F22A Scolastica per Allievi Disabili
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