MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BOZZA DELLE DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI LA RAZIONALIZZAZIONE
DELLA RETE SCOLASTICA

(C. M. n.o 47 del 20.1.1997)
La bozza è importante in quanto prevede un trattamento diversificato per le scuole medie statali annesse ai Conservatori.
DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

VISTE le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297 e, in particolare, gli articoli 19, 22, 51, comma 3, 76, 77, 78, 79 80 e 815;

VISTA la legge 31 gennaio 1994, n. 97, relativa alle nuove disposizioni per le zone montane;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il protocollo d'intesa tra il Ministero della Pubblica istruzione e l'Unione delle province d'Italia sottoscritto il 15 -12- 1995;

VISTO il decreto interministeriale 18 giugno 1996, n.236, concernente misure di razionalizzazione della rete scolastica per gli anni scolastici 1996-'97 e 1997-'98;

TENUTO conto dell'inderogabile necessità ed urgenza di provvedere alla riorganizzazione degli insediamenti scolastici al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa per l'istruzione in conformità agli obiettivi indicati dall'art. l della legge n. 662/96 già citata;

VISTO il parere espresso dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del ___________________;

DECRETA

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Art. 1
(Principi generali)

1.1 Al fine di assicurare maggiore efficacia ai processi formativi e alle modalità di impiego delle risorse professionali, strumentali e finanziarie, sono emanate le disposizioni sulla riorganizzazione della rete scolastica contenute nei successivi articoli.

1.2 Le stesse disposizioni garantiscono, comunque, le necessarie condizioni dl fruibilità del servizio scolastico, in relazione all'età degli alunni obbligati alla frequenza delle scuole interessate, tenendo nella dovuta considerazione le specifiche caratteristiche economiche, socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi ambiti territoriali, con particolare riguardo alle esigenze dei comuni di montagna e delle piccole isole, nonché gli indici di dispersione scolastica e la presenza di alunni portatori di handicap.

Art. 2
(Piani provinciali)

2.1. Nella prospettiva di sviluppo della autonomia didattica, organizzativa e gestionale delle istituzioni scolastiche le misure di riorganizzazione della rete scolastica debbono tendere a1 riequilibrio delle dimensioni delle stesse istituzioni e alla definizione di assetti organizzativi stabili nel tempo, tenendo conto delle specifiche esigenze dei rispettivi bacini di utenza, secondo i criteri generali indicati al successivi articoli.

2.2. Costituiscono parte integrante del presente decreto le allegate tabelle nelle quali è fissato, distintamente per provincia e per grado di scuole, il numero di istituzioni scolastiche che potranno funzionare autonomamente dall'anno scolastico 1997-98, in base alla popolazione scolastica, al numero di classi o sezioni e alle cessazioni dal servizio di personale direttivo previste, nonché alle caratteristiche demografiche, oro-geografiche e socio-economiche delle singole circoscrizioni provinciali. Gli obiettivi fissati dalle stesse tabelle debbono essere conseguiti nel rispetto delle esigenze indicate all'art. l, comma 2; resta ferma la possibilità, per i Provveditori agli studi, di procedere ad aggregazioni, fusioni o soppressioni di istituti di istruzione in numero maggiore di quello previsto tenendo, peraltro, nella dovuta considerazione le esigenze sopra richiamate.

Art. 3
(Disposizioni comuni a tutti i gradi e ordine di scuole)

3.1. I Provveditori agli studi adottano provvedimenti di aggregazione, fusione o soppressione delle istituzioni scolastiche che si discostino maggiormente dai criteri e parametri previsti dal presente decreto, previa delimitazione di ambiti territoriali nei quali sia assicurata la permanenza di almeno una istituzione scolastica per ciascun grado, ordine e tipo di scuola; tali ambiti vanno dimensionati in maniera differenziata per ciascun grado di istituti di istruzione o per ciascun tipo di scuola secondarla superiore, tenendo conto dell'entità della rispettiva utenza.
Al riguardo saranno tenute in particolare considerazione proposte di aggregazione avanzate dagli istituti e scuole direttamente interessati, sulla base di accordi organizzativi raggiunti tra le stesse istituzioni.

