PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI
ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI
(adottato dall'Assemblea Generale
il 16 dicembre 1966, è entrato in vigore il 3 gennaio 1976)
Preambolo
Gli Stati parti del presente Patto,
Considerando che, in conformità ai principi
enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della
pace nel mondo;
Riconosciuto che questi diritti derivano dalla
dignità inerente alla persona umana;
Riconosciuto che, in conformità alla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano
libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria. può essere conseguito
soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere
dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti
civili e politici;
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite
impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale
dei diritti e delle libertà dell'uomo;
Considerato infine che l'individuo, in quanto
ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è
tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel
presente Patto;
hanno convenuto quanto segue:
PARTE PRIMA
Articolo 1
1. Tutti
i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto,
essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il
loro sviluppo economico, sociale e culturale
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente
delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio
degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata
sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso
un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili
dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in
amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di
autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle
disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
PARTE SECONDA
Articolo 2
1.
Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia
individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale,
specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui
dispone al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati,
compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione
dei diritti riconosciuti nel presente Patto.
2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in
esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa
fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione
politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la
condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
3. I paesi in via di sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell'uomo e
delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi
garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici
riconosciuti nel presente Patto.
Articolo 3
Gli Stati
parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la
parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e
culturali enunciati nel presente Patto.
Articolo 4
Gli Stati
parti del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare il godimento dei
diritti in conformità dal presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli
esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella
misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente
allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica.
Articolo 5
1.
Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di
implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere
attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle
libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore
di quanto è previsto nel Patto stesso.
2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti
o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o
consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li
riconosce o li riconosce in minor misura.
PARTE TERZA
Articolo 6
1. Gli
Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il
diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con
un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate
per garantire tale diritto.
2. Le misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto dovrà prendere
per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di
orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l'elaborazione di
politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico,
sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che
salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.
Articolo 7
Gli Stati
parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di
giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:
a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come
minimo:
i) un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro
di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono
essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute
dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;
ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità alle
disposizioni del presente Patto;
b) la sicurezza e l'igiene del lavoro;
c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro,
alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia
quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali;
d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le
ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.
Articolo 8
1. Gli
Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire:
a) il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei
sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le
regole stabilite dall'organizzazione interessata, al fine di promuovere e
tutelare i propri interessi economici e sociali. L'esercizio di questo diritto
non può essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e
che non siano necessarie, in una società democratica, nell'interesse della
sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e
delle libertà altrui;
b) il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e
il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di
aderirvi;
c) il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza
altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in
una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine
pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
d) il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità alle
leggi di ciascun Paese.
2.Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali
all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della
polizia o dell'amministrazione dello Stato. 3. Nessuna disposizione del
presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale
e la tutela del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino
pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare
le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.
Articolo 9
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni
individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.
Articolo 10
Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che: 1. La
protezione e l'assistenza più ampia possibile devono essere accordate alla
famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare
per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento
e dell'educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato
con il libero consenso dei futuri coniugi . 2. Una protezione speciale deve
essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il
parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un
congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di
sicurezza sociale. 3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono
essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza
discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I
fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento
economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro
moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere
al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono
altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di
manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.
Articolo 11
1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di
ogni individuo ad un livello di vita adeguato per se e per la sua famiglia, che
includa alimentazione, vestiario, ed alloggio adeguati, nonché al miglioramento
continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure
idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine
l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero
consenso. 2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto
fondamenta- le di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno,
individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e
fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie: a) per migliorare i
metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate
alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e
scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e
lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire
l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali; b) per
assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione
ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei paesi importatori quanto dei
paesi esportatori di derrate alimentari.
Articolo 12
1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di
ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale
che sia in grado di conseguire 2. Le misure che gli Stati parti del presente
Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto
comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini: a) la diminuzione del numero
dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei
fanciulli; b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e
industriale; c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie
epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere; d) la creazione di
condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di
malattia
Articolo 13
1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di
ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve
mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità
e rafforzare il rispetto per- i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali.
Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in
grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve
promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e
tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle
attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 2. Gli Stati parti
del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo
diritto, riconoscono che: a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e
accessibile gratuitamente a tutti; b) l'istruzione secondaria, nelle sue
diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve
essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in
particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita; c)
l'istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano
d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò
idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione
gratuita; d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata, nella
misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto
istruzione primaria o non ne hanno completato il corso; e) deve perseguirsi
attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un
adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento
delle condizioni materiali del personale insegnante. 3. Gli Stati parti del
presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del
caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle
istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali
che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione,
e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie
convinzioni. 4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel
senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di
fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel 1°
paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita in
tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere
prescritti dallo Stato.
Articolo 14
Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne
parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano
o in altri territori soggetti alla sua giurisdizione, l'obbligatorietà e la
gratuità dell'istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro
due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare
progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il
principio dell'istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.
Articolo 15
1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di
ogni individuo: a) a partecipare alla vita culturale; b) a godere dei benefici
del progresso scientifico e delle sue applicazioni; c) a godere della tutela
degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione
scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore. 2. Le misure che
gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena
attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il
mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura. 3. Gli
Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà
indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa. 4. Gli Stati
parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno
dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione
internazionale nei campi scientifico e culturale.
PARTE QUARTA
Articolo 16
1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare,
in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle
misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il
rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto. 2. a) Tutti i rapporti sono
indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie
al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità alle disposizioni del
presente Patto; b) il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì
agli istituti specializzati copie dei rapporti, o delle parti pertinenti di
questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di
detti istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti,
riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi
dei rispettivi statuti.
Articolo 17
1. Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro
rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal
Consiglio economico e sociale entro un anno dall'entrata in vigore del presente
Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati
interessati. 2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che
influiscano sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente
Patto. 3. Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni
Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non
sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un
riferimento preciso alle informazioni già date.
Articolo 18
In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle
Nazioni Unite nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il
Consiglio economico e sociale può concludere accordi con gli istituti
specializzati, ai fini della presentazione da parte loro di rapporti sui
progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni del presente
Patto che rientrano nell'ambito delle loro attività. Questi rapporti possono
includere ragguagli circa le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi
competenti degli istituti specializzati in merito a tale attuazione.
Articolo 19
Il Consiglio economico e sociale può trasmettere alla Commissione
dei diritti dell'uomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni di
ordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai
diritti dell'uomo presentati dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e
i rapporti concernenti i diritti dell'uomo, presentati dagli istituti
specializzati in conformità all'art.18
Articolo 20
Gli Stati parti del presente Patto e gli istituti specializzati interessati
possono presentare al Consiglio economico e sociale osservazioni su qualunque
raccomandazione d'ordine generale fatta in base all'art. 19 o su qualunque
menzione di una raccomandazione d'ordine generale che figuri in un rapporto
della Commissione dei diritti dell'uomo o in un documento menzionato in tale
rapporto.
Articolo 21
Il Consiglio economico e sociale può presentare di quando in
quando all'Assemblea generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere
generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati parti del
presente Patto e dagli istituti specializzati sulle misure prese e sui
progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti
nel presente Patto.
Articolo 22
Il Consiglio economico e sociale può sottoporre all'attenzione di
altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli istituti
specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione
risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che
possa essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito
di competenza, sull'opportunità di misure internazionali idonee a contribuire
all'efficace progressiva attuazione del presente Patto.
Articolo 23
Gli Stati parti del presente Patto convengono che le misure di
ordine internazionale miranti all'attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto
stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni, l'adozione
di raccomandazioni, la prestazione di assistenza tecnica e l'organizzazione, di
concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni
tecniche a fini di consultazione e di studio.
Articolo 24
Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in
senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli
statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei
vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle
questioni trattate nel presente Patto
Articolo 25
Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in
senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre
pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.
