L’Associazione di volontariato “HANDICAP E
SVILUPPO”, con sede ufficale in Torino c/o Centro
Servizi V.S.S.P. Via Giolitti n.21, è iscritta alla “Sezione Provinciale
del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Impegno
Civile e tutela e promozione dei diritti” con determina n. 185-147144 del
24/05/2004, ai sensi della L. R. Piemonte n.38/94 e s.m.i.) e al Registro delle Associazioni della
Città di Torino con Delibera n.0701876/01 del 3 aprile 2007
L'Associazione di volontariato "Handicap e Sviluppo o.n.l.u.s."
ARTICOLO
1
E'
costituita con sede in Torino quale Associazione di persone che hanno come
obiettivo comune quello di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale per la tutela dei diritti delle persone disabili in ogni parte del mondo
ed in particolare di promuovere e appoggiare programmi di intervento e di
sensibilizzazione sulla disabilità e l'handicap nei Paesi in Via di Sviluppo e,
più in generale, sull'integrazione delle persone svantaggiate e sul
sottosviluppo anche in collaborazione con Enti Pubblici, Organizzazioni Non
Governative e altri gruppi, Associazioni o Istituzioni.
ARTICOLO
2
L'Associazione non ha fini di lucro, essa si propone di:
a)
Promuovere la prevenzione degli handicaps e l'integrazione delle persone con
disabilità in ogni contesto socio-culturale e ambientale, a partire dalla realtà
dell'area torinese, piemontese e italiana, qualificando la sua azione nella
difesa e promozione dei diritti dei cittadini disabili e, più in generale, della
parte più svantaggiata ed emarginata della popolazione.
b)
Sviluppare anche in collaborazione con altri soggetti, idee, proposte e progetti
per promuovere l’autonomia a tutti i livelli e la vita indipendente delle
persone con disabilità e quant'altro utile a consentire la permanenza attiva nel
proprio nucleo famigliare e/o nel
proprio territorio anche nelle situazioni di ridotta o impossibile autonomia
personale a livello fisico, psichico, sensoriale con particolare riferimento
alla realtà torinese e piemontese.
c)
Promuovere, a partire dalla realtà torinese e piemontese, il superamento delle
barriere architettoniche e culturali che negano di fatto l'uguaglianza tra tutti
i cittadini e le loro pari opportunità di partecipazione garantite dalla
Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
d)
Promuovere e tutelare, anche in collaborazione con altri soggetti, il diritto
alla mobilità dei cittadini disabili, stimolare gli Enti Locali e le Istituzioni
competenti affinchè i tradizionali mezzi
di trasporto pubblico siano veramente accessibili a tutti e quindi anche
alle persone disabili, nonché la istituzione, la sperimentazione, la diffusione
e la corretta gestione di servizi sostitutivi e/o integrativi che abbiano come
obbiettivo il rendere possibile alle persone disabili lo spostamento agevole
avendo a disposizione una pluralità di alternative.
e)
Raccogliere, organizzare, produrre, gestire e diffondere documentazione sulle
realtà e le problematiche inerenti la disabilità fisica psichica e sensoriale
nei Paesi in Via di Sviluppo e, più in generale, sul sottosviluppo e
l'integrazione delle persone svantaggiate.
f)
Promuovere occasioni di incontro, studio, confronto, riflessione e ricerca tra
gruppi di base, operatori piemontesi, italiani ed anche realtà omologhe nei
Paesi in Via di Sviluppo sui diversi
modelli di intervento-integrazione sociale dei disabili, nonché sullo studio
contestuale delle tecnologie appropriate e dell'informatica al servizio della
persona e per l'autonomia nei diversi ambienti culturali e geografici.
g)
Organizzare viaggi di conoscenza, visite reciproche di delegazioni e quant'altro
utile a favorire scambi culturali tra realtà operanti sulla disabilità nei Paesi
del Nord e del Sud del Mondo.
h)
Appoggiare programmi d'intervento sulla disabilità e l'handicap promossi o
gestiti da realtà organizzate locali nei Paesi in Via di Sviluppo, mettendo a
disposizione informazioni, esperienze e professionalità nonché elaborarando e
realizzando progetti di Cooperazione in stretto collegamento con le controparti
locali.
i)
Promuovere la diffusione della cultura dell'inserimento e dell'integrazione
sociale delle persone disabili e per il rifiuto di ogni forma di discriminazione
sociale, culturale e di razzismo
operando sempre e comunque nel rispetto ed a sostegno delle scelte di libertà,
autodeterminazione e autosviluppo dei popoli e per l'integrazione delle persone
disabili.