3.2. I medesimi criteri e parametri di riferimento vanno applicati valutando comparativamente gli eventuali disagi derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1 e gli effetti negativi, sull'efficacia dei processi formativi, determinati dall'esiguità delle dimensioni degli istituti interessati. Assumono, al riguardo, particolare rilievo, in vista del mantenimento dell'assetto esistente, i disagi conseguenti all'aggregazione (ad altra istituzione) o alla soppressione di scuole funzionanti nelle località dl montagna, nelle piccole isole a nelle zone caratterizzate da condizioni economiche e socio-culturali particolarmente critiche.

3.3. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall'art. 2 e di assicurare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche esistenti, con riferimento alle rispettive aree territoriali di pertinenza, possono essere disposti interventi nel confronti di scuole funzionanti con un numero di classi superiori a quello minimo previsto dall'art. 5.

3.4. Nella definizione dell'ordine dl priorità degli interventi previsti e nell'individuazione delle istituzioni di riferimento, relativamente ai casi di aggregazione o fusione, i provveditori debbono tener conto:

- delle caratteristiche funzionali delle strutture edilizie utilizzate dalle singole scuole (dimensioni, ente proprietario dell'edificio, corrispondenza alle norme di igiene del lavoro, prevenzione degli incendi e sicurezza antinfortunistica, esistenza dl laboratori, mense, palestre, servizi di trasporto pubblico ed ogni altro elemento connesso all'agibilità e raggiungibilità dell'immobile);

- delle iniziative in atto di educazione permanente e formazione ricorrente, con particolare riguardo a corsi per lavoratori studenti finalizzati al compimento di titoli di studio, corsi integrati o convenzionati con organismi formativi delle regioni o di enti locali, nonché corsi preordinati al rientro nel sistema formativo di giovani dei posti di personale direttivo vacanti e dei prevedibili collocamenti a riposo dello stesso personale, senza, peraltro, subordinare gli interventi alla vacanza del relativo ufficio di direzione o presidenza.

3.5 I provvedimenti di aggregazione o fusione concernenti scuole nelle quali siano state avviate iniziative sperimentali di innovazione degli ordinamenti e delle strutture ai sensi dell'articolo 278 del D.Lgs n. 297/94 citato nelle premesse, sono adottati senza pregiudicare la prosecuzioni dei peculiari percorsi formativi.

3.6 Ai fini di cui al presente decreto le classi delle scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili statali e quelle delle scuole medie annesse agli istituti d'arte sono unitariamente computate, salvo il disposto di cui al successivo art. 8. Le scuole medie statali annesse ai Conservatori di musica, contemplate dall'art. 16 della legge 13 dicembre 1962 n. 185, possono essere mantenute purché siano costituite da almeno un corso completo e le relative classi siano formate secondo i parametri fissati per la generalità della scuole dello stesso grado. (Inizio documento).

3.7 Con riguardo agli istituti di istruzione secondaria superiore, i Provveditori agli Studi, in attuazione del protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero della Pubblica istruzione e l'Unione delle Province d'Italia, promuovono accordi di programma con le Province competenti, aperti alla partecipazione di tutti gli enti territoriali interessati nell'ambito provinciale. Gli stessi Provveditori promuovono, ove possibile, accordi di programma con singoli comuni o consorzi di comuni viciniori sulla riorganizzazione, a livello comunale o intercomunale, della rete di istituzioni scolastiche di base.

Art. 4
(Disposizioni concernenti istituti e scuole dello stesso grado, ordine e tipo)

4.1. Salvo il disposto degli artt. 2 e 3, si procede alla soppressione, fusione o aggregazione, di norma, dei circoli didattici funzionanti con meno di 12 classi o, negli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte con meno di 25 classi.

4.2 I provvedimenti di cui al comma 1 sono, peraltro, adottati previa valutazione delle particolari condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e delle specifiche esigenze didattico-organizzative di diversi tipi di scuola; a tal fine va considerata l'opportunità di conservare l'autonomia anche di istituzioni di consistenza inferiore a quella sopra indicata, con riferimento alla eventuale esistenza di elementi quali:

a) - la fondata previsione della costituzione di nuove classi che nei prossimi anni possano consentire all'istituzione di raggiungere dimensioni di maggiore consistenza.

b) - la particolare complessità di gestione connessa alla pluralità di indirizzi di indirizzi di studio consistenti, all'attuazione sperimentale di progetti concernenti contestualmente nuovi ordinamenti ordinamenti didattici e nuove strutture formative, ivi compresi i corsi di perfezionamento postesecondari, nonché all'esistenza di aziende agrarie, convitti, officine e laboratori di particolare complessità o di specializzazioni rivolte a settori produttivi con particolari specificità;

c) - il funzionamento di corsi integrativi previsti dal comma 6 dell'art. l91 del Testo Unico richiamato nelle premesse, di corsi post-diploma nonché di corsi serali per lavoratori, quando non esistano, nell'ambito territoriale di riferimento, altre istituzioni scolastiche con le medesime opportunità formative.

4.3 Mantengono l'autonomia di funzionamento, ove non sia disposta l'aggregazione ad istituti di altro ordine o tipo, ai sensi del successivo articolo, gli istituti e scuole unici del loro ordine o tipo in ambito provinciale, purché funzionanti con almeno 12 classi, nonché gli istituti con caratteristiche peculiari tali da attribuire loro rilevanza in campo nazionale.

4.4 Al fine di realizzare una maggiore funzionalità delle istituzioni scolastiche, singoli plessi, sedi succursali, sezioni staccate o scuole coordinate possono essere aggregate ad altri istituti dello stesso grado, ordine e tipo, nell'ambito di una riorganizzazione complessiva degli insediamenti scolastici tendente ad assicurare, a ciascuna istituzione autonoma, stabilità nel tempo e aderenza al proprio bacino d'utenza.

Art. 5
(Aggregazioni fra scuole materne, elementari e medie)

5.1 Nei comuni montani, classificati come tali dall'art. l, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ed aventi meno di cinquemila abitanti, possono essere costituiti istituti autonomi comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado.

5.2 Il disposto del comma 1 trova applicazione anche nelle piccole isole e nelle aree geografiche con peculiari caratteristiche etniche o linguistiche.

5.3 Gli istituti sopra indicati possono comprendere anche unità scolastiche situate in comuni diversi della stessa comunità montana, della stessa isola o della stessa area geografica omogenea. Tali istituti possono essere costituiti:

a) - per trasformazione di circoli didattici in plessi aggregati a scuole medie già funzionanti autonomamente, ovvero per trasformazione di scuole medie in sezioni aggregate a circoli didattici già esistenti;

b) - per aggregazione di plessi di scuola elementare a scuole medie già dotate di autonomia ovvero per aggregazione di sezioni staccate di scuole medie a circoli didattici già autonomi;

c) - per accorpamento in unica entità scolastica, dotata di autonomia, di plessi e sezioni staccate già dipendenti da circoli didattici e scuole medie.

5.4 Nei casi previsti dalla lettera b) del comma precedente, la sede centrale e la presidenza della nuova istituzione verticale restano individuate nella istituzione scolastica già autonoma che aggrega i plessi o le sezioni staccate. Nelle altre situazioni l'individuazione della sede centrale e, quindi, della direzione dell'istituto è decisa dal Provveditore agli studi in base alla raggiungibilità delle sedi, alla disponibilità dei trasporti locali, alle condizioni strutturali e logistiche esistenti (edifici, palestre, ecc.) nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate ai commi 6 e 8 e tenuto conto della consistenza delle classi e degli alunni delle unità scolastiche interessate.

