CONSERVATORIO Dl MUSICA "NICOLO' PAGANINI"

Il Direttore

Prot. 5594/II M

Al Sig. Ministro della Pubblica Istruzione
On. Luigi Berlinguer

e p.c.

- Al Capo Ispettorato Istruzione Artistica
ROMA

- Alla Corte dei Conti
Sezione di controllo del M.P.I.
ROMA

- Ai Sigg. Direttori
dei Conservatori di Musica - Loro Sedi
- Alle O.O.S.S.
CGIL - CISL - UIL - UNAMS - SNALS

- All'ALBO - Sede

Onorevole Signor Ministro,
da qualche anno va consolidandosi sempre più la prassi di rendere "elettiva", nelle sedi vacanti, la carica di Direttore nei Conservatori di Musica e, di recente, da non meglio precisati ambienti sindacali e burocratici. si è paventata l'ipotesi di estendere tale criterio anche ai Direttori incaricati (alcuni in servizio da oltre vent'anni), già designati sulla base del loro curriculum professionale (art. 3 O.M. no 294 del 24/09/91 e precedenti).
Ritengo doveroso farLe presente che una simile soluzione non solo è paurosamente squalificante dal punto di vista artistico, didattico e professionale, ma anche improponibile per evidenti ragioni giuridico-amministrative.

Improponibilità Giuridica

Il reclutamento dei Direttori nei Conservatori di Musica è coperto da riserva di legge,
D. Lgt. 5.5.1918 n. 1852 art. 4 : ''La nomina deve avvenire sopra proposta del .Ministero dell'Istruzione. o mediante scelta fra i cultori dell'arte musicale di riconosciuto valore ed esperienza, o per concorso pubblico".
Tale disposizione viene reiterata nel più recente
D.L. 16.4.1994 n. 297 art. 241 ed applicata, peraltro, dal Suo predecessore on. Giancarlo Lombardi che, com'è noto, ha nominato Direttore del Conservatorio di Musica "S. Pietro a Maiella" di Napoli il Mo Roberto De Simone, per i suoi indubbi meriti artistici.
Inoltre: L. 20.5.1982 n. 270 art. 8 che si richiama al D.P.R. 31.5.1974 n. 417 artt. 28, 30 "I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola... sono indetti entro il 30 giugno, ad anni alterni, per i posti (che si prevedono vacanti..."

Le formulazioni delle leggi qui sopra citate hanno comunque un significato chiaro edassoluto:

Nei Conservatori di Musica il Direttore "deve" essere scelto in base ai suoi requisiti artistico-professionali.

Tali prerogative possono essere solo così individuate:
a) Dal Ministro attraverso i propri canali di indagine.
b) Dal giudizio di una Commissione tecnica di concorso.
Una designazione "elettiva", invece, non potrà mai assicurare nè l'una nè l'altra opzione.

Improponibilità Amministrativa

1) L. 2 marzo 1963 n. 262 art. 5: "All'andamento didattico artistico e disciplinare di ciascun istituto sovraintende un direttore che attua, per quanto di .sua competenza, le deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell'istituto direttamente al Ministero P.I.".
E' superfluo sottolineare che un potere disciplinare è organicamente e moralmente impraticabile per un Direttore "eletto" dai suoi stessi Docenti
2) Con l'elettività, la carica di Direttore è soggetta al mutevole giudizio del "corpo elettorale" che la rende politica e subordinata agli "interessi" (nei Conservatori ve ne sono) delle parti: già dal momento in cui questa soluzione è stata applicata per la prima volta, negli Istituti vige un "clima" più o meno latente di "contrattazione elettorale".
E evidente anche che un avvicendamento troppo ravvicinato al vertice, oltre a non assicurare continuità nell'indirizzo artistico-didattico, pregiudica la governabilità dell'Istituto.
3) Visto l'imminente ingresso (così si spera) del nostro Paese in Europa, va sottolineato che, salvo rari casi particolari, questo sistema non trova alcun riferimento con le scuole musicali nei paesi della futura "Unione".
La ringrazio per la cortese attenzione e Le porgo i miei più distinti saluti.
Genova, 8 ottobre 1997.

IL DIRETTORE
(Mo Angelo Guaragna)