PARTE QUINTA
Articolo 26
1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro
delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati,
di ogni Stato parte dello Statuto della corte internazionale di giustizia,
nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato all'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto. 2. Il presente Patto è
soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il
Segretario generale delle Nazioni Unite. 3. Il presente Patto sarà aperto
all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente
articolo 4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di
adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite 5. Il Segretario
generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il
presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di
ratifica o di adesione
Articolo 27
1.11 presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del
deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo
strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ognuno degli Stati che
ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito
del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà
in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo
strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 28
Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione
o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.
Articolo 29
1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un
emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni
Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento
agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono
favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare
dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si
dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la
conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato
dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà
sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 2. Gli
emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive
procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del
presente Patto. 3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno
vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati
parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi
emendamento anteriore che essi abbiano accettato
Articolo 30
Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del
paragrafo 5 dell'articolo 26, il Segretario generale delle Nazioni Unite
informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo: a) delle
firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione
depositati in conformità all'articolo 26; b) della data in cui il presente
Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 27, e della data in cui
entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 29
Articolo 31
1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese,
russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle 2.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del
presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 26.
_________
PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI
CIVILI E POLITICI
(adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, è entrato in vigore il
23 marzo 1976)
Gli Stati parti del presente Patto,
Considerato che, in conformità ai principi
enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della
pace nel mondo;
Riconosciuto che, in conformità alla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano
libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e
dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le
quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici,
nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali;
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite
impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale
dei diritti e delle libertà dell'uomo;
Considerato infine che l'individuo, in quanto
ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è
tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel
presente Patto;
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE PRIMA
Articolo 1
1, Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù
di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e
perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. 2. Per
raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle
proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli
obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul
principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale In nessun caso un
popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza. 3. Gli Stati parti
del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione
di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono
promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e
rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle
Nazioni Unite.
PARTE SECONDA
Articolo 2
1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a
rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo
territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel
presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il
colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi
altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la
nascita o qualsiasi altra condizione. 2. Ciascuno degli Stati parti del
presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure
costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per l'adozione
delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere
effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano
già le misure, legislative e d'altro genere, in vigore. 3. Ciascuno degli Stati
parti del presente Patto s'impegna a: a) Garantire che qualsiasi persona, i cui
diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga
di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata
commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; b)
Garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa,
od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello
Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità
di ricorso in sede giudiziaria: c) Garantire che le autorità competenti diano
esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.
Articolo 3
Gli Stati parti del presente Patto s'impegnano a garantire agli
uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili
e politici enunciati nel presente Patto.
Articolo 4
1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci
l'esistenza della nazione e venga proclamato un atto ufficiale, gli Stati parti
del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi
imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo
esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi
imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una
discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla
lingua, sulla religione o sull'origine sociale. 2. La suddetta disposizione non
autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e
18. 3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga
deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni
Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle
quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova
comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la
deroga medesima viene fatta cessare.
Articolo 5
1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata
nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di
intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti
o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura
maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso. 2. Nessuna restrizione o deroga
a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato
parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o
consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li
riconosce o li riconosce in minor misura.
PARTE TERZA
Articolo 6
1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo
diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente
privato della vita 2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita,
una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi,
in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e
purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né
con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.
Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva,
resa da un tribunale competente. 3. Quando la privazione della vita costituisce
delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo
autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a
qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la
prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. 4. Ogni condannato a morte
ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia,
la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in
tutti i casi. 5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti
commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne
incinte 6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per
ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato
parte del presente Patto.
Articolo 7
Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere
sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o
scientifico.
Articolo 8
1. Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e
la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma. 2. Nessuno può
esser tenuto in stato di servitù. 3. a) Nessuno può essere costretto a compiere
un lavoro forzato od obbligatorio; b) La lettera a) del presente paragrafo non
può essere inter- pretata nel senso di proibire, in quei paesi dove certi
delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori
forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale
competente; c) L'espressione "lavoro forzato o obbligatorio", ai fini
del presente paragrafo, non comprende: i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso
da quello menzionato alla lettera b), normalmente imposto ad un individuo che
sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che essendo stato
oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata; ii) qualsiasi
servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è ammessa l'obbiezione di
coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di
coscienza; iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di
calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; iv) qualsiasi
lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili.
Articolo 9
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della
propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto.
Nessuno può esser privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo
la procedura previsti dalla legge. 2. Chiunque sia arrestato deve essere
informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve
al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui. 3. Chiunque
sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere
tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per
legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato
entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in
attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere
subordinato a garanzia che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini
del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della
esecuzione della sentenza. 4. Chiunque sia privato della propria libertà per
arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo
possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso
questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio. 5. Chiunque sia stato
vittima di arresto o detenzione illegali ha pieno diritto a un indennizzo.
Articolo 10
1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere
trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.
2. a) Gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai
condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione
di persone non condannate; b) gli imputati minorenni devono esser separati
dagli adulti e il loro caso deve esser giudicato il più rapidamente possibile.
3.11 regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia
per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I
rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve esser loro accordato
un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico
Articolo 11
Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in
grado di adempiere a un obbligo contrattuale.
Articolo 12
1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno
Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della
residenza in quel territorio. 2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi
paese, incluso il proprio. 3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti
ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano
necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità
o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano
compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto. 4. Nessuno può
essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese.
Articolo 13
Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato
parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione
presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi
di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie
ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame
dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da
detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.
Articolo 14
1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di
giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un
tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge,
allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli
venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un
giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte
chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale
in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata
delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal
tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli
interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un
giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di
minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie
matrimoniali o sulla tutela dei figli. 2. Ogni individuo accusato di un reato
ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non
sia stata provata legalmente 3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto,
in posizione di piena eguaglianza, come minimo, alle seguenti garanzie: a) ad
essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui
comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta; b) a
disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a
comunicare con un difensore di sua scelta; c) ad essere giudicato senza
ingiustificato ritardo; d) ad essere presente al processo ed a difendersi
personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di
un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta
l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore
d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per
compensarlo; e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad
ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse
condizioni dei testimoni a carico; f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete,
nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza; g) a non
essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole. 4. La
procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e
dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione. 5. Ogni individuo
condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza
e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in
conformità della legge. 6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza
definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene
accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna
dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha
scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in
conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in
tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte. 7. Nessuno
può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il
quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità
al diritto e alla procedura penale di ciascun paese.
Articolo 15
1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al
momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto
interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una
pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede
l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne. 2. Nulla,
nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di
qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono
commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto
riconosciuti dalla comunità delle nazioni.
Articolo 16
Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo
della sua personalità giuridica
Articolo 17
1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o
illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella
sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua
reputazione. 2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro
tali interferenze od offese.
Articolo 18
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di
adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di
manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in
privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza
dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento 2. Nessuno può essere assoggettato
a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una
religione o un credo di sua scelta. 3. La libertà di manifestare la propria
religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni
previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza
pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o
degli altrui diritti e libertà fondamentali 4. Gli Stati parti del presente
Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei
tutori legali di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità
alle proprie convinzioni
Articolo 19
1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie
opinioni. 2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale
diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e
idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto,
attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di
sua scelta. 3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente
articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto
sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite
dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della
reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine
pubblico, della sanità o della morale pubbliche
Articolo 20
1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata
dalla legge 2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che
costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve
essere vietato dalla legge.
Articolo 21
E riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di
tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in
conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica,
nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine
pubblico o per tutelare la sanità e la morale pubbliche. o gli altrui diritti e
libertà.
Articolo 22
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione. che
include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei
propri interessi 2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di
restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una
società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza
pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità e la morale pubbliche
o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre
restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle
forze armate e della polizia. 3. Nessuna disposizione del presente articolo
autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del
diritto sindacale a adottare misure legislative che portino pregiudizio alle
garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in
modo da causare tale pregiudizio.
Articolo 23
1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e
ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. 2. Il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che
abbiano l'età per contrarre matrimonio. 3. Il matrimonio non può essere
celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 4. Gli Stati
parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di
diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il
matrimonio e al momento del suo scioglimento In caso di scioglimento, deve
essere assicurata ai figli la protezione necessaria.
Articolo 24
1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla
razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o
sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure
protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia,
della società e dello Stato. 2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito
dopo la nascita ed avere un nome. 3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare
una cittadinanza
Articolo 25
Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza
alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni
irragionevoli: a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici,
personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti; b) di votare e di
essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a
suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera
espressione della volontà degli elettori; c) di accedere, in condizioni
generale di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese
Articolo 26
Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della
legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e
garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni
discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua,
la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine
nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra
condizione
Articolo 27
In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose,
o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere
privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare
la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri
membri del proprio gruppo.
Articolo 28
1. E' istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui
innanzi, nel presente Patto, come "il Comitato". Esso si compone di
diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste. 2. Il Comitato
si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbono
essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo
dei diritti dell'uomo Sarà tenuto conto dell'opportunità che facciano parte del
Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica. 3. I membri del Comitato
sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.
Articolo 29
1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una
lista di persone che posseggono le qualità stabilite all'articolo 28, e che
siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto. 2. Ogni
Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone
devono essere cittadini dello Stato che le designa. 3. La stessa persona può
essere designata più di una volta
Articolo 30
1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla
data di entrata in vigore del presente Patto. 2. Almeno quattro mesi prima
della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione
per colmare una vacanza dichiarata in conformità all'articolo 34, il Segretario
generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del presente
Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come
membri del Comitato. 3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite compila una
lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione
degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del
presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione. 4. L'elezione
dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti
del presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso
la sede dell'Organizzazione In tale riunione, per la quale il quorum è
costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti
membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza
assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.
Articolo 31
1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello
stesso Stato. 2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un equa
ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse
forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.
Articolo 32
1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro
anni Sc vengono nuovamente designati sono rieleggibili Tuttavia, il mandato di
nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito
dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal
Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 30 2. Allo
scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni
degli articoli precedenti di questa parte del Patto
Articolo 33
1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del
Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa
da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il
Segretario generale delle Nazioni Unite. il quale dichiara vacante il seggio
occupato da detto membro 2. In caso di morte o di dimissione di un membro del
Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle
Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della
morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.
Articolo 34
1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità; all' arti
colo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i
sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle
Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro
due mesi designare dei candidati, in conformità all'articolo 29, per ricoprire
il seggio vacante. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una
lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli
Stati parti del presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si
svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte
del Patto. 3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in
conformità all'articolo 33 rimane in carica tino alla scadenza del mandato del
membro, il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto
articolo.
Articolo 35
I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui tondi della
Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto
riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.
Articolo 36
Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione
del comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa
svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.
Articolo 37
1.11 Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima
riunione del Comitato nella sede dell'Organizzazione. 2. Dopo la sua prima
riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio
regolamento interno. 3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella
Sede delle nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.
Articolo 38
Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare
in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni
in modo imparziale e coscienzioso.
Articolo 39
1.11 Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un
periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili. 2.11
Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia
contenere, tra l'altro, le disposizioni seguenti: a) Il quorum è di dodici
membri; b) Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri
presenti.
Articolo 40
1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare
rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti
riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di
tali diritti: a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto
rispetto a ciascuno degli Stati parti; b) Successivamente, ogni volta che il
Comitato ne farà richiesta. 2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario
generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato I rapporti
indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscano
sull'applicazione del presente Patto. 3. Il Segretario generale delle Nazioni
Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti
specializzati interessati copia di quel le parti dei rapporti che possono
riguardare i campi di loro competenza. 4. Il Comitato studia i rapporti
presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati
parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il
Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e sociale tali
osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del
presente Patto. 5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al
Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del
paragrafo 4 del presente articolo.
Articolo 41
1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi
momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del
Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte
pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal
presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere
ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia
dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato.
Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte
che non abbia tatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in
conformità al presente articolo si applica la procedura seguente: a) Se uno
Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le
disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante
comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di
ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato
che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni
scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò
sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già
utilizzati, o tuttora pendenti, ovvero ancora esperibili; b) Se, nel termine di
sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello
Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di
entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto
di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro
interessato. c) Il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso
deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili
siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la
trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi. d) Quando esamina le
comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte
chiuse. e) Salvo quanto è stabilito alla lettera c), il Comitato mette i suoi
buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di
giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal
presente Patto. f) In ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere
agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi
informazione pertinente. g) Gli Stati parti interessati, di cui alla lettera
b), hanno diritto di tarsi rappresentare quando la questione viene esaminata
dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in
entrambe le forme. h) Il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici
mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b): i) Se è
stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e),
il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei tatti e della
soluzione raggiunta; ii) Se non è stata trova una soluzione conforme alle
condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una
breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali
delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati vengono
allegati al rapporto. Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati
parti interessati. 2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in
vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la
dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta
dichiarazione sar à depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale
delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una
dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica
diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di
qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base
al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sarà
ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro
della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una
nuova dichiarazione.
Articolo 42
1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità
all'articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti
interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può
designare una Commissione di conciliazione ad hoc(indicata da qui innanzi come
"la Commissione". La Commissione mette i suoi buoni uffici a
disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una
soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto.
b) La Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli
Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro
tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa,
i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l'accordo sono
eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei
due terzi. 2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo
individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati,
né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che
non abbia tatto la dichiarazione prevista all'articolo 11. 3. La Commissione
elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno 4. Le riunioni
della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero
nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra Tuttavia, esse possono svolgersi in
qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione
previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli
Stati parti interessati. 5. Il segretariato previsto all'articolo 36 presta i
suoi servigi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo. 6.
Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato sono messe a disposizione
della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati
di fornirle ogni altra informazione pertinente. 7. Dopo un completo esame della
questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento
in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente
del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati: a) se la
Commissione non è in grado di completare l'esame della questione entro i dodici
mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si
trovi l'esame della questione medesima; b) se si è giunti ad una soluzione
amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo
riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente
nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti; c) se non si è
giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel
suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla
questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie
considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell'affare. Il
rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni
orali presentate dagli Stati parti interessati; d) se il rapporto della
Commissione è presentato in conformità alla lettera c), gli Stati parti
interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto
al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della
Commissione. 8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le
attribuzioni del Comitato previste all'art. 41. 9. Tutte le spese dei membri
della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in
base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se
occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti
interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del
presente articolo.
Articolo 43
I membri del Comitato e i membri delle commissioni di
conciliazione ad hoc che possano essere designate ai sensi dell'articolo 42
hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità
riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono
enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le
immunità delle Nazioni Unite.
Articolo 44
Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano
senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei diritti dell'uomo ai
sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle
Nazioni Unite e degli istituti specializzati. e non impediscono agli Stati
parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di
una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali
in vigore tra loro.
Articolo 45
Il Comitato tramite il Consiglio economico e sociale, presenta
ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue
attività.
PARTE QUINTA
Articolo 46
Nessuna disposizione del presente Patto può; essere interpretata
in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli
statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei
vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle
questioni trattate nel presente Patto.
Articolo 47
Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in
senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre
pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.
PARTE SESTA
Articolo 48
1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro
delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati
di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia,
nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto. 2. Il presente Patto è
soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il
Segretario generale delle Nazioni Unite. 3.11 presente Patto sarà aperto
all'adesione di qualsiasi Stato tra quelli indicati al paragrafo 1 del presente
articolo. 4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di
adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 5.11 Segretario
generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il
presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di
ratifica o di adesione.
Articolo 49
1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del
deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo
strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ognuno degli Stati che
ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito
del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo
entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, a parte di tale Stato,
del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione
o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.
Articolo 51
1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un
emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni
Unite Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli
Stati parti del presente Patto. chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli
alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte
e metterle ai voti Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore
di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli
auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli
Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 2. Gli emendamenti entreranno in
vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e
accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una
maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto. 3. Quando gli
emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti
che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati
dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che
essi abbiano accettato.
Articolo 52
Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del
paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite
informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo: a) delle
firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione
depositati in conformità all'articolo 48 b) della data in cui il presente Patto
entrerà in vigore, in conformità all'articolo 49, e della data hl cui
entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.
Articolo 53
1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese,
russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle
Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie
autentiche del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 48
________
PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO
AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI
(adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, è entrato in vigore il
23 marzo 1976)
Gli Stati parti del presente Protocollo,
Considerato che, per meglio assicurare il
conseguimento dei tini del Patto relativo ai diritti civili e politici
(indicato di qui innanzi come "il Patto") e l'applicazione delle sue
disposizioni, sarebbe opportuno conferire al Comitato dei diritti dell'uomo,
istituito nella parte quarta del Patto (di qui innanzi indicato come "il
Comitato") potere di ricevere e di esaminare, secondo quanto è previsto
nel presente Protocollo, comunicazioni provenienti da individui, i quali
pretendano essere vittime di violazioni di un qualsiasi diritto enunciato nel
Patto.
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ogni Stato parte del Patto che diviene parte del presente
Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare
comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i
quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato
parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non può
ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte del Patto che non sia
parte del presente Protocollo.
Articolo 2
Salvo quanto è stabilito all'articolo primo, ogni individuo il
quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è stato violato, ed
abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una
comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini.
Articolo 3
Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione
presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un
abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le
disposizioni del Patto
Articolo 4
1. Salvo quanto è stabilito all'articolo 2, il Comitato rimette
ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo
all'attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia
violato una qualsiasi disposizione del Patto. 2. Entro i sei mesi successivi,
detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che
chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà
aver preso per rimediare alla situazione.
Articolo 5
1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al
presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte ad esso
fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato parte interessato. 2. Il Comitato
non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo
senza avere accertato che: a) la stessa questione non sia già in corso di esame
in base a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento
pacifico; b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili.
Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce
ingiustificati ritardi. 3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni
previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse. 4. Il
Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e
all'individuo
Articolo 6
Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all'articolo 45
del Patto un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.
Articolo 7
In attesa che siano raggiunti gli obbiettivi della risoluzione
1514 (XV) approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre
1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi
e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in
alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto
delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi
sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati.
Articolo 8
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che
abbia firmato il Patto. 2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di
ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di
ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che abbia
ratificato il Patto o vi abbia aderito. 4. L'adesione sarà effettuata mediante
deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle
Nazioni Unite. 5.11 Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli
Stati che abbiano firmato il presente Protocollo o che vi abbiano aderito del
deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 9
1. Purché il Patto sia entrato in vigore, il presente Protocollo
entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario
generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2.
Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi
aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di
adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del
deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione
Articolo 10
Le disposizioni del presente protocollo si applicano, senza
limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati
federali.
Articolo 11
1. Ogni Stato parte del presente Protocollo potrà proporre un
emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni
Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento
agli Stati parti del presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono
favorevoli ala convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare
dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si
dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la
conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato
dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà
sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 2. Gli
emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure
costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente
Protocollo. 3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno
vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati
parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da
qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.
Articolo 12
1. Ogni Stato parte potrà denunciare, in qualsiasi momento, il
presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario
generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la data in
cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica. 2. La denuncia non
impedirà che le disposizioni del presente Protocollo continuino ad applicarsi a
qualsiasi comunicazione presentata in base all'articolo 2 prima della data in
cui la denuncia stessa avrà effetto.
Articolo 13
Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del
paragrafo 5 dell'articolo 8 del presente Protocollo, il Segretario generale
delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1
dell'articolo 48 del Patto: a) delle firme apposte al presente Protocollo e
degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo
8; b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità
all'articolo 9 e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai
sensi dell'articolo 11; c) delle denunce fatte in conformità all'articolo 12.
Articolo 14
1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autentiche del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 48 del Patto.