L’Associazione di volontariato “HANDICAP E SVILUPPO”, con sede ufficale in Torino c/o Centro Servizi V.S.S.P. Via  Giolitti n.21, è iscritta alla “Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno Civile e tutela e promozione dei diritti” con determina n. 185-147144 del 24/05/2004, ai sensi della L. R. Piemonte n.38/94 e s.m.i.) e al Registro delle Associazioni della Città di Torino con Delibera n.0701876/01 del 3 aprile 2007

                         

                         

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE HANDICAP e SVILUPPO

così come modificato dall’Assemblea Straordinaria dei soci del 18/12/2003

(registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Torino Atto n.100309 del 28/07/2004)

e ancora modificato dall’Assemblea Straordinaria del 27/03/2010

(registrato all’Agenzia delle Entrate Uff.Locale Torino 1, C.so Bolzano n.30, in data 21/04/2010 n.8191 serie 3 cod.trib.964T) 

 

L'Associazione di volontariato "Handicap e Sviluppo o.n.l.u.s."

ARTICOLO 1

E' costituita con sede in Torino quale Associazione di persone che hanno come obiettivo comune quello di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale per la tutela dei diritti delle persone disabili in ogni parte del mondo ed in particolare di promuovere e appoggiare programmi di intervento e di sensibilizzazione sulla disabilità e l'handicap nei Paesi in Via di Sviluppo e, più in generale, sull'integrazione delle persone svantaggiate e sul sottosviluppo anche in collaborazione con Enti Pubblici, Organizzazioni Non Governative e altri gruppi, Associazioni o Istituzioni.

 

ARTICOLO 2

L'Associazione non ha fini di lucro, essa si propone di:

a) Promuovere la prevenzione degli handicaps e l'integrazione delle persone con disabilità in ogni contesto socio-culturale e ambientale, a partire dalla realtà dell'area torinese, piemontese e italiana, qualificando la sua azione nella difesa e promozione dei diritti dei cittadini disabili e, più in generale, della parte più svantaggiata ed emarginata della popolazione.

 

b) Sviluppare anche in collaborazione con altri soggetti, idee, proposte e progetti per promuovere l’autonomia a tutti i livelli e la vita indipendente delle persone con disabilità e quant'altro utile a consentire la permanenza attiva nel proprio nucleo famigliare  e/o nel proprio territorio anche nelle situazioni di ridotta o impossibile autonomia personale a livello fisico, psichico, sensoriale con particolare riferimento alla realtà torinese e piemontese.

 

c) Promuovere, a partire dalla realtà torinese e piemontese, il superamento delle barriere architettoniche e culturali che negano di fatto l'uguaglianza tra tutti i cittadini e le loro pari opportunità di partecipazione garantite dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

 

d) Promuovere e tutelare, anche in collaborazione con altri soggetti, il diritto alla mobilità dei cittadini disabili, stimolare gli Enti Locali e le Istituzioni competenti affinchè i tradizionali mezzi  di trasporto pubblico siano veramente accessibili a tutti e quindi anche alle persone disabili, nonché la istituzione, la sperimentazione, la diffusione e la corretta gestione di servizi sostitutivi e/o integrativi che abbiano come obbiettivo il rendere possibile alle persone disabili lo spostamento agevole avendo a disposizione una pluralità di alternative.

 

e) Raccogliere, organizzare, produrre, gestire e diffondere documentazione sulle realtà e le problematiche inerenti la disabilità fisica psichica e sensoriale nei Paesi in Via di Sviluppo e, più in generale, sul sottosviluppo e l'integrazione delle persone svantaggiate.

 

f) Promuovere occasioni di incontro, studio, confronto, riflessione e ricerca tra gruppi di base, operatori piemontesi, italiani ed anche realtà omologhe nei Paesi in Via di Sviluppo  sui diversi modelli di intervento-integrazione sociale dei disabili, nonché sullo studio contestuale delle tecnologie appropriate e dell'informatica al servizio della persona e per l'autonomia nei diversi ambienti culturali e geografici.

 

g) Organizzare viaggi di conoscenza, visite reciproche di delegazioni e quant'altro utile a favorire scambi culturali tra realtà operanti sulla disabilità nei Paesi del Nord e del Sud del Mondo.

 

h) Appoggiare programmi d'intervento sulla disabilità e l'handicap promossi o gestiti da realtà organizzate locali nei Paesi in Via di Sviluppo, mettendo a disposizione informazioni, esperienze e professionalità nonché elaborarando e realizzando progetti di Cooperazione in stretto collegamento con le controparti locali.

 

i) Promuovere la diffusione della cultura dell'inserimento e dell'integrazione sociale delle persone disabili e per il rifiuto di ogni forma di discriminazione sociale,  culturale e di razzismo operando sempre e comunque nel rispetto ed a sostegno delle scelte di libertà, autodeterminazione e autosviluppo dei popoli e per l'integrazione delle persone disabili.

 

l) Promuovere la conoscenza e la diffusione di forme di interscambio delle risorse che tuteli i produttori del sud del mondo, in un contesto internazionale che favorisce sempre di più il profitto dei paesi ricchi a discapito dello sviluppo dei paesi poveri, anche attraverso la promozione di forme di commercio equo e solidale e di risparmio equo.

 

m) Operare per la prevenzione di ogni forma di disabilità ed handicap anche attraverso l'impegno per la messa al bando di ogni forma di produzione, commercializzazione e installazione delle mine antiuomo, per la bonifica dei territori infestati dalle mine e per la riabilitazione delle vittime.

 

n) Promuovere anche in collaborazione con altri soggetti la costituzione di banche dati, anche di tipo telematico e quant'altro utile alla diffusione delle tematiche illustrate nel presente atto.

 

o) Promuovere ed aderire ad associazioni, comitati ed altri soggetti collettivi che operino con le finalità di cui al presente statuto o comunque non in contrasto con gli scopi  illustrati nel presente atto.

 

p) Raccogliere fondi e donazioni benevole per conseguire le finalità statutarie e realizzare le attività connesse o ad esse riconducibili.

 

 

ARTICOLO 3

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha qualificazione partitica, sindacale, confessionale e di categoria. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente atto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o  accessorie per natura alle attività statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 

 

ARTICOLO 4

L'Associazione è composta, oltre che dai soci fondatori, da chiunque ne faccia domanda al Consiglio Direttivo, di qualsiasi nazionalità, accetti il presente Statuto, ottenga il parere favorevole all'ammissione da parte del Consiglio Direttivo e sia in regola con le quote sociali. Il numero dei soci è illimitato.

Il Consiglio Direttivo approva l'ammissione di nuovi soci con maggioranza dei 2/3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato.

 

 

ARTICOLO 4BIS

Esiste inoltre la qualifica di Sostenitore Onorario per tutte quelle persone di particolare levatura Umana, Sociale, Culturale che a livello simbolico danno lustro e significatività all'Associazione.

I Sostenitori Onorari sono esenti dal versamento della quota annuale, non hanno diritto al voto e alle cariche e hanno validità illimitata, salvo comunicazione di dimissioni scritta da parte del singolo Sostenitore Onorario o decisione votata a maggioranza dal Direttivo. Lo stesso Direttivo propone e accetta i Sostenitori Onorari.

 

 

ARTICOLO 5

Tutte le attività sociali sono svolte prevalentemente dai soci a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il socio in regola con il versamento della quota annuale ha diritto a partecipare alle attività Associazione, ad accedere a tutte le cariche sociali, può partecipare con diritto di voto alle Assemblee. 

La qualità di socio si perde per:

 dimissioni, comunicate mediante lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;

 mancato versamento della quota annuale accertato dal Consiglio Direttivo

 esclusione in seguito a contegno contrastante con le finalità  ed i principi dell'Associazione accertato dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati al socio per iscritto gli addebiti riscontrati, consentendo facoltà di replica come previsto dalle vigenti normative.

Il socio dimissionario o escluso non ha alcun diritto a rimborsi o risarcimenti.

 

 

ARTICOLO 6

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il finanziamento e lo svolgimento delle proprie attività  da:

quote associative

contributi degli aderenti

contributi privati

contributi statali, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività e progetti

rimborsi derivanti da convenzioni

donazioni e lasciti testamentari

attività commerciali e produttive marginali purchè non in contrasto con le finalità statutarie.

 

 

ARTICOLO 6BIS

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 

ARTICOLO 7

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente

 

 

ARTICOLO 8

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno su deliberazione del Consiglio Direttivo o convocazione del Presidente. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'Ordine del Giorno.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata inoltre quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, e dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta di convocazione.

Le lettere per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dovranno essere spedite almeno quindici giorni prima della data fissata, salvo casi di motivata urgenza, e farà fede il timbro postale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza assoluta dei voti presenti, e con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, che potrà avere luogo almeno un'ora dopo la prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, osservata la maggioranza dei voti.

I Soci dispongono ciascuno del proprio voto, che potranno delegare per iscritto a qualsiasi altro membro dell'Associazione, con indicazione dell'assemblea a cui si riferiscono.

Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.

L'Assemblea dei Soci è sovrana, essa:

-        delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, udita la relazione del Consiglio Direttivo;

-        elegge fra i Soci il Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero, come indicato nell'Articolo n.9 ;

-        delibera l'orientamento generale dell'attività sociale;

- delibera su eventuali modifiche statuarie.

- delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione

Per le modifiche statutarie è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi non prima di un'ora, la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea designa a maggioranza dei presenti e rappresentati uno o più liquidatori che dovranno realizzare l'attivo e regolare il passivo e destinare l'eventuale attivo secondo le decisioni dell'assemblea fatti salvi gli obblighi di legge e secondo le disposizioni del successivo art. 8BIS del presente statuto.

I verbali dell'Assemblea vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le elezioni si fanno e le deliberazioni si prendono per voto palese o per voto segreto su richiesta approvata dalla maggioranza.

 

 

ARTICOLO 8BIS

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni di volontariato prive di scopo di lucro operanti in analogo settore fatti salvi gli obblighi di legge.

 

 

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica due anni. Per la prima volta esso viene nominato all'atto della costituzione dell'Associazione e dura in carica due anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da quattro a quindici.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei voti.

Il Consiglio Direttivo promuove le attività dell'Associazione, ne ammette e dimette i Soci ricorrendone i presupposti, delibera la costituzione di Sezioni Locali, redige  il rendiconto annuale che presenta all'approvazione dell'Assemblea, delle cui determinazioni cura l'esecuzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta del Presidente o della metà dei membri che lo compongono.

I membri che regolarmente convocati non hanno partecipato senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive saranno ritenuti dimissionari.

I membri dimissionari o decaduti sono sostituiti dai primi non eletti, se decade la metà del Consiglio Direttivo si ricorrerà all’Assemblea per nuova elezione. I nuovi eletti  durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario il Tesoriere che rimangono in carica due anni, anche in caso di elezioni di nuovi Consiglieri.

Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere cumulate in una sola persona. Il Consiglio Direttivo approva le quote sociali su proposta dei propri membri sentito il tesoriere. 

 

 

 

ARTICOLO 9BIS

I libri sociali, i rendiconti nonchè la documentazione amministrativa sono conservati presso la sede dell'associazione  e consultabili dai soci su richiesta.

 

 

ARTICOLO 10

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso di necessità ed urgenza, assume i  provvedimenti di competenza sottoponendoli a ratifica nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo.

 

 

ARTICOLO 11

Il Segretario registra le disposizioni emanate dal Presidente e le delibere degli organi sociali dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, assiste il Presidente nel disbrigo degli affari e tiene la corrispondenza.

 

 

ARTICOLO 12

Il Tesoriere tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura l’iscrizione dei Soci, di cui tiene aggiornato il libro, è custode del patrimonio dell'Associazione, le quote ed esegue i pagamenti.

 

 

ARTICOLO 13

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono dar diritto a emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo.

 

 

ARTICOLO 13BIS

L'Associazione svolge attività editoriale producendo, con propri mezzi o in associazione con altri soggetti, pubblicazioni sia nel campo della carta stampata, che degli audiovisivi, degli strumenti informatici telematici o di quanto altro purché tali attività non siano in contrasto con i fini statutari.

 

 

ARTICOLO 14

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.