l)
Promuovere la conoscenza e la diffusione di forme di interscambio delle risorse
che tuteli i produttori del sud del mondo, in un contesto internazionale che
favorisce sempre di più il profitto dei paesi ricchi a discapito dello sviluppo
dei paesi poveri, anche attraverso la promozione di forme di commercio equo e
solidale e di risparmio equo.
m)
Operare per la prevenzione di ogni forma di disabilità ed handicap anche
attraverso l'impegno per la messa al bando di ogni forma di produzione,
commercializzazione e installazione delle mine antiuomo, per la bonifica dei
territori infestati dalle mine e per la riabilitazione delle vittime.
n)
Promuovere anche in collaborazione con altri soggetti la costituzione di banche
dati, anche di tipo telematico e quant'altro utile alla diffusione delle
tematiche illustrate nel presente atto.
o)
Promuovere ed aderire ad associazioni, comitati ed altri soggetti collettivi che
operino con le finalità di cui al presente statuto o comunque non in contrasto
con gli scopi illustrati nel
presente atto.
p)
Raccogliere fondi e donazioni benevole per conseguire le finalità statutarie e
realizzare le attività connesse o ad esse riconducibili.
ARTICOLO
3
L'Associazione non ha scopo di lucro persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale, non ha qualificazione partitica, sindacale, confessionale e
di categoria. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle
menzionate nel presente atto ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse o accessorie per natura
alle attività statutarie, in quanto integrative delle stesse.
ARTICOLO
4
L'Associazione è composta, oltre che dai soci fondatori, da chiunque ne faccia
domanda al Consiglio Direttivo, di qualsiasi nazionalità, accetti il presente
Statuto, ottenga il parere favorevole all'ammissione da parte del Consiglio
Direttivo e sia in regola con le quote sociali. Il numero dei soci è illimitato.
Il
Consiglio Direttivo approva l'ammissione di nuovi soci con maggioranza dei 2/3.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo determinato.
ARTICOLO
4BIS
Esiste
inoltre la qualifica di Sostenitore Onorario per tutte quelle persone di
particolare levatura Umana, Sociale, Culturale che a livello simbolico danno
lustro e significatività all'Associazione.
I
Sostenitori Onorari sono esenti dal versamento della quota annuale, non hanno
diritto al voto e alle cariche e hanno validità illimitata, salvo comunicazione
di dimissioni scritta da parte del singolo Sostenitore Onorario o decisione
votata a maggioranza dal Direttivo. Lo stesso Direttivo propone e accetta i
Sostenitori Onorari.
ARTICOLO
5
Tutte le
attività sociali sono svolte prevalentemente dai soci a titolo gratuito e non
possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese
sostenute per l’Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il socio
in regola con il versamento della quota annuale ha diritto a partecipare alle
attività Associazione, ad accedere a tutte le cariche sociali, può partecipare
con diritto di voto alle Assemblee.
La
qualità di socio si perde per:
dimissioni, comunicate mediante lettera
raccomandata al Consiglio Direttivo;
mancato versamento della quota annuale
accertato dal Consiglio Direttivo
esclusione in seguito a contegno
contrastante con le finalità ed i
principi dell'Associazione accertato dal Consiglio Direttivo.
In ogni
caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati al socio per
iscritto gli addebiti riscontrati, consentendo facoltà di replica come previsto
dalle vigenti normative.
Il socio
dimissionario o escluso non ha alcun diritto a rimborsi o risarcimenti.
ARTICOLO
6
L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il finanziamento e lo
svolgimento delle proprie attività
da:
quote
associative
contributi degli aderenti
contributi privati
contributi statali, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente
al sostegno di specifiche attività e progetti
rimborsi
derivanti da convenzioni
donazioni
e lasciti testamentari
attività
commerciali e produttive marginali purchè non in contrasto con le finalità
statutarie.
ARTICOLO
6BIS
L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate in favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura.
L'associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO
7
Gli
organi sociali sono:
-
l'Assemblea dei Soci;
- il
Consiglio Direttivo;
- il
Presidente
ARTICOLO
8
L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno su deliberazione del
Consiglio Direttivo o convocazione del Presidente. Il Consiglio Direttivo
stabilisce l'Ordine del Giorno.
L'Assemblea dei Soci può essere convocata inoltre quando ne è fatta richiesta
motivata da almeno un decimo degli associati, e dovrà avere luogo entro 30
giorni dalla richiesta di convocazione.
