Unione Artisti
U.N.A.M.S.

Prof. Antonio Calosci
Titolare di Violino
C/o Conservatorio statale di Musica "G. Rossini"
e delegato regionale per le Marche

RIFLESSIONI SUL DOCUMENTO A.N.I.Mus.,
CRITERI PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE.


Come al solito la Scuola media annessa al Conservatorio di Musica e la sua anacronistica sopravvivenza è prioritaria rispetto alle esigenze del Conservatorio.

Un Istituto di Alta Cultura che deve sottostare ai voleri di una scuola secondaria inferiore che non offre nulla di più di una qualsiasi scola media "normale" (si vada a leggere l'articolo "I Conservatori statali di Musica parte prima").

Amici dell'ANIMUS, non potete "addomesticare" le leggi dello Stato per seguire i vostri pensieri giusti o sbagliati che siano.

La prima cosa su cui bisogna riflettere è che per annullare una legge occorre una altra legge. Decreti ministeriali o una circolari non possono che essere interpretazioni o spiegazioni di leggi, ma non possono modificare alcunché.

In particolare la legge No 297 all'articolo 239, comma 3, recita: I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, No 1945 e successive modificazioni.

La Legge No 1945 all'art. 6 chiaramente indica che la sessione per gli esami di ammissione è unica ed autunnale.

L'Ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della Pubblica Istruzione, con circolare del 28/8/1996, ha diramato a tutte le Accademie di Belle Arti, di Danza, d'Arte drammatica e ai Conservatori il decreto ministeriale relativo al calendario d'attività previsto per tali istituti per il triennio 1996/99. All'art. 2. lettera D) (Conservatori di musica), comma 1 del predetto decreto si stabilisce che gli esami di ammissione abbiano luogo nel mese di settembre di ciascun anno scolastico.
L'art. 5 del medesimo decreto dispone che per le scuole medie e i licei musicali sperimentali annessi ai Conservatori si applichino le disposizioni relative all'istruzione secondaria.

E' GIUSTO CHE SIA COSI'! A DIO CIO' CHE E' DI DIO, A CESARE CIO' CHE E' DI CESARE! L'ESAME DI AMMISSIONE E' UN ESAME DEL CONSERVATORIO (NON DELLA - O PER LA - SCUOLA MEDIA ANNESSA, COME SI VUOL FAR CREDERE) QUINDI NON E' ASSOGETTATO ALLE NORME DELLA SECONDARIA INFERIORE!!!!!!

Tra l'altro le disposizioni contenute nel decreto emanato in data 2/11/93 dal Ministro con il calendario 93/96, che, sempre alla lettera D) dell'art. 2, fissava addirittura ad ottobre gli esami di ammissione.
Tale decreto venne poi modificato da una circolare in data 5/5/1994 dove è scritto:

RITENUTO che il superamento da parte degli allievi degli esami di ammissione ai conservatori di musica (omissis) è condizione per la loro iscrizione alle scuole medie o ai licei sperimentali annessi alle predette istituzioni e che pertanto si rende necessario anticipare lo svolgimento di detti esami di ammissione ad un periodo antecedente a quello dell'inizio delle lezioni nelle istituzioni dell'istruzione secondaria, secondo il calendario vigente per tale tipo di scuole".

così decretava:

(omissis)

"Il decreto ministeriale 2/11/93 concernente il calendario scolastico dei conservatori di musica delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza è modificato come appresso:
(omissis)
b) Art. 2 lett. D
"Nei conservatori di musica il calendario degli esami è determinato dal direttore, sentito il collegio dei professori, e
deve comunque essere articolato in modo tale da consentire la iscrizione degli allievi alle scuole medie annesse e ai licei musicali sperimentali in tempo utile rispetto all'inizio delle lezioni in tali istituzioni, quale fissato dal calendario relativo agli istituti ed alle scuole di istruzione secondaria". Il D.M. 5/5/94, il cui carattere modificante inseriva nel precedente D.M. 2/11/93 come valida la disposizione concernente gli esami di ammissione per coloro i quali sono in età d'obbligo scolare, spiegava pertanto in modo chiaro, come sopra ricordato, cosa si debba intendere con la disposizione dell'art. 4 ("si applicano le disposizioni relative all'istruzione secondaria"). D'altra parte l'art. del DM 23/8/96 ripete esattamente quanto indicato nell'art. 4 del DM 2/11/93.

Questi decreti e circolari non hanno la possibilità di modificare ben due Leggi che dicono la stessa cosa (esami di ammissione nella sessione autunnale) e infatti non dicono nulla del cambio di sessione, impongono, al contrario, un anticipo ma sempre e solo all'interno della sessione autunnale!

Ammesso ma non concesso che abbiano questo potere, sono a loro volta state annullate dal recente calendario che fissa e regola le attività dei Conservatori statali di Musica e delle Accademie di Belle Arti per il triennio 96/99 e dalla Legge No 297.

Riflettete, o amici!
Qualsivoglia decreto o circolare ministeriale quando dice: "per le scuole medie e i licei musicali sperimentali annessi ai conservatori di musica ... omissis ... si applicano le disposizioni relative all'istruzione secondaria" intende proprio le Scuole medie annesse non i Conservatori statali di Musica! Anzi chiarisce che le Scuole medie annesse altro non sono che normalissime scuole medie come tante altre!!!

Questo vostro "suggerimento" mette in chiaro quanto siano dannose e pericolose le Scuole medie annesse ai Conservatori di Musica.
Il Conservatorio, nella vostra opinione, deve sottomettersi alle esigenze di una scuola secondaria. Alla scuola secondaria che non offre garanzie di continuità agli allievi eventualmente dimessi dal Conservatorio per il mancato superamento dell'esame di conferma............un momento!?!...... fermi tutti!?!......... non è che, per caso, vorreste che il Conservatorio abbassasse il proprio livello per favorire frequenza alla Scuola media annessa?............ Non è che vorreste che il Conservatorio modificasse i propri ordinamenti per divenire una scuoletta di quartiere assoggettata agli ordinamenti della secondaria?......... No non credo ciò sia possibile! In fondo siete anche voi Insegnanti del Conservatorio e come tali sicuramente concertisti o musicologi affermati!

Anche se sospetto che lo sappiate già e benissimo, vi ricordo che le attuali scuole medie annesse, pur in presenza della famigerata legge istitutiva del 31/12/1962 n. 1859 art. 16, sono state tutte messe fuorilegge dalla (scusate la assonanza) Legge 28/12/95 No 549, art. 1, comma 19, che a sua volta conferma la Legge (finanziaria) 24/12/93 No 537, art. 4, comma 11.

Queste leggi sanciscono che, con le eccezioni per le comunità montane, possono sopravvivere autonomamente solo le scuole medie che hanno non meno di 12 classi (3 sezioni). Le Scuole medie annesse ai Conservatori di Musica solitamente hanno una o due sezioni, rarissimamente ne hanno tre, in ogni caso mai le quattro stabilite per legge per ottenere 12 classi.

La Legge del 1962 No 1859 pur non abrogata è stata modificata da una Legge, anzi due. Non da circolari o decreti!!!!! Ripeto: SOLO UNA LEGGE PUO' MODIFICARE UNA LEGGE!!!!

Per favore abbiate la dignità e l'onore di essere fieri di appartenere ad un Istituto di Alta Cultura e comportatevi di conseguenza! Non prostratevi, qual frate penitente, di fronte alle esigenze di una scuola secondaria che non offre nulla di specifico! Abbandonate vecchi, superati e retorici retaggi filosofici!

DIFENDETE I CONSERVATORI, NON LE SCUOLE CHE, SQUALIFICANDOLI, LI STRANGOLANO.

Prof. Antonio Calosci

Ancona, sabato 1 marzo 1997.


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