Legge 537/93

(Legge finanziaria 1994)

Art. 4 - Pubblica Istruzione

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni di alta cultura di cui all'art. 33 della Costituzione ed in particolare le accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.

2. Il consiglio di circolo o d'istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

3. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio d'istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

4. Con regolamento del Ministro della Pubblica Istruzione, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L. 23.8.88, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formulazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

5. Il comma 3 dell'art. 2 della L. 11.8.91, n. 262, è sostituito dal seguente: "2. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito del Ministero della pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dall'art. 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2 del presente articolo".

6. Il governo, su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sul relativo schema, uno o più decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali di cui al DPR 31.5.74, n. 416.

7. I decreti di cui al comma 6, con l'osservanza dei principi e dei criteri sono indicati, determinano:

8. In attesa della nuova disciplina dell'organo collegiale della scuola a livello nazionale la durata in carica del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogata di un anno.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, artistiche, educative e dei Distretti scolastici tè affidato all'Ente poste italiane. che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste italiane e i Ministeri del Tesoro e della Pubblica Istruzione. Il Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del Tesoro, emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie. 10. E' anticipata dall'anno scolastico 1994/95 all'anno scolastico 1993/94 l'attuazione delle direttive del piano di rideterminazione del rapporto alunni-classi, di cui all'art. 5, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n. 412. Sono fatti salvi i trasferimenti e i passaggi di ruolo e di cattedra relativi all'anno scolastico 1993/94. Non si effettuano nomine in ruolo sui posti che dovessero venire meno in applicazione della presente disposizione. Il personale in esubero che non possa esser utilizzato per la copertura di cattedre e posti disponibili nella provincia, è utilizzato, per le supplenze temporanee, secondo le disposizioni contenute nell'annuale Ordinanza Ministeriale sulle utilizzazioni.

11. Per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96, sentiti gli enti locali, si procede con separato provvedimento alla rideterminazione dei rapporti medi provinciali, tenendo conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in particolare delle aree montane nonché della presenza di portatori di handicap. Per eventuali accorpamenti si procede a partire dalle classi iniziali.

12 A decorrere dall'anno scolastico 1994/95, gli organici del personale docente, educativo. amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado e delle istruzioni educative, sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di funzionamento delle classi previste dal . piano di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n.412.

13. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico di cui al comma 11. In ogni caso non sono effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo. 14. Analogamente si provvede nei riguardi del personale direttivo in relazione alle cessazioni dal servizio e al piano di razionalizzazione della rete scolastica da definire ai sensi del comma 7.

15. I criteri e le modalità per la rideterminazione degli organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del Tesoro e il ministro per la Funzione pubblica.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 46 a 51, non si applicano al personale del comparto scuola.

17. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell'art. 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416.

18. Il Ministro della Pubblica Istruzione ripartisce fra i Provveditori agli Studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario dipendente dallo Stato. Il Ministro della Pubblica Istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento e rendicontazione decentrata e messi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Con il medesimo criterio, i Provveditori agli Studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative 1'80% delle somme accreditate, riservando il residuo 20% a interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.

19. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i Capi d'istituto e i Consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell'esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell'ambito dell'autonomia scolastica, in base a effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.

20. Dal 1° gennaio 1994, i docenti collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono utilizzati, in ambito distrettuale, dal Provveditore agli Studi dell'attuale sede di servizio in supplenze temporanee di breve durata, salvo che il Provveditore stesso sulla base dell'accertamento medico nei confronti del docente da parte della USL e sentito anche il Capo d'istituto, non ritenga sussistenti motivi ostativi al temporaneo ritorno all'insegnamento.

21. Dalla medesima data dell'1.1.94 i docenti mantenuti a esaurimento nell'assegnazione a compiti diversi da quelli di istituto, ai sensi dell'articolo 63, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono restituiti in via temporanea all'insegnamento e utilizzati, in ambito distrettuale, dal Provveditore agli Studi della sede di attuale servizio in supplenze temporanee di breve durata salvo che i docenti interessati non chiedano di essere inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione in cui prestano servizio o comunque che l'Amministrazione stessa non se ne assuma l'onere.

22. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 6, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di Istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro e della Pubblica Istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate, per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

23. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 22 sono previste misure differenziate in relazione a fasce di reddito sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione effettuata ai fini fiscali. Rimangono ferme le vigenti disposizioni che prevedono la dispensa del pagamento delle tasse scolastiche e quelle in materia di diritto allo studio.

24. In conseguenza delle disposizioni di cui ai commi 18, 19 e 20, i capitoli 1032,1035 e 1036 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono ridotti complessivamente di lire 292,7 miliardi per ciascun anno.

25. Nelle materie disciplinate dal presente articolo sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle nonne di attuazione dello statuto speciale approvate con DPR 1.11.73, n. 689,e successive modificazioni e del testo unificato approvato con DPR 10 febbraio 1983, n. 89.