Legge 26 Marzo 1999, n°106

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n° 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona.

 


 Questa legge conserva l’ampia definizione di mina antipersona della legge italiana 374/97, più avanzata di quella del trattato di Ottawa che esclude dal bando le mine anticarro con dispositivo antimanomissione, pericolose per la popolazione civile. La 106 prevede inoltre l’applicazione del Trattato di Ottawa nelle missioni militari in contesto multinazionale e nelle basi militari Usa e Nato in Italia. Si può provocatoriamente affermare che è un modo indiretto per costringere gli Stati Uniti a rispettare, almeno all’estero, una Convenzione che non hanno neppure voluto firmare. La legge, però, consente che le mine nelle basi militari Nato e Usa possano essere trasferite senza controllo. Inoltre, non contempla il Comitato parlamentare che avrebbe dovuto monitorare il rispetto della normativa, ipotecando ogni possibilità reale di verifica.

 


 

Art 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, di seguito denominata "convenzione".

Art 2

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo17 della convenzione stessa.

Art 3

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1997, n°374, dopo le parole: "operazioni di sminamento " sono inserite le seguenti: "e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".

2. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1997, n° 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. I divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonché all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse"

Art. 4

1. All'articolo 5, comma 1, delle legge 29 ottobre 1997, n° 374, le parole da: "diecimila unità" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ottomila unità e rinnovabile tramite importazione fino ad una quantità non superiore al numero sopra indicato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento e alla ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine".

Art. 5

1. E' consentita la cooperazione ad attività militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della convenzione, purchè le attività dei militari italiani siano compatibili con le disposizioni della convenzione. 2. Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della convenzione

Art 6

1. I depositi di mine antipersona in dotazione di forze armate della North Atlantic Treaty Organization (NATO) ed esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, restano, fino al termine stabilito per la loro distruzione dall'articolo 5 della legge 29 ottobre 1997, n° 374, sotto il controllo dei comandi competenti, che possono trasferirli in altre località ove ciò si renda necessario per la loro custodia.

Art. 7

1. Il Ministero della difesa è designato quale autorità nazionale competente a presentare, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della convenzione, nonché a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della convenzione stessa.

Art. 8

1. I soggetti pubblici e privati, titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione di accertamento ai sensi dell'articolo 8 della convenzione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva nei luoghi designati, ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire le informazioni pertinenti alle condizioni previste dai trattati internazionali e dall'ordinamento interno

Art. 9

1. Restano valide le disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n° 374, non modificabile dalla presente legge, ed in particolare quelle di cui agli articoli 1, 2 e 5.

Art. 10

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato