AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

(Legge finanziaria 1997).
Testo già approvato dal Senato della Repubblica
15 novembre 1996

CAPO IV.
Art. 18.

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia dell'intero sistema formativo: Ai fini della realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, già prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993. n. 537, le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo l7, comma 2, della legge 3 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e dei principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire alle istituzioni scolastiche una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura e per la valenza circoscritta degli effetti possono essere utilmente esercitate dalle istituzioni autonome.

5. La dotazione finanziaria minima delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dal contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e contributo perequativo. Tale dotazione finanziaria è assegnata senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa autorizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standards di livello nazionale.

7. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo di classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti. secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

8. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e alla realizzazione della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, |compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

9. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e ai fini di raccordo con i1 mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le Regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica sono riordinati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

10. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 7, 8 e 9 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

11. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca, e di orientamento scolastico e universitario.

12. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 10 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

13. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993. n. 537.

14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riordino delle funzioni e delle attribuzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli scolastici territoriali al fine di armonizzarle con le nuove competenze delle istituzioni scolastiche autonome.

15. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 11 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle Regioni ed agli enti locali anche in materia dl programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

Art. 19.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.


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