Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria

Ordinamento didattico approvato dal C.U.N. il 15.12.1995


Il Corso di laurea per la formazione degli Insegnanti primari e la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario, come previsti dagli articoli 3 o 4 della Legge 341/1990, avrebbero dovuto essere attivati a partire dal novembre 1993. La Commissione interministeriale M.U.R.S.T.-M.P.I. aveva formulato nel 1992 (con un testo poi ritoccato nel luglio 1993) proposte per le modalità di attuazione; il C.U.N. ha ora adottato gli ordinamenti didattici qui riprodotti. Per l'emanazione del decreto governativo di definitiva approvazione degli stessi è ancora atteso il parere del Consiglio di Stato, relativo agli aspetti giuridico-formali.


Art. 1.
(Finalità dal corso di laurea).

Il corso dl laurea in Scienze della Formazione primaria è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.

Art. 2.
(Collocazione del Corso di laurea).

Il corso di laurea in Scienze della formazione primaria è collocato nella Facoltà di Scienze della Formazione. Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture di tutte le Facoltà presso cui le competenze sono disponibili. I professori di qualunque facoltà che impartiscono a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza, fanno parte del Consiglio di corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, nonché del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione per tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo.

Art. 3.
(Titolo di ammissione).

Il titolo di ammissione è quello previsto dalla normativa vigente per l'ammissione ai corsi di laurea universitari.

Art. 4.
(Durata ed articolazione degli studi).

Gli studi hanno durata di 4 anni o sono articolati in due indirizzi, rispettivamente per la formazione degli insegnanti della scuola materna o per la formazione degli insegnati della scuola elementare. Di norma il primo biennio è comune ai due indirizzi. L'articolazione dei due indirizzi, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea o di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità indicate dallart. 11 della L. l9 novembre 1990, n. 341. Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche o in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in "scienze della formazione primaria alle direttive indicate negli articoli seguenti.

Art. 5.
(Titolo di studio rilasciato).

Al termine degli studi si consegue la laurea in Scienze della formazione primaria. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea. I laureati in uno degli indirizzi del corso di laurea in Scienze della formazione primaria possono conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo con un ulteriore anno di studi.

Art. 6.
(Impegno didattico e tirocinio).

L'impegno didattico complessivo è di almeno 2000 ore, delle quali 1600 corrispondenti almeno all'equivalente di 21 annualità e almeno 400 di tirocinio didattico. L'annualità può essere divisa in moduli semestrali. La didattica comprende attività teorico formale, teorico pratica con annessi laboratori didattici e di tirocinio. Gli insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare sono esonerati dallattività di tirocinio. Il tirocinio didattico, da svolgersi a partire di norma dal III anno di corso nellambito di una istituzione scolastica pertinente, comprende almeno 400 ore di insegnamento. Il tirocinio è svolto sotto la guida di un insegnante di scuola materna o elementare, ovvero di un direttore didattico designato, con modalità previste da una apposita convenzione sottoscritta dall'Università e dalle competenti autorità scolastiche. Agli insegnanti supervisori è riconosciuta, previa approvazione da parte del Consiglio di Facoltà, la qualifica di professore a contratto prevista dallart. 25 comma 9 del DPR 382/80. Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla base di una relazione analitica redatta dallo studente, che sarà comunque valutata anche in sede di esame di laurea. In caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere il tirocinio, sotto la guida di altro insegnante.

Art. 7.
(Insegnamenti).

Gli insegnamenti saranno scelti nell'ambito delle aree disciplinari indicate al successivo art. 13. Tutti gli insegnamenti debbono appartenere ai settori scientifico-disciplinari individuati con DPR 12 aprile 1994 o dovranno comunque tenere conto delle peculiarità professionali specifiche dei due indirizzi del Corso di laurea finalizzato all'insegnamento nella scuola primaria. Tuttavia gli insegnamenti dell'area della educazione motoria e della educazione musicale e dell'educazione artistica possono essere individuati dalle Facoltà nel regolamento didattico proprio della struttura didattica in coerenza con le finalità del corso di laurea e di indirizzo e in analogia agli insegnamenti previsti negli Istituti Superiori di Educazione Fisica, nei Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti. Questi insegnamenti possono essere attivati con professori a contratto scelti tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali, dei Conservatori e delle Accademie. In ogni caso il regolamento didattico della struttura prevederà opportune specificazioni e caratterizzazioni delle discipline in accordo con le finalità specifiche del corso di laurea. In particolare, nella formulazione dei piani di studio, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'insegnamento nella scuola primaria, i Consigli delle strutture didattiche competenti dovranno orientare le scelte degli insegnamenti caratterizzanti rispettivamente i due indirizzi. Gli insegnamenti potranno essere integrati o sostituiti nellambito di ciascuna area con altri di analogo contenuto disciplinare ed equivalenti finalità formative e all'interno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Art. 8.
(Piani di studio).

I piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale scelto in ognuna delle aree disciplinari appresso indicate:
area psicologica, area giuridica, area socio-antropologica area della musica e della comunicazione sonora, area delle scienze motorie, area del disegno, area dell'integrazione scolastica per allievi disabili. Inoltre dovranno essere rispettate le indicazioni che seguono. Dovrà essere incluso almeno l'equivalente di due annualità dell'area fisico-matematica, almeno l'equivalente di unannualità dell'area delle scienze ambientali naturali ed igienistiche, almeno l'equivalente di un'annualità dell'area storico sociale, almeno l'equivalente di due annualità dell'area linguistico-letteraria, l'equivalente di due annualità dell'area pedagogica e l'equivalente di due annualità dell'area metodologico-didattica. Per ciascuna delle aree metodologico-didattica, linguistico-letteraria o fisico-matematica è obbligatorio il superamento di almeno un esame di didattica. Almeno tre annualità saranno comunque dedicate all'apprendimento di una lingua straniera.
Le strutture didattiche avranno cura di differenziare gli indirizzi sulla base delle scelte delle discipline all'interno delle aree o del livello e finalità delle specificazioni disciplinari indicate nel regolamento didattico, orientando l'indirizzo per la scuola materna verso una formazione più specifica nelle aree della comunicazione espressivo-artistica, motoria e della socializzazione, mentre l'indirizzo per i maestri elementari verso una formazione culturale di base nelle aree letteraria, matematico-scientifica o di didattica delle lingue moderne. I piani di studio di coloro che intendono partecipare ai concorsi per l'attività didattica di sostegno dovranno essere integrati con almeno 5 annualità di insegnamento scelte nell'area dell'integrazione scolastica per allievi disabili. Le Facoltà hanno l'obbligo di attivare, anche attraverso mutuazione, almeno altrettanti insegnamenti afferenti a tale arca.

Art. 9.
(Esame di laurea).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutte le prove previste dal suo piano di studi ed una prova di accertamento della conoscenza di una lingua straniera, e deve aver completato il tirocinio didattico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione nonché di una relaziono sull'attività di tirocinio didattico.

Art. 10.
(Abbreviazione di corso).

Le strutture didattiche valuteranno i curricula degli studenti in possesso di altra laurea o di diplomi universitari o di diplomi degli Istituti Superiori di Educazione Fisica, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati specifici piani di studio che ne completino la preparazione in relazione all'indirizzo prescelto, in modo da valorizzare gli studi compiuti. Di norma gli studenti in possesso di laurea o diploma universitario sono ammessi almeno al terzo anno di corso.

Art. 11.
(Minoranze linguistiche).

Per la regione Valle dAosta, per la provincia di Bolzano, nonché per le scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli Venezia Giulia, a lingua d'insegnamento ladina delle provincie di Trento e Bolzano, le competenze di cui al precedente art. 4, nel quadro delle linee guida della tabella in allegato al presento decreto, sono esercitate dagli organi delle strutture didattiche individuate dalle convenzioni di cui ai commi 4 e 5 dellart. 3 della legge 341/90, sentite le amministrazioni autonome (o per le scuole con lingua dinsegnamento slovena con lorgano rappresentativo di cui allart. 9 della legge 923/1973 ai sensi dell'art. 8 della legge 14.1.1975) al fine di rispondere alle peculiari e particolari esigenze degli ordinamenti didattici delle minoranze presenti nei rispettivi territori.

Art. l2.
(Norma transitoria).

Dato il carattere fortemente interdisciplinare, il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria potrà essere istituito negli atenei che hanno nel proprio organico docenti nelle seguenti aree: medica, giuridica, fisico-matematica e delle scienze naturali, igienistiche ed ambientali.
Art. 13.
(Aree disciplinari).

Le aree disciplinari individuate ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto d) della L. 341/90, per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria sono le seguenti:
(segue lelenco delle Aree, e per ognuna di esse l'indicazione - qui omessa - di specifiche discipline).

 1. Area Pedagogica                Settori: M09A-M09B-M09E
2. Area Metodologico-Didattica Settori: M09A-M09B-M09E-M09F
3. Area Psicologica Settori: M10A-Ml0C-M11A-M11B-M11D
4. Area Medica Settori: F02X-F11A-F15B-F16A-F19A-F19B-F23F
5. Area Giuridica Settori: N0lX-N08X-N09X-N19X
6. Area Socio/Antropologica Settori: E03B-L26A-L26B-MO5X-M07B-M09D-PO1A-Q05A-Q05B-Q05G-S03B
7. Areo Umanistico/Letteraria Settori: L09A-L11A-L12A-L12D-M07D
8. Area Fisico/Matematica Settori: A01B-A02B-A0lC-A01D-A02B-A03X-A04A-B0lC-K05B-M07B-S0lA
9. Area delle Scienze Naturali Settori: B01C-C01A-C02X-C03X-C11X-D0lB-D02A Igienistiche ed Ambientali E0lA-E02A-E02C-E03A-E03B-F22A-M06A
10. Area della Musica e della Comunicazione Sonora Settori: L27Bl27B
11. Area delle Scienze Motorie
12. Area della Didattica delle Lingue Moderne Settori: L09H-Ll0A-Ll7A-L17C-L18A-L18C-L19A-L19B-L20A
13. Area Storico-Sociale Settori: L02B-M01X-M02A-M03A-M04X-M08E-P03X
14. Area del Disegno Settori: H11X-L26B
15. Area dell'Integrazione Settori: P23F-M11B-M11E-F22A Scolastica per Allievi Disabili

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