Divisione Servizi Socio Assistenziali 98 07066/19

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 NOVEMBRE 1998

n.362/98

Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI E MEZZI ATTREZZATI PER PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO E ALLA SALITA DEI MEZZI PUBBLICI E PER CIECHI ASSOLUTI. REGOLAMENTO.

 

Proposta dell'assessore Lepri

di concerto con l'Assessore Corsico.

 

Il servizio taxi a favore dei cittadini disabili con problemi motori gravi fu istituito con deliberazione del Consiglio Comunale in data 8 maggio 1979, in attesa che i mezzi di trasporto pubblici si adeguassero alle norme del D.P.R. del 27 aprile del 1978 n. 384 e successivo D.P.R. del 24 luglio del 1966 n. 503, sull'eliminazione delle barriere architettoniche .Con tale deliberazione veniva riconosciuto che il servizio pubblico è un diritto di tutti i cittadini evitando cosi gli aspetti emarginanti presentate da altre soluzioni .

Tale servizio è stato altresì previsto dall'articolo 26 della legge n. 104/92.

Con successiva deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 29 ottobre 1991 (mecc. 9111450/19), esecutiva dal 21 novembre 1991 il servizio veniva esteso anche ai cechi assoluti .

Il Servizio, svolto in cooperazione con le Cooperative dei tassisti, pur con le caratteristiche di eccezionalità e di transitorietà, ha offerto la possibilità di spostarsi a quei cittadini che hanno molte difficoltà a spostarsi in città con il trasporto pubblico, consentendo l'attuazione di cure riabilitative - funzionali, la frequenza delle scuole o di corsi di qualificazione professionale, la ricerca o il mantenimento di un posto di lavoro e la gestione della vita quotidiana o la piena integrazione ludica culturale.

Con deliberazione n. 5505 approvata dalla Giunta Comunale in data 27 luglio 1993 (mecc.9306280/19), esecutiva dal 17 agosto 1993 , venivano modificati alcuni criteri di accesso al servizio e veniva data indicazione di attivare un processo teso a trasferire il servizio di trasporto a mezzo di taxi ed a mezzo di pulmini attrezzati dal Settore XVI - Assistenza Sociale al Settore XXIII Viabilità e Trasporti , in quanto competente in materia, nello spirito della succitata deliberazione istitutiva.

Con deliberazione n. 1581 della Giunta Comunale del 30 marzo 1995 (mecc.9501908/19), esecutiva dal 20 aprile 1995 e relativo disciplinare veniva dato avvio alla prima fase del trasferimento delle competenze, veniva approvato l'affidamento della gestione del servizio di trasporto mediante pulmini attrezzati all'Azienda Tranvie Municipali, quale Ente strumentale del Comune di Torino nel settore dei trasporti, sino al 31 dicembre 1997.

Con deliberazione n. 2492 della Giunta Comunale approvata in data 19 giugno 1997 (mecc.9703587/19), dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva dal 10 luglio 1997, veniva rinnovata, limitatamente al 31 dicembre 1997, la convenzione con le Cooperative e Associazioni dei taxisti e i singoli taxisti artigiani di cui alla legge 443/1985, relativa all'effettuazione del servizio di trasporto mediante taxi.

In ottemperanza agli orientamenti sopra espressi, con deliberazione n. 219 approvata dal Consiglio Comunale in data 24 luglio 1997 (mec.9704438/06), dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dall'8 agosto 1997 si provvedeva ad attuare la seconda fase del trasferimento delle competenze.

Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1998, veniva affidata all'A.T.M. anche la gestione del servizio taxi, al fine di realizzare una gestione integrata dei servizi di trasposto destinato a disabili motori e ciechi assoluti.

La sopracitata deliberazione attribuiva inoltre alla Divisione V Servizi Socio Assistenziali il compito di comunicare all'ATM l'elenco degli aventi diritto al servizio, le relative variazioni di tale elenco, nonché il numero delle corse mensili assegnate agli aventi diritto.