Le
lettere per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dovranno
essere spedite almeno quindici giorni prima della data fissata, salvo casi di
motivata urgenza, e farà fede il timbro postale.
Le
deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza
assoluta dei voti presenti, e con la presenza di almeno la metà degli associati,
presenti o rappresentati.
In
seconda convocazione, che potrà avere luogo almeno un'ora dopo la prima, la
deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, osservata la
maggioranza dei voti.
I Soci
dispongono ciascuno del proprio voto, che potranno delegare per iscritto a
qualsiasi altro membro dell'Associazione, con indicazione dell'assemblea a cui
si riferiscono.
Non sono
ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.
L'Assemblea dei Soci è sovrana, essa:
-
delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, udita la relazione del
Consiglio Direttivo;
-
elegge fra i Soci il Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero, come
indicato nell'Articolo n.9 ;
-
delibera l'orientamento generale dell'attività sociale;
-
delibera su eventuali modifiche statuarie.
-
delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione
Per le
modifiche statutarie è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno
due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
in seconda convocazione, da tenersi non prima di un'ora, la deliberazione è
valida con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Per
deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
In caso
di scioglimento l'Assemblea designa a maggioranza dei presenti e rappresentati
uno o più liquidatori che dovranno realizzare l'attivo e regolare il passivo e
destinare l'eventuale attivo secondo le decisioni dell'assemblea fatti salvi gli
obblighi di legge e secondo le disposizioni del successivo art. 8BIS del
presente statuto.
I verbali
dell'Assemblea vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Le
elezioni si fanno e le deliberazioni si prendono per voto palese o per voto
segreto su richiesta approvata dalla maggioranza.
ARTICOLO
8BIS
In caso
di suo scioglimento, per qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di
devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni di volontariato prive di scopo
di lucro operanti in analogo settore fatti salvi gli obblighi di legge.
ARTICOLO
9
Il
Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica due
anni. Per la prima volta esso viene nominato all'atto della costituzione
dell'Associazione e dura in carica due anni. I suoi membri sono rieleggibili.
Il
Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da quattro a
quindici.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno.
Il
Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei voti.
Il
Consiglio Direttivo promuove le attività dell'Associazione, ne ammette e dimette
i Soci ricorrendone i presupposti, delibera la costituzione di Sezioni Locali,
redige il rendiconto annuale che
presenta all'approvazione dell'Assemblea, delle cui determinazioni cura
l'esecuzione.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o su
richiesta del Presidente o della metà dei membri che lo compongono.
I membri
che regolarmente convocati non hanno partecipato senza giustificato motivo a tre
riunioni consecutive saranno ritenuti dimissionari.
I membri
dimissionari o decaduti sono sostituiti dai primi non eletti, se decade la metà
del Consiglio Direttivo si ricorrerà all’Assemblea per nuova elezione. I nuovi
eletti durano in carica fino alla
scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario il Tesoriere che rimangono in carica due anni, anche in caso di
elezioni di nuovi Consiglieri.
Le
cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere cumulate in una sola
persona. Il Consiglio Direttivo approva le quote sociali su proposta dei propri
membri sentito il tesoriere.
ARTICOLO
9BIS
I libri
sociali, i rendiconti nonchè la documentazione amministrativa sono conservati
presso la sede dell'associazione e
consultabili dai soci su richiesta.
ARTICOLO
10
Il
Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in
giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il
Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in
caso di necessità ed urgenza, assume i
provvedimenti di competenza sottoponendoli a ratifica nella riunione
immediatamente successiva.
In caso
di assenza o di impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice
Presidente anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO
11
Il
Segretario registra le disposizioni emanate dal Presidente e le delibere degli
organi sociali dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, assiste il Presidente nel disbrigo degli
affari e tiene la corrispondenza.
ARTICOLO
12
Il
Tesoriere tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura l’iscrizione dei
Soci, di cui tiene aggiornato il libro, è custode del patrimonio
dell'Associazione, le quote ed esegue i pagamenti.
ARTICOLO
13
Tutte le
cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono dar diritto a emolumenti di
sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'Associazione, previa
delibera del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO
13BIS
L'Associazione svolge attività editoriale producendo, con propri mezzi o in
associazione con altri soggetti, pubblicazioni sia nel campo della carta
stampata, che degli audiovisivi, degli strumenti informatici telematici o di
quanto altro purché tali attività non siano in contrasto con i fini statutari.
ARTICOLO
14
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.