Alle Associazioni e gruppi di/per persone con disabilità fisica della Regione Piemonte

Alle persone con disabilità fisica in situazione di gravità della Regione Piemonte

 

  Finanziamento Regionale di “Progetti per la Vita Indipendente” 

   

  La Regione Piemonte ha  approvato la “D.G.R. 5 agosto 2002, n. 32-6868” - Finanziamenti agli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, ai sensi delle leggi 104 e 162.-

Inoltre ha avviato un programma di “progetti di Vita Indipendente” a sostegno delle persone con grave disabilità motoria che hanno portato all'ultima delibera Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 48-9266: Approvazione “Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”.

Cosa si intende per vita indipendente

I disabili motori con gravi limitazioni funzionali che ne impediscano alcune o tutte le attività della vita, se lo desiderano e ne siano in grado, devono poter svolgere una vita indipendente al pari di ogni altra persona.

Per questo fine il disabile si avvale di Assistenti Personali regolarmente assunti, che fanno tutte quelle attività, quotidiane o straordinarie, che egli non può compiere o lo accompagnano nell'espletamento  delle stesse.

La persona con disabilità sceglie, addestra e gestisce il proprio Assistente.

La persona con disabilità, diventando egli stesso datore di lavoro, cerca sul mercato un lavoratore che soddisfi le proprie necessità e ne decide i tempi e i modi.

  Con la presente, si suggerisce alle Associazioni e Gruppi di/per persone disabili di informare le persone aderenti o conosciute  che  ritengono di avere i requisiti e  scelgono di percorrere questa strada, di presentare la domanda per richiedere il finanziamento ai sensi della nuova delibera e per partecipare alla sperimentazione di progetti di “Vita Indipendente”.

Le domande saranno vagliate per accertarne i requisiti e l’eventuale erogazione del finanziamento.

 Alleghiamo il testo di un fac-simile di domanda di contributo, che potrà essere riadattato da ciascun proponente a seconda delle proprie esigenze personali. 

Il fac-simile riporta i soggetti destinatari di una richiesta formulata da una persona residente in Torino; per chi vive  fuori Torino dovranno essere indicati analoghi destinatari con particolare riferimento all’assistente sociale, se già individuata, al responsabile dei servizi sociali di competenza, al Dirigente dell’Ente gestore, Consorzio o Comune o Comunità Montana, competente in materia di disabilità, e, per conoscenza, all’Assessore regionale alle Politiche sociali Mariangela Cotto ed alle associazioni FISH e Consequor.

 E’ opportuno indicare il bisogno in termini di ore di assistenza necessarie in base alle necessità personali di  “interventi di aiuto (..) rivolti alla cura della persona, all’aiuto domestico, alla mobilità e a tutte quelle azioni atte a garantire l’indipendenza e l’integrazione sociale.”

Le singole e personali richieste vanno quantificate sia in termini di ore necessarie di assistenza “autogestita” sia in termini di contributo annuo necessario, tenendo conto dello stipendio mensile comprensivo degli oneri previsti dalla normativa vigente (tredicesima mensilità,  ferie, trattamento di fine lavoro e i contributi).

 La richiesta di contributo per l’assunzione di persone addette all’assistenza non deve escludere l’attivazione di altri interventi che la persona ritenga opportuno non gestire autonomamente, ad esempio l’ADI oppure interventi di assistenza domiciliare, ecc. In tal caso è bene segnalare nel progetto che il contributo richiesto è finalizzato alla copertura di interventi non erogati direttamente o indirettamente dai servizi sociali e/o sanitari. Inoltre, se si usufruisce già di contributi o interventi è bene evidenziare che la richiesta attuale non annulla quelle precedenti né l’erogazione di servizi già attivi, fino alla definizione del progetto definitivo.

 Per informazioni suggeriamo di telefonare all'Informahandicap5

 


FACSIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO VITA INDIPENDENTE, DELLA REGIONE PIEMONTE

 

I PRIMI TRE INDIRIZZI INDICATI VALGONO SOLO PER I RESIDENTI A TORINO, IN QUANTO CHE A

Torino l'ente gestore è il COMUNE stesso tramite l’Assessorato all’Assistenza sociale – Divisione Servizi Socioassistenziali – Settore DISABILI.

 

PER GLI ALTRI RESIDENTI NEI VARI PAESI E CITTA' DELLA REGIONE TALI INDIRIZZI VANNO CAMBIATI, METTENDO AL LORO POSTO IL RESPONSABILE DELLA PROPRIA asl/comune e del proprio servizio sociale di riferimento

     

 

Raccomandata A.R.

POSTA PRIORITARIA

 

Torino,  __________________ 2002


Alla Dirigente Settore Disabili

Divisione Servizi Socio Assistenziali

del Comune di Torino

dr.ssa Monica Locascio

Via Giulio 22

10122 TORINO                                   

 

All’Assistente Sociale della Circoscrizione n. _______

______________________________

 

e, per conoscenza,

All’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Torino

Via Giulio 22

10122 TORINO

 

All’Assessore alle politiche sociali della Regione Piemonte

corso Stati Uniti 1

10l00 (To)

 

e per conoscenza,

Associazione Consequor per la Vita Indipendente

Via Di Nanni 28

10095 Grugliasco (To)

 

Associazione  FISH Piemonte

c/o Maggiorotti - Via Arpino 16/b

10142 Torino

 


OGGETTO: Richiesta di finanziamento di progetto di Vita Indipendente

 

Mi chiamo                                                                  , sono nata/o                         

il                                  e sono residente a                                                                                                    

                                               

 

Segnalo sinteticamente che:

1. sono persona con disabilità permanente;                             ;

2. sono persona con gravi limitazioni motorie e non autosufficiente nello svolgimento delle più essenziali funzioni della vita;

                                               

                                               

Recentemente la Regione Piemonte, con opportune lDeliberazioni ha recepito il diritto delle persone con disabilità alla vita indipendente, e quanto di particolarmente innovativo è contenuto nell' articolo l comma 1 lettera c) della legge 162/98 (articolo 39 comma 2 lettera l-ter legge 104/92).

Con la presente, richiedo di poter usufruire del finanziamento previsto per il Progetto di Vita Indipendente.

Inoltre, in attesa di indicazioni precise per le procedure da seguire, decido io stesso/a di quantificare in modo sintetico le richieste per questo mio progetto, riservandomi in un secondo tempo di dettagliarne le caratteristiche, se richiesto e se necessario.

Per realizzare il mio progetto di Vita Indipendente nonostante la grave disabilità, mi necessitano "            " ore di assistenza autogestita per la durata di un anno per, come recita la delibera “interventi di aiuto (..) rivolti alla cura della persona, all’aiuto domestico, alla mobilità e a tutte quelle azioni atte a garantire l’indipendenza e l’integrazione sociale"

Pertanto, richiedo che il mio progetto possa essere finanziato per un ammontare annuo di € ..............., necessari per l’assunzione di 1 o più assistenti personali con regolare contratto ai sensi della normativa vigente.

Il finanziamento sarà utilizzato completamente per l'assunzione di assistenti personali, con regolare contratto del lavoro secondo quanto richiedono le norme e le leggi

Con questo progetto e con le possibilità che prevede, per una personale gestione della mia assistenza, mi sarà possibile il continuare a                                                                                       ,                                               il continuare a andare in ufficio, a essere coinvolto nelle                                       ,                                               e a poter effettuare tutte quelle azioni quotidiane e prendere quelle decisioni e iniziative che sono comuni a tutte le persone senza disabilità.

Questa richiesta di partecipazione al programma "Vita Indipendente" non deve annullare  gli altri interventi precedentemente attivati direttamente o indirettamente erogati.Assistenza personale per esigenze non domestiche,

In attesa di una cortese risposta ringrazio e porgo Cordiali Saluti.

 

 Firma* .                                                           .             Indirizzo                                                                      

                                                                                            tel. casa                                                           

 

* firma dell’interessato o di un’altra persona di fiducia per chi è impossibilitato a firmare



Testo della deliberazione regionale:

 

ALLEGATO

 

Bollettino Ufficiale n. 34 del 22 / 08 / 2002

 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 32-6868

 

L.R. 27/94. Criteri di ripartizione agli Enti Gestori delle funzioni per un socio-assistenziali dei finanziamenti ai sensi della Legge 104/92, art. 42, comma 6, lett. q) e della Legge 162/98 relativa all’handicap grave e gravissimo. Accantonamento di Euro 4.596.466,30= sul capitolo 11905/2002 e di Euro 2.083.484= sul cap. 11915/2002

 

A relazione dell’Assessore Cotto:

 

La L. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, all’art. 42, comma 1, ha previsto l’istituzione del Fondo per l’integrazione degli interventi regionali in favore di cittadini ai 10 e l'altro handicappati, ponendo in capo alle regioni, comma 4 e comma 6, lett. q) dello stesso articolo, la ripartizione dei fondi tra gli enti competenti a realizzare i servizi.

Successivamente la L. 162/98 “Modifiche della legge 5.2.1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” all’art. 1 dispone che le regioni programmino interventi di sostegno alla persona e alla famiglia come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, destinando specifiche risorse economiche.

In attuazione della normativa sopra citata, la Regione, nel processo di razionalizzazione delle risorse, ha individuato quali beneficiari dei suddetti finanziamenti gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, ritenuti i soggetti più idonei a programmare,d’intesa con le realtà pubbliche e private del territorio, una progettualità innovativa in grado di offrire risposte sempre più adeguate ai bisogni.

Il riscontro positivo ottenuto conforta nel riconfermare gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali quali beneficiari dei contributi.

Considerata inoltre l’evoluzione legislativa determinata dalla legge 328/2000, pare opportuno promuovere nuovi percorsi progettuali a sostegno della disabilità grave, in particolare della disabilità motoria.

Dalla lettura dei dati si riscontra l’incremento di tale disabilità dovuta all’aumento delle patologie invalidanti, nonchè dei traumi legati al fenomeno della motorizzazione che provocano disabilità permanenti o gravi limitazioni all’autonomia personale.

La necessità quindi di rispondere alla domanda di progettualità articolata e personalizzata secondo i bisogni della persona può essere inizialmente ricondotta alla sperimentazione di percorsi di vita indipendente così come

esplicitato nel dispositivo.

Anche alla luce degli indirizzi dell’OMS è ormai consapevolezza diffusa che la disabilità è costituita dall’insieme di più fattori di cui i principali sono il deficit o disabilità dell’individuo e le barriere culturali e ambientali esistenti nel

contesto sociale.

Tale consapevolezza è emersa anche dalle azioni progettuali realizzate all’interno dell’Osservatorio regionale sull’handicap, di cui alla l.r. 61/97, che hanno concretizzato da un lato sportelli informativi e di consulenza quale l’Informahandicap, dall’altro sperimentato strumenti di valutazione dell’handicap che richiedono di essere ulteriormente definiti e modulati sulla base delle più recenti indicazioni dell’OMS.

La sperimentazione di tali strumenti permetterà in primo luogo un omogeneo accertamento dello stato di disabilità grave e dall’altro supporterà la predisposizione di progetti individuali da parte delle competenti Commissioni.

Tale sperimentazione sarà condotta, secondo le indicazioni regionali, d’intesa tra aziende sanitarie locali ed enti gestori delle funzioni socio assistenziali.

 

Pertanto, la Giunta regionale;

viste le LL. 104/92 e 162/98;

vista la L. 328/2000;

vista la L.R. 27/94;

vista la L.R. 51/97;

unanime,

delibera

di approvare i seguenti criteri e modalità per l’assegnazione dei finanziamenti di cui alla legge 104/92 e 162/98 agli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui all’art. 13 della L.R. 62/95.

 

1) FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 104/92

 

AZIONI FINANZIABILI

 

Premesso che i finanziamenti saranno erogati a seguito di presentazione da parte degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali di piani progettuali, tali piani dovranno essere rivolti a:

1) sviluppo e potenziamento dei servizi di aiuto e sostegno alla famiglia da realizzare attraverso interventi di educativa territoriale, di assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata, nonchè di affidamento diurno e residenziale.

Qualora il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l’ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso un atto, le modalità di realizzazione del progetto medesimo.

2) potenziamento delle attività della rete dei Centri Diurni socio terapeutici educativi e dei Centri Addestramento Disabili;

3) interventi propedeutici all’inserimento lavorativo consistenti nella valutazione diagnostica, nello sviluppo di competenze professionali, nella definizione di progetti di inserimento lavorativo e nel tirocinio lavorativo;

4) sviluppo e potenziamento di progetti socio-pedagogici, di integrazione socio-educativa (limitatamente agli asili nido), di integrazione socio-educativa a carattere extra-scolastico. Non rientrano in questa fattispecie gli interventi relativi al diritto allo studio finanziabili con la l.r. 49/8;

5) sviluppo e potenziamento di servizi di accoglienza permanente e temporanea finalizzati ad assicurare alla persona handicappata un ambiente di vita adeguato;

6) consolidamento dell’Osservatorio regionale sull’handicap, con particolare riferimento all’implementazione dell’Informahandicap regionale ed alla sperimentazione di strumenti di valutazione dell’handicap finalizzati anche alla

elaborazione dei progetti individuali per le persone disabili.

I percorsi progettuali dovranno prevedere il coinvolgimento di più soggetti pubblici, delle realtà familiari e del privato sociale presenti sul territorio.