Il servizio, come è noto, è concesso in seguito alla valutazione espressa da una Commissione Medica appositamente istituita con deliberazione del 18 maggio 1979 e successive modificazioni, che valuta l'impedimento motorio all'accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di trasporto.

In seguito del giudizio della Commissione Medica, di cui all'articolo 2 del Regolamento del Servizio Taxi del 5 giugno 1995, l'Amministrazione, valutando le esigenze dei soggetti, concede il servizio e indica il numero dei buoni concessi mensilmente.

Si ritiene opportuno pertanto istituire una apposita Commissione Tecnica, la quale non percepirà alcun gettone o altra forma di pagamento, costituita da tre membri in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e dell'A.T.M., Ente gestore del servizio. Compito di tale Commissione sarà quello di sovraintendere alla fase di assegnazione del numero dei buoni ai beneficiari , rispondere alle istanze di aumento corse e di dirimere eventuali altre controversie.

Ad uno dei suddetti rappresentati spetterà la Presidenza della Commissione.

Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'individuazione e relative nomine dei membri.

La Commissione Tecnica verrà integrata da due rappresentanti degli utenti, uno per i disabili motori ed uno per i non vedenti. Tali rappresentanti saranno eletti direttamente dai beneficiari del servizio e verrà riconosciuto loro un numero di buoni suppletivo (andata/ritorno) pari alle sedute della Commissione.

Per le candidature e le elezioni, da espletarsi entro quattro mesi, dei suddetti rappresentanti si provvederà con successivo atto dirigenziale a definirne le modalità, la durata in carica nonché il criterio di rotazione.

Considerati gli inevitabili tempi di attesa necessari per l'espletamento delle procedure di elezione dei rappresentanti degli utenti, si ritiene tuttavia, al fine di non procrastinare ulteriormente l'esame delle richieste di modifica delle assegnazioni, di consentire l'inizio dei lavori della Commissione Tecnica.

Per regolamentare opportunamente la materia in oggetto, si allega idoneo Regolamento che forma parte integrante del presente provvedimento.

Il testo del provvedimento, elaborato tenendo conto delle osservazioni delle organizzazioni ed associazioni operanti sul territorio cittadino, è stato poi inviato alle Circoscrizioni per l'espressione dei pareri previsti dall'art.43 comma 3 del Regolamento del Decentramento.

Sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dai Consigli delle Circoscrizioni 2 - 3 - 6 (all. 2-3-4 - nn. ) senza alcuna osservazione in merito.

E' pervenuto, inoltre, il parere contrario della Circoscrizione 4 (all.5 - n. ).

Le altre Circoscrizioni non hanno fatto pervenire altre osservazioni nei termini previsti.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l'altro, all'art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni :

favorevole sulla validità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;

favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni amministrative sopra richiamate ;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare il Regolamento allegato (all. 1 - n. ) denominato "Nome per i beneficiari del servizio di trasporto mediante taxi e mezzi attrezzati destinato a persone fisicamente impedite e ciechi assoluti" che forma parte integrante del presente provvedimento;

2) di istituire, per le motivazioni espresse in narrativa una Commissione Tecnica costituita da cinque membri, che verranno individuati con apposita e successiva determinazione dirigenziali. La commissione, i cui membri non percepiranno alcun compenso, sarà cosi composta:

Per le candidature e le elezione dei rappresentanti degli utenti, da espletarsi entro quatto messi, si provvederà con successivo atto dirigenziale a definire le modalità, la durata in carica nonché il criterio di rotazione;

3) di autorizzare la Commissione Tecnica, nelle more dell'espletamento dell'elezione dei rappresentanti degli utenti, ad iniziare il lavoro di valutazione delle istanze di modifica delle assegnazioni delle corse mensili.

 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI E MEZZI ATTREZZATI DESTINATO A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE ALL'ACCESSO E ALLA SALITA E PER CIECHI ASSOLUTI

ART. 1) Soggetti beneficiari

Il servizio di trasporto mediante taxi e minibus attrezzati è riservato ai soggetti di età superiore ai 2 anni residenti a Torino, con disabilità motoria tale da impedire loro l'accesso e la salita sui mezzi pubblici di trasporto e ai ciechi assoluti, cosi come previsto dalla deliberazione n.5505 adottata dalla Giunta Comunale in data 27 luglio 1993.

 

ART. 2) Commissione Medica - Lista d'attesa

Il servizio è concesso in seguito alla valutazione espressa da una Commissione Medica appositamente istituita con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18-5-1979 e successive modificazioni. Tale Commissione valuta l'impedimento motorio all'accesso ed alla salita ai mezzi pubblici di trasporto .

La convocazione a visita delle persone in lista d'attesa si basa sull'ordine cronologico della presentazione della domanda ad eccezione dei minori e di alcuni casi particolarmente gravi che necessitano di risposte urgenti o comunque non differibili.

Pertanto sarà data priorità nella lista d'attesa a quei casi documentati con patologia particolarmente grave, previo parere favorevole di almeno un membro della Commissione Medica che valuterà la legittimità dell'istanza.

Si ritiene opportuno, inoltre, far rientrare nei casi suddetti i traumatizzati gravi, che necessitano di continuare senza interruzione la riabilitazione e per i quali il Centro (C.R.F.) lo richieda formalmente.
I Pareri negativi della Commissione Medica sono notificati agli interessati, che possono ricorrere in opposizione alla Commissione stessa entro 10 giorni.

 

ART. 3) Commissione Tecnica

In seguita al giudizio della Commissione Medica, l'Amministrazione, attraverso una propria Commissione Tecnica, valutando le esigenze dei soggetti, concede il servizio ed indica il numero di buoni concessi mensilmente.

La suddetta Commissione Tecnica sovraintende alla fase di assegnazione del numero di buoni ai cittadini risultanti beneficiari, risponde alle istanze di numero corse o ad altre eventuali controversie.

Contro il provvedimento dell'Amministrazione l'utente del servizio può far ricorso se ritiene non congruente l'assegnazione, allegando adeguata documentazione . Entro 30 giorni l'Amministrazione produce motivata risposta scritta.

 

ART. 4) Assegnazione Buoni

La Commissione Tecnica valuta il numero di corse da attribuire in riferimento alle comprovate esigenze dell'utente.

La Commissione recepisce l'attuale attribuzione di corse assegnate per gli utenti che usufruiscono del servizio e valuta le richieste di modifica e può apportare variazioni su motivata richiesta.

L'assegnazione massima del beneficiario è stabilita in una disponibilità di 60 corse mensili.

Per i beneficiari non vedenti in attività lavorativa sono previste un massimo di 45 corse mensili come da deliberazione approvata dal Consiglio Comunale in data 29 ottobre 1991 (mecc.n.91 11450/19).

La Commissione Tecnica per comprovate e motivate esigenze potrà per periodi temporanei pre-determinati, rinnovabili, attribuire un numero di corse aggiuntive alla dotazione iniziale sino ad un massimo di 100 corse mensili.

Ogni assegnatario sarà dotato di tesserino identificativo di riconoscimento rilasciato dall'ufficio comunale.

L'utente è tenuto a comunicare all'Amministrazione il venir meno di esigenze precedentemente dichiarate.

L'utente deve tempestivamente comunicare all'A.T.M.: cambi di residenza o di indirizzo (in altro comune o in città).

Nel caso di trasferimento fuori Torino decade automaticamente la possibilità di utilizzazione del servizio.

L'Amministrazione realizzerà periodiche revisioni circa la titolarità e le esigenze dei soggetti beneficiari.

 

ART. 5) Tariffa

I buoni taxi costano l'equivalente del biglietto sui mezzi di trasporto pubblici. Un blocchetto contiene 60 buoni che non hanno scadenza .

Ad ogni variazione delle tariffe dei trasporti urbani, corrisponderà un adeguamento del costo del blocchetto.

L'ente gestore potrà attivare sistemi innovativi in sostituzione dei biglietti attualmente in vigore. Eventuali aspetti operativi del servizio verranno precisati con apposita circolare .

 

ART. 6) Ritiro buoni

Il ritiro del blocchetto può essere effettuato dal beneficiario o da persona da lui delegata che presenti all'ufficio A.T.M. sopraindicato la delega ed i documenti suoi e del delegante. È ammessa la delega permanente .

Preferibilmente, previa verifica tecnica, verrà effettuata la consegna dei blocchetti a domicilio.

È possibile ritirare uno o due blocchetti per volta.

La consegna del blocchetto scaduto è condizione indispensabile per il rilascio del nuovo. Occorre rispettare la scadenza del periodo indicato nella lettera di assegnazione e fare riferimento alla data di rilascio del blocchetto.

Se la data coincide con giorni non lavorativi (sabato e festivi) o se il servizio viene utilizzato per ragioni di lavoro o corsi di formazione professionale, il nuovo blocchetto può essere ritirato nella settimana precedente alla scadenza con l'impegno di consegnare il vecchio entro i 10 giorni successivi.

In caso di smarrimento del blocchetto, è necessario per il rilascio del nuovo, produrre la denuncia di smarrimento rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza .

In caso di smarrimento del tesserino di riconoscimento, occorre presentare all'ufficio comunale due fotografie identiche (formato tessera ) per il rilascio del nuovo tesserino.

 

ART. 7) Taxi convenzionati

Il beneficiario del servizio può utilizzare qualsiasi taxi individuato a cura dell'ATM che esponga un idoneo contrassegno che sarà bene in vista sull'autovettura convenzionata.

Il tassista non aderente alla Convenzione è comunque tenuto ad effettuare il servizio se richiesto ai sensi dell'art.24 del Regolamento Comunale del Servizio pubblico da piazza con autovettura ma può rifiutare il pagamento della corsa mediante il buono e pretendere il pagamento in denaro da parte dell'utente.

Pertanto è opportuno accertarsi prima dell'effettuazione del servizio che il tassista aderisca alla Convenzione.

 

ART. 8) Mezzi attrezzati

Per quei soggetti che non possono usare i taxi, a causa dell'impossibilità di un autonomo spostamento dalla carrozzella all'auto e/o perché costretti anche all'uso temporaneo di carrozzella elettrica, è previsto uno specifico trasporto mediante pulmini attrezzati a ciò incaricati dall'ATM.

L'autorizzazione all'utilizzo ai mezzi attrezzati è rilasciata dalla Commissione Medica.

Al fine di non interrompere il servizio e dare una risposta urgente e non differibile a quei soggetti, utenti del servizio taxi, che si aggravano e che quindi necessitano dei mezzi attrezzati, è sufficiente inoltrare al Comune richiesta scritta su apposito modulo. In una fase successiva l'istanza sarà valutata dalla Commissione Medica .

 

ART. 9) Modalità corsa

L'utente può farsi accompagnare, senza ulteriore spesa, da una o due persone con l'utilizzo dei taxi e da una con l'utilizzo del minibus attrezzato, ma queste devono viaggiare insieme all'utente dall'inizio alla fine della corsa.

È possibile richiedere l'eventuale trasporto di una carrozzella, purchè sia pieghevole, ma in tal caso il tassista deve esserne informato preventivamente.

Non compete al taxista il sollevamento del disabile .

L'utente deve sempre portare con se il tesserino di riconoscimento da esibire unitamente al biglietto di buoni o altro documento di viaggio che potrà successivamente essere individuato.

Il buono deve essere correttamente compilato dall'utente da ciascuna delle due parti (anche su quella che viene consegnata al taxista o dall'autista del mezzo attrezzato). Occorre indicare cognome, nome, giorno, ora di fine corsa, percorso, numero del taxi o del mezzo attrezzato, nonché l'importo della corsa quale si rileva dalla lettura del tassametro più gli eventuali supplementi notturni e festivi previsti dal regolamento (solo per taxi).