5.5 Al fine di assicurare le migliori condizioni di funzionamento, i Provveditori agli studi promuovono convenzioni con i comuni, o consorzi di comuni, e le comunità montane per l'assegnazione del personale e per la gestione dei beni e servizi strumentali, con particolare riferimento ai casi in cui le istituzioni proposte debbano essere articolate su più comuni del territorio interessato.

5.6 Le istituzioni di cui al presente articolo possono essere realizzate nei casi in cui l'istituto scolastico derivante dall'aggregazione o fusione delle unità scolastiche preesistenti abbia, di norma, almeno 15 classi e 250 alunni, salvo situazioni di eccezionale disagio, con particolare riguardo alle isole più piccole nonché alle località di montagna dalle quali sia particolarmente difficile raggiungere sedi scolastiche viciniori.

5.7 In conformità a quanto previsto dall'O M n. 267 del 4 agosto l995 negli istituti comprensivi di cui al presente articolo viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in sezioni per ciascun grado di scuola presente nell'istituzione medesima.

5 8 La costituzione di istituti comprensivi nei casi contemplati nel precedente comma 3 è disposta con riferimento al numero complessivo di istituzioni previste, per ciascuna provincia, nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 6
(Altri casi di aggregazione tra scuole materne, elementari e medie)

6.1 Previa intesa con gli enti locali competenti per territorio possono, altresì, essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nei comuni con popolazione inferiore a 10.000, nonché in zone territoriali più densamente popolate, caratterizzate da fenomeni di dispersione scolastica particolarmente estesi o da elevati rischi di devianza minorile ed, infine, nelle zone suburbane delle grandi città corrispondenti ad ambiti territoriali omogenei e definibili in base al sistema delle vie di comunicazione dei trasporti pubblici.

6.2 Le istituzioni di cui al comma 1 possono comprendere anche unità scolastiche di comuni viciniori, che, complessivamente, non superino le dimensioni geografiche sopra indicate e siano distanti dal centro abitato dove ha sede la stessa istituzione non più di 15 km. Esse debbono essere costituite da non meno di 20 classi, comprese le sezioni dl scuola materna statale e frequentate da almeno 400 alunni.

6 3 Nella costituzione degli istituti sopra indicati si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 4, 5, 7 e 8.

Art. 7
(Aggregazioni tra istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo)

7.1 Le istituzioni di istruzione secondaria superiore da trasformare in sezioni staccate o in scuole coordinate ai sensi dell'articolo 5, o le sezioni staccate e le scuole coordinate già esistenti, sono aggregate tra loro ovvero anche ad istituti di diverso ordine e tipo, nei limiti dl cui ai successivi secondo e terzo comma.

7.2 I provvedimenti di aggregazione sono adottati quando nello stesso comune o in comuni viciniori coesistano istituti autonomi e scuole coordinate o sezioni staccate da altri istituti, anche di tipo diverso, siti in località considerevolmente distanti dalle scuole da aggregare.

7.3 Le aggregazioni di cui al comma 1 e 2 sono disposte, prioritariamente, tra istituti, scuole coordinate e sezioni staccate dello stesso settore professionale o di tipologia affine, quindi tra istituti dello stesso ordine di studi, successivamente tra istituti di istruzione professionale e tecnica relativi a settori produttivi omogenei; ove non sia possibile adottare una delle soluzioni sopra indicate possono essere aggregate unità scolastiche di ordine e finalità diverse.

