Mecc. 9700787/19
C.C. 3 marzo 1997
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ASSISTENZA DOMICILIARE – RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO .
Proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali e ai Rapporti con le Aziende Sanitarie, Migliasso .
L’amministrazione Comunale, nel quadro delle iniziative tendenti ad agevolare l’uso dei servizi sociali, culturali, ricreativi, di trasporto da parte di persone che per motivi economici non potrebbero accedervi, e nell’intento di prevenire o ridurre l’emarginazione sociale, e per la limitazione dei ricoveri di persone anziane in strutture tutelari, con deliberazione n.1091/94 (mecc. 8309598/19), assunta in data 14/02/84 (esecutiva dal 22/03/84) ha approvato i contenuti ed i criteri generali di erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare, atto a consentire il mantenimento ed il recupero dei massimi livelli possibili di autosufficienza senza l’allontanamento dal proprio ambiente, stabilendo le condizioni ed i requisiti socio-economici per l’accesso alle prestazioni .
Con successivo provvedimento n. 1515 (mecc. 87020060/19), assunto dal Consiglio Comunale in data 24/03/87, esecutivo dal 22/04/97, veniva approvato un criterio di determinazione dei contributi a carico degli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare, per utenti con redditi superiori al Minimo Vitale e sino ad un coefficiente massimo di 0.75, secondo la formula seguente :
[Reddito del nucleo – ( M.V. + affitto + quota ulteriore )]
A ( coefficiente) = ---------------------------------------------------------------------------------------
[M.V. + affitto + quota ulteriore]
Ribadito il carattere sociale del servizio di assistenza domiciliare ed in considerazione del fatto che la Città di Torino, la cui popolazione anziana, autosufficienti e non, ha effettuato un considerevole investimento in tale settore di intervento per eliminare il più possibile l’istituzionalizzazione, si ritiene opportuno dare la possibilità agli anziani, di accedere al servizio di aiuto domestico con tariffe differenziate, in analogia a quanto già applicato nel servizio delle mense o dei pasti a domicilio , secondo i seguenti scaglioni di reddito e con un prezzo massimo riferito al costo attuale del servizio e cioè :
Fasce di reddito ( mensile ) |
Contributo ( per ora )
|
fino a L. 1.250.000 |
nessun contributo |
da L. 1.250.000 a L. 1.500.000 |
L. 6.000 |
da L. 1.500.000 a L. 1.800.000 |
L. 12.000 |
da L. 1.800.000 a L. 2.000.000 |
L. 18.000 |
oltre L. 2.000.000 |
L. 24.000 |
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge 8 giugno 1990 n. 142 sull’ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l’altro, all’art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali ;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142, sono :
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
favorevole conclusivo sotto il profilo della legittimità formale dell’atto;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIIO COMUNALE
IL FUNZIONARIO PROPONENENTE L’ASSESSORE
( Dott.ssa Eleonora Venesia ) ( Teresa Migliasso )
- Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa .
IL DIRIGENTE
( dott. Gianni Giacone )
- Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile .
IL RAGIONIERE
- Si esprime parere favorevole conclusivo sotto il profilo della legittimità formale dell’atto .
IL SEGRETARIO GENERALE