Entrambe le parti di cui è costituito il buono devono risultare firmate dal beneficiario (o accompagnatore in caso di impossibilità alla firma dell'utente ) e dal tassista o autista del mezzo attrezzato .

La mancata compilazione anche parziale dei buoni, rilevata a posteriori nei controlli periodici, potrà dare luogo ad un richiamo scritto e, in caso di ripetizione, alla riduzione temporanea del servizio, comunque non superiore ai tre mesi.

In caso di diversa richiesta da parte del tassista, o in caso di gravi scorrettezze nel comportamento dello stesso, l'utente è tenuto a segnalare tale irregolarità, per iscritto, all'A.T.M. quale ente gestore.

 

ART. 10) Infrazioni

Il blocchetto di buoni è di uso strettamente personale e pertanto non può assolutamente essere utilizzato da altra persona che non sia il beneficiario.

Inoltre l'utente del servizio non può:

Tali infrazioni e altre anomalie nell'utilizzo (a livello amministrativo) possono comportare la sospensione del servizio da parte dell'ATM: in caso di ripetute gravi violazioni, anche la revoca dello stesso da parte dell'Amministrazione.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi nei confronti dei trasgressori in ordine a possibili danni subiti.

Qualora le infrazioni nell'utilizzo del servizio comportino anche violazione del Codice Penale, l'Amministrazione o l'Ente gestore sospenderà il servizio e segnalerà l'illecito alle Autorità competenti. La condanna definitiva comporta la revoca del servizio.

 

ART. 11) Limite spesa

Ogni blocchetto è composto attualmente da nr.60 buoni e dà diritto ad effettuare corse per un valore massimo di spesa non superabile, da tassametro, pari a L. 1.590.000 (valore medio virtuale L.26.500*n.60 corse = L.1.590.000).

L'eventuale utilizzo del blocchetto per un valore inferiore a L.1.590.000 non dà diritto ad alcuna forma di recupero rispetto ai blocchetti successivi.

Tale valore verrà annualmente aggiornato unitamente alla revisione del tariffario dei taxi, compatibilmente con i fondi disponibili.

Nel caso in cui fosse superato il limite sopraindicato di L.1.590.000 per blocchetto l'utente è tenuto a versare la differenza della spesa all'ATM, prima del rilascio del blocchetto successivo.

Inoltre, per le corse effettuate in modo anomalo, l'utente dovrà rifondere il costo delle corse .

 

ART. 12) Percorsi extraurbani

Per i beneficiari preventivamente autorizzati, è possibile recarsi al di fuori del territorio comunale esclusivamente per ragioni di lavoro, corsi formazione professionale o pre-lavorativi, cure riabilitative presso presidi sanitarie e attività della vita quotidiana .

In tali casi, espressamente autorizzati dalla Commissione Tecnica, l'utente potrà avvalersi del servizio taxi o - qualora già in possesso della specifica autorizzazione della Commissione Medica - del mezzo attrezzato, utilizzando un solo buono sempre del valore di L.26.500, senza oneri aggiuntivi a suo carico per l'eventuale differenza .

 

ART. 13) Rimborsi

I famigliari debbono comunicare per iscritto all'ATM il decesso dell'utente, riconsegnando il libretto in corso ed il tesserino di riconoscimento. Analoga procedura dovrà essere seguita da chi intenda rinunciare al servizio.

È ammesso il rimborso da parte dell'ATM del costo dei buoni non utilizzati in seguito a decesso del beneficiario, a revoca del servizio (deciso in sede di visita di revisione ), od a rinuncia da parte del beneficiario.

In tali casi il beneficiario (o in caso di decesso i suoi eredi) può, compilando l'apposito modulo, chiedere il rimborso dei buoni riconsegnati.