7.4 Gli istituti derivanti dall'aggregazione di scuole di diverso ordine o tipo assumono personalità giuridica e conservano le denominazioni delle scuole aggregate; le modalità di esercizio dell'autonomia conseguente all'attribuzione della personalità giuridica, la costituzione e l'attività del consiglio di istituto, l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni, nonché la redistribuzione degli oneri, a carico degli enti obbligati, per il funzionamento delle scuole, sono stabilite con il regolamento previsto dall'art. 1, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art . 8
(Provvedimenti relativi a plessi, succursali e sezioni staccate)

8.1 Nei piani provinciali di cui all'art. 2 i Provveditori agli Studi comprendono anche 1 plessi di scuola elementare o materna e le sedi coordinate e sezioni staccate di scuole e istituti di istruzione secondaria, delle quali si debba disporre la soppressione secondo le indicazioni contenute nelle tabelle allegate al presente decreto.

8.2. Ai fini sopraindicati si deve tener conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino d'utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole viciniori, delle vie di comunicazione e della sostenibilità dei tempi di percorrenza, in relazione all'età degli alunni dei diversi gradi di scuole. I provvedimenti di soppressione da adottare sono, pertanto, subordinati al preventivo accertamento della possibilità, per gli alunni, di frequentare altre scuole per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tal fine deve essere svolta adeguata e preventiva opera di promozione verso i comuni affinché, ove necessario, stabiliscano forme di consorzio per il trasporto degli alunni, per il servizio di mensa, ove previsto, nonché per eventuali ulteriori supporti ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap.

8.3 I provvedimenti di cui al punto 1 sono adottati, tenendo conto dei criteri e delle condizioni sopra indicate, prendendo in considerazione prioritariamente:

- i plessi di scuola elementare e materna con meno dl dieci alunni per ciascuna classe o sezione;

- le sezioni staccate di scuola media con meno di quindici alunni per ogni classe;

- le sedi coordinate, sezioni staccate o succursali di istituti di istruzione secondaria superiore, nonché gli indirizzi di studio e le sezioni di diverso tipo funzionanti nella medesima sede scolastica, con meno di venti alunni per ogni anno di corso.

8.4 In deroga al disposto del comma 3, per 1e scuole elementari e medie uniche, relativamente a ciascun grado di istruzione, nei comuni di montagna e nelle piccole isole il numero minimo di alunni è riducibile, rispettivamente, a 6 e a 10, salvo, in casi eccezionali, l'accoglimento nella stessa classe dl alunni iscritti ad anni di corso diversi.

8.5 Ai fini previsti dal comma 4 si intende, per comune di montagna, quello in cui il centro abitato dove trovasi la sede municipale o, comunque, risieda il maggior numero di abitanti sia posto ad altitudine superiore a 600 metri sul livello dal mare, nelle regioni settentrionali e centrali, o a 700 m regioni meridionali o insulari; agli stessi fini si considera, di norma, non superabile 1a distanza di 15 chilometri, tra le sedi di istruzione media, o di 10 chilometri, tra plessi di istruzione elementare o sezioni di scuola materna, a meno che lo stato delle vie di comunicazione comporti tempi di percorrenza eccessivamente lunghi.

Art. 9
(Istituzioni educative )

9.1 Contestualmente al piano di razionalizzazione di cui all'art. 2, i Provveditori agli Studi procedono alla graduale soppressione, secondo l'allegata tabella, dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi a istituti di istruzione professionale e tecnica che nell'ultimo triennio abbiano accolto, in ciascun anno scolastico meno di 30 convittori o di 60 convittori e semiconvittori. Negli istituti con meno di 20 convittori e più di 60 semiconvittori è gradualmente soppresso il convitto, mantenendo esclusivamente i servizi di semiconvitto.

Art. 10
(Nuove istituzioni)

10.1 Non si procede all'istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado, né di sezioni staccate o scuole coordinate, a meno che non lo rendano necessario esigenze di decentramento o ridimensionamento di istituzioni particolarmente pletoriche e fermo restando il numero complessivo di istituzioni, plessi, scuole coordinate e sezioni staccate complessivamente previste, per ciascuna provincia, nelle tabelle allegate al presente decreto.

10.2 L'istituzione di altre sezioni o corsi di studio in istituti di istruzione secondaria superiore può essere attuata entro il limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia dal relativo decreto interministeriale, tenendo presente l'esigenza, in attesa dell'assunzione di nuovi indirizzi in materia, di limitare gli interventi alle situazioni assolutamente indilazionabili in relazione a comprovate esigenze della domanda di formazione; in ogni caso l'istituzione potrà essere autorizzata per corsi previsti dai nuovi ordinamenti dei settori di riferimento dell'istituzione interessata e con l'avvertenza di possibili cambiamenti in ordine al piano di studi. Relativamente alle sezioni e agli indirizzi di studio particolarmente specializzati, a diffusione interprovinciale o interregionali , eventuali nuove istituzioni potranno essere autorizzate previe intese con gli uffici centrali competenti per grado e tipo di scuola.

10.3 Possono, altresì, essere accolte proposte di trasformazione delle finalità formative di istituzioni di istruzione secondaria superiore già esistenti, con la conseguente modificazione del tipo di scuola, in relazione alle esigenze socio-economiche, o all'evoluzione demografica del territorio e alle prospettive di occupazione emergenti nell'economia locale.

10.4 In relazione alle stesse esigenze demografiche e socio-economiche di cui al comma 3, è consentito il trasferimento della sede di istituti o scuole in comuni viciniori; si può altresì, procedere al trasferimento della sede centrale in plessi, sezioni staccate o scuole coordinate dello stesso circolo didattico, scuola o istituto.

Art. 11
(Approvazione ed esecuzione del piano)

11.1 I Provveditori agli studi, con propri decreti aventi carattere definitivo, da emanarsi in tempi compatibilmente utili per la definizione degli organici di diritto e l'effettuazione del movimento del personale, adottano i rispettivi piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica.

11.2 Gli stessi Provveditori agli studi, pervengono alla definizione del piano nel rispetto degli obiettivi fissati con le tabelle annesse al presente decreto, e ,ove possibile, previo accordi di programma, con le competenti Amministrazioni provinciali, sentiti gli enti locali interessati e tenuto conto delle proposte degli organi collegiali dei distretti e delle istituzioni scolastiche. Essi acquisiscono, infine, il parere dei consigli scolastici provinciali, con particolare riguardo alla definizione dell'ordine di priorità degli interventi da adottare.

11.3 Il parere del Consiglio scolastico provinciale è obbligatorio e, limitatamente all'ordine di priorità dei provvedimenti, vincolante, fermo restando il numero degli stessi provvedimenti da adottare in conformità alle tabelle annesse al presente decreto. Il parere del suddetto Consiglio deve di regola essere reso entro 20 giorni dalla richiesta, ovvero, in tempi tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma l.

Art. 12
(Regioni a statuto speciale e province autonome)

12.1 I provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica sono adottati dalle regioni a statuto speciale e dalle provincie autonome secondo le disposizioni contenute nelle norme di attuazione e modificazione dei rispettivi statuti; conseguentemente, le previsioni contenute nelle tabelle allegate, relativamente alle province della Sicilia, hanno carattere indicativo.

12.2 Per i conseguenti provvedimenti sull'organico del personale scolastico statale, i piani adottati dalla Regione Siciliana sono trasmessi, per le prescritte intese, a tutti gli uffici centrali preposti all'amministrazione di istituti scolastici.

Art. 13
(Zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche)

13.1 Per i Comuni individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 e del 29 novembre 1994 è garantita, ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n.35, la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 14
(Informativa sindacale)

14.1 I Provveditori agli Studi, in applicazione di quanto contemplato dall'art. 7, c. 2 lett. b) del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, provvedono a fornire ai soggetti sindacali di cui all'art. 6 del citato contratto, la prevista informazione preventiva in ordine ai criteri generali adottati per la riorganizzazione della rete scolastica.

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Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

      IL MINISTRO               IL MINISTRO                IL MINISTRO
         DELLA                       DEL                      DELLA
  PUBBLICA ISTRUZIONE              TESORO               FUNZIONE PUBBLICA

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