RIDUZIONE DELL'IVA AL 4% PER I DISABILI CHE ACQUISTANO SUSSIDI
TECNICI E INFORMATICI
Computer, fax, programmi, modem, ecc.,
ecc., sono acquistabili dai disabili di natura motoria, visiva, uditiva o del
linguaggio con l'IVA al 4% (generalmente su questi prodotti è al 20%)
direttamente al negozio di fiducia senza complessi iter burocratici.
Infatti, il 14 marzo 98, ad oltre un anno dall’approvazione della Legge
30/1997 (la quale prevedeva che ai "sussidi tecnici ed informatici
rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori
di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" si
applicasse l’aliquota IVA agevolata al 4%), il Ministero delle Finanze ha
finalmente approvato il Decreto
(pubblicato in G.U. 2 aprile 1998, n. 77) che fissa le modalità alle quali è
subordinata l’applicazione di quel beneficio.
Il suddetto decreto precisa che alle importazioni e alle cessioni dei
sussidi tecnici rivolti a facilitare l’autonomia e l’integrazione dei soggetti
portatori di handicap (di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104) si applica l’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4%.
Come sussidi tecnici e informatici vengono definiti "le
apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o
informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad
assistere alla riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale,
l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla
informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono
impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva uditiva o del
linguaggio".
Potenzialmente sono quindi inclusi nell’agevolazione un gran numero di
prodotti; va però rilevato come, fra le menomazioni correlate a tale beneficio,
non sia prevista la disabilità intellettiva e psichica; ciò potrebbe escludere,
ad esempio, alcuni programmi educativi progettati per il recupero o lo sviluppo
di funzioni cognitive in caso di ritardo dell’apprendimento.
All’atto della cessione o dell’importazione (in pratica all'acquisto),
gli interessati al beneficio dovranno presentare la seguente documentazione: