(L’Associazione di volontariato “HANDICAP E SVILUPPO”,
con sede legale in Torino, c/o Centro Servizi V.S.S.P. Via Giolitti n.21 è iscritta alla “Sezione Provinciale del Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti”
con determina n. 185-147144 del 24/05/2004, ai sensi della L. R. Piemonte
n.38/94 e s.m.i.) e al Registro delle Associazioni della Città
di Torino con Delibera n.0701876/01 del 3 aprile 2007
S T A T U T O
L'Associazione di volontariato "Handicap
e Sviluppo o.n.l.u.s."
ARTICOLO 1
E' costituita con sede in Torino
quale Associazione di persone che hanno come obiettivo comune quello di
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale per la tutela dei
diritti delle persone disabili in ogni parte del mondo ed in particolare di promuovere
e appoggiare programmi di intervento e di sensibilizzazione sulla disabilità e
l'handicap nei Paesi in Via di Sviluppo e, più in generale, sull'integrazione
delle persone svantaggiate e sul sottosviluppo anche in collaborazione con Enti
Pubblici, Organizzazioni Non Governative e altri gruppi, Associazioni o
Istituzioni.
ARTICOLO 2
L'Associazione non ha fini di
lucro, essa si propone di:
a) Promuovere la prevenzione degli
handicaps e l'integrazione delle persone con disabilità in ogni contesto socio-culturale
e ambientale, a partire dalla realtà dell'area torinese, piemontese e italiana,
qualificando la sua azione nella difesa e promozione dei diritti dei cittadini
disabili e, più in generale, della parte più svantaggiata ed emarginata della popolazione.
b) Sviluppare anche in collaborazione con altri
soggetti, idee, proposte e progetti per promuovere l’autonomia a tutti i
livelli e la vita indipendente delle persone con disabilità e quant'altro utile
a consentire la permanenza attiva nel proprio nucleo famigliare e/o nel proprio territorio anche nelle
situazioni di ridotta o impossibile autonomia personale a livello fisico,
psichico, sensoriale con particolare riferimento alla realtà torinese e
piemontese.
c) Promuovere, a partire dalla
realtà torinese e piemontese, il superamento delle barriere
architettoniche e culturali che negano di fatto l'uguaglianza tra tutti i
cittadini e le loro pari opportunità di partecipazione garantite dalla
Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
d) Promuovere e tutelare, anche in
collaborazione con altri soggetti, il diritto alla mobilità dei cittadini
disabili, stimolare gli Enti Locali e le Istituzioni competenti affinchè i
tradizionali mezzi di trasporto pubblico
siano veramente accessibili a tutti e quindi anche alle persone disabili,
nonché la istituzione, la sperimentazione, la diffusione e la corretta gestione
di servizi sostitutivi e/o integrativi che abbiano come obbiettivo il rendere
possibile alle persone disabili lo spostamento agevole avendo a disposizione
una pluralità di alternative.
e) Raccogliere, organizzare,
produrre, gestire e diffondere documentazione sulle realtà e le problematiche
inerenti la disabilità fisica psichica e sensoriale nei Paesi in Via di
Sviluppo e, più in generale, sul sottosviluppo e l'integrazione delle persone
svantaggiate.
f) Promuovere occasioni di
incontro, studio, confronto, riflessione e ricerca tra gruppi di base,
operatori piemontesi, italiani ed anche realtà omologhe nei Paesi in Via di
Sviluppo sui diversi modelli di
intervento-integrazione sociale dei disabili, nonché sullo studio contestuale
delle tecnologie appropriate e dell'informatica al servizio della persona e per
l'autonomia nei diversi ambienti culturali e geografici.
g) Organizzare viaggi di
conoscenza, visite reciproche di delegazioni e quant'altro utile a favorire
scambi culturali tra realtà operanti sulla disabilità nei Paesi del Nord e del
Sud del Mondo.
h) Appoggiare programmi
d'intervento sulla disabilità e l'handicap promossi o gestiti da realtà
organizzate locali nei Paesi in Via di Sviluppo, mettendo a disposizione
informazioni, esperienze e professionalità nonché elaborarando e realizzando
progetti di Cooperazione in stretto collegamento con le controparti locali.
i) Promuovere la diffusione della
cultura dell'inserimento e dell'integrazione sociale delle persone disabili e
per il rifiuto di ogni forma di discriminazione sociale, culturale e di razzismo operando sempre e
comunque nel rispetto ed a sostegno delle scelte di libertà, autodeterminazione
e autosviluppo dei popoli e per l'integrazione delle persone disabili.
l) Promuovere la conoscenza e la
diffusione di forme di interscambio delle risorse che tuteli i produttori del
sud del mondo, in un contesto internazionale che favorisce sempre di più il
profitto dei paesi ricchi a discapito dello sviluppo dei paesi poveri, anche
attraverso la promozione di forme di commercio equo e solidale e di risparmio
equo.
m) Operare per la prevenzione di
ogni forma di disabilità ed handicap anche attraverso l'impegno per la messa al
bando di ogni forma di produzione, commercializzazione e installazione delle
mine antiuomo, per la bonifica dei territori infestati dalle mine e per la
riabilitazione delle vittime.
n) Promuovere anche in
collaborazione con altri soggetti la costituzione di banche dati, anche di tipo
telematico e quant'altro utile alla diffusione delle tematiche illustrate nel
presente atto.
o) Promuovere ed aderire ad associazioni,
comitati ed altri soggetti collettivi che operino con le finalità di cui al
presente statuto o comunque non in contrasto con gli scopi illustrati nel presente atto.
p) Raccogliere fondi e donazioni
benevole per conseguire le finalità statutarie e realizzare le attività
connesse o ad esse riconducibili.
ARTICOLO 3
L'Associazione non ha scopo di
lucro persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha
qualificazione partitica, sindacale, confessionale e di categoria. L'associazione
non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente atto ad
eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura alle attività
statutarie, in quanto integrative delle stesse.
ARTICOLO 4
L'Associazione è composta, oltre
che dai soci fondatori, da chiunque ne faccia domanda al Consiglio Direttivo,
di qualsiasi nazionalità, accetti il presente Statuto, ottenga il parere
favorevole all'ammissione da parte del Consiglio Direttivo e sia in regola con
le quote sociali. Il numero dei soci è illimitato.
Il Consiglio Direttivo approva
l'ammissione di nuovi soci con maggioranza dei 2/3. L'adesione all'associazione
è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato.
ARTICOLO 4BIS
Esiste inoltre la qualifica di
Sostenitore Onorario per tutte quelle persone di particolare levatura Umana,
Sociale, Culturale che a livello simbolico danno lustro e significatività
all'Associazione.
I Sostenitori Onorari sono esenti
dal versamento della quota annuale, non hanno diritto al voto e alle cariche e
hanno validità illimitata, salvo comunicazione di dimissioni scritta da parte
del singolo Sostenitore Onorario o decisione votata a maggioranza dal
Direttivo. Lo stesso Direttivo propone e accetta i Sostenitori Onorari.
ARTICOLO 5
Tutte le attività sociali sono svolte
prevalentemente dai soci a titolo gratuito e non possono dare diritto ad
emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per
l’Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il socio in regola con il versamento
della quota annuale ha diritto a partecipare alle attività Associazione, ad
accedere a tutte le cariche sociali, può partecipare con diritto di voto alle
Assemblee.
La qualità di socio
si perde per:
-
dimissioni, comunicate mediante
lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
-
mancato versamento della quota
annuale accertato dal Consiglio Direttivo
-
esclusione in seguito a contegno
contrastante con le finalità ed i
principi dell'Associazione accertato dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere
all’esclusione, devono essere contestati al socio per iscritto gli addebiti
riscontrati, consentendo facoltà di replica come previsto dalle vigenti
normative.
Il socio dimissionario o escluso
non ha alcun diritto a rimborsi o risarcimenti.
ARTICOLO 6
L'Associazione trae le proprie
risorse economiche per il finanziamento e lo svolgimento delle proprie
attività da:
-
quote associative
-
contributi degli aderenti
-
contributi privati
-
contributi statali, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche attività e progetti
-
rimborsi derivanti da convenzioni
-
donazioni e lasciti testamentari
-
attività commerciali e produttive marginali purchè non in contrasto con
le finalità statutarie.
ARTICOLO 6BIS
L'associazione non può distribuire,
anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre
Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura.
L'associazione impiega gli utili o
gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 7
Gli organi sociali sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
ARTICOLO 8
L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno
una volta all'anno su deliberazione del Consiglio Direttivo o convocazione del
Presidente. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'Ordine del Giorno.
L'Assemblea dei Soci può essere
convocata inoltre quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo
degli associati, e dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta di
convocazione.
Le lettere per la convocazione
delle assemblee ordinarie e straordinarie dovranno essere spedite almeno
quindici giorni prima della data fissata, salvo casi di motivata urgenza, e
farà fede il timbro postale.
Le deliberazioni dell'Assemblea
sono prese in prima convocazione a maggioranza assoluta dei voti presenti, e
con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti o rappresentati.
In seconda convocazione, che potrà
avere luogo almeno un'ora dopo la prima, la deliberazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti, osservata la maggioranza dei voti.
I Soci dispongono ciascuno del
proprio voto, che potranno delegare per iscritto a qualsiasi altro membro
dell'Associazione, con indicazione dell'assemblea a cui si riferiscono.
Non sono ammesse più di tre deleghe
alla stessa persona.
L'Assemblea dei Soci è sovrana,
essa:
- delibera sul bilancio preventivo
e consuntivo, udita la relazione del Consiglio Direttivo;
- elegge fra i Soci il Consiglio
Direttivo e ne stabilisce il numero, come indicato nell'Articolo n.9 ;
- delibera l'orientamento generale
dell'attività sociale;
- delibera su eventuali modifiche
statuarie.
- delibera l’eventuale scioglimento
dell’Associazione
Per le modifiche statutarie è
necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda
convocazione, da tenersi non prima di un'ora, la deliberazione è valida con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento
dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento l'Assemblea
designa a maggioranza dei presenti e rappresentati uno o più liquidatori che
dovranno realizzare l'attivo e regolare il passivo e destinare l'eventuale
attivo secondo le decisioni dell'assemblea fatti salvi gli obblighi di legge e
secondo le disposizioni del successivo art. 8BIS del presente statuto.
I verbali dell'Assemblea vengono
firmati dal Presidente e dal Segretario.
Le elezioni si fanno e le
deliberazioni si prendono per voto palese o per voto segreto su richiesta
approvata dalla maggioranza.
ARTICOLO 8BIS
In caso di suo scioglimento, per
qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad
altre associazioni di volontariato prive di scopo di lucro operanti in analogo
settore fatti salvi gli obblighi di legge.
ARTICOLO 9
Il Consiglio Direttivo viene eletto
dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica due anni. Per la prima volta esso
viene nominato all'atto della costituzione dell'Associazione e dura in carica
due anni. I suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è composto
da un numero di membri variabile da quattro a quindici.
Il Consiglio Direttivo si riunisce
almeno quattro volte all'anno.
Il Consiglio Direttivo delibera con
la maggioranza dei voti.
Il Consiglio Direttivo promuove le
attività dell'Associazione, ne ammette e dimette i Soci ricorrendone i
presupposti, delibera la costituzione di Sezioni Locali, redige il rendiconto annuale che presenta
all'approvazione dell'Assemblea, delle cui determinazioni cura l'esecuzione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta del Presidente o della
metà dei membri che lo compongono.
I membri che regolarmente convocati
non hanno partecipato senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive
saranno ritenuti dimissionari.
I membri dimissionari o decaduti
sono sostituiti dai primi non eletti, se decade la metà del Consiglio Direttivo
si ricorrerà all’Assemblea per nuova elezione. I nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato
del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge al
suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario il Tesoriere che
rimangono in carica due anni, anche in caso di elezioni di nuovi Consiglieri.
Le cariche di Segretario e di
Tesoriere possono essere cumulate in una sola persona. Il Consiglio Direttivo
approva le quote sociali su proposta dei propri membri sentito il
tesoriere.
ARTICOLO 9BIS
I libri sociali, i rendiconti
nonchè la documentazione amministrativa sono conservati presso la sede
dell'associazione e consultabili dai
soci su richiesta.
ARTICOLO 10
Il Presidente ha la rappresentanza
legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede
le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Presidente cura l’esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso di necessità ed urgenza,
assume i provvedimenti di competenza
sottoponendoli a ratifica nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento
del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente anch’esso nominato dal
Consiglio Direttivo.
Il Segretario registra le
disposizioni emanate dal Presidente e le delibere degli organi sociali
dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea dei Soci, assiste il Presidente nel disbrigo degli affari e
tiene la corrispondenza.
ARTICOLO 12
Il Tesoriere tiene il registro
delle entrate e delle uscite, cura l’iscrizione dei Soci, di cui tiene
aggiornato il libro, è custode del patrimonio dell'Associazione, le quote ed
esegue i pagamenti.
ARTICOLO 13
Tutte le cariche sociali sono a
titolo gratuito e non possono dar diritto a emolumenti di sorta, salvo il
rimborso delle spese sostenute per l'Associazione, previa delibera del
Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13BIS
L'Associazione svolge attività
editoriale producendo, con propri mezzi o in associazione con altri soggetti,
pubblicazioni sia nel campo della carta stampata, che degli audiovisivi, degli
strumenti informatici telematici o di quanto altro purché tali attività non
siano in contrasto con i fini statutari.
ARTICOLO 14
L'esercizio sociale inizia il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre.