ART. 1
(Costituzione)
E' costituita l'Associazione per il Rinnovamento dei
Conservatori musicali, di seguito denominata con l'acronimo
A.R.C O.
Il "Logo" dell'Associazione è costituito
dal nome "A.R.CO." scritto sopra una linea
pentagrammata in chiave di SOL.
ART. 2
(Della sede)
La sede dell'A.R.CO.è stabilita in Piacenza, Strada di Vallera n. 10. Essa, in deroga a quanto disposto dall'art. 11, potrà essere cambiata con deliberazione, assunta a maggioranza semplice, del Comitato direttivo.
ART.3
(Degli organi)
Sono organi dell'associazione:
1) il Presidente, scelto tra i docenti di Conservatorio all'interno del Consiglio direttivo e il vicePresidente, nominato dal Presidente, con il gradimento del Consiglio direttivo, a sostituirlo nei casi di assenza e/o impedimento;
2) la Segreteria, composta da un massimo di tre persone, nominate dal Presidente;
3) il Consiglio direttivo, composto da un minimo di sette ad un massimo di dieci membri, dei quali tre docenti di Conservatorio;
4) il Consiglio nazionale, composto dal Consiglio direttivo integrato dai rappresentanti delle assemblee cittadine;
5) l'assemblea generale, composta da tutti gli iscritti all'associazione che siano in regola con il pagamento delle quote sociali;
6) i rappresentanti dell'assemblea cittadina;
7) l'assemblea cittadina.
ART. 4
(Degli associati)
Fanno parte dell'associazione tutti i cittadini italiani e stranieri appartenenti a una delle seguenti categorie:
1) docenti di Conservatorio;
2) docenti di scuole annesse al Conservatorio;
3) genitori di allievi dei Conservatori;
4) musicisti;
5) operatori culturali nel campo della musica.
ART.5
(Degli scopi associativi)
L'associazione ha i seguenti scopi:
a) il rinnovamento degli studi e dell'organizzazione dei Conservatori intesi quali scuole atipiche ed unitarie, strutturate in un ciclo completo di studi musicali che abilitano all'esercizio dell'attività musicale professionale;
b) l'affermazione dell'unità della cultura umanistica, scientifica e musicale, conseguita attraverso una stretta connessione ed interdipendenza organizzativa delle varie discipline all'interno dell'unica scuola "Conservatorio";
c) la conservazione e il rinnovamento degli istituti di istruzione media inferiore e superiore annessi ai Conservatori, nel rispetto dei peculiari ritmi dell'istruzione musicale;
d) la difesa, il sostegno e la diffusione dell'istruzione musicale che si realizza nelle scuole ed istituti di livello nazionale ed internazionale presenti in Italia;
e) la difesa del diritto allo studio musicale, con previsione di gradi d'istruzione superiori anche a carattere universitario, impartito secondo i principi suesposti;
f) lo sviluppo e l'integrazione dei rapporti e delle attività comuni tra i Conservatori e istituzioni scolastiche e culturali al fine di una maggiore diffusione dell'arte musicale.
ART. 6
(Dei mezzi dell'Associazione)
A tal fine, l'associazione potrà:
a) presentare proposte agli organi dello Stato, dare
sostegno ad iniziative già assunte o da assumere
in materia;
b) intervenire nei processi di formazione della volontà
politica diretta all'ottenimento degli scopi associativi;
c) agire in giudizio, davanti a qualsiasi giurisdizione,
per la difesa delle azioni coerenti con i fini dell'associazione;
d) rendersi interprete e rappresentante degli interessi
socialmente diffusi e promuoverne il soddisfacimento
attraverso tutti i mezzi che la legge le appresta;
e) mettere in essere ogni altra iniziativa legittima
diretta al perseguimento degli scopi associativi.
In particolare potrà:
f)acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti
tra vivi o a titolo di successione o donazione;
g) acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
h) compiere qualsiasi altro atto giuridico ad eccezione
della delega, mandato o rappresentanza esclusi quelli
processuali degli interessi dell'associazione a soggetti
diversi da quelli previsti dal presente atto.
ART.7
(Del Presidente)
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo
al suo interno con il voto favorevole della maggioranza
e lo presiede.
Egli rappresenta l'Associazione in ogni sede.
Il Presidente nomina la Segreteria composta da un massimo
di tre persone di sua fiducia.
Egli, previo gradimento del Consiglio direttivo, nomina
il vicePresidente.
A lui spetta l'amministrazione del patrimonio dell'associazione
e, senza l'autorizazione del Consiglio direttivo, può
disporre.spese fino all'arnmontare di un milione di
lire.
Egli presenta il bilancio annuale al Consiglio direttivo
per l'approvazione.
Insieme al Consiglio direttivo, prepara e presenta la
relazione all'assemblea generale degli associati.
Esegue le deliberazioni del Consiglio direttivo.
L'incarico del Presidente è gratuito, ma le spese
relative alla sua attività sono a carico dell'Associazione.
ART.8
(Del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo viene eletto e revocato dall'assemblea
generale. Il Consiglio è presieduto dal Presidente
dell'associazione ed elegge al suo interno il suo segretario.
Il Consiglio, su ordine del giorno specifico, può
eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per posta,
per facsimile o per posta elettronica. Del primo e
dei secondi di tali atti deve aversi l'originale allegato
a verbale; la sottoscrizione del segretario fa fede
anche dell'avvenuta comunicazione e ricevimento dell'
ordine del giorno.
Il Consiglio direttivo, in relazione all'ordine del
giomo e a sua discrezione, convoca gli associati nelle
due forme del Consiglio nazionale e dell'Assemblea
generale.
Esso stabilisce, in base ai deliberati degli associati
la linea politica e di azione dell'Associazione.
Autorizza il Presidente dell'Associazione a compiere
spese superiori al milione di lire.
Autorizza il Presidente ad accettare donazioni, anche
in denaro, detraibili ai sensi delle vigenti disposizioni
fiscali.
Coordina, attraverso il lavoro dei suoi membri, l'attività
del Presidente dell'associazione. A ciascuno dei membri
del consiglio possono essere affidati incarichi in
relazione alla competenza e alla disponibilità
personale. In tal caso, valgono le stesse regole economiche
di cui all'art. 7 ultimo comma.
Esprime parere vincolante, preventivo o a ratifica,
sull'attività del Presidente.
In caso di ripetute assenze ingiustificate, di decadenza
o di morte di un membro del Consiglio, il Consiglio
stesso può cooptare nuovi membri che restano
in carica fino al primo successivo Consiglio nazionale
o Assemblea generale.
Il Consiglio direttivo determina la quota associativa
annuale.
ART.9
(Del Consiglio nazionale e dell'Assemblea generale)
Il Consiglio nazionale ha competenza residuale rispetto
agli altri organi qui previsti. Esso esercita i compiti
di indirizzo e vigilanza sulla vita dell'Associazione.
Il Consiglio nazionale è composto dai rappresentanti
delle assemblee cittadine integrato dal Consiglio direttivo.
Esso si riunisce su richiesta del Consiglio direttivo
e comunque almeno una volta all'anno.
L'Assemblea generale si riunisce su convocazione del
Presidente ovvero del Consiglio direttivo o, infine,
del Consiglio nazionale e, comunque, almeno una volta
ogni due anni.
Entrambi hanno competenza sugli stessi oggetti.
Ogni associato può avere al massimo due deleghe
di altri associati. Non è ammessa delega all'intemo
delle cariche elettive.
ART. 10
(Delle Assemblee cittadine)
L'Assemblea cittadina, formata dagli associati operanti
nell'ambito della stessa provincia, è l'organo
minimale dell'Associazione. Essa elegge il proprio
rappresentante a maggioranza semplice degli aventi
diritto al voto.
Il rappresentante dell'assemblea rappresenta l'Associazione
presso le autorità e le istituzioni cittadine
secondo le direttive elaborate dal Consiglio direttivo,
adattate alle diverse realtà locali.
ART. 11
(Della qualità di associato)
Lo stato d'associato s'acquista con l'iscrizione nel
libro dei soci e il pagamento della relativa quota
sociale. Esso da diritto alla partecipazione attiva
e passiva a tutte le forme di vita sociale.
Lo stato di associato si perde per indegnità,
per mancato pagamento delle quote sociali per almeno
due anni consecutivi o per dimissioni scritte da presentarsi
al Presidente entro il mese di ottobre di ogni anno,
per svolgimento di attività in contrasto con
i fini dell'associazione o per affiliazione ad enti
o associazioni con fini statutari in contrasto con
quelli qui previsti.
I casi d'indegnità sono valutati nel merito,
insindacabilmente, dal Consiglio direttivo.
Viene istituita la figura del socio sostenitore. La
quota associativa relativa sarà fissata di anno
in anno dal consiglio direttivo. Viene altresì
istituita la figura del socio onorario. Può
essere socio onorario chi vanta eccezionali meriti
in campo musicale o ha dato un particolare sostegno
all'associazione. Il socio onorario è esentato
dal pagamento della quota associativa. Lo stato di
socio onorario si acquista su delibera del consiglio
direttivo.
ART. 12
(Delle variazioni statutarie)
Le variazioni statutane, ad eccezione di quelle concernenti l'oggetto sociale e i poteri degli organi, sono assunte dalla maggioranza dei due terzi dei votanti del Consiglio nazionale o dall'Assemblea gcnerale a maggioranza semplice. Le variazioni concernenti l'oggctto sociale e i poteri degli organi sono demandate alla compctenza esclusiva dell'Assemblea generale che delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
ART. 13
(Della durata della Associazione)
L'Associazione dura fino al 31 dicembre 2005.
Essa puo essere sciolta per:
a) deliberazione, a maggioranza semplice, dell'assemblea
generale;
b) deliberazione, a maggioranza dei due terzi, del Consiglio
nazionale;
c) deliberazione unanime del Consiglio direttivo.
Essa deve essere sciolta se nell'arco di un triennio non ha luogo almeno una seduta dell'Assemblea generale.
ART. 14
(Norme transitorie)
l. - Contestualmente alla costituzione dell'associazione vengono nominati:
a) Presidente: il Mo Daniele Beltrami;
b) Membri del Consiglio direttivo: il Mo Giovanni Zanetti;
l'ing. Enrico Beccarini; la sig. Marcella Bruni Moro;
il prof Antonio Giangrande; il prof. Giuseppe Lombardo.
2. - Il patrimonio iniziale è costituito dalle quote volontarie versate dagli associati in ossequio ai deliberata del Convegno di Pesaro di cui in premessa.
3. - Fino alla prima deliberazione del Consiglio direttivo che fisserà la quota associativa annuale, tutti i soggetti che hanno contribuito economicamente alla costituzione del fondo associativo assumono per cio stesso lo stato di associato.
ART. 15
(Norma finale)
Per quanto qui non previsto le parti firmatarie del presente atto convengono d'applicare le norme del codice civile in tema di associazione.
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