Relativamente alle azioni individuate ai punti 1) - 2) - 3) - 4) e 5), nella predisposizione dei propri piani progettuali gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali, per assicurare la massima integrazione, dovranno tenere conto della progettualità proposta dai singoli comuni, dalle comunità montane, dalle province ed dalle aziende sanitarie locali, sia che si tratti della prosecuzione degli interventi già finanziati negli anni passati con i contributi di cui alla l. 104/92, sia che si tratti dell’attivazione di nuovi interventi, in particolare quelli riguardanti l’integrazione dei minori non udenti.

Relativamente all’azione di cui al punto 6), nella fase di prima applicazione, verranno coinvolti le aziende sanitarie locali e gli enti gestori delle funzioni  socio assistenziali in relazione alle esperienze già maturate nell’ambito di percorsi informatizzati concernenti l’analisi dello stato di disabilità e delle relative condizioni relazionali e socio-economiche.

I piani progettuali dovranno prevedere la compartecipazione dell’ente proponente per almeno il 30% del costo complessivo del piano progettuale stesso.

 

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

L’individuazione dell’entità dei contributi e la relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

90% del budget complessivo:

- agli enti gestori di cui all’art. 13 della l.r. 62/95, per l’attuazione delle azioni1) - 2) - 3) - 4) e 5), sulla base dei seguenti elementi:

- 70% sulla base della media storica dei finanziamenti erogati negli anni 2000 e2001. I contributi ex l. 104/92 assegnati nell’anno 2000 ai singoli comuni, alleprovince, alle aziende sanitarie ed alle comunità montane sono imputati, per il calcolo della media storica, agli enti gestori su cui insiste la sede dell’ente medesimo. Per gli enti gestori di nuova istituzione, per il calcolo della media storica dei finanziamenti, si provvede allo scorporo dei contributi precedentemente concessi all’ente gestore, da cui si sono scissi,proporzionalmente alla popolazione.

- 15% sulla base della popolazione stimata al 2000, prendendo in considerazione la fascia d’età 0-64

- 10% sulla base dell’incremento del numero dei soggetti disabili in carico

- 5% agli enti gestori con l’indice di dispersione territoriale della popolazione0-64 uguale o superiore a 0,011

10% del budget complessivo per l’attuazione dell’azione 6. Con successiva deliberazione verranno definite puntualmente le modalità di utilizzo dellerelative risorse.

 

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2002 (non farà fede la data del timbro postale) al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della personae della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti1 -10128 Torino, il piano progettuale approvato con deliberazione e/o determinazione e corredato di analitico piano finanziario, comprensivo della quota di compartecipazione prevista.

 

MODALITA’ DI APPROVAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI E DI

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I piani progettuali, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap, verranno validati ed approvati con determinazione dirigenziale.Con la stessa determinazione si provvederà all’erogazione, in un’unica soluzione, dei contributi assegnati.

Non verranno valutati i piani progettuali presentati dagli enti gestori che non terranno conto della progettualità locale.

Potranno essere richiesti ulteriori elementi utili per la valutazione del programma presentato. In caso di non approvazione del piano progettuale verrà revocata l’assegnazione.

La revoca dell’assegnazione è prevista anche per gli enti che non presenteranno piani progettuali o che li presenteranno oltre il termine di scadenza.

Gli enti beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Settore“Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”, entro i 6 mesi successivi alla comunicazione dell’erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del piano progettuale.

Alla conclusione del piano progettuale gli enti gestori dovranno far pervenire una relazione, predisposta su apposito schema regionale, sui risultati attesi ed un’autocertificazione attestante le spese sostenute, comprensive della propria compartecipazione per almeno il 30% del costo complessivo del piano progettuale stesso.

Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.

Per i finanziamenti relativi alla L. 104/92 viene accantonata la somma di Euro4.596.466,30 sul cap. 11905/2002 e assegnata alla Direzione Politiche Sociali.(n. 101322/acc.)

2) FINANZIAMENTI RELATIVI ALLA L. 162/98

A) AZIONI FINANZIABILI

B) ULTERIORI AZIONI FINANZIABILI DI CARATTERE INNOVATIVO

 

A) AZIONI FINANZIABILI

 

Premesso che i finanziamenti saranno erogati a seguito di presentazione da parte degli enti gestori delle funzioni socio assistenziali di piani progettuali, tali piani dovranno essere rivolti all’attivazione e/o allo sviluppo di:

1) servizi di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi, anche informa indiretta, siano essi realizzati presso la dimora familiare che in alloggi protetti ovvero convivenze assistite;

2) interventi in aiuto alla persona finalizzati all’accesso, da parte del disabile grave, dell’insieme di opportunità che producono integrazione sociale;

3) interventi di sollievo alle famiglie all’interno delle strutture residenziali esistenti, nonché attraverso l’utilizzo di strutture anche di tipo alberghiero in località climatiche e centri estivi;

4) prestazioni assistenziali a favore di disabili con situazioni di gravità particolarmente complesse, ospiti in comunità alloggio e/o centri socio-educativi che determinino un costo aggiuntivo del servizio, sulla base dello specifico programma individuale di intervento.

Qualora i destinatari dell’intervento non siano in possesso della certificazione di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 102/92, la gravità dovrà essere attestata dall’ente gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Nel caso in cui il progetto si connoti come intervento di aiuto alla persona o assistenza domiciliare in forma indiretta, dovranno essere concordate tra l’ente gestore e la persona disabile o i suoi familiari, attraverso un atto, le modalità di realizzazione del progetto.

I piani progettuali dovranno prevedere la compartecipazione dell’ente proponente per almeno il 20% del costo complessivo del progetto.

Nella predisposizione del piano progettuale, gli enti gestori delle funzioni socioassistenziali devono coinvolgere le aziende sanitarie locali, le famiglie e le risorse sociali presenti sul territorio.

 

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

L’individuazione dell’entità dei contributi e relativa assegnazione avverrà con successiva determinazione dirigenziale, sulla base dei seguenti criteri:

- 75% del budget sulla base della popolazione stimata all’anno 2000, prendendo in considerazione la fascia di età 0-64 anni, quale classe di popolazione cui sono prevalentemente destinati i servizi a favore dei disabili

- 5% del budget sulla base dell’incidenza della dispersione territoriale della popolazione, soprattutto nelle zone montane e collinari

- 20% del budget alla Città metropolitana per le peculiarità presenti nel proprio territorio

 

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2002 (non farà fede la data del timbro postale) al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti 1 -10128 Torino, il piano progettuale approvato con deliberazione e/o determinazione e corredato di analitico piano finanziario, comprensivo della quota di compartecipazione prevista.

 

MODALITA’ DI APPROVAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I piani progettuali, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap, verranno validati ed approvati con determinazione dirigenziale.Con la stessa determinazione si provvederà all’erogazione, in un’unica soluzione, dei contributi assegnati.

Potranno essere richiesti ulteriori elementi utili per la valutazione del programma presentato. In caso di non approvazione del piano progettuale verrà revocata l’assegnazione.

La revoca dell’assegnazione è prevista anche per gli enti che non presenteranno piani progettuali o che li presenteranno oltre il termine di scadenza.

Gli enti gestori beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Settore ‘Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”, entro i 6 mesi successivi alla comunicazione dell’erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del piano progettuale.

Alla conclusione del piano progettuale gli enti gestori dovranno far pervenire una relazione, predisposta su apposito schema regionale, sui risultati attesi ed un’autocertificazione attestante le spese sostenute, comprensive della propria compartecipazione per almeno il 20% del costo complessivo del piano progettuale stesso.

Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.

Per i finanziamenti relativi alla L. 162/98, ( lett. A) viene accantonata l a somma di Euro 2.083.484,00 sul cap. 11915/2002 e assegnata alla Direzione Politiche Sociali. (n. 101323/acc.)

B) ULTERIORI AZIONI FINANZIABILI DI CARATTERE INNOVATIVO

SOSTEGNO ALLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA’ MOTORIA

Al fine di rispondere alla sempre crescente richiesta di persone portatrici d grave disabilità motoria e secondo i principi della legge 162/98, si ritiene opportuno stimolare la sperimentazione, su tutto il territorio regionale, di progetti di “Vita indipendente”.

Verificato dai piani progettuali attivati dagli enti gestori nel biennio precedente,periodo di prima attuazione delle azioni di cui alla l. 162/98, che l’attivazione di progetti di vita indipendente, richiede, oltre alla disponibilità di risorse finanziarie, una significativa innovazione culturale dell’organizzazione dei servizi alla persona, innovazione che coinvolge gli operatori e i cittadini attori del proprio benessere, pare opportuno sperimentare, per almeno un anno, tale progetto prima di definire linee guida e modelli gestionali.

Tali indirizzi verranno definiti sulla base delle risultanze dei bisogni conosciuti e d’intesa con le componenti sociali interessate.

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno predisporre piani personalizzati, concordati con i soggetti che ne facciano richiesta, prevedendo l’erogazione di un finanziamento direttamente alla persona disabile, o ai suoi familiari, per consentire l’assunzione di assistenti personali, riservandosi la verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

Gli interventi di aiuto sono rivolti alla cura della persona, all’aiuto domestico, alla mobilità e a tutte quelle azioni atte a garantire l’indipendenza e l’integrazione sociale.

 

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI E LORO ASSEGNAZIONE

Il contributo per ogni progetto di vita indipendente è concesso nella misura massima di Euro 20.658,28 e dovrà essere erogato agli interessati sulla base dei regolamenti in essere di ogni ente gestore.

L’individuazione dell’entità dei contributi da assegnare agli enti gestori che presenteranno i piani progettuali avverrà, con determinazione dirigenziale, successivamente alla presentazione dei progetti stessi, e sarà calcolata sulla base del numero dei piani personalizzati predisposti e dei relativi costi ed in relazione alle disponibilità finanziarie regionali ammontanti a Euro 1.000.000, che verranno accantonate con successiva deliberazione.

Nella ripartizione si terrà conto dell’equilibrio territoriale e della necessità di assicurare la fattibilità dei progetti.

 

PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI VITA

INDIPENDENTE

Gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 ottobre 2002 (non farà fede la data del timbro postale) al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” - Assessorato alle Politiche Sociali - Corso Stati Uniti 1 - 10128 Torino, il piano progettuale approvato con deliberazione e/o determinazione e corredato dei singoli piani individualizzati e dei relativi costi.

 

MODALITA’ DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI

I progetti, valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro Interassessorile sull’handicap, verranno validati ed approvati con determinazione dirigenziale. Con la stessa determinazione si provvederà all’erogazione, in un’unica soluzione, dei contributi assegnati.

Potranno essere richiesti ulteriori elementi utili per la valutazione del programma presentato.

Gli enti gestori beneficiari dei contributi dovranno trasmettere al Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale”, entro i 6 mesi

successivi alla comunicazione dell’erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del progetto.

Alla conclusione del progetto medesimo gli enti gestori dovranno far pervenire una relazione sui risultati attesi ed un’autocertificazione attestante le spese sostenute.

Il Settore “Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale” potrà effettuare verifiche a campione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

                        (omissis)


 

Bollettino Ufficiale n. 32 del 7 / 08 / 2008

 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 48-9266

Approvazione “Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”.

A relazione dell’Assessore Migliasso:

La legge 162/98 avente per oggetto “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” all’art. 36 comma 2 - lett. l - ter, prevede, tra i compiti delle Regioni quello di “disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”.

A livello europeo, il diritto a vivere in modo indipendente è stato sancito con la Dichiarazione di Madrid nel marzo 2002 in occasione del Congresso Europeo sulla disabilità, prevedendo servizi che promuovano la vita indipendente.

Già dal 1992 la politica europea, in seguito alla prima Conferenza Europea dei Ministri responsabili per le politiche a favore delle persone con disabilità, ha perseguito la promozione dei diritti e della piena partecipazione nella società delle persone con disabilità. Successivamente la seconda Conferenza Europea, tenutasi a Malaga nel 2003, ha adottato la Dichiarazione Ministeriale “Migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Condurre una politica coerente per, e mediante, una piena partecipazione”.

I principi suddetti trovano, altresì, fondamento nella convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea generale dell’ONU, convenzione che è stata aperta, a partire dal 30.3.2007, alla firma di tutti gli stati membri.

Pertanto, in linea con i principi nazionali ed europei ed in analogia con alcune Regioni che già stavano avviando percorsi di vita indipendente, la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 32-6868 del 5 agosto 2002 ha approvato la sperimentazione di progetti di “Vita indipendente” a sostegno delle persone portatrici di grave disabilità motoria, riconoscendo il diritto all’assistenza autogestita con uno stanziamento annuale iniziale di Euro 1.000.000,00.

Tuttavia, per non vanificare tale sperimentazione con l’avvio di progetti non rispondenti al principio ispiratore, è stato necessario, con successiva d.g.r. n. 22-8775 del 25 marzo 2003, definire ulteriori criteri.

La sperimentazione negli anni successivi è stata incrementata passando da un numero iniziale di 73 progetti ai circa 150 attuali con impegno finanziario per l’anno 2007 pari ad Euro 2.624.387,34 a dimostrazione dell’importanza dell’iniziativa stessa e dell’interesse regionale alla sua concreta attuazione.

Su tali progetti è stato effettuato un puntuale monitoraggio che ha consentito di mappare l’intero territorio piemontese e di verificare quanto sia significativo il percorso di vita autodeterminato, come processo culturale che accompagna l’evoluzione delle risposte alla disabilità.

Il monitoraggio era, tra l’altro, finalizzato alla predisposizione di puntuali linee guida, la cui adozione permetterà di superare la fase sperimentale portando a regime i progetti in essere ed a riconoscere l’assistenza autogestita quale una delle possibili risposte alla grave disabilità motoria.

Le suddette linee guida, che nello spirito di programmazione partecipata sono già state valutate dagli enti gestori delle funzioni socio assistenziali di cui all’art. 9 della l.r. 1/2004 e dalle Associazioni promotrici della sperimentazione, consentiranno agli enti gestori stessi di gestire direttamente e con uniformità i progetti di vita indipendente.

L’amministrazione regionale effettuerà un periodico monitoraggio al fine di verificare il mantenimento della peculiarità del percorso.

Pertanto, la Giunta regionale,

viste le LL. 104/92 e 162/98,

vista la l.r. 1/2004,

visto il d.lgs. 165/2001,

vista la l.r. 51/97,

visto il parere favorevole della Conferenza Regione - Autonomie Locali espresso in data 18 luglio 2008.

unanime,

delibera

- di approvare le “Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente” riportate nell’allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- di demandare alla Direzione Regionale competente l’adozione degli atti relativi all’attribuzione delle risorse per la prosecuzione degli progetti di Vita indipendente già in essere e per l’attivazione di nuovi progetti, secondo gli indirizzi ed i criteri approvati con il presente provvedimento;

- di dare atto che la relativa spesa trova copertura sugli stanziamenti di bilancio 2008 al capitolo 152660.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI “VITA INDIPENDENTE”

PREMESSA

Vita Indipendente è il diritto all’autodeterminazione della propria esistenza per affrontare e controllare in prima persona, senza scelte e decisioni altrui, il proprio quotidiano ed il proprio futuro.

L’assistenza autogestita, liberamente scelta e perseguita con determinazione, evita l’istituzionalizzazione favorendo la domiciliarità e valorizzando sia le condizioni umane della persona richiedente che le sue residue capacità lavorative.

Il primo riconoscimento nazionale alla vita indipendente trova fondamento nella legge 162/98 avente per oggetto “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave” che, all’art. 36 comma 2 - lett. l - ter, prevede, tra i compiti delle Regioni quello di “disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”.

L’assistenza personale è sicuramente un ausilio di cui le persone con grave disabilità motoria necessitano per consentire di passare dal ruolo di “oggetto di cura” al ruolo di “soggetto attivo”.

Tenuto conto che la classificazione ICF, attraverso un approccio bio-psico-sociale, definisce la disabilità come la conseguenza di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e l’ambiente, si rende necessario sostenere le facilitazioni ambientali da contrapporre ad ostacoli e barriere fisiche e sociali.

A livello europeo, il diritto a vivere in modo indipendente è stato sancito con la Dichiarazione di Madrid nel marzo 2002, in occasione del Congresso Europeo sulla disabilità.

Questo principio è in linea con la politica europea che fin dal 1992, in seguito alla prima Conferenza Europea dei Ministri responsabili per le politiche a favore delle persone con disabilità, ha perseguito la promozione dei diritti e della piena partecipazione nella società delle persone con disabilità. Successivamente la seconda Conferenza Europea, tenutasi a Malaga nel 2003, ha adottato la Dichiarazione Ministeriale “Migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. Condurre una politica coerente per, e mediante, una piena partecipazione”.

I principi suddetti trovano, altresì, fondamento nella convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea generale dell’ONU, convenzione che è stata aperta, a partire dal 30.3.2007, alla firma di tutti gli stati membri.

DESTINATARI DEL PROGETTO

Destinatari del progetto sono:

- esclusivamente persone portatrici di grave disabilità motoria certificata ai sensi dell’art. 3 della l. 104/92, di età compresa tra i 18 e 64 anni, inserite in contesti lavorativi, o formativi, o sociali con rilevanza a favore di terzi o con riferimento all’esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli minori. Possono permanere nel progetto già avviato le persone che abbiano compiuto 65 anni purchè ne sussistano le condizioni ed esse continuino a mantenere i requisiti suddetti.

- persone con capacità di autodeterminazione e chiara volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte. Devono essere consapevoli che l’assunzione di assistenti personali, individuati e formati direttamente, li vede impegnati nel ruolo di datori di lavoro con tutti i diritti e doveri che ne conseguono. Devono pertanto manifestare una chiara volontà di sperimentare e vivere il percorso di Vita indipendente.

L’assunzione di assistenti personali è finalizzata a garantire il raggiungimento/mantenimento del livello occupazionale ed una piena integrazione sociale promuovendo così il diritto alle pari opportunità, all’indipendenza, alla partecipazione.

A tale proposito nel proprio piano personalizzato gli interessati devono indicare quali positivi risultati a sostegno delle proprie esigenze e necessità intendano perseguire con l’attuazione di un progetto di vita indipendente.

TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO

- i progetti di Vita indipendente in quanto finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale non devono essere interpretati come interventi di sostegno al nucleo familiare, azione, peraltro, già ricompresa nei finanziamenti di cui alla l. 162/98, né come interventi sostitutivi dell’attività di assistenza tutelare, né come interventi di carattere sanitario di competenza infermieristica e/o riabilitativa;

- la persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente personale, che può essere un familiare, ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell’assistente personale è esclusivamente del richiedente.

CONTRIBUTO

- il contributo per la Vita indipendente di norma è alternativo all’erogazione di altri interventi di natura economica e di interventi di aiuto domestico da parte degli enti gestori. Può, tuttavia, essere parte di un progetto che vede un mix di interventi complementari concordati con l’ente gestore delle funzioni socio-assistenziali e l’ASL, quali le attività di assistenza tutelare e le cure domiciliari;

- il contributo è previsto per interventi anche della durata di 24 ore, compresi i festivi e le sostituzioni dell’assistenza personale;

- l’entità del contributo è determinata tenendo conto del reddito personale e del complesso delle risorse a disposizione della persona disabile (sia in termini di aiuti economici, sia di aiuti personali già disponibili ed utilizzati, sia abitativi e di contesto ambientale). In ogni caso deve essere garantita al disabile la possibilità di utilizzo delle risorse economiche necessarie ad assicurare la realizzazione del percorso di vita indipendente.

VALUTAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI

- gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali recepiscono i piani personalizzati presentati e li sottopongono alla valutazione dell’Unità Valutativa Handicap o di una apposita Commissione mista costituita da rappresentanti dei servizi socio assistenziali e dei servizi sanitari che ne concerta il contenuto, la fattibilità e l’impegno economico con gli interessati;

- i singoli piani individuali dovranno essere valutati in merito all’efficacia del progetto rispetto allo sviluppo della vita indipendente ed all’integrazione sociale;

- per la peculiarità del concetto di “vita indipendente”, così come sopra specificato, tali progetti non devono essere confusi con progetti di sostegno alla disabilità che possono essere garantiti anche con assegni di cura o con altre forme di intervento indiretto (ex l. 162/98);

- tutti i progetti di vita indipendente, a cui va garantita la continuità, devono essere sottoposti a verifica sulla base di una relazione annuale sulle spese sostenute e sull’andamento del progetto che la persona beneficiaria è tenuta a produrre attestante l’attuazione del progetto stesso;

- qualora un progetto perda la connotazione di vita indipendente, cioè vengano a mancare le condizioni o i requisiti previsti, deve essere sostituito o con un progetto di sostegno all’autonomia o con interventi diretti, finanziabili con i fondi ai sensi della legge 162/98, fatti salvi i necessari interventi sanitari e/o socio sanitari previsti dalla vigente normativa;

- contro il diniego motivato all’approvazione del progetto di vita indipendente o contro la sospensione o la revoca dello stesso trova applicazione il dispositivo di cui alla d.g.r. n. 51-11389 del 23.12.2003 - allegato B - ultimo comma.

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

- per ciascun progetto è previsto un contributo regionale annuale massimo pari ad euro 22.480,00. Tale finanziamento è finalizzato esclusivamente all’assunzione dell’assistenza personale e alla remunerazione delle sostituzioni. Non ricomprende pertanto spese di natura diversa.

TRASFERIMENTI

- qualora il beneficiario di un progetto di vita indipendente trasferisca la residenza in un comune rientrante nell’ambito territoriale di un altro ente gestore, quest’ultimo subentra nel finanziamento e nella verifica del progetto di cui è titolare il disabile. A tal fine le risorse destinate al progetto devono essere trasferite all’ente gestore competente per territorio;

- di tale trasferimento e degli accordi presi tra gli enti gestori deve essere data comunicazione all’amministrazione regionale, ai fini della corretta assegnazione delle risorse.

REVOCA DEL PROGETTO E DEL FINANZIAMENTO

La revoca del progetto da parte degli enti gestori e del finanziamento del progetto può essere determinata da:

- destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nelle presenti linee guida;

- inadempienze agli obblighi assunti con l’ente gestore delle funzioni socio assistenziali;

- mancato rispetto della normativa riguardante il regolare inquadramento contrattuale dell’assistente personale;

- volontà dell’interessato di sospendere il progetto di vita indipendente;

- mutamento delle condizioni/requisiti che avevano determinato la possibilità di accedere al progetto. Il mutamento dei requisiti socio sanitari deve essere validato dall’U.V.H. o dall’apposita Commissione mista.


 

DALLA DIPENDENZA ALL'AUTONOMIA:ASSISTENTI PERSONALI PER UNA VITA INDIPENDENTE