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Divisione Servizi Sociali |
2003 02190/019 |
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
1 aprile 2003
OGGETTO: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. ADEGUAMENTO DI RETTE E DI TARIFFE.
Proposta dell'Assessore Lepri.
La Città di Torino, da molti anni impegnata nella predisposizione di interventi
e servizi a favore di persone minori, anziani, disabili e adulti in difficoltà,
pone tra i suoi obiettivi programmatici la ricerca e l’erogazione di risposte
mirate e funzionali alle diverse esigenze delle persone in difficoltà e delle
loro famiglie al fine di garantire interventi finalizzati all’integrazione, al
potenziamento delle autonomie acquisite, al mantenimento delle abilità
raggiunte. Per predisporre risposte adeguate il Comune di Torino organizza e
gestisce servizi diurni e residenziali per la costituzione e il mantenimento di
una rete sempre più diffusa ed estesa di risposte differenziate a seconda delle
caratteristiche, delle problematiche individuali e del tipo di bisogno rilevato.
Nello specifico, per quanto attiene i servizi residenziali, attivati quando non
si rivela più possibile la permanenza della persona all’interno del proprio
nucleo familiare o la conduzione di vita autonoma, sono già attivati diversi
modelli organizzativi che presentano parametri di funzionamento differenti a
seconda del grado di autonomia degli ospiti e dei relativi bisogni sociali,
educativi, assistenziali.
La gestione di tali servizi socio-assistenziali comporta per l’Amministrazione
un onere finanziario al quale l’utente che ne usufruisce è tenuto a
contribuire, secondo quanto disposto dalla normativa vigente: L.R. n.12 del
7/3/88 art. 12, L.R. n. 62 del 6/3/95 art. 46 e Circolare Regionale del 4/5/92
n. 3371/530 oltre alla normativa nazionale (leggi finanziarie e Legge 328/2000)
che prevede la contribuzione con riferimento ai servizi a domanda individuale.
L’Amministrazione Comunale ha già provveduto con propri atti a normare i
criteri riferiti ai contributi a carico degli utenti delle prestazioni
socio-assistenziali in relazione alle loro condizioni di reddito e patrimonio
ed a garantire, ai soggetti inseriti in strutture, una quota mensile a
disposizione per le esigenze personali.
Le tariffe dei servizi socio-assistenziali necessiteranno nel prossimo futuro
di un generale riordino anche in conseguenza dell’emanazione della normativa
attuativa della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali da parte della Regione Piemonte, cui compete la
definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli
utenti al costo di tali prestazioni (art. 8, comma 3, lett. l. della legge n°
328/2000), ma nelle more di tale
ridefinizione, si rende necessario modificare alcune rette e tariffe nonché la
quota di piccole spese personali.
La deliberazione del Consiglio Comunale del 17 marzo 2003 (mecc. 200301323/24),
esecutiva dal 30 marzo 2003, in pubblicazione, in materia di indirizzi per
l’esercizio 2003, in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre
materie simili, ha previsto in particolare l’adeguamento nella misura:
·
del
10%, mediamente, per le rette relative ai presidi residenziali per anziani
anche in considerazione dello stato di avanzamento del piano di
ristrutturazione, al fine di proseguire il processo di progressivo e graduale
adeguamento alle tariffe previste dalle deliberazioni regionali vigenti in
relazione alle varie tipologie di struttura avviato nell’anno 2002. Tali rette
naturalmente verranno corrisposte o meno dagli utenti ed, in caso affermativo,
in misura totale o parziale in relazione ai criteri di cui ai provvedimenti
surrichiamati;
·
del
20% per la quota mensile delle piccole spese riconosciuta agli ospiti di strutture residenziali
(anziani o disabili) con contestuale abrogazione dell’eventuale quota
aggiuntiva per spese personali (di
cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2001 - mecc.
200102047/19 - esecutiva dal 26 marzo 2001), prevedendo inoltre, che al
conteggio dei redditi dell’interessato concorrano tutti quelli percepiti
nell’anno compresa la tredicesima mensilità (a parziale modifica della
deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2000 - mecc. 200001162/19
- esecutiva dal 13 marzo 2000);
·
del
15%, mediamente, per le tariffe dei pasti a domicilio non più aggiornate dal
1998 se non al tasso di inflazione programmata nel 2002, in relazione alla
rideterminazione del costo del servizio, al suo miglioramento (in seguito
all’aggiudicazione del nuovo appalto). L’aumento avverrà con decorrenza coincidente
con l’avvio effettivo delle nuove modalità di erogazione e con contestuale
aggiornamento delle fasce di reddito corrispondenti (parametrate su minimi
ormai superati).
Si
evidenzia che resta a carico dell’Amministrazione, anche nel caso di fasce di
reddito più elevate, una quota almeno pari al 40% circa del costo del servizio;
·
dell’1,4%
le tariffe e rette previste per tutte le altre prestazioni per l’adeguamento al
tasso di inflazione programmata.
Occorre
pertanto procedere, così come indicato nell'allegato elenco, ad adeguare rette
e tariffe nonché la quota di piccole spese personali lasciata a disposizione
dei ricoverati anche per l'anno in corso.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie
tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo
Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati
dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste
dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
D E L I B E R A
2)
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